TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/01/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 892/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 892/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
IMMOVILLI CRISTIAN e dell'avv. FARINA MARIA TERESA ( ); C.F._1
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. IMMOVILLI CRISTIAN
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SALVATELLI MARCO, elettivamente domiciliato in LUNGARNO MEDICEO 56 56100 PISA presso il difensore avv. SALVATELLI MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso monitorio (nel prosieguo, brevitas, Parte_2
) agiva in giudizio nei confronti di (nel prosieguo, CP_1 Controparte_2 pagina 1 di 12 brevitas, ”) affinché venisse ingiunto a quest'ultimo il pagamento immediato della Parte_1
somma di euro 12.688,00 (10.400,00 oltre IVA), oltre interessi legali dal 22/10/2020 sino al saldo e spese.
Deduceva che con atto di transazione del 04.06.2020 (docc.
1-1bis e 1ter) CP_1
l' e il definivano una lite avente ad oggetto il rifacimento del Parte_1 Parte_3 giardino pensile presente sul tetto del lastrico solare del fabbricato su cui insisteva l' e Parte_1
che detta transazione prevedeva la rinuncia del ad ogni pretesa di risarcimento del danno da Pt_3 infiltrazione, l'impegno di ad eliminare il giardino pensile e a ripristinare CP_1
l'impermeabilizzazione, nonché l'impegno dell' a contribuire ai costi della nuova opera Parte_1
nella misura pari a 28.000,00 oltre IVA, da versarsi in due rate di pari importo: la prima entro la data di inizio dei lavori e la seconda entro trenta giorni dalla data di inizio dei lavori. Successivamente alla sottoscrizione della transazione intervenivano accordi in variante delle modalità di esecuzione delle opere che portavano a detrarre dalla propria pretesa il valore della voce n. 8 (relativa alla CP_1
sostituzione della lattoneria) non eseguita per comune volontà delle parti. Il Condominio pagava la prima rata, ma non la seconda (pari ad euro 10.400,00+IVA) contestando le lavorazioni eseguite da di cui alla voce 9 (in particolare non avrebbe steso un telo continuo della dimensione CP_1 CP_1
minima di 400 mq, bensì avrebbe ripristinato la continuità del manto impermeabilizzante per una superficie complessiva inferiore a 400 mq) e proponeva a saldo e stralcio la somma di 4.400,00 euro.
Il Tribunale di Genova, con decreto n. 3006/2021 del 21.10.2021, “rilevato che l'ultimo accordo di transazione, sottoscritto dalle parti, al punto 9, prevede, diversamente da quanto indicato dall'amministratore del nella comunicazione dell'11.5.2021 (doc. 5), la locuzione “sino a CP_2
400 mq” e non quella min 400 mq;
ritenuto che
anche i termini di pagamento, oramai decorsi, sono stati qualificati dalle parti quali essenziali e inderogabili” accoglieva il ricorso e ingiungeva al il pagamento della somma di euro 12.688,00 (IVA inclusa), oltre interessi moratori dal CP_2
24.04.2021 al saldo e spese.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, il CP_2
conveniva in giudizio affinché il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato in quanto nullo, CP_1
annullabile, illegittimo ed ingiusto poiché le opere di cui alla voce n. 9 per euro 6.000,00 non erano state realizzate. In via riconvenzionale, chiedeva che venisse accertato e dichiarato l'inadempimento di all'accordo transattivo e, per l'effetto, che venisse condannata la convenuta opposta all'esatto CP_1 adempimento dell'impermeabilizzazione e, in particolare, delle opere di cui alle voci nn. 8 e 9 del predetto accordo.
pagina 2 di 12 A sostegno delle proprie pretese deduceva che l'accordo transattivo (di cui al doc. 1) veniva concluso nel maggio 2020 tra il e le odierne parti in causa, onde porre fine a una Parte_3 lite sorta a causa di vizi nell'esecuzione dei lavori eseguiti nell'anno 2014, ed in esso si prevedeva che realizzasse determinate opere per eliminare i predetti vizi riscontrati con la corresponsione di CP_1
28.000 euro. Circa i lavori di cui alla voce n, 9, il computo prevedeva -anche successivamente alle modifiche sullo stesso intervenute- che provvedesse al rifacimento dell'impermeabilizzazione CP_1
stendendo un nuovo telo impermeabilizzante di poliolefin , con verifica finale di tenuta ad opera del
D.L. (cfr. art. 2 accordo transattivo). Tale opera, invece, non veniva realizzata, né vi era stato un collaudo della medesima (cfr. verbale D.L del 26.03.2021) e, infatti, le infiltrazioni perduravano e, a tal fine, chiedeva sin d'ora di essere autorizzata a depositare un video a testimonianza di tali vizi.
Deduceva, inoltre, che i lavori iniziavano in ritardo: infatti, sarebbero dovuti iniziare entro e non oltre
10 giorni dalla stipula dell'accordo transattivo e, quindi, entro i primi di giugno 2020, mentre nell'ottobre 2020 non aveva ancora iniziato i medesimi. CP_1
Il Condominio, pertanto, contestava il mancato rispetto degli accordi contrattuali e, in particolare, il mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori e la mancata esecuzione delle opere previste dall'art.
1.2 del contratto e alla voce n. 9 del computo allegato consistenti nel rifacimento dell'impermeabilizzazione. Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale per la condanna della convenuta opposta all'esatto adempimento delle opere di cui ai punti 8 e 9 del computo allegato all'atto di transazione. si costituiva in giudizio chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione in quanto tardiva e, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, dello stesso per la minor somma pari ad euro 5.368,00 non contestata. Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda formulata in via riconvenzionale.
A sostegno della propria eccezione pregiudiziale deduceva di aver effettuato una doppia notifica del decreto ingiuntivo opposto: la prima presso la sede del , perfezionatasi in data CP_2
12.11.2021; la seconda alla pec dell'Amministratore p.t. in data 17.12.2021. Tuttavia, ai fini della decorrenza del termine di opposizione, era da ritenersi valida la prima notifica, con la conseguenza che l'opposizione, notificata in data 26.01.2022, era tardiva e, pertanto, inammissibile.
In relazione all'esecuzione dei lavori oggetto dell'accordo transattivo deduceva che il D.L. nominato dal -prima dell'inizio delle opere- suggeriva la prima significativa variante della CP_2
modalità di esecuzione dell'opera mediante installazione di un'autogru che comportava un lungo slittamento dell'inizio delle opere;
mentre una seconda modifica avveniva alla fine dei lavori, quando il pagina 3 di 12 D.L. riteneva che l'opera di cui al punto 8 (sostituzione grondaie, pluviali e scarichi) fosse inutile, suggerendo così di non eseguirla con l'accordo tacito delle parti (cfr. verbale sopralluogo del
26.03.2021 ed e-mail del 10.05.2021 di cui al doc. 5), sicchè la domanda di esatto adempimento relativamente alle opere di cui alla voce n. 8 era da ritenersi infondata. Circa, invece, la voce n. 9 del computo allegato alla transazione, precisava che la stessa prevedeva il “ripristino sistema di impermeabilizzazione in poliolefine dove ammalorata, previa verificata di tenuta (sino a 400 mq)” e non “ripristino sistema di impermeabilizzazione in poliolefine dove ammalorata, previa verificata di tenuta (minimo 400 mq)” come erroneamente trascritto dal D.L. nel verbale del sopralluogo del
26.03.2021. L'accordo, infatti, prevedeva la sostituzione della copertura impermeabilizzante solo nei punti in cui essa era ammalorata e, pertanto, la pretesa avversaria di stendere un telo continuo di 400 mq non aveva alcun fondamento. Chiariva, inoltre, che durante le trattative che portavano alla transazione, la misura dell'impermeabilizzazione era stata uno dei temi più dibattuti, che le parti giungevano all'accordo quando la voce n. 9 veniva modificata da misura minima (minimo 400 mq) a misura massima (sino a 400 mq) e che detta modifica delle minute contrattuali avveniva in data
05/05/2020 (docc. n. 7 e 8). Deduceva, infine, di aver eseguito le opere di totale asportazione di terre e detriti, bonifica delle pozze d'acqua e rifacimento dell'impermeabilizzazione (cfr. verbali D.L di cui al doc. 2). In particolare, con specifico riferimento alle opere di impermeabilizzazione, la loro esecuzione emerge da fotografie dei punti di discontinuità (doc. 16) e dalle foto allegate al penultimo verbale lavori (doc. 2).
Infine, circa la verifica di tenuta delle opere, deduceva che dopo le abbondanti piogge del 10-13 aprile 2021, in data 16.04.2021 (doc. 2), il D.L. aveva verificato che le sonde spie installate non avevano rilevato alcuna evidenza di infiltrazione e che, dopo tale data, non era stata trasmessa alcuna segnalazione o richiesta in tal senso né dal direttore dei lavori né dal né dal e, Pt_3 CP_2
anzi, era stata la stessa a proporre al Condominio di eseguire la prova di allagamento con CP_1
lettera del 24.04.2021 (doc. 3). Successivamente nessuna contestazione di vizi era pervenuta all'opposta, se non a mezzo dell'odierna opposizione. A tal fine eccepiva la decadenza dalla garanzia dei vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c.
In prima udienza parte opponente offriva banco iudicis la somma pari ad euro 5.368,00 (4.400 +
IVA) che veniva accettata dalla convenuta opposta, quale acconto sulla maggiore somma dovuta e il
Giudice, ritenuto che “la restante somma è relativa al punto 9 della transazione, risultando l'accordo tra le parti per la non esecuzione del punto 8 (la cd lattoniera). In riferimento al punto 9, l'accordo tra le parti prevedeva la sostituzione delle zone ammalorate del sistema di impermeabilizzazione, con due diverse previsioni di estensione (“almeno di 400 mq” o “sino a 400 mq”): su tale ultima diversa
pagina 4 di 12 pattuizione dovrà essere ricostruita la volontà delle parti, ma ciò non influisce allo stato in quanto in entrambi i casi, comunque, è previsto il ripristino delle sole zone ammalorate. A ciò si aggiunge che il direttore dei lavori, nel verbale di sopralluogo del 15.4.2021, in seguito a copiose precipitazioni, ha verificato che non vi era alcuna infiltrazione” e che “Non risulta che successivamente si siano verificate infiltrazioni e non risulta agli atti alcuna denuncia o richiesta di intervento da parte dell'opponente, che si limita a richiamare un video che di per sé però nulla può provare in mancanza di chiari elementi individualizzanti (circa il tempo e le modalità) e di specifica denuncia di vizi. Il fatto che nello stesso verbale del 15.4.2021 il direttore dei lavori esprimesse sue perplessità sull'idoneità di effettuare dei meri “rappezzi”, non può di per sé escludere l'efficacia dell'accordo raggiunto sulle sole parti ammalorate”, concedeva la provvisoria esecutorietà per la somma di € 6.000,00 oltre iva (essendo già stata corrisposta la somma non contestata) oltre interessi moratori ex dlvo 231/2002 dal 24.4.2021 al saldo.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI comma, nn. 1), 2) e 3), espletata la prova orale, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni e quindi tratteneva in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse e memorie.
***
1. Sull'inammissibilità dell'opposizione
Tale eccezione non merita accoglimento e va disattesa.
Il convenuto opposto sostiene la validità della prima notifica perfezionatasi in data 12.11.2021, in quanto effettuata presso “la sede del (odierno opponente) in Piazza della Libertà 13B, CP_2
giusta il ritiro della medesima da parte di un incaricato, tal A tal fine produce in giudizio i Per_1
verbali assembleari del in causa, dai quali emergerebbe che le assemblee condominiali si CP_2 tenevano presso il sito al medesimo indirizzo. Parte_4
Occorre rammentare che, a mente di un consolidato indirizzo giurisprudenziale in tema di notificazioni ad un Condominio, “La notifica al condominio di edifici, in quanto semplice "ente di gestione" privo soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicchè, oltre che ovunque, "in mani proprie", l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto "ufficio" dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione
pagina 5 di 12 delle cose e dei servizi comuni. (Nella specie, la S.C. ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione al , siccome nulla, giacché effettuata a mezzo posta con consegna CP_2
al portiere, senza che dall'avviso di ricevimento della relativa raccomandata risultasse l'esistenza, nello stabile, di locali a servizio dell'amministrazione)” (Cass. n. 27352/2016).
Nel caso di specie, risulta che la notifica sia stata inoltrata presso il
[...]
, presso V piano di Piazza della Libertà 13B Controparte_2 Parte_4
”. Dall'istruttoria espletata, è stata raggiunta la prova che il signor (il ricevente la Parte_3 Per_1
notifica) era, nell'anno 2021, dipendente della società Portofino mare srl e che le sue mansioni riguardavano prevalentemente la manutenzione e, solo sporadicamente, quelle di portinaio. È stato, altresì, dimostrato che la società Portofino mare srl veniva costituita dal per la Parte_3
gestione del parcheggio, della sala convegni del quinto piano, nonché di un bagno pubblico (cfr. dichiarazioni teste scusso sui capitoli di prova dedotti dal convenuto opposto). Tes_1
In buona sostanza, i locali posti al quinto piano di Piazza della Libertà 13, ove veniva recapitata la notifica dell'atto di citazione, corrispondono al c.d. ossia una sala Parte_4
congressi di proprietà comunale concessa in gestione alla Portofino mare, la cui disponibilità veniva di volta in volta richiesta dall'amministratore p.t. del convenuto in opposizione, per CP_2
svolgervi le assemblee condominiali.
Ne discende che, anche qualora si volesse considerare che vi fosse una portineria e che il signor avesse ricevuto la notifica in qualità di portinaio, essa non potrebbe ritenersi la portineria del Per_1
convenuto, bensì la portineria della società Portofino Mare srl, ente gestore del parcheggio CP_2
e soggetto giuridico distinto dal il quale “non è una persona giuridica, ma un ente di CP_2
gestione e non ha, pertanto, una sede in senso tecnico, ove non abbia designato nell'ambito dell'edificio un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale, ha il domicilio coincidente con quello privato dell'amministratore che lo rappresenta” (vedi in tal senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 976 del 28/01/2000).
Alla luce di quanto detto, la notifica al convenuto in opposizione si è perfezionata in data
17.12.2021, nel momento in cui è stata portata a conoscenza dell'Amministratore pro tempore del e l'opposizione notificata il 26.1.2022 è quindi pienamente tempestiva. CP_2
2. Nel merito
Parte opposta ha richiesto di essere pagata per le opere svolte, secondo i termini dell'accordo transattivo 4.6.2021; dal canto suo parte opponente ha invece ritenuto che non sia stata data esecuzione alle opere concordate, nello specifico ai punti 8 e 9 del computo allegato all'accordo di transazione.
pagina 6 di 12 Questo è il thema decidendum della presente causa e, in riferimento ad esso, le difese delle parti e l'istruttoria documentale e testimoniale hanno permesso di ritenere raggiunta la prova dell'avvenuto esatto adempimento. Non è contestato che abbia provveduto ad eseguire dei lavori di CP_1
impermeabilizzazione e si ricorda in proposito, come fatto peraltro da entrambe le parti, che il presente contenzioso nasce dopo un'annosa lite già pendente tra le parti in relazione a lavori di rifacimento di un giardino pensile presente sul lastrico solare del fabbricato contenente l'autoparcheggio di e Parte_3
alla decisione concordata di eliminare totalmente il giardino pensile, sostituendolo con l'impermeabilizzazione del lastrico. È appunto l'individuazione del perimetro esecutivo di tale impermeabilizzazione a dividere le due parti. Come affermato dalla stessa opponente nella I memoria istruttoria a pagg. 7 e 8: “detto altrimenti i rattoppi sono non l'adempimento alle prescrizioni contrattuali (voce 9 del computo), ma un rimedio, peraltro inidoneo, a ricomporre il telo impermeabilizzante, lesionate dalle lavorazioni di A fronte delle prescrizioni contrattuali che CP_1
impegnavano ad un obbiettivo chiaro, di rimediare al problema delle infiltrazioni con il CP_1
rifacimento parziali, e cioè con la sostituzione di parte della impermeabilizzazione, anche oltre le misure stabilite nel computo (art.
1.2 del contratto), è scattata l'iniziativa legale. ha CP_1
ritenuto di aver adempiuto al rifacimento di parte della copertura impermeabilizzante con la ricucitura
e il rattoppo dei teli preesistenti (doc. 3 del fascicolo monitorio)”. Non è quindi contestato che siano stati eseguiti dei rattoppi, ma secondo parte opponente ciò non rientrava nell'oggetto dell'accordo che,
a suo parere, aveva ad oggetto l'apposizione di un telo continuo di 400 mq;
e comunque il problema delle infiltrazioni non era stato eliminato. Secondo il Condominio, quindi, avrebbe dovuto CP_1
procedere al totale rifacimento del manto impermeabilizzante “almeno di 400 mq”, mentre secondo l'opposta sarebbe stato sufficiente la sostituzione delle parti ammalorate “sino a 400 mq”, tanto che nel caso di specie ciò avvenne e fu lo stesso direttore dei lavori ad attestare che non erano più in atto infiltrazioni. Indipendentemente dalla estensione del manto (ciò che è stato oggetto di molte discussioni tra le parti sia prima del radicarsi del presente giudizio sia nella sua fase iniziale), ciò che appare dirimente, anche quale prova dell'adempimento delle prestazioni contrattuali, è il ripristino delle zone da parte dell'Impresa di modo da escludere ammaloramenti eliminando così il problema delle infiltrazioni secondo quanto aveva suggerito il ctu durante il procedimento di ATP in seguito alle osservazioni tecniche delle parti (“la sostituzione di circa 20 mq. di guaina intorno ai due lucernari va fatta, e che, se lo stato della guaina della superficie di 130 mq. rispondesse ai criteri di riparabilità sopra menzionati, i lavori di riparazione si limiteranno a tale superficie, ma se, nel corso delle prove lo stato della guaina risultasse maggiormente degradata, in tal caso si dovrà procedere alla
pagina 7 di 12 sostituzione della stessa come indicato nella bozza di perizia, con le dovute differenze rispetto ai trasporti a discarica come definitivamente concordato” doc. 2 parte opponente)
Il Condominio riporta il verbale di cantiere del 26.3.2021 qui sotto riportato.
Tale verbale non può però esser letto nel senso offerto dall'opponente, ossia che l'opera di cui alla voce n. 9 non sia stata realizzata da bensì che non abbia steso un nuovo telo CP_1 CP_1 impermeabilizzante “continuo”: ciò che non era però oggetto dell'accordo transattivo. Il D.L. peraltro nell'indicare che il punto 9 non è stato eseguito, riporta la precedente bozza di accordo transattivo in cui veniva prevista la stesura del manto impermeabilizzante di “minimo 400 mq”, mentre l'accordo firmato dalle parti ha previsto la stesura “sino a 400 mq”. Il D.L., infatti, in tale occasione fornisce una pagina 8 di 12 propria valutazione circa la necessità di procedere ad una nuova impermeabilizzazione per ottenere una perfetta tenuta del lastrico, “congelando” la lavorazione in attesa di verificare se, dopo nuovi eventi atmosferici, sarebbero emerse nuove infiltrazioni: ciò che però non accadde, come attestato nel verbale di sopralluogo a firma dello stesso direttore dei lavori Pt_5
Ed infatti non risulta nè che ci siano stati successivi sopralluoghi, nè richieste da parte del d.l. o dello stesso Condominio per lamentarsi di nuove infiltrazioni e/o di persistenza di quelle precedenti.
Solo in seguito alla richiesta di pagamento, il ha opposto il ritardo e la mancata esecuzione CP_2 nei termini come sopra esposti.
Deve qui evidenziarsi come l'accordo di transazione prevedesse al punto 9 il ripristino dell'impermeabilizzazione in poliolefine “ove ammalorata”. Non c'è dubbio - e non è oggetto di contestazione - che abbia dato esecuzione a tutti gli altri termini dell'accordo transattivo e CP_1
abbia quindi proceduto ai cd rattoppi, ma la stesura del telo – sia che lo si considerasse sino a 400mq sia di 400 mq – doveva avvenire solo ove vi fosse l'ammaloramento: ammaloramento che però non risulta essere stato riscontrato. Non risulta infatti che si siano verificate ulteriori infiltrazioni dopo la conclusione dei lavori. Si ricorda ancora come nel sopralluogo del 15 aprile, avvenuto dopo copiose precipitazioni, non fosse emersa alcuna infiltrazione. Il video prodotto dall'opponente e che, secondo la relativa tesi difensiva, costituirebbe prova delle infiltrazioni (e quindi dell'inadempimento) si ritiene non dimostri nulla, atteso che in esso viene rappresentato un secchio colmo d'acqua smossa dalle mani di qualcuno e nulla più; in particolare, non si evince dove e quando il secchio sia stato collocato, né da dove provenga quest'acqua e nemmeno si avverte alla visione un gocciolio persistente. Dall'altra, le dichiarazioni testimoniali rese in sede istruttoria sono idonee a dimostrare la mera presenza nei locali condominiali di macchie di umidità, non riconducibili, in mancanza di ulteriori allegazioni, a infiltrazioni dovute alle lavorazioni per cui è causa e di raccoglitori di acqua collegati a un collettore che scarica acqua, anch'esse non riferibili, senza ulteriori specificazioni, a perdite d'acqua occorse in occasione di un cattivo adempimento imputabile a Nessuno dei testi ha infatti riferito in CP_1
maniera circostanziata della presenza di infiltrazioni in atto.
Infine, una considerazione a parte merita l'omessa verifica tecnica circa la tenuta impermeabile della copertura del lastrico solare. Dopo il sopralluogo del 15 aprile che escludeva comunque la presenza di infiltrazioni, con pec del 24.04.2021 indirizzata al Condominio (doc. 3), si era CP_1
pagina 9 di 12 resa disponibile ad eseguire la suddetta verifica nei tempi e nei modi stabiliti dal D.L. previo congruo preavviso, non avendo però alcun riscontro.
Va affrontato anche il secondo motivo di opposizione, che concerne l'asserito ritardo nell'adempimento del contratto da parte dell'impresa appaltatrice, in quanto, secondo la prospettazione dell'opponente, non avrebbe rispettato i termini -essenziali- per l'inizio dei lavori. CP_1
In relazione a ciò va premesso che sussiste agli atti un'allegazione specifica sul punto da parte del che, fin dall'atto introduttivo del giudizio, eccepisce la violazione dei termini di CP_2 adempimento del contratto per ritardo dell'inizio lavori, come risulta dalle e-mail dell'amministratore p.t. del di cui ai docc. 5 e 6. CP_2
Ciò, tuttavia, non è sufficiente per dichiarare l'inadempienza di nell'esecuzione del CP_1
contratto, atteso che, l'impresa appaltatrice, richiamando, peraltro, documenti versati in atti dall'opponente, allega il perfezionamento tra le parti di un accordo di modifica della transazione originaria, comportante una diversa modalità di esecuzione delle opere previste. Tale modifica atteneva ad una diversa modalità di allestimento del cantiere, con la previsione dell'installazione di una gru, che veniva montata solamente in data 19.11.2020 (come risulta dal verbale di sopralluogo in pari data del
D.L., doc. 2 parte opposta), comportando così il venir meno dell'originario termine di inizio dei lavori.
Ad abundantiam, va considerato che il nell'eccepire la ritardata esecuzione delle CP_2
opere, non offre dimostrazione, né tantomeno allega, il fatto di aver patito un danno in conseguenza di tale ritardo, sicchè anche questa eccezione, peraltro smentita dalle deduzioni dell'appaltatore, è infondata e non merita accoglimento.
Da ultimo, merita un accenno la domanda riconvenzionale dell'opponente tesa all'esatto adempimento delle opere di cui al punto 8 della “Descrizione opere”, concernenti lo “smontaggio e la revisione della lattoneria quali gronde, pluviali e scarichi vari”.
L'appaltatore, nel ricorso monitorio, affermava che l'esecuzione di tale opera era stata dalle parti valutata come non più necessaria, anche alla luce del parere espresso, sul punto, dal Direttore dei
Lavori e agiva così per il pagamento del corrispettivo a sè spettante, detratta la quota pari ad euro
3.600,00 relativa a detta lavorazione. Parte opponente, invece, si è limitata a contestare la sussistenza di un accordo tra le parti nel non eseguire il punto 8 del computo metrico, accordo che sempre secondo l'opponente comunque non sarebbe provato.
Sul punto va considerata anche la difesa ondivaga del (con difficoltà sia per CP_2 sia per la scrivente di comprendere quale sia l'esatta posizione difensiva dell'opponente) che CP_1 inizialmente ha richiesto l'adempimento anche del punto 8 dell'atto di transazione, salvo poi non richiederla più nella I memoria nè nella nota di precisazione delle conclusioni del 27.09.2024, ma pagina 10 di 12 sembrando nuovamente richiamare la richiesta di esecuzione di tale punto in memoria di replica (“si contesta, infine, che vi sarebbe un accordo tra le parti nel non eseguire il punto 8 del computo metrico.
Nel verbale del 26/03/2021 il direttore dei lavori ha sospeso l'esecuzione delle opere, di cui ai punti 8 e
9 del computo metrico e, inoltre, tale accordo non è stato provato. Le richieste di eseguire le opere sono state richieste anche nell'ambito di questo contenzioso”). Ferma tale incertezza, va comunque considerato come da un lato, il D.L., nel verbale del sopralluogo effettuato in data 26/03/2021, abbia affermato che “la voce 8 non è stata eseguita in quanto, non è stato necessario rimuovere canale e/o converse”, facendo presumere, quindi, che il Direttore dei lavori abbia così compiuto una valutazione di non necessarietà della lavorazione in oggetto, valutazione che il comportamento successivo delle parti fino all'odierna opposizione fa ritenere sia stato recepito, tanto che la stessa nel CP_1
richiedere il pagamento, ha escluso la voce n.
8. Dall'altro lato neppure il Condominio, nell'avanzare inizialmente la domanda riconvenzionale di esatto adempimento, ha offerto di corrispondere a CP_1
la somma -pari a 3.600,00 euro- che spetterebbe all'impresa per la lavorazione di cui si discute, salvo poi implicitamente rinunciare a questa stessa parte di domanda.
Ne discende che anche tale domanda va rigettata.
In conclusione
Il raggiungimento della prova dell'esecuzione della prestazione, così come risultante dagli accordi contrattuali, conduce questo Giudice al rigetto dell'opposizione e alla conferma del decreto ingiuntivo opposto. Parimenti, va rigettata la domanda formulata in via riconvenzionale dall'opponente tesa alla condanna di all'esatto adempimento di quanto previsto contrattualmente in sede CP_1 transattiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da tabella. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri sotto indicati:
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della Causa: Da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
pagina 11 di 12 Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Patrizia Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo svolta da , in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di in Parte_2
persona del legale rappresentante p.t., conferma il decreto ingiuntivo n. 3006/2021 emesso dal
Tribunale di Genova il 21.10.2021, da dichiararsi esecutivo ex art. 654 c.p.c.
2. rigetta la domanda riconvenzionale di esatto adempimento svolta da Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di
[...] Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
3. condanna , in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_2
rifondere a in persona del legale rappresentante p.t. le spese di Parte_2 lite che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre 15% spese generali, IVA e CPA;
Genova, 21 gennaio 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 892/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
IMMOVILLI CRISTIAN e dell'avv. FARINA MARIA TERESA ( ); C.F._1
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. IMMOVILLI CRISTIAN
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SALVATELLI MARCO, elettivamente domiciliato in LUNGARNO MEDICEO 56 56100 PISA presso il difensore avv. SALVATELLI MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso monitorio (nel prosieguo, brevitas, Parte_2
) agiva in giudizio nei confronti di (nel prosieguo, CP_1 Controparte_2 pagina 1 di 12 brevitas, ”) affinché venisse ingiunto a quest'ultimo il pagamento immediato della Parte_1
somma di euro 12.688,00 (10.400,00 oltre IVA), oltre interessi legali dal 22/10/2020 sino al saldo e spese.
Deduceva che con atto di transazione del 04.06.2020 (docc.
1-1bis e 1ter) CP_1
l' e il definivano una lite avente ad oggetto il rifacimento del Parte_1 Parte_3 giardino pensile presente sul tetto del lastrico solare del fabbricato su cui insisteva l' e Parte_1
che detta transazione prevedeva la rinuncia del ad ogni pretesa di risarcimento del danno da Pt_3 infiltrazione, l'impegno di ad eliminare il giardino pensile e a ripristinare CP_1
l'impermeabilizzazione, nonché l'impegno dell' a contribuire ai costi della nuova opera Parte_1
nella misura pari a 28.000,00 oltre IVA, da versarsi in due rate di pari importo: la prima entro la data di inizio dei lavori e la seconda entro trenta giorni dalla data di inizio dei lavori. Successivamente alla sottoscrizione della transazione intervenivano accordi in variante delle modalità di esecuzione delle opere che portavano a detrarre dalla propria pretesa il valore della voce n. 8 (relativa alla CP_1
sostituzione della lattoneria) non eseguita per comune volontà delle parti. Il Condominio pagava la prima rata, ma non la seconda (pari ad euro 10.400,00+IVA) contestando le lavorazioni eseguite da di cui alla voce 9 (in particolare non avrebbe steso un telo continuo della dimensione CP_1 CP_1
minima di 400 mq, bensì avrebbe ripristinato la continuità del manto impermeabilizzante per una superficie complessiva inferiore a 400 mq) e proponeva a saldo e stralcio la somma di 4.400,00 euro.
Il Tribunale di Genova, con decreto n. 3006/2021 del 21.10.2021, “rilevato che l'ultimo accordo di transazione, sottoscritto dalle parti, al punto 9, prevede, diversamente da quanto indicato dall'amministratore del nella comunicazione dell'11.5.2021 (doc. 5), la locuzione “sino a CP_2
400 mq” e non quella min 400 mq;
ritenuto che
anche i termini di pagamento, oramai decorsi, sono stati qualificati dalle parti quali essenziali e inderogabili” accoglieva il ricorso e ingiungeva al il pagamento della somma di euro 12.688,00 (IVA inclusa), oltre interessi moratori dal CP_2
24.04.2021 al saldo e spese.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, il CP_2
conveniva in giudizio affinché il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato in quanto nullo, CP_1
annullabile, illegittimo ed ingiusto poiché le opere di cui alla voce n. 9 per euro 6.000,00 non erano state realizzate. In via riconvenzionale, chiedeva che venisse accertato e dichiarato l'inadempimento di all'accordo transattivo e, per l'effetto, che venisse condannata la convenuta opposta all'esatto CP_1 adempimento dell'impermeabilizzazione e, in particolare, delle opere di cui alle voci nn. 8 e 9 del predetto accordo.
pagina 2 di 12 A sostegno delle proprie pretese deduceva che l'accordo transattivo (di cui al doc. 1) veniva concluso nel maggio 2020 tra il e le odierne parti in causa, onde porre fine a una Parte_3 lite sorta a causa di vizi nell'esecuzione dei lavori eseguiti nell'anno 2014, ed in esso si prevedeva che realizzasse determinate opere per eliminare i predetti vizi riscontrati con la corresponsione di CP_1
28.000 euro. Circa i lavori di cui alla voce n, 9, il computo prevedeva -anche successivamente alle modifiche sullo stesso intervenute- che provvedesse al rifacimento dell'impermeabilizzazione CP_1
stendendo un nuovo telo impermeabilizzante di poliolefin , con verifica finale di tenuta ad opera del
D.L. (cfr. art. 2 accordo transattivo). Tale opera, invece, non veniva realizzata, né vi era stato un collaudo della medesima (cfr. verbale D.L del 26.03.2021) e, infatti, le infiltrazioni perduravano e, a tal fine, chiedeva sin d'ora di essere autorizzata a depositare un video a testimonianza di tali vizi.
Deduceva, inoltre, che i lavori iniziavano in ritardo: infatti, sarebbero dovuti iniziare entro e non oltre
10 giorni dalla stipula dell'accordo transattivo e, quindi, entro i primi di giugno 2020, mentre nell'ottobre 2020 non aveva ancora iniziato i medesimi. CP_1
Il Condominio, pertanto, contestava il mancato rispetto degli accordi contrattuali e, in particolare, il mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori e la mancata esecuzione delle opere previste dall'art.
1.2 del contratto e alla voce n. 9 del computo allegato consistenti nel rifacimento dell'impermeabilizzazione. Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale per la condanna della convenuta opposta all'esatto adempimento delle opere di cui ai punti 8 e 9 del computo allegato all'atto di transazione. si costituiva in giudizio chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione in quanto tardiva e, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, dello stesso per la minor somma pari ad euro 5.368,00 non contestata. Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda formulata in via riconvenzionale.
A sostegno della propria eccezione pregiudiziale deduceva di aver effettuato una doppia notifica del decreto ingiuntivo opposto: la prima presso la sede del , perfezionatasi in data CP_2
12.11.2021; la seconda alla pec dell'Amministratore p.t. in data 17.12.2021. Tuttavia, ai fini della decorrenza del termine di opposizione, era da ritenersi valida la prima notifica, con la conseguenza che l'opposizione, notificata in data 26.01.2022, era tardiva e, pertanto, inammissibile.
In relazione all'esecuzione dei lavori oggetto dell'accordo transattivo deduceva che il D.L. nominato dal -prima dell'inizio delle opere- suggeriva la prima significativa variante della CP_2
modalità di esecuzione dell'opera mediante installazione di un'autogru che comportava un lungo slittamento dell'inizio delle opere;
mentre una seconda modifica avveniva alla fine dei lavori, quando il pagina 3 di 12 D.L. riteneva che l'opera di cui al punto 8 (sostituzione grondaie, pluviali e scarichi) fosse inutile, suggerendo così di non eseguirla con l'accordo tacito delle parti (cfr. verbale sopralluogo del
26.03.2021 ed e-mail del 10.05.2021 di cui al doc. 5), sicchè la domanda di esatto adempimento relativamente alle opere di cui alla voce n. 8 era da ritenersi infondata. Circa, invece, la voce n. 9 del computo allegato alla transazione, precisava che la stessa prevedeva il “ripristino sistema di impermeabilizzazione in poliolefine dove ammalorata, previa verificata di tenuta (sino a 400 mq)” e non “ripristino sistema di impermeabilizzazione in poliolefine dove ammalorata, previa verificata di tenuta (minimo 400 mq)” come erroneamente trascritto dal D.L. nel verbale del sopralluogo del
26.03.2021. L'accordo, infatti, prevedeva la sostituzione della copertura impermeabilizzante solo nei punti in cui essa era ammalorata e, pertanto, la pretesa avversaria di stendere un telo continuo di 400 mq non aveva alcun fondamento. Chiariva, inoltre, che durante le trattative che portavano alla transazione, la misura dell'impermeabilizzazione era stata uno dei temi più dibattuti, che le parti giungevano all'accordo quando la voce n. 9 veniva modificata da misura minima (minimo 400 mq) a misura massima (sino a 400 mq) e che detta modifica delle minute contrattuali avveniva in data
05/05/2020 (docc. n. 7 e 8). Deduceva, infine, di aver eseguito le opere di totale asportazione di terre e detriti, bonifica delle pozze d'acqua e rifacimento dell'impermeabilizzazione (cfr. verbali D.L di cui al doc. 2). In particolare, con specifico riferimento alle opere di impermeabilizzazione, la loro esecuzione emerge da fotografie dei punti di discontinuità (doc. 16) e dalle foto allegate al penultimo verbale lavori (doc. 2).
Infine, circa la verifica di tenuta delle opere, deduceva che dopo le abbondanti piogge del 10-13 aprile 2021, in data 16.04.2021 (doc. 2), il D.L. aveva verificato che le sonde spie installate non avevano rilevato alcuna evidenza di infiltrazione e che, dopo tale data, non era stata trasmessa alcuna segnalazione o richiesta in tal senso né dal direttore dei lavori né dal né dal e, Pt_3 CP_2
anzi, era stata la stessa a proporre al Condominio di eseguire la prova di allagamento con CP_1
lettera del 24.04.2021 (doc. 3). Successivamente nessuna contestazione di vizi era pervenuta all'opposta, se non a mezzo dell'odierna opposizione. A tal fine eccepiva la decadenza dalla garanzia dei vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c.
In prima udienza parte opponente offriva banco iudicis la somma pari ad euro 5.368,00 (4.400 +
IVA) che veniva accettata dalla convenuta opposta, quale acconto sulla maggiore somma dovuta e il
Giudice, ritenuto che “la restante somma è relativa al punto 9 della transazione, risultando l'accordo tra le parti per la non esecuzione del punto 8 (la cd lattoniera). In riferimento al punto 9, l'accordo tra le parti prevedeva la sostituzione delle zone ammalorate del sistema di impermeabilizzazione, con due diverse previsioni di estensione (“almeno di 400 mq” o “sino a 400 mq”): su tale ultima diversa
pagina 4 di 12 pattuizione dovrà essere ricostruita la volontà delle parti, ma ciò non influisce allo stato in quanto in entrambi i casi, comunque, è previsto il ripristino delle sole zone ammalorate. A ciò si aggiunge che il direttore dei lavori, nel verbale di sopralluogo del 15.4.2021, in seguito a copiose precipitazioni, ha verificato che non vi era alcuna infiltrazione” e che “Non risulta che successivamente si siano verificate infiltrazioni e non risulta agli atti alcuna denuncia o richiesta di intervento da parte dell'opponente, che si limita a richiamare un video che di per sé però nulla può provare in mancanza di chiari elementi individualizzanti (circa il tempo e le modalità) e di specifica denuncia di vizi. Il fatto che nello stesso verbale del 15.4.2021 il direttore dei lavori esprimesse sue perplessità sull'idoneità di effettuare dei meri “rappezzi”, non può di per sé escludere l'efficacia dell'accordo raggiunto sulle sole parti ammalorate”, concedeva la provvisoria esecutorietà per la somma di € 6.000,00 oltre iva (essendo già stata corrisposta la somma non contestata) oltre interessi moratori ex dlvo 231/2002 dal 24.4.2021 al saldo.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI comma, nn. 1), 2) e 3), espletata la prova orale, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni e quindi tratteneva in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse e memorie.
***
1. Sull'inammissibilità dell'opposizione
Tale eccezione non merita accoglimento e va disattesa.
Il convenuto opposto sostiene la validità della prima notifica perfezionatasi in data 12.11.2021, in quanto effettuata presso “la sede del (odierno opponente) in Piazza della Libertà 13B, CP_2
giusta il ritiro della medesima da parte di un incaricato, tal A tal fine produce in giudizio i Per_1
verbali assembleari del in causa, dai quali emergerebbe che le assemblee condominiali si CP_2 tenevano presso il sito al medesimo indirizzo. Parte_4
Occorre rammentare che, a mente di un consolidato indirizzo giurisprudenziale in tema di notificazioni ad un Condominio, “La notifica al condominio di edifici, in quanto semplice "ente di gestione" privo soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicchè, oltre che ovunque, "in mani proprie", l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto "ufficio" dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione
pagina 5 di 12 delle cose e dei servizi comuni. (Nella specie, la S.C. ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione al , siccome nulla, giacché effettuata a mezzo posta con consegna CP_2
al portiere, senza che dall'avviso di ricevimento della relativa raccomandata risultasse l'esistenza, nello stabile, di locali a servizio dell'amministrazione)” (Cass. n. 27352/2016).
Nel caso di specie, risulta che la notifica sia stata inoltrata presso il
[...]
, presso V piano di Piazza della Libertà 13B Controparte_2 Parte_4
”. Dall'istruttoria espletata, è stata raggiunta la prova che il signor (il ricevente la Parte_3 Per_1
notifica) era, nell'anno 2021, dipendente della società Portofino mare srl e che le sue mansioni riguardavano prevalentemente la manutenzione e, solo sporadicamente, quelle di portinaio. È stato, altresì, dimostrato che la società Portofino mare srl veniva costituita dal per la Parte_3
gestione del parcheggio, della sala convegni del quinto piano, nonché di un bagno pubblico (cfr. dichiarazioni teste scusso sui capitoli di prova dedotti dal convenuto opposto). Tes_1
In buona sostanza, i locali posti al quinto piano di Piazza della Libertà 13, ove veniva recapitata la notifica dell'atto di citazione, corrispondono al c.d. ossia una sala Parte_4
congressi di proprietà comunale concessa in gestione alla Portofino mare, la cui disponibilità veniva di volta in volta richiesta dall'amministratore p.t. del convenuto in opposizione, per CP_2
svolgervi le assemblee condominiali.
Ne discende che, anche qualora si volesse considerare che vi fosse una portineria e che il signor avesse ricevuto la notifica in qualità di portinaio, essa non potrebbe ritenersi la portineria del Per_1
convenuto, bensì la portineria della società Portofino Mare srl, ente gestore del parcheggio CP_2
e soggetto giuridico distinto dal il quale “non è una persona giuridica, ma un ente di CP_2
gestione e non ha, pertanto, una sede in senso tecnico, ove non abbia designato nell'ambito dell'edificio un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale, ha il domicilio coincidente con quello privato dell'amministratore che lo rappresenta” (vedi in tal senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 976 del 28/01/2000).
Alla luce di quanto detto, la notifica al convenuto in opposizione si è perfezionata in data
17.12.2021, nel momento in cui è stata portata a conoscenza dell'Amministratore pro tempore del e l'opposizione notificata il 26.1.2022 è quindi pienamente tempestiva. CP_2
2. Nel merito
Parte opposta ha richiesto di essere pagata per le opere svolte, secondo i termini dell'accordo transattivo 4.6.2021; dal canto suo parte opponente ha invece ritenuto che non sia stata data esecuzione alle opere concordate, nello specifico ai punti 8 e 9 del computo allegato all'accordo di transazione.
pagina 6 di 12 Questo è il thema decidendum della presente causa e, in riferimento ad esso, le difese delle parti e l'istruttoria documentale e testimoniale hanno permesso di ritenere raggiunta la prova dell'avvenuto esatto adempimento. Non è contestato che abbia provveduto ad eseguire dei lavori di CP_1
impermeabilizzazione e si ricorda in proposito, come fatto peraltro da entrambe le parti, che il presente contenzioso nasce dopo un'annosa lite già pendente tra le parti in relazione a lavori di rifacimento di un giardino pensile presente sul lastrico solare del fabbricato contenente l'autoparcheggio di e Parte_3
alla decisione concordata di eliminare totalmente il giardino pensile, sostituendolo con l'impermeabilizzazione del lastrico. È appunto l'individuazione del perimetro esecutivo di tale impermeabilizzazione a dividere le due parti. Come affermato dalla stessa opponente nella I memoria istruttoria a pagg. 7 e 8: “detto altrimenti i rattoppi sono non l'adempimento alle prescrizioni contrattuali (voce 9 del computo), ma un rimedio, peraltro inidoneo, a ricomporre il telo impermeabilizzante, lesionate dalle lavorazioni di A fronte delle prescrizioni contrattuali che CP_1
impegnavano ad un obbiettivo chiaro, di rimediare al problema delle infiltrazioni con il CP_1
rifacimento parziali, e cioè con la sostituzione di parte della impermeabilizzazione, anche oltre le misure stabilite nel computo (art.
1.2 del contratto), è scattata l'iniziativa legale. ha CP_1
ritenuto di aver adempiuto al rifacimento di parte della copertura impermeabilizzante con la ricucitura
e il rattoppo dei teli preesistenti (doc. 3 del fascicolo monitorio)”. Non è quindi contestato che siano stati eseguiti dei rattoppi, ma secondo parte opponente ciò non rientrava nell'oggetto dell'accordo che,
a suo parere, aveva ad oggetto l'apposizione di un telo continuo di 400 mq;
e comunque il problema delle infiltrazioni non era stato eliminato. Secondo il Condominio, quindi, avrebbe dovuto CP_1
procedere al totale rifacimento del manto impermeabilizzante “almeno di 400 mq”, mentre secondo l'opposta sarebbe stato sufficiente la sostituzione delle parti ammalorate “sino a 400 mq”, tanto che nel caso di specie ciò avvenne e fu lo stesso direttore dei lavori ad attestare che non erano più in atto infiltrazioni. Indipendentemente dalla estensione del manto (ciò che è stato oggetto di molte discussioni tra le parti sia prima del radicarsi del presente giudizio sia nella sua fase iniziale), ciò che appare dirimente, anche quale prova dell'adempimento delle prestazioni contrattuali, è il ripristino delle zone da parte dell'Impresa di modo da escludere ammaloramenti eliminando così il problema delle infiltrazioni secondo quanto aveva suggerito il ctu durante il procedimento di ATP in seguito alle osservazioni tecniche delle parti (“la sostituzione di circa 20 mq. di guaina intorno ai due lucernari va fatta, e che, se lo stato della guaina della superficie di 130 mq. rispondesse ai criteri di riparabilità sopra menzionati, i lavori di riparazione si limiteranno a tale superficie, ma se, nel corso delle prove lo stato della guaina risultasse maggiormente degradata, in tal caso si dovrà procedere alla
pagina 7 di 12 sostituzione della stessa come indicato nella bozza di perizia, con le dovute differenze rispetto ai trasporti a discarica come definitivamente concordato” doc. 2 parte opponente)
Il Condominio riporta il verbale di cantiere del 26.3.2021 qui sotto riportato.
Tale verbale non può però esser letto nel senso offerto dall'opponente, ossia che l'opera di cui alla voce n. 9 non sia stata realizzata da bensì che non abbia steso un nuovo telo CP_1 CP_1 impermeabilizzante “continuo”: ciò che non era però oggetto dell'accordo transattivo. Il D.L. peraltro nell'indicare che il punto 9 non è stato eseguito, riporta la precedente bozza di accordo transattivo in cui veniva prevista la stesura del manto impermeabilizzante di “minimo 400 mq”, mentre l'accordo firmato dalle parti ha previsto la stesura “sino a 400 mq”. Il D.L., infatti, in tale occasione fornisce una pagina 8 di 12 propria valutazione circa la necessità di procedere ad una nuova impermeabilizzazione per ottenere una perfetta tenuta del lastrico, “congelando” la lavorazione in attesa di verificare se, dopo nuovi eventi atmosferici, sarebbero emerse nuove infiltrazioni: ciò che però non accadde, come attestato nel verbale di sopralluogo a firma dello stesso direttore dei lavori Pt_5
Ed infatti non risulta nè che ci siano stati successivi sopralluoghi, nè richieste da parte del d.l. o dello stesso Condominio per lamentarsi di nuove infiltrazioni e/o di persistenza di quelle precedenti.
Solo in seguito alla richiesta di pagamento, il ha opposto il ritardo e la mancata esecuzione CP_2 nei termini come sopra esposti.
Deve qui evidenziarsi come l'accordo di transazione prevedesse al punto 9 il ripristino dell'impermeabilizzazione in poliolefine “ove ammalorata”. Non c'è dubbio - e non è oggetto di contestazione - che abbia dato esecuzione a tutti gli altri termini dell'accordo transattivo e CP_1
abbia quindi proceduto ai cd rattoppi, ma la stesura del telo – sia che lo si considerasse sino a 400mq sia di 400 mq – doveva avvenire solo ove vi fosse l'ammaloramento: ammaloramento che però non risulta essere stato riscontrato. Non risulta infatti che si siano verificate ulteriori infiltrazioni dopo la conclusione dei lavori. Si ricorda ancora come nel sopralluogo del 15 aprile, avvenuto dopo copiose precipitazioni, non fosse emersa alcuna infiltrazione. Il video prodotto dall'opponente e che, secondo la relativa tesi difensiva, costituirebbe prova delle infiltrazioni (e quindi dell'inadempimento) si ritiene non dimostri nulla, atteso che in esso viene rappresentato un secchio colmo d'acqua smossa dalle mani di qualcuno e nulla più; in particolare, non si evince dove e quando il secchio sia stato collocato, né da dove provenga quest'acqua e nemmeno si avverte alla visione un gocciolio persistente. Dall'altra, le dichiarazioni testimoniali rese in sede istruttoria sono idonee a dimostrare la mera presenza nei locali condominiali di macchie di umidità, non riconducibili, in mancanza di ulteriori allegazioni, a infiltrazioni dovute alle lavorazioni per cui è causa e di raccoglitori di acqua collegati a un collettore che scarica acqua, anch'esse non riferibili, senza ulteriori specificazioni, a perdite d'acqua occorse in occasione di un cattivo adempimento imputabile a Nessuno dei testi ha infatti riferito in CP_1
maniera circostanziata della presenza di infiltrazioni in atto.
Infine, una considerazione a parte merita l'omessa verifica tecnica circa la tenuta impermeabile della copertura del lastrico solare. Dopo il sopralluogo del 15 aprile che escludeva comunque la presenza di infiltrazioni, con pec del 24.04.2021 indirizzata al Condominio (doc. 3), si era CP_1
pagina 9 di 12 resa disponibile ad eseguire la suddetta verifica nei tempi e nei modi stabiliti dal D.L. previo congruo preavviso, non avendo però alcun riscontro.
Va affrontato anche il secondo motivo di opposizione, che concerne l'asserito ritardo nell'adempimento del contratto da parte dell'impresa appaltatrice, in quanto, secondo la prospettazione dell'opponente, non avrebbe rispettato i termini -essenziali- per l'inizio dei lavori. CP_1
In relazione a ciò va premesso che sussiste agli atti un'allegazione specifica sul punto da parte del che, fin dall'atto introduttivo del giudizio, eccepisce la violazione dei termini di CP_2 adempimento del contratto per ritardo dell'inizio lavori, come risulta dalle e-mail dell'amministratore p.t. del di cui ai docc. 5 e 6. CP_2
Ciò, tuttavia, non è sufficiente per dichiarare l'inadempienza di nell'esecuzione del CP_1
contratto, atteso che, l'impresa appaltatrice, richiamando, peraltro, documenti versati in atti dall'opponente, allega il perfezionamento tra le parti di un accordo di modifica della transazione originaria, comportante una diversa modalità di esecuzione delle opere previste. Tale modifica atteneva ad una diversa modalità di allestimento del cantiere, con la previsione dell'installazione di una gru, che veniva montata solamente in data 19.11.2020 (come risulta dal verbale di sopralluogo in pari data del
D.L., doc. 2 parte opposta), comportando così il venir meno dell'originario termine di inizio dei lavori.
Ad abundantiam, va considerato che il nell'eccepire la ritardata esecuzione delle CP_2
opere, non offre dimostrazione, né tantomeno allega, il fatto di aver patito un danno in conseguenza di tale ritardo, sicchè anche questa eccezione, peraltro smentita dalle deduzioni dell'appaltatore, è infondata e non merita accoglimento.
Da ultimo, merita un accenno la domanda riconvenzionale dell'opponente tesa all'esatto adempimento delle opere di cui al punto 8 della “Descrizione opere”, concernenti lo “smontaggio e la revisione della lattoneria quali gronde, pluviali e scarichi vari”.
L'appaltatore, nel ricorso monitorio, affermava che l'esecuzione di tale opera era stata dalle parti valutata come non più necessaria, anche alla luce del parere espresso, sul punto, dal Direttore dei
Lavori e agiva così per il pagamento del corrispettivo a sè spettante, detratta la quota pari ad euro
3.600,00 relativa a detta lavorazione. Parte opponente, invece, si è limitata a contestare la sussistenza di un accordo tra le parti nel non eseguire il punto 8 del computo metrico, accordo che sempre secondo l'opponente comunque non sarebbe provato.
Sul punto va considerata anche la difesa ondivaga del (con difficoltà sia per CP_2 sia per la scrivente di comprendere quale sia l'esatta posizione difensiva dell'opponente) che CP_1 inizialmente ha richiesto l'adempimento anche del punto 8 dell'atto di transazione, salvo poi non richiederla più nella I memoria nè nella nota di precisazione delle conclusioni del 27.09.2024, ma pagina 10 di 12 sembrando nuovamente richiamare la richiesta di esecuzione di tale punto in memoria di replica (“si contesta, infine, che vi sarebbe un accordo tra le parti nel non eseguire il punto 8 del computo metrico.
Nel verbale del 26/03/2021 il direttore dei lavori ha sospeso l'esecuzione delle opere, di cui ai punti 8 e
9 del computo metrico e, inoltre, tale accordo non è stato provato. Le richieste di eseguire le opere sono state richieste anche nell'ambito di questo contenzioso”). Ferma tale incertezza, va comunque considerato come da un lato, il D.L., nel verbale del sopralluogo effettuato in data 26/03/2021, abbia affermato che “la voce 8 non è stata eseguita in quanto, non è stato necessario rimuovere canale e/o converse”, facendo presumere, quindi, che il Direttore dei lavori abbia così compiuto una valutazione di non necessarietà della lavorazione in oggetto, valutazione che il comportamento successivo delle parti fino all'odierna opposizione fa ritenere sia stato recepito, tanto che la stessa nel CP_1
richiedere il pagamento, ha escluso la voce n.
8. Dall'altro lato neppure il Condominio, nell'avanzare inizialmente la domanda riconvenzionale di esatto adempimento, ha offerto di corrispondere a CP_1
la somma -pari a 3.600,00 euro- che spetterebbe all'impresa per la lavorazione di cui si discute, salvo poi implicitamente rinunciare a questa stessa parte di domanda.
Ne discende che anche tale domanda va rigettata.
In conclusione
Il raggiungimento della prova dell'esecuzione della prestazione, così come risultante dagli accordi contrattuali, conduce questo Giudice al rigetto dell'opposizione e alla conferma del decreto ingiuntivo opposto. Parimenti, va rigettata la domanda formulata in via riconvenzionale dall'opponente tesa alla condanna di all'esatto adempimento di quanto previsto contrattualmente in sede CP_1 transattiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da tabella. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri sotto indicati:
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della Causa: Da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
pagina 11 di 12 Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Patrizia Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo svolta da , in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di in Parte_2
persona del legale rappresentante p.t., conferma il decreto ingiuntivo n. 3006/2021 emesso dal
Tribunale di Genova il 21.10.2021, da dichiararsi esecutivo ex art. 654 c.p.c.
2. rigetta la domanda riconvenzionale di esatto adempimento svolta da Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di
[...] Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
3. condanna , in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_2
rifondere a in persona del legale rappresentante p.t. le spese di Parte_2 lite che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre 15% spese generali, IVA e CPA;
Genova, 21 gennaio 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 12 di 12