Legge 15 dicembre 1990, n. 385

Commentari6

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  • 1Parere sullo schema di decreto recante “Tempi di conservazione dei dati personali eventualmente forniti contestualmente alle comunicazioni di incidenti con i…
    Garante Privacy · 27 aprile 2023

    [doc. web n. 9896508] Parere sullo schema di decreto recante “Tempi di conservazione dei dati personali eventualmente forniti contestualmente alle comunicazioni di incidenti con i dispositivi medici”, attuativo dell'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 - 27 aprile 2023 Registro dei provvedimenti n. 187 del 27 aprile 2023 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale; VISTO il Regolamento (UE) …

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  • 2Parere sullo schema di decreto recante “Disposizioni relative alle modalità di conferimento delle informazioni riguardanti i dati identificativi del fabbricante e…
    Garante Privacy · 27 aprile 2023

    [doc. web n. 9896484] Parere sullo schema di decreto recante “Disposizioni relative alle modalità di conferimento delle informazioni riguardanti i dati identificativi del fabbricante e l'elenco dei tipi di dispositivi medici su misura messi a disposizione sul territorio nazionale”, attuativo dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 - 27 aprile 2023 Registro dei provvedimenti n. 186 del 27 aprile 2023 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, …

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  • 3Parere sullo schema di decreto del MEF, di modifica del decreto del MEF del 1° settembre 2016, con il quale si prevedono, nell’ambito della trasmissione al Sistema…
    Garante Privacy · 20 ottobre 2022

    [doc. web n. 9825728] Parere sullo schema di decreto del MEF, di modifica del decreto del MEF del 1° settembre 2016, con il quale si prevedono, nell'ambito della trasmissione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie a fini di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nuove modalità di verifica degli esercenti l'arte ausiliaria di ottico - 20 ottobre 2022 Registro dei provvedimenti n. 333 del 20 ottobre 2022 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, …

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  • 4Parere sullo schema di decreto legislativo, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745,…
    Garante Privacy · 26 maggio 2022

    [doc. web n. 9782450] Parere sullo schema di decreto legislativo, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici - 26 maggio 2022 Registro dei provvedimenti n. 189 del 26 maggio 2022 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale; Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari …

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  • 5Carte di pagamento e segnalazione in CAI: rafforzata la tutela della clientela
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 16 aprile 2021
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Giurisprudenza42

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  • 1TAR Roma, sez. 5B, sentenza 31/03/2026, n. 5993
    Provvedimento: Pubblicato il 31/03/2026 N. 05993/2026 REG.PROV.COLL. N. 02890/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2890 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ditta -OMISSIS- Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Martini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, …
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    • art. 101 TFUE·
    • art. 18 comma 1 d.l. n. 115/2022·
    • Corte costituzionale sent. 139/2024·
    • art. 72 direttiva UE 2014/24·
    • libertà d'impresa·
    • art. 74 c.p.a.·
    • principio di irretroattività·
    • art. 2 Cost.·
    • art. 23 Cost.·
    • payback dispositivi medici·
    • principio di ragionevolezza·
    • equilibrio economico contratti·
    • riserva di legge·
    • principio di proporzionalità·
    • giurisdizione amministrativa

  • 2Trib. Lagonegro, sentenza 26/05/2025, n. 331
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Lagonegro SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 981/2015 promossa da: (P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. VALENTE ARTURO (C.F. ), giusta procura in atti; C.F._1 OPPONENTE nei confronti di di seguito (C.F. Controparte_2 CP_3 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. P.IVA_2 ACINAPURA ANTONIO (C.F. ), giusta procura in atti; C.F._2 OPPOSTA avente ad …
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    • compensazione delle spese·
    • riconoscimento del debito·
    • responsabilità aggravata per lite temeraria·
    • art. 1460 c.c.·
    • notifica telematica·
    • art. 96 c.p.c.·
    • art. 648 c.p.c.·
    • legittimazione processuale·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • onere della prova

  • 3TAR Roma, sez. 4B, sentenza 04/02/2026, n. 2133
    Provvedimento: Pubblicato il 04/02/2026 N. 02133/2026 REG.PROV.COLL. N. 00606/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 606 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Moss Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cataldo, Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio 3; contro Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle …
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    • art. 23 Cost.·
    • art. 7 d.l. 95/2025·
    • illegittimità costituzionale·
    • payback dispositivi medici·
    • art. 9-ter d.l. 78/2015·
    • art. 1 primo Protocollo addizionale CEDU·
    • giurisdizione amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • art. 24 Cost.·
    • art. 117 Cost.·
    • principio di neutralità IVA·
    • art. 113 Cost.·
    • art. 41 Cost.·
    • art. 3 Cost.·
    • art. 53 Cost.

  • 4Trib. Nola, sentenza 24/09/2024, n. 2535
    Provvedimento: R.G. 7654/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola – Prima Sezione Civile - In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza del 24 settembre 2024, svolta in modalità cartolare, ha pronunziato la seguente: SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7654/2015 r.g.a.c., vertente TRA (c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto introduttivo depositato telematicamente il 10.12.2015, dall'Avv. Maria Curia (C.F. ) presso il cui Studio, sito in Salerno alla Via Luigi Guercio n.150 ha eletto C.F._2 domicilio; - …
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    • competenza del tribunale·
    • opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria·
    • art. 7 d.lgs. n. 150/2011·
    • art. 25 c.p.c.·
    • prescrizione quinquennale sanzioni amministrative·
    • art. 615 c.p.c.·
    • nullità notifica·
    • competenza del giudice di pace·
    • accertamento negativo del credito·
    • art. 281 sexies c.p.c.

  • 5Trib. Paola, sentenza 08/09/2023, n. 668
    Provvedimento: R.G.N. 1809/2017 Tribunale Ordinario di PA Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 08/09/2023 È presente, per l'attore, l'avv. ALFONSO GUARAGNA, in sostituzione dell'avv. COLACINO MARIA ROSARIA, il quale si riporta agli atti di causa. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. MAINENTE AGOSTINO, anche in sostituzione dell'Avv. ROMANO ENRICO, il quale rileva l'invalidità della CTU considerato che le conclusioni della stessa partono dal medesimo impianto ed iter argomentativo che risulta non scindibile relativamente alle domande giudiziali del giudice amministrativo per come dichiarato dall'Ordinanza delle SS.UU. in via gradata, rileva la nullità della CTU per violazione delle …
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    • art. 20 legge 865/1971·
    • giurisdizione giudice amministrativo·
    • espropriazione per pubblica utilità·
    • prescrizione indennizzo·
    • indennizzo occupazione legittima·
    • acquisizione sanante·
    • art. 42 bis DPR 327/2001·
    • valutazione terreni non edificabili·
    • interessi moratori·
    • occupazione illegittima
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. Per la realizzazione del programma decennale di risanamento e di sviluppo dell'ente Ferrovie dello Stato, predisposto in attuazione dell' articolo 3, numero 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210 , l'ente stesso e' autorizzato a contrarre mutui, anche con istituti di credito esteri, nel limite complessivo di lire 8.900 miliardi nel triennio 1990-1992, in ragione di lire 1.950 miliardi nel 1990, di lire 3.600 miliardi nel 1991 e di lire 3.350 miliardi nel 1992. Tali somme sono destinate all'attuazione del programma nazionale di velocizzazione della rete ferroviaria, al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie dell'Italia meridionale e alla realizzazione o al potenziamento di valichi ferroviari alpini.
    Relativamente agli anni 1991 e 1992, il 50 per cento dei mutui predetti deve essere contratto nel secondo semestre.
    2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 e' a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere per il triennio 1990-1992, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1990, in lire 470 miliardi per l'anno 1991 e in lire 800 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7843 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 .
    3. Ai suddetti mutui si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280 , e successive modificazioni.
    4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    5. Alla realizzazione del programma di cui al presente articolo si provvede altresi' con le risorse gia' autorizzate per l'attuazione del decreto ministeriale 48-T Bis del 5 marzo 1987.
    6. I programmi di attivita' annuali e poliennali di cui all' articolo 3, numero 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210 , costituiscono strumento di attuazione delle scelte strategiche del piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1986, e si conformano alle seguenti linee di indirizzo:
    a) integrazione compiuta tra la rete ferroviaria italiana e quella europea, avendo particolare riguardo all'alta velocita' e ai valichi;
    b) ammodernamento strutturale e funzionale della rete meridionale e insulare;
    c) adozione delle iniziative necessarie a realizzare l'intermodalita' dei passeggeri, con particolare riferimento alla integrazione con la rete metropolitana, e delle merci;
    d) rinnovamento tecnologico e completamento infrastrutturale della rete ferroviaria, con particolare riguardo agli assi trasversali;
    e) recupero e sviluppo della rete di interesse locale;
    f) aggiornamento tecnologico del parco rotabile e della rete.
    7. I programmi di attivita' annuali e poliennali di cui all' articolo 3, numero3), della legge 17 maggio 1985, n. 210 , sono trasmessi dal Ministro dei trasporti alle competenti Commissioni parlamentari entro quindici giorni dalla deliberazione da parte dell'ente Ferrovie dello Stato, per l'espressione di un parere motivato. Le Commissioni si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i programmi sono comunque qpprovati ai sensi del citato numero 3) dell' articolo 3 della legge n. 210 del 1985 .
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all'art. 1:
    - Il testo dell' art. 3, n. 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210 , (Istituzione dell'Ente ferrovie dello Stato) e' cosi' formulato: "3) approvare di concerto con il Ministro del tesoro, i bilanci, i programmi di attivita' annuali e poliennali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ente".
    - Il testo dell' art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (Legge finanziaria 1987), e' cosi' formulato: "E' assunto a carico del bilancio dello Stato ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1987, lire 400 miliardi per l'anno 1988, lire 1700 miliardi per l'anno 1989, lire 2.400 miliardi per l'anno 1990, lire 3000 miliardi per l'anno 1991 e lire 1800 miliardi per l'anno 1992, l'onere per l'attuazione da parte dell'Ente ferrovie dello Stato di un programma nazionale per l'alta velocita' sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano, con particolare riguardo allo sviluppo dei terminali meridionali, nonche', per una quota pari a lire 5000 miliardi nell'arco del periodo sopra indicato, per l'attuazione di un programma di adeguamento funzionale e per la realizzazione anche di nuovi collegamenti della rete dell'Italia meridionale ed insulare allo scopo di consentire la circolazione intermodale e di ridurre i tempi di viaggio (comma cosi' sostituito dall' art. 13, legge 11 marzo 1988, n. 67 )".
    - Il testo degli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280 (Copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato), e' cosi' formulato:
    "Art. 3. - Le obbligazioni da emettersi in forza dell'art. 1 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti.
    Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.
    Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni predette.
    Art. 4. - In attesa di poter procedere all'emissione delle obbligazioni di cui all'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato puo' essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette".
    - Il D. M. 48/T- bis del 5 marzo 1987 concerne le occorrenze finanziarie per il programma integrativo delle Ferrovie dello Stato.
  • Art. 2. 1. Con riferimento a quanto previsto, ai fini della revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico dell'ente Ferrovie dello Stato, dall' articolo 13, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e dal comma 6 del presente articolo, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, su conforme parere delle regioni interessate, determina i tratti da trasferirsi, i relativi beni ed i servizi, le modalita' di interconnessione con la rete nazionale e le risorse finanziarie necessarie alla gestione e relative modalita' di erogazione. Le tratte ferroviarie trasferite sono gestite da societa' per azioni a prevalente capitale pubblico, con la partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato e degli enti locali, secondo gli indirizzi del piano regionale dei trasporti.
    2. Le gestioni commissariali governative cederanno alle costituende societa' di cui al comma 1 le linee e gli impianti interessati. A tal fine il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad emanare disposizioni relative al conferimento, da parte delle gestioni commissariali governative, alle costituende societa', delle linee ed impianti eserciti, alla liquidazione delle gestioni governative, alla costituzione, nell'ambito della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di un apposito ufficio preposto all'amministrazione delle partecipazioni derivanti dai predetti conferimenti e alla successiva cessione, anche parziale, di tali partecipazioni alle regioni e ad organismi privati.
    3. I rapporti tra le societa' di gestione e le regioni sono regolati da apposite convenzioni che determinano i programmi di investimento e le modalita' di esercizio.
    4. Alle stesse societa' saranno conferiti, una volta esperite le procedure di cui all' articolo 16 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e all'articolo 1 del regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496 , convertito dalla legge 8 maggio 1933, n. 624 , gli impianti e le linee delle ferrovie esercitate in regime di concessione, secondo le modalita' previste dal primo comma dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
    5. A modifica di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 , l'importo complessivo, dall'anno 1990, per compensazione per obblighi di servizio pubblico e normalizzazione dei conti, in conformita' ai regolamenti CEE n. 1191/69 e n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e' fissato in lire 4.300 miliardi, di cui non oltre lire 2.200 miliardi per la compensazione di oneri derivanti dalle tariffe sociali applicate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del citato regolamento CEE n. 1191/69.
    6. Il termine di un anno previsto dal comma 18 dell'articolo 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , prorogato a due anni dall' articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 , e' ulteriormente prorogato di un anno.
    Note all'art. 2:
    - Il testo dell' art. 13, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988), e' cosi' formulato: "Nell'ambito del programma di riorganizzazione di cui al comma 17, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente ferrovie dello Stato provvede alla revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico e degli impianti di cui al quarto comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , al fine del recupero e ampliamento dell'utenza del servizio ferroviario, anche attraverso la cessione delle linee e degli impianti medesimi a societa' cui possono partecipare le regioni interessate, gli enti locali, gli organismi gestori delle ferrovie concesse, le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, operatori privati, nonche' l'Ente ferrovie dello Stato. Restano sospese le autorizzazioni a sopprimere i servizi viaggiatori e merci ancora in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge".
    - Il testo dell' art. 16 del R.D.L. 2 agosto 1929, n. 2150 (Modifiche alla vigente legislazione in materia di concessioni di ferrovie e di altri mezzi di trasporto), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1930, n. 1752 , e' cosi' formulato:
    "Art. 16. - Il Governo e' autorizzato a provvedere alla unificazione dei patti di concessione di piu' linee fra loro congiunte o interferenti che, sebbene concesse separatamente, siano di pertinenza del medesimo concessionario, qualora i rispettivi atti di concessione siano regolati dalle stesse norme legislative di carattere fondamentale.
    Il Governo e' inoltre autorizzato a emanare norme per il raggruppamento organico dei servizi di trasporto concessi all'industria privata anche se appartenenti a concessionari diversi, con la eventuale integrazione di linea o tronchi di linee secondarie esercitate dallo Stato, stabilendo i criteri per l'unificazione dei patti di concessione e di esercizio, e per la regolazione dei rapporti fra i vari enti interessati, sentiti i corpi consultivi, la Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna e la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna".
    - Il testo dell' art. 1 del R.D.L. 14 ottobre 1932, n. 1496 (Modificazioni alla vigente legislazione in materia di ferrovie e di altri mezzi di trasporto concessi all'industria privata per fronteggiare l'attuale situazione del traffico), convertito, dalla legge 8 maggio 1933, n. 624 , e' cosi' formulato:
    "Art. 1. - Il Governo puo rendere obbligatori i raggruppamenti organici di servizi pubblici di trasporto di cui al secondo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150 , convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752 .
    Qualora per la costituzione di tali raggruppamenti occorra procedere alla risoluzione di concessioni in corso di servizi pubblici di trasporto, spettera' ai concessionari, oltre la restituzione della cauzione, una giusta indennita' da stabilirsi d'accordo fra le parti, o in mancanza di accordo, da un collegio arbitrale composto come all'art. 20 del decreto sopra citato.
    Il raggruppamento non avra' attuazione se non dopo che sia stata definitivamente determinata l'anzidetta indennita', che sara' posta a carico dell'azienda assuntrice dei servizi raggruppati.
    Per i servizi pubblici di trasporto compresi nei raggruppamenti potra' essere stabilita, d'accordo col Ministero delle finanze, una data unica di scadenza, indipendentemente dalla durata prevista per le singole categorie dei servizi stessi dalle disposizioni legislative che li riguardano, ma in nessun caso oltre il limite fissato per le concessioni ferroviarie.
    Dalla unificazione delle diverse scadenze dei servizi di trasporto non potra' derivare allo Stato un onere maggiore di quello complessivo che ad esso fa carico per le varie linee che vengono raggruppate in relazione alla rispettiva durata, ne' un aumento dell'onere annuo complessivo vigente alla data di attuazione del raggruppamento.
    Anche in mancanza delle norme previste nel ripetuto art. 16 del regio decreto 2 agosto 1929, n. 2150 , il Governo puo' far luogo ai detti raggruppamenti in base ad accordi fra i vari enti interessati".
    - Il testo dell' art. 86, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , relativo all'attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, e' cosi' formulato: "E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assenso delle regioni interessate previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato".
    - Il testo dell' art. 1, comma 6, del D.L. 4 marzo 1989, n. 77 , (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 , e' cosi' formulato: "Ai fini anche del complessivo riordino del sistema di trasporto locale, il termine di un anno di cui al comma 18 dell'art. 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e' elevato a due anni".
    - Il testo dell'art. 6, comma 1, del medesimo D.L. 4 marzo 1989, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 , e' cosi' formulato: "A modifica di quanto disposto dal quinto comma dell'art. 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210 , gli apporti derivanti da compensazioni per obblighi di servizio pubblico e normalizzazione dei conti in conformita' dei regolamenti CEE n. 1191/69 e n. 1192/69 sono stabiliti, a decorrere dall'anno 1989, in lire 4500 miliardi, di cui non oltre lire 2300 miliardi per la compensazione di oneri derivanti dalle tariffe sociali applicate ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1191/69".
    - I regolamenti CEE n. 1191/69 e n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, sono pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee del 28 giugno 1969.
  • Art. 3. 1. A decorrere dall'anno finanziario 1991, per tutte le ferrovie esercitate in regime di concessione la sovvenzione relativa alle spese di esercizio, non coperte da introiti, e' stabilita annualmente con revisione parametrica ai sensi della legge 8 giugno 1978, n. 297 , considerando il 1988 come anno base di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 3 di detta legge.
    2. A decorrere dall'anno finanziario 1991, le sovvenzioni di esercizio di cui al comma 1 saranno determinate e liquidate, secondo il principio della competenza, sulla base dei preventivi economico-finanziari presentati dalle imprese entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. All'adeguamento del regolamento di esecuzione della legge 8 giugno 1978, n. 297 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1980, n. 191 , si provvede entro il termine del 30 novembre 1990, con le modalita' previste dall' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
    3. Per le ferrovie di cui al comma 1 che abbiano acceso mutui ai sensi dell' articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 , la scadenza delle relative concessioni e' prorogata, ove necessario, fino al completamento delle operazioni di collaudo delle opere di ammodernamento e di potenziamento e, comunque, di non oltre cinque anni dal termine di ultimazione delle opere stesse.
    4. Alle gestioni governative che esercitano pubblici servizi di trasporto e' fatto obbligo di contenere il disavanzo di esercizio nei limiti del preventivo finanziario predisposto su obiettivi elementi di spesa, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, tenendo conto anche dei criteri che, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, regolano le erogazioni delle sovvenzioni di esercizio alle ferrovie concesse all'industria privata.
    5. In ogni caso, a decorrere dall'anno finanziario 1990, le spese per il personale ed oneri sociali delle ferrovie esercitate in regime di concessione e in gestione governativa non possono eccedere il settanta per cento della spesa totale di esercizio da ammettere a sovvenzione.
    6. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 novembre 1990, saranno determinati i criteri per lo svolgimento dell'attivita' delle gestioni governative secondo principi di imprenditorialita' e di efficienza, stabilendo, tra l'altro, parametri obiettivi per la determinazione delle spese di esercizio ammissibili, analoghi a quelli per le sovvenzioni delle ferrovie in concessione, le modalita' del rendiconto consuntivo annuale, la durata dell'incarico del commissario governativo ed i casi di decadenza, anche con riguardo al disavanzo di esercizio rispetto ai preventivi.
    7. Gli immobili, le opere e gli impianti di linee ferroviarie in gestione governativa per qualunque ragione dismessi, non utilizzati e non piu' utilizzabili per l'esercizio del servizio ferroviario, una volta definiti i rapporti patrimoniali con gli ex concessionari, restano nella piena disponibilita' delle gestioni, per diverse utilizzazioni o per l'alienazione al fine di dare attuazione al piano regionale dei trasporti. I proventi delle alienazioni possono essere utilizzati esclusivamente per investimenti.
    8. Ove i beni siano di proprieta' dello Stato, si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, sentite le regioni interessate.
    9. Gli enti locali hanno il diritto di prelazione nella acquisizione dei beni dismessi.
    10. La disposizione relativa all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto afferente alle linee di trasporto dell'ente Ferrovie dello Stato ed in regime di concessione di cui al numero 22) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , deve intendersi riferita anche agli interventi per il loro ammodernamento, potenziamento ed ampliamento, cosi' come alla cessione da parte di imprenditori di terreni destinati all'installazione di linee di trasporto ad impianto fisso.
    11. Le economie prodotte dall'applicazione della disposizione di cui al comma 10 sono utilizzate fino al venti per cento per innovazioni tecnologiche tendenti ad incentivare la riduzione del personale e, per il restante importo, per interventi mirati alla realizzazione di tratte urbane di ferrovie in concessione o in gestione commissariale governativa aventi caratteristiche di rete urbana a guida vincolata.
    12. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate, sono determinate le tariffe di trasporto di persone per le ferrovie concesse e per quelli in gestione governativa, valida per l'anno successivo.
    13. Per l'anno 1990 le predette tariffe saranno incrementate nella stessa misura percentuale di quelle previste per l'ente Ferrovie dello Stato, per l'anno medesimo, ai sensi del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381 , convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 7 .
    14. In relazione alle misure previste dal presente articolo lo stanziamento di ciascuno dei capitoli 1652 e 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e' ridotti di lire 40 miliardi per l'anno 1990 e di lire 60 miliardi per gli anni 1991 e seguenti.
    Note all' art. 3:
    - La legge 8 giugno 1978, n. 297 , concerne: "Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea". Il testo dell'art. 3, comma primo, di detta legge, e' cosi' formulato:
    "Per ciascuna delle ferrovie di cui all'art. 1 la quota parte della sovvenzione annua relativa alle spese di esercizio - non coperte da introiti - e' stabilita annualmente con revisione parametrica a decorrere dal 1977 in base ai seguenti elementi:
    a) importo convenzionale di base delle spese di esercizio determinato con riferimento a quelle verificatesi nell'anno 1975, revisionando gli oneri di tale anno al fine di valutarne l'ammontare con riguardo ad una razionale, efficiente ed economica gestione, tenute presenti possibili comparazioni con analoghi oneri di aziende similari;
    b) incidenze percentuali della spesa di personale e del complesso delle rimanenti componenti la spesa di esercizio, rispetto all'importo convenzionale di cui alla precedente lettera a)".
    - Il D.P.R. n. 191/1980 reca: "Regolamento di esecuzione della legge 8 giugno 1978, n. 297 , recante provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio a favore delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea".
    - La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Il testo del relativo art. 17 e' il seguente:
    "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
    a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
    b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
    c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
    d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
    e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
    2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
    4. I regolamenti di cui al comma 1 e i regolamenti ministeriali ed interministeriali che devono recare la denominazione del 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
    - Il testo dell' art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (Legge finanziaria 1987), e' cosi' formulato: "La dotazione del fondo di cui all' art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , e' integrata per il quinquennio 1987-1991 con l'ulteriore complessiva assegnazione valutata in lire 800 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinata specificamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre anche all'estero, nel limite complessivo di 5000 miliardi, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari. I contributi sono erogati a rotazione alle predette aziende con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, intesa la Commissione consultiva interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sulla base di singoli progetti accompagnati da relazioni specifiche dei costi e benefici e dai relativi piani finanziari. Al fondo affluiscono le disponibilita' per competenza e cassa del capitolo n. 7272 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987, e relative proiezioni per gli anni successivi, nonche' la somma di lire 65 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell' art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , sulla base dei piani finanziari sopra indicati".
    - Il testo del n. 22, parte II, della tabella A, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e' cosi' formulato: "Opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell' art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 , integrato dall' art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ; linee di trasporto metropolitane, tranviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia ceduti da imprese costruttrici".
    - Il D.L. 25 novembre 1989, n. 381 , convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 7 , concerne: "Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari".