Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/05/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4062/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4062/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato da:
nata a [...], il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
Bresciani del foro di AD , presso il cui studio Email_1
– sito in Selvazzano Dentro (PD), via Vasco de Gama, n. 21 – la stessa è domiciliata,
e nato a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
residente a [...], n. 55, int. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Galli del Foro
di Venezia , presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, Email_2
via S. Pio X, n. 26 – lo stesso è domiciliato,
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CP_2
Venezia;
In punto: Regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: come da ricorso depositato il 15.10.2024 e parzialmente
modificate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51
c.p.c. in data 3.03.2025 in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 6.03.2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
* * *
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto congiuntamente dalle parti in data 15.10.2024, CP_1
e – premesso di aver intrattenuto una relazione more
[...] Parte_1
uxorio e che da tale unione è nata (nata a [...] il [...]) – Persona_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento, diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento della figlia minore, secondo quanto da loro indicato nelle conclusioni congiunte ed in particolare:
“1. Affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1
sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso la residenza della madre sita in San Pietro di Stra (VE) via Galta 55. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
2. La casa familiare sita in Fiesso d'Artico (VE) via Vecchia n. 55 – Interno 6 è assegnata al SI.
già intestatario del contratto di locazione, mentre la SI.ra Controparte_1 Parte_1
ha già reperito altro immobile nelle vicinanze della casa paterna in San Pietro di Stra
[...]
(VE) via Galta 55, ove trasferirsi con la minore;
3. I genitori ripartiranno equamente i tempi di permanenza della figlia con le seguenti modalità:
- Il SIno sino al mese di ottobre c.a. andrà a prender presso la residenza CP_1 Per_1
della madre (ovvero dei nonni materni sino al trasferimento di quest'ultima presso la nuova abitazione) tutte le mattine dal lunedì al venerdì alle ore 07.20 per portarla all'asilo ove andrà
a riprenderla alle ore 15.30 e rimarrà con lui sino alle ore 18.30, orario nel quale il SI. riaccompagnerà la minore presso la residenza della madre. Dal mese di inizio della CP_1
frequentazione del nuovo asilo “Madonna di Fatima” sita in PO (VE) la minore sarà accompagnata tutte le mattine dai nonni materni restando inalterato il resto;
Per_1
- La SI.r terrà la figlia minore con sé dal lunedì al venerdì dalle ore 18.30 sino alla Pt_1
mattina seguente;
N. 4062/2024 V.G.
- Tutti i sabati la minore trascorrerà l'intera giornata con il padre SI dalle ore 7.20 CP_1
andandola a prendere dalla madre sino alle ore 18.30 quando la riporterà dalla madre;
tutte le domeniche la minore trascorrerà l'intera giornata con la madre SI.r ; Parte_1
- Dal mese di giugno 2025 la bambina trascorrerà con il padre anche la notte del martedì tenendola con sé fino alle ore 18.30 del giorno successivo quando la riaccompagnerà dalla madre;
- Qualora per impossibilità dei genitori (per motivi di salute o di lavoro) non sia loro possibile provvedere alla minore, ed in assenza di nonni materni e paterni, questi sceglieranno di comune accordo una baby-sitter che sarà compensata in egual misura da parte di entrambi;
- Durante il periodo estivo, in assenza della disponibilità dell'asilo, la minore trascorrerà con il padre SI tutte le mattine dalle ore 07.20 sino alle ore 15.00 quando la riporterà CP_1
presso la residenza della madre che starà con la piccola per la parte di giornata rimanente;
- La minore trascorrerà due settimane di vacanze estive anche non consecutive con ciascun genitore, suddivise in base alle eSIenze e disponibilità di entrambi in considerazione delle rispettive attività lavorative;
- Durante il periodo natalizi trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale e di Natale Per_1
alternativamente con uno dei due genitori, con inversione nell'anno successivo;
analogamente trascorrerà i giorni dal 26 dicembre al 1° gennaio e dal 2 al 6 gennaio compresi con uno dei due genitori, con inversione nell'anno successivo. Del pari trascorrerà i giorni di Pasqua e
Pasquetta alternativamente con uno dei due genitori, con inversione nell'anno successivo, così come le vacanze scolastiche di carnevale;
- Ciascun genitore avrà diritto, inoltre, di trascorrere il giorno del proprio compleanno con la figlia, se lo vorrà, a prescindere dal fatto che la ricorrenza coincida con il giorno di frequentazione della stessa;
- I genitori avranno, inoltre, il diritto di trascorrere insieme il giorno del compleanno della figlia e gli stessi concederanno pari diritto ai nonni;
- È comunque in facoltà dei genitori concordare di volta in volta ulteriori periodi di visita e/o eventuali variazioni rispetto ai giorni e agli orari su indicati, all'occorrenza e in base alle rispettive necessità, a condizione che ciò avvenga con congruo preavviso, fatte salve motivate ragioni d'urgenza;
4. Quanto al mantenimento d il SIno si impegna a versare ogni giorno 20 Per_1 CP_1
del mese alla SI.r la somma di € 300,00 a far data dal mese di marzo 2025: Parte_1 N. 4062/2024 V.G.
somma rivalutabile automaticamente secondo gli indici ISTAT a fra data dal mese di marzo
2026 senza necessità di richiesta da parte della madre;
5. Ciascun genitore parteciperà in ragione del 50% alle spese straordinarie che saranno necessarie alla figlia così come individuate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Venezia e dell'Ordine degli Avvocati di Venezia del 20.09.2019 costituente parte integrante ed inscindibile del presente atto;
tali spese dovranno essere corrisposte o rimborsate al genitore che le avrà integralmente anticipate, previo accordo e previa esibizione dei giustificativi di spesa;
6. I ricorrenti si danno atto che la SI.r continuerà a percepire interamente Parte_1
l'assegno unico erogato a favore del nucleo familiare essendo genitore con cui la figlia minore risiede prevalentemente;
7. I genitori prestano reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del documento d'identità dei minori o di altro documento idoneo all'espatrio limitatamente ai Paesi UE.
8. Spese legali compensate.”
All'esito dell'udienza del 6.03.2025, svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ebbene ritiene questo Tribunale che le condizioni congiuntamente indicate dalle parti nelle proprie conclusioni non siano contrarie all'interesse morale e materiale della prole;
nel complesso, invero, le condizioni appaiono garantire lo sviluppo di un rapporto equilibrato e sereno della figlia minore con entrambi i genitori. Per_1
Neppure vi è motivo di disattendere le statuizioni a carattere economico così come concordate dalle parti, in quanto congrue e adeguate rispetto alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze della minore.
Si dispone la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento della figlia minore (nata a [...] Persona_1
il 7.10.2022) sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti, in epigrafe riportati;
N. 4062/2024 V.G.
- Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di conSIlio del 15.04.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente dott.ssa Lisa Micochero