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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il Giudice Dott.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3038 / 2021 promossa tra le parti:
ATTORE
c.f. , con l'avv. LISONI MARCO, presso il cui Parte_1 C.F._1
Studio ha eletto domicilio
CONVENUTO
c.f. con l'avv. GIRIBALDI Controparte_1 C.F._2
NICOLA, presso il cui Studio ha eletto domicilio
Oggetto: altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni delle parti
Per parte attrice: “Piaccia all'On.le Tribunale di Prato, contrariis reiectis, accertato che la tumulazione della salma del Sig. è avvenuta presso il Cimitero Giubiano di Varese, - Campo Persona_1
Islamico di Belforte, nel campo comune 14 n.1, in dispregio dello ius sanguinis, senza minimamente interpellare la madre ed in dispregio di quella che era la volontà del de cuius, voglia dichiarare nulla e di nessun effetto l'autorizzazione al seppellimento della salma e per gli effetti autorizzare la traslazione della salma stessa da detto cimitero a quello di Livorno, (detto “dei Lupi”) - Via Parte_2
Don Aldo Mei n.19, condannando il convenuto a pagare tutte le spese necessarie. Con vittoria di spese ed onorari”.
Per parte convenuta: “Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare la domanda attorea e negare l'autorizzazione alla traslazione della
1 salma dal Cimitero Giubiano di Varese – Campo Islamico di Belforte, - Campo Comune 14 n. 1, al Cimitero della Cigna (detto “dei Lupi”), sito in Via Don Aldo Mei n. 19.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e del giudizio rg 1537 2024 Tribunale di Busto Arsizio
(procedimento prova delegata)”.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 sentir dichiarare nulla e di nessun effetto l'autorizzazione alla tumulazione della salma di
[...] presso il Cimitero Giubiano di Varese ed ottenere l'autorizzazione al Persona_1 trasferimento della stessa presso il di Livorno, con condanna del convenuto Parte_2 al pagamento di tutte le spese all'uopo necessarie, tenuto conto della condotta da questi tenuta in spregio alla volontà del de cuius e senza preventiva acquisizione del consenso della madre del defunto.
Nello specifico, l'attrice, a fondamento delle proprie pretese, ha dedotto: (1) che dalla convivenza more uxorio intrattenuta con è nato il figlio in Controparte_1 Persona_1 data 22/05/1999; (2) che il Tribunale per i Minorenni di Firenze, preso atto della complessa situazione familiare in cui il minore viveva e a seguito di episodi di grave conflittualità tra i genitori causati dalla tossicodipendenza e alcolismo del padre, ha affidato ai Persona_1
Servizi Sociali di Livorno, che, nel 2011, lo hanno collocato presso la famiglia – Per_2 Per_3 di Vicarello;
(3) che, all'età di 19 anni, si è ammalato gravemente a causa di un Persona_1 astrocitoma cerebrale diffuso interessante la parte fronto-temporo-insulare destra del cranio e, nel
Febbraio 2020, su consiglio del padre, si è trasferito a Gallarate per essere seguito in una struttura ospedaliera milanese;
(4) che, in seguito al decesso del ragazzo occorso in data 29/03/2020, il padre ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a seppellire la salma presso il Cimitero Giubiano di
Varese – Campo Islamico di Belforte, senza preventivamente acquisire il consenso della madre;
(5) che detta decisione ha comportato un pregiudizio alla madre e alla di lei figlia Persona_4
sorella del de cuius, che per poter visitare la tomba di sono ogni volta
[...] Persona_1 costrette ad affrontare un viaggio lungo e dispendioso da Livorno a Varese;
(6) che ogni tentativo di addivenire ad un accordo col padre del giovane per il trasferimento Controparte_1 della salma dal cimitero di Varese a quello di Livorno è naufragato, sia a causa dell'impossibilità di contattare il primo dichiarato irreperibile dal Comune di Prato e con ultimo domicilio conosciuto presso la Casa Circondariale di Prato sia per il totale disinteresse manifestato dai di lui familiari. si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
col favore delle
2 spese di lite. A sostegno delle proprie eccezioni, il convenuto ha dedotto: (1) che il convenuto, scoperta la grave patologia del figlio, lo ha spronato a trasferirsi a casa sua, in provincia di
Gallarate, al fine di garantirgli le cure migliori e di iniziare un percorso ospedaliero presso l'Istituto Clinico Humanitas;
(2) che la madre, informata della volontà del sig. i far seguire Per_1 il figlio dall'istituto sanitario milanese, ha acconsentito al suo trasferimento;
(3) che la scelta relativa al luogo di sepoltura della salma di è basata sui seguenti fattori: a) il Persona_1 periodo storico-sociale in cui è avvenuto il decesso del ragazzo – morto in data 29/03/2020 – in piena emergenza epidemiologica;
b) la religione musulmana del defunto, che ha portato il padre a prediligere quale luogo di sepoltura il cimitero musulmano Giubiano di Varese – Campo Islamico
Belforte – Campo Comune 14 n. 1; (4) che il diritto di scelta del luogo di sepoltura spetta all'interessato e, in mancanza di scelta, ai congiunti più stretti quali titolari dell'interesse alla tutela del sentimento di pietà e memoria del defunto, prevalendo sempre su tutto la volontà del defunto e dunque, nel caso di specie, la volontà di essere seppellito in un cimitero musulmano essendo lo stesso di religione musulmana;
(5) che non sussiste un giusto motivo, nel caso di specie, per riesumare il cadavere del defunto e trasferirlo presso un altro cimitero.
La causa, istruita mediante documenti e prove orali, anche delegate ad altro Tribunale, è stata trattenuta in decisione con provvedimento dell'11.12.2024 emesso a seguito del tempestivo deposito delle note scritte sostitutive di udienza, sulle conclusioni delle parti così come indicate in epigrafe e previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Come affermato recentemente dalla giurisprudenza di legittimità “le spoglie mortali possono costituire oggetto di disposizione da parte del de cuius in ordine alla loro destinazione e tale diritto rientra tra quelli per loro natura assoluti ed intrasmissibili, mentre 'il diritto dei congiunti di provvedere alla destinazione della salma opera solo in via sussidiaria, quando non risulti la volontà del defunto, con prevalenza dello ius coniugii sullo ius sanguinis e di questo sullo ius successionis. Infatti, lo 'ius eligendi sepulchrum' rientra nella categoria dei diritti della personalità e, come tale, non può formare oggetto di trasferimento 'mortis causa'; ove tuttavia, la 'electio' non sia stata esercitata dal defunto durante la sua vita la scelta del luogo di sepoltura può essere fatta dai prossimi congiunti, senza alcun rigore di forme.” (cfr.
Cass. Ordinanza 13/07/2022; cfr. Cass. ordinanza 29548/2019).
Nel caso che ci occupa non pare che la volontà del figlio delle parti circa il luogo della propria sepoltura sia stata espressa in vita né può dirsi che sia desumibile in base alla fede religiosa professata del medesimo.
3 Non risultano, infatti, degne di pregio le considerazioni svolte da parte convenuta circa il fatto che il ragazzo fosse di fede musulmana, posto che all'esito del giudizio non può dirsi raggiunta la prova sul punto.
In particolare, si osserva che la testimonianza resa dalla cugina del ragazzo, è Testimone_1 apparsa di dubbia attendibilità oltre che contraddittoria, posto che la stessa ha riferito di aver vissuto insieme al cugino quando lui è salito a Gallarate, il quale gli avrebbe riferito di essere musulmano per poi precisare che nell'ultimo mese di vita del cugino la stessa non viveva con i propri genitori e non ricordando neppure da quanto tempo il ragazzo si trovasse in Lombardia.
Stesse considerazioni in relazione alla testimonianza resa da , convivente con la zia Testimone_2 paterna del ragazzo, anche alla luce delle dichiarazioni del teste amico d'infanzia Tes_3 del ragazzo, il quale ha reso una testimonianza genuina e pienamente attendibile, riferendo a controprova che era ateo, “bestemmiava più di me e poi è impossibile perché l'ultima cena che Per_1 abbiamo fatto a casa mia, che c'era anche la mia ragazza, le mie figlie, nonché la sorella di , Per_1 Per_4 abbiamo mangiato rosticciane, salsicce e scamerite. Tante volte mi diceva di andare a mangiare il panino con la porchetta.” (cfr. verbale udienza 27.6.2023).
Neppure il video allegato in atti da parte convenuta dimostra che il figlio professasse la religione musulmana. Dalla disamina del medesimo, infatti, emerge che il ragazzo è a letto con il telefono in mano e lo sguardo assente, non sembra partecipare alle preghiere che si sentono dire in lingua araba probabilmente dalla zia paterna e ad un certo punto il ragazzo interrompe la zia parlando in italiano chiedendole del padre. Le poche parole recitate dal ragazzo in lingua araba sono state recitate dietro indicazione della zia e appare assente e poco lucido. Per_1
Alla luce di tale ricostruzione deve ritenersi che non vi sono elementi per dire che il defunto avesse fatto in vita la scelta del luogo di sepoltura, neppure per fatti concludenti, pertanto, la decisione può essere assunta dai prossimi congiunti, intendendo per tali i genitori.
Tuttavia, in caso di disaccordo e a parità del legame di sangue il contrasto va risolto secondo il criterio del legame affettivo più duraturo e più stretto con il defunto, rimettendo la scelta al congiunto che aveva con il medesimo un rapporto più vicino e intimo (cfr. sul punto ordinanza
Tribunale di Bologna 22 marzo 2024).
Ebbene, sul punto si osserva quanto segue.
La madre sostiene che il figlio, benchè affidato in minore età ad una famiglia affidataria, è il genitore con il quale il ragazzo ha sempre mantenuto rapporti e che il trasferimento presso il padre
è avvenuto soltanto per motivi di salute nel febbraio 2020, pur nella consapevolezza che sarebbe stato un periodo temporaneo e che la propria casa sarebbe stata comunque a Livorno.
4 Al contrario il padre, pur non contestando l'affidamento eterofamiliare e che il figlio sia sempre stato a Livorno, ha dedotto che il medesimo si è preso cura del ragazzo nell'ultimo periodo della sua vita, che la decisione di andare a vivere con lui è stata una scelta ponderata del figlio.
Ciò premesso, dalla documentazione prodotta in atti si evince che il ragazzo, sin da piccolo, è stato allontanato dalla madre e affidato ad una famiglia affidataria, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle odierne parti del giudizio. Tuttavia, dalla lettura dei provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni di Firenze, emerge che la figura genitoriale che è sempre rimasta accanto al ragazzo, pur con i pochi strumenti a disposizione e con le scarse capacità genitoriali accertate, è stata la madre, mentre il padre è risultato completamente assente dalla vita del ragazzo. Nell'ordinanza del 2005 si legge, infatti, che il minore era “trascurato completamente dal padre”, nel decreto del 26.2.2009 si legge “il padre continua ad essere assente dalla vita del bambino anche in conseguenza delle ripetute carcerazioni” e così anche nel decreto emesso il
6.12.2016 a conclusione del procedimento nel quale si constata che il padre è ancora detenuto e che la madre, pur con scarse capacità genitoriali, è presente affettivamente per il ragazzo.
La tesi dell'attrice, secondo cui il ragazzo si sarebbe recato dal padre soltanto per motivi di salute,
a febbraio 2020 appare, inoltre, suffragata anche dalla messaggistica depositata dalla stessa (doc. 4 fascicolo parte attrice) nella quale si legge con chiarezza la volontà del ragazzo di tornare a vivere a
Livorno, luogo considerato la sua casa, specificando che aveva l'intenzione di mettere le cose in chiaro con il padre e la zia per evitare che si 'sbagliassero'.
Anche le testimonianze assunte hanno confermato tale tesi posto che sia il teste che il teste Tes_3 hanno dichiarato che il ragazzo aveva detto loro che non sarebbe voluto andare a Milano e Tes_4 che sarebbe voluto tornare a Livorno.
Alla luce di tale ricostruzione appare che il genitore con il quale il ragazzo aveva un legame affettivo più duraturo e stretto sia stata la madre, la quale deve ritenersi il genitore legittimato a prendere tale importante decisione. Ciò trova conferma anche nel fatto che sebbene il ragazzo nell'ultimo periodo della sua vita abbia abitato a Gallarate, era la zia e non il padre che si occupava in via prevalente del medesimo.
La domanda attorea deve, pertanto, essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ai valori medi).
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, autorizza la traslazione della salma di
[...] dal cimitero Giubiano di Varese, Campo Islamico di Belforte – Persona_1 campo comune 14 n. 1 presso il cimitero di Livorno, Cimitero della Cigna (detto “dei
Lupi”) – Via Don Aldo Mei n. 19 con spese a carico di parte convenuta;
2. condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore dell'Erario.
Prato, 10/04/2025
Il giudice dr. ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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