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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 5046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5046 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 24 giugno 2025 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2546 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024 TRA
in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Principe di Napoli nr°21, presso lo studio legale dell'avv. Arnaldo Todisco, dal quale è rapp.to e difeso, come da atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 elettivamente domiciliata in Frattamaggiore (NA), alla Via Padre M. Vergara, 58, presso lo studio legale dell'avv. Vincenzo Orefice, da cui è rapp.ta e difesa come da atti RESISTENTE E
in persona del legale rapp.te p.t. CP_2
elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 (Sede ), presso l'avv. CP_2
Alessandra Maria Ingala che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22.3.2024 (rep. 37875) Per_1 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO L'opponente in epigrafe deduce che in data 17.01.2024 le è stato notificato dall'
[...]
un atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ex Controparte_1 CP_ art. 77 dpr 602/73, per il mancato pagamento, tra l'altro, di alcuni avvisi di addebito , n°37120160000029961000 recante data di notifica 05/03/2016 riguardante l'iscrizione a CP_ ruolo Modello DM 10 e Somme aggiuntive anno 2014-2015-2016 dell'ente – Sede di Napoli Vomero per importo pari a euro 39.144,34; 2) n°37120160006598690000 recante data di notifica 02/05/2016 riguardante l'iscrizione a ruolo Modello DM 10 e Somme CP_ aggiuntive anno 2015-2016 dell'ente – Sede di Napoli Vomero per importo pari a euro 55.630,42; 3) n°37120160008427053000 recante data di notifica 24/05/2016 riguardante CP_ l'iscrizione a ruolo Modello DM 10 e Somme aggiuntive anno 2016 dell'ente – Sede di Napoli Vomero per importo pari a euro 9.335,47; 4) n°37120160009821043000 recante data di notifica 29/07/2016 riguardante l'iscrizione a ruolo Modello DM 10 e Somme CP_ aggiuntive anno 2016 dell'ente – Sede di Napoli Vomero per importo pari a euro 21.744,45.
CP_
Eccepisce la prescrizione della pretesa , per il periodo successivo alla notificazione dei predetti avvisi.
Chiede, pertanto, dichiararsi la predetta intervenuta prescrizione e la nullità degli atti predetti.
- LA COSTITUZIONE DELLE PARTI CONVENUTE Si è costituita la convenuta – in seguito anche Controparte_1 CP_3 resistendo al ricorso con vari argomenti.
Eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione per la intempestività della stessa, evidenziando che parte istante ha presentato istanza di definizione agevolata dei crediti con Dichiarazione di adesione del 19/12/2017 prot. 2017-ADERISC-2275701 anche in riferimento a taluni crediti di cui agli atti impugnati, denotando piena conoscenza di essi.
Deduce l'infondatezza della eccezione di prescrizione sia per il mancato decorso del relativo termine decennale sia per la sussistenza di atti interruttivi e del periodo di sospensione legale dei termini prescrizionali per la normativa emergenziale da Covid 19.
Conclude quindi per la declaratoria di inammissibilità e per il rigetto del ricorso.
CP_ Si è costituito il convenuto resistendo al ricorso e deducendo l'inammissibilità e infondatezza delle avverse eccezioni. Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al compimento di atti di pertinenza dell'agente per la riscossione. Conclude per il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituitosi regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 24 settembre 2024 la difesa di parte ricorrente ha contestato la avvenuta presentazione della istanza di definizione agevolata richiamata dalla difesa di , eccependo che l'accettazione dell'adesione non CP_3 risultava ritualmente notificata mediante pec riferibile alla società, mentre la difesa di CP_3 ha chiesto termine per depositare idonea prova della ritualità della comunicazione dell'accettazione. Rinviata la causa, con invito alla difesa di a documentare la ritualità CP_3 dei predetti atti, alla successiva udienza del 18 febbraio 2025 parte ricorrente ha eccepito il mancato adempimento di quanto oggetto del precedente ordine giudiziale di deposito mentre la difesa dei convenuti ha insistito sulle proprie rispettive deduzioni. Ritenuta la causa matura per la decisione, rinviata la stessa per la discussione e pervenuta quindi all'udienza odierna, all'esito della stessa, la causa viene decisa con la presente sentenza.
- GIURISDIZIONE E COMPETENZA Va affermata la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del giudice del lavoro sulla controversia in esame, determinate in ragione della natura contributiva della pretesa creditoria oggetto degli atti impugnati.
Deve, in particolare, ritenersi che il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato e la conseguente iscrizione, ha la funzione e l' efficacia, analogamente al preavviso di fermo amministrativo di veicolo, di portare a conoscenza del contribuente una precisa e definitiva pretesa, con conseguente interesse ad impugnare l'atto, ex art. 100 c.p.c., dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del contestato gravame, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo – vedi Cass. 14045\2017. Deve, inoltre, ritenersi che, vertendosi in tema di omissioni contributive previdenziali, la tutela giudiziaria esperibile avverso l'atto in esame, alla stregua di quanto previsto per la tutela esperibile nei confronti del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli immobili, operato dall' in sede di riscossione dei contributi previdenziali ex art. 77 del d.P.R. n. CP_2 602 del 1973, si realizza nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi e, ove l'opposizione sia proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, come nel caso in esame, non risultando iniziata l'esecuzione con il pignoramento, la competenza, per territorio e per materia, spetta - in forza del rinvio operato dall'art. 618 bis, primo comma, cod. proc. civ. alle norme dettate per le controversie individuali di lavoro - al tribunale, in funzione di giudice del lavoro (v. Cass Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22730 del 11/12/2012; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 9553 del 30/04/2014).
- MOTIVI DI OPPOSIZIONE
CP_ Parte ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti indicati negli avvisi di addebito richiamati quali atti presupposti nella impugnata comunicazione Preventiva di Ipoteca. Non contesta specificamente l'avvenuta rituale notificazione dei predetti avvisi, indicando anzi specificamente per ciascuno di essi la data ed estremi della notificazione, limitandosi ad eccepire la prescrizione per il periodo successivo alle notifiche stesse. Dalle risultanze documentali in atti risulta, del resto, la prova della rituale notificazione dei predetti avvisi di addebito.
Risulta in particolare documentato – vedi allegati alla produzione – che le predette CP_2 notifiche sono avvenute mediante pec con consegna nella casella di destinazione all'indirizzo riferito alla società istante sino alla data del 13.12.2019, a Email_1 decorrere dalla quale lo stesso è variato in quello come risulta dalle Email_2 iscrizioni della visura camerale societaria storica depositata dalla difesa di in data CP_3 13.2.2025 e acquisita agli atti in quanto volta a contrastare le eccezioni di parte ricorrente formulate nelle precedenti udienze. A fronte di tali notificazioni non risultano proposte le tempestive opposizioni ai sensi dell'art. 24 del d.lgs n. 46 \1999, con conseguente decadenza e preclusione delle eccezioni di merito- ivi compresa quella di prescrizione- che dovevano essere proposte con le opposizioni entro il termine di quaranta giorni dalle notificazioni degli avvisi di addebito. Quanto al decorso del termine di prescrizione per il periodo successivo che deve farsi decorrere dalla scadenza del termine per proporre le opposizioni – ma le conclusioni sono le medesime anche se si volesse considerare la data di notificazione degli avvisi di addebito
– deve ritenersi che lo stesso non sia interamente decorso, stante la presenza di atti interruttivi validi ed efficaci in epoca anteriore alla comunicazione preventiva di ipoteca da cui ha origine la presente opposizione. Risulta dalla produzione di , in primo luogo, la notificazione di avvenuta accettazione CP_3 dell'istanza di adesione alla c.d. rottamazione presentata dalla società. Tale notificazione risulta eseguita in data 26.6.2018, mediante pec consegnata all'indirizzo riferito alla società per quanto sopra per il periodo in esame - – e spiega gli effetti interruttivi, Email_1 presupponendo la ricognizione di debito con l'istanza di adesione ivi richiamata, in relazione agi avvisi di addebito n°37120160008427053000 e n°37120160009821043000 a cui si fa, tra gli altri, riferimento nell'atto. In ogni caso e anche ove volesse prescindersi dall'atto appena richiamato, dalla produzione di si evince l'avvenuta notificazione in data 3.3.2022, mediante pec consegnata al CP_3 nuovo indirizzo pec della società, di un avviso di intimazione di pagamento, recante n. 071 2022 90038842 03/000, con cui si richiede il pagamento di crediti riportati, tra gli altri, in tutti e quattro gli avvisi di addebito impugnati. Tale atto costituisce senza dubbio atto di costituzione in mora per i predetti crediti, stante il richiamo agli avvisi di addebito in maniera univoca e completa, con conseguente effetto interruttivo del termine di prescrizione decorrente dalla scadenza del termine per impugnate gli avvisi di addebito notificati, avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso n. 37120160000029961000 recante data di notifica 05/03/2016 , con scadenza del termine per impugnare in data 26.4.2016 e quindi all'analoga scadenza per impugnare gli altri avvisi tutti notificati in data successiva. Ai fini del computo del termine prescrizionale, va considerato il periodo di sospensione legale introdotta dall'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020), cui si somma quella introdotta dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, per il numero di 182 giorni, corrispondenti all'intero periodo di sospensione per il periodo dal 31 dicembre 2020, al 30 giugno 2021, per un numero complessivo di 311 giorni di sospensione, che vanno ad aggiungersi ai cinque anni previsti per i crediti contributivi. Considerato l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione per quanto sopra, deve ritenersi che il termine prescrizionale è stato tempestivamente interrotto in data 3.3.2022 e non nuovamente interamente decorso per il periodo successivo.
- CONCLUSIONI, SPESE E DISPOSITIVO In conclusione, l'opposizione va respinta. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore delle resistenti, delle spese di lite, che liquida per ciascuna di esse in euro 2.000,00, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 in favore dell'avv. Vincenzo Orefice, difensore di . Controparte_1
Napoli, 24.6.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 24 giugno 2025 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2546 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024 TRA
in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Principe di Napoli nr°21, presso lo studio legale dell'avv. Arnaldo Todisco, dal quale è rapp.to e difeso, come da atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 elettivamente domiciliata in Frattamaggiore (NA), alla Via Padre M. Vergara, 58, presso lo studio legale dell'avv. Vincenzo Orefice, da cui è rapp.ta e difesa come da atti RESISTENTE E
in persona del legale rapp.te p.t. CP_2
elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 (Sede ), presso l'avv. CP_2
Alessandra Maria Ingala che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22.3.2024 (rep. 37875) Per_1 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO L'opponente in epigrafe deduce che in data 17.01.2024 le è stato notificato dall'
[...]
un atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ex Controparte_1 CP_ art. 77 dpr 602/73, per il mancato pagamento, tra l'altro, di alcuni avvisi di addebito , n°37120160000029961000 recante data di notifica 05/03/2016 riguardante l'iscrizione a CP_ ruolo Modello DM 10 e Somme aggiuntive anno 2014-2015-2016 dell'ente – Sede di Napoli Vomero per importo pari a euro 39.144,34; 2) n°37120160006598690000 recante data di notifica 02/05/2016 riguardante l'iscrizione a ruolo Modello DM 10 e Somme CP_ aggiuntive anno 2015-2016 dell'ente – Sede di Napoli Vomero per importo pari a euro 55.630,42; 3) n°37120160008427053000 recante data di notifica 24/05/2016 riguardante CP_ l'iscrizione a ruolo Modello DM 10 e Somme aggiuntive anno 2016 dell'ente – Sede di Napoli Vomero per importo pari a euro 9.335,47; 4) n°37120160009821043000 recante data di notifica 29/07/2016 riguardante l'iscrizione a ruolo Modello DM 10 e Somme CP_ aggiuntive anno 2016 dell'ente – Sede di Napoli Vomero per importo pari a euro 21.744,45.
CP_
Eccepisce la prescrizione della pretesa , per il periodo successivo alla notificazione dei predetti avvisi.
Chiede, pertanto, dichiararsi la predetta intervenuta prescrizione e la nullità degli atti predetti.
- LA COSTITUZIONE DELLE PARTI CONVENUTE Si è costituita la convenuta – in seguito anche Controparte_1 CP_3 resistendo al ricorso con vari argomenti.
Eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione per la intempestività della stessa, evidenziando che parte istante ha presentato istanza di definizione agevolata dei crediti con Dichiarazione di adesione del 19/12/2017 prot. 2017-ADERISC-2275701 anche in riferimento a taluni crediti di cui agli atti impugnati, denotando piena conoscenza di essi.
Deduce l'infondatezza della eccezione di prescrizione sia per il mancato decorso del relativo termine decennale sia per la sussistenza di atti interruttivi e del periodo di sospensione legale dei termini prescrizionali per la normativa emergenziale da Covid 19.
Conclude quindi per la declaratoria di inammissibilità e per il rigetto del ricorso.
CP_ Si è costituito il convenuto resistendo al ricorso e deducendo l'inammissibilità e infondatezza delle avverse eccezioni. Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al compimento di atti di pertinenza dell'agente per la riscossione. Conclude per il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituitosi regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 24 settembre 2024 la difesa di parte ricorrente ha contestato la avvenuta presentazione della istanza di definizione agevolata richiamata dalla difesa di , eccependo che l'accettazione dell'adesione non CP_3 risultava ritualmente notificata mediante pec riferibile alla società, mentre la difesa di CP_3 ha chiesto termine per depositare idonea prova della ritualità della comunicazione dell'accettazione. Rinviata la causa, con invito alla difesa di a documentare la ritualità CP_3 dei predetti atti, alla successiva udienza del 18 febbraio 2025 parte ricorrente ha eccepito il mancato adempimento di quanto oggetto del precedente ordine giudiziale di deposito mentre la difesa dei convenuti ha insistito sulle proprie rispettive deduzioni. Ritenuta la causa matura per la decisione, rinviata la stessa per la discussione e pervenuta quindi all'udienza odierna, all'esito della stessa, la causa viene decisa con la presente sentenza.
- GIURISDIZIONE E COMPETENZA Va affermata la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del giudice del lavoro sulla controversia in esame, determinate in ragione della natura contributiva della pretesa creditoria oggetto degli atti impugnati.
Deve, in particolare, ritenersi che il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato e la conseguente iscrizione, ha la funzione e l' efficacia, analogamente al preavviso di fermo amministrativo di veicolo, di portare a conoscenza del contribuente una precisa e definitiva pretesa, con conseguente interesse ad impugnare l'atto, ex art. 100 c.p.c., dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del contestato gravame, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo – vedi Cass. 14045\2017. Deve, inoltre, ritenersi che, vertendosi in tema di omissioni contributive previdenziali, la tutela giudiziaria esperibile avverso l'atto in esame, alla stregua di quanto previsto per la tutela esperibile nei confronti del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli immobili, operato dall' in sede di riscossione dei contributi previdenziali ex art. 77 del d.P.R. n. CP_2 602 del 1973, si realizza nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi e, ove l'opposizione sia proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, come nel caso in esame, non risultando iniziata l'esecuzione con il pignoramento, la competenza, per territorio e per materia, spetta - in forza del rinvio operato dall'art. 618 bis, primo comma, cod. proc. civ. alle norme dettate per le controversie individuali di lavoro - al tribunale, in funzione di giudice del lavoro (v. Cass Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22730 del 11/12/2012; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 9553 del 30/04/2014).
- MOTIVI DI OPPOSIZIONE
CP_ Parte ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti indicati negli avvisi di addebito richiamati quali atti presupposti nella impugnata comunicazione Preventiva di Ipoteca. Non contesta specificamente l'avvenuta rituale notificazione dei predetti avvisi, indicando anzi specificamente per ciascuno di essi la data ed estremi della notificazione, limitandosi ad eccepire la prescrizione per il periodo successivo alle notifiche stesse. Dalle risultanze documentali in atti risulta, del resto, la prova della rituale notificazione dei predetti avvisi di addebito.
Risulta in particolare documentato – vedi allegati alla produzione – che le predette CP_2 notifiche sono avvenute mediante pec con consegna nella casella di destinazione all'indirizzo riferito alla società istante sino alla data del 13.12.2019, a Email_1 decorrere dalla quale lo stesso è variato in quello come risulta dalle Email_2 iscrizioni della visura camerale societaria storica depositata dalla difesa di in data CP_3 13.2.2025 e acquisita agli atti in quanto volta a contrastare le eccezioni di parte ricorrente formulate nelle precedenti udienze. A fronte di tali notificazioni non risultano proposte le tempestive opposizioni ai sensi dell'art. 24 del d.lgs n. 46 \1999, con conseguente decadenza e preclusione delle eccezioni di merito- ivi compresa quella di prescrizione- che dovevano essere proposte con le opposizioni entro il termine di quaranta giorni dalle notificazioni degli avvisi di addebito. Quanto al decorso del termine di prescrizione per il periodo successivo che deve farsi decorrere dalla scadenza del termine per proporre le opposizioni – ma le conclusioni sono le medesime anche se si volesse considerare la data di notificazione degli avvisi di addebito
– deve ritenersi che lo stesso non sia interamente decorso, stante la presenza di atti interruttivi validi ed efficaci in epoca anteriore alla comunicazione preventiva di ipoteca da cui ha origine la presente opposizione. Risulta dalla produzione di , in primo luogo, la notificazione di avvenuta accettazione CP_3 dell'istanza di adesione alla c.d. rottamazione presentata dalla società. Tale notificazione risulta eseguita in data 26.6.2018, mediante pec consegnata all'indirizzo riferito alla società per quanto sopra per il periodo in esame - – e spiega gli effetti interruttivi, Email_1 presupponendo la ricognizione di debito con l'istanza di adesione ivi richiamata, in relazione agi avvisi di addebito n°37120160008427053000 e n°37120160009821043000 a cui si fa, tra gli altri, riferimento nell'atto. In ogni caso e anche ove volesse prescindersi dall'atto appena richiamato, dalla produzione di si evince l'avvenuta notificazione in data 3.3.2022, mediante pec consegnata al CP_3 nuovo indirizzo pec della società, di un avviso di intimazione di pagamento, recante n. 071 2022 90038842 03/000, con cui si richiede il pagamento di crediti riportati, tra gli altri, in tutti e quattro gli avvisi di addebito impugnati. Tale atto costituisce senza dubbio atto di costituzione in mora per i predetti crediti, stante il richiamo agli avvisi di addebito in maniera univoca e completa, con conseguente effetto interruttivo del termine di prescrizione decorrente dalla scadenza del termine per impugnate gli avvisi di addebito notificati, avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso n. 37120160000029961000 recante data di notifica 05/03/2016 , con scadenza del termine per impugnare in data 26.4.2016 e quindi all'analoga scadenza per impugnare gli altri avvisi tutti notificati in data successiva. Ai fini del computo del termine prescrizionale, va considerato il periodo di sospensione legale introdotta dall'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020), cui si somma quella introdotta dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, per il numero di 182 giorni, corrispondenti all'intero periodo di sospensione per il periodo dal 31 dicembre 2020, al 30 giugno 2021, per un numero complessivo di 311 giorni di sospensione, che vanno ad aggiungersi ai cinque anni previsti per i crediti contributivi. Considerato l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione per quanto sopra, deve ritenersi che il termine prescrizionale è stato tempestivamente interrotto in data 3.3.2022 e non nuovamente interamente decorso per il periodo successivo.
- CONCLUSIONI, SPESE E DISPOSITIVO In conclusione, l'opposizione va respinta. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore delle resistenti, delle spese di lite, che liquida per ciascuna di esse in euro 2.000,00, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 in favore dell'avv. Vincenzo Orefice, difensore di . Controparte_1
Napoli, 24.6.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo