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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/10/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5137/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n 5137/2024, promossa con ricorso cumulativo depositato il 07/12/2024 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...]1 Loc. AN con l'Avv. Mario Fontana
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente a [...] con l'Avv. Alice Carassale
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Busto AR (VA) in data 8 settembre 2007
(anno 2007 atto n. 119 parte II serie A) separati con sentenza n.155/2025 del 15.03.2025, passata in giudicato il 16.04.2025, con i seguenti figli minorenni:
nato a [...], [...], Per_1
nata a [...], [...]. Per_2
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7.12.2024, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20.2.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 25.2.2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 16.4.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 18.9.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1) REGIME DI AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI MINORI:
I figli minori, e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Travedona Monate (Va)
Via Speri della Chiesa, 53
In esecuzione degli accordi di separazione la signora ha trasferito al sig. la Pt_2 Pt_1
propria quota di proprietà della casa familiare, sita in Bardello con SO e AN (Va),
Via Piave n. 234/1 Loc. AN ove il signor a tutt'oggi risiede. Pt_1
2) MODALITA' DI FREQUENTAZIONI GENITORI-FIGLI
2.1 Il padre terrà con sé i figli infrasettimanalmente dal martedì pomeriggio dall'uscita di scuola sino al giovedì mattina, con riaccompagnamento diretto a scuola/al domicilio materno nei periodi non scolastici;
il fine settimana, alternativamente con la madre, il padre terrà con sé i figli dal venerdì sera ore 18,30 , con prelievo al domicilio materno /presso eventuali attività sportive extrascolastiche che i figli dovessero frequentare, sino alla domenica sera, con riaccompagnamento al domicilio materno dopo cena, entro le ore 21.
2.2 I genitori concordano che in determinate occasioni (ad esempio in occasione di week end trascorsi dai bambini con il papà fuori sede), il riaccompagnamento dei figli a cura del papà potrà avvenire direttamente a scuola il lunedì mattina, previa comunicazione alla madre da fornirsi con un preavviso di almeno 1 settimana antecedente.
pagina 2 di 5 2.3 La madre previa comunicazione e accordo tra i genitori con un preavviso di almeno 1 settimana di anticipo, si rende disponibile a tenere con sé i figli il sabato mattina e accompagnarli alle attività sportive quando il padre è impegnato al lavoro, cosicché quest'ultimo potrà prelevarli direttamente al termine delle attività o presso la madre.
2.4 Gli accompagnamenti a scuola dei bambini dovranno avvenire sempre a cura del genitore che li ha con sé, fermo restando che il calendario rimarrà tale indipendentemente dai periodi scolastici, salvo diverso accordo tra i genitori
2.5 I genitori concordano che ciascun genitore si curerà di effettuare un suo guardaroba del vestiario dei bambini, onde evitare che gli spostamenti da un domicilio all'altro avvengano ogni settimana con la valigia.
Vacanze estive: i figli trascorreranno un periodo di 15 gg, anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordarsi tra gli stessi entro il 30.04 di ogni anno, con obbligo di indicazione, almeno un mese prima della partenza, della località di destinazione.
Festività Natalizie: i figli trascorreranno la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di
Natale con l'altro alternativamente nelle annualità, così come la giornata di Capodanno e il primo dell'anno (fermo restando diverso accordo onde consentire lo svolgimento di qualche giorno di vacanza continuativi con uno o con l'altro genitore).
Festività Pasquali: i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e quello di
Pasquetta con l'altro, da alternarsi di anno in anno, mentre il restante periodo verrà gestito secondo il calendario ordinario;
il tutto salvo che uno dei due genitori abbia la possibilità di portare i figli in vacanza per quel periodo, sempre secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno.
Ponti e altre festività saranno da alternare tra i genitori, accorpandoli, ove possibile, ai fine settimana di spettanza di ciascuno.
2.6 Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra gli stessi genitori, tenuto conto degli impegni di lavoro di ciascuno e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli.
3) MANTENIMENTO DEI FIGLI
3.1 Il padre si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli, versando alla madre un assegno di €. 300,00 mensili (pari ad € 150,00 mensili per ciascuno), somma da versarsi entro il giorno
10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat
3.2 L'importo del contributo al mantenimento in favore dei figli è da ritenersi integrato dalla quota di assegno unico a cui il padre rinuncia a favore della madre. Eventuali bonus destinati ai figli rimarranno a beneficio della madre.
pagina 3 di 5 3.3 Le spese straordinarie inerenti i figli minori verranno ripartite al 50% tra i genitori, come da Protocollo del Tribunale di Varese del 1.02.2018 che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.
3.4 I genitori convengono che dal costo mensile inerente la retta dell'asilo della figlia minore verranno scorporate le quote inerenti i pasti, pari ad € 3,00 cadauno per ogni giorno Per_2
effettivo di frequenza scolastica della bambina, secondo il foglio presenze che vorrà fornito ai genitori dalla scuola alla fine del mese;
conseguentemente entro i successivi 10 giorni dal ricevimento e dalla condivisione del foglio presenze, i genitori provvederanno ad effettuare i dovuti conguagli.
4. I genitori si danno reciproca autorizzazione ed assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e documenti d'identità equipollenti riguardanti i figli minori, idonei anche per l'espatrio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
08.09.2007 in Busto AR (Va) trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Busto
AR (anno 2007 atto n. 119 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina 4 di 5 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 5 di 5
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n 5137/2024, promossa con ricorso cumulativo depositato il 07/12/2024 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...]1 Loc. AN con l'Avv. Mario Fontana
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente a [...] con l'Avv. Alice Carassale
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Busto AR (VA) in data 8 settembre 2007
(anno 2007 atto n. 119 parte II serie A) separati con sentenza n.155/2025 del 15.03.2025, passata in giudicato il 16.04.2025, con i seguenti figli minorenni:
nato a [...], [...], Per_1
nata a [...], [...]. Per_2
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7.12.2024, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20.2.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 25.2.2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 16.4.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 18.9.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1) REGIME DI AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI MINORI:
I figli minori, e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Travedona Monate (Va)
Via Speri della Chiesa, 53
In esecuzione degli accordi di separazione la signora ha trasferito al sig. la Pt_2 Pt_1
propria quota di proprietà della casa familiare, sita in Bardello con SO e AN (Va),
Via Piave n. 234/1 Loc. AN ove il signor a tutt'oggi risiede. Pt_1
2) MODALITA' DI FREQUENTAZIONI GENITORI-FIGLI
2.1 Il padre terrà con sé i figli infrasettimanalmente dal martedì pomeriggio dall'uscita di scuola sino al giovedì mattina, con riaccompagnamento diretto a scuola/al domicilio materno nei periodi non scolastici;
il fine settimana, alternativamente con la madre, il padre terrà con sé i figli dal venerdì sera ore 18,30 , con prelievo al domicilio materno /presso eventuali attività sportive extrascolastiche che i figli dovessero frequentare, sino alla domenica sera, con riaccompagnamento al domicilio materno dopo cena, entro le ore 21.
2.2 I genitori concordano che in determinate occasioni (ad esempio in occasione di week end trascorsi dai bambini con il papà fuori sede), il riaccompagnamento dei figli a cura del papà potrà avvenire direttamente a scuola il lunedì mattina, previa comunicazione alla madre da fornirsi con un preavviso di almeno 1 settimana antecedente.
pagina 2 di 5 2.3 La madre previa comunicazione e accordo tra i genitori con un preavviso di almeno 1 settimana di anticipo, si rende disponibile a tenere con sé i figli il sabato mattina e accompagnarli alle attività sportive quando il padre è impegnato al lavoro, cosicché quest'ultimo potrà prelevarli direttamente al termine delle attività o presso la madre.
2.4 Gli accompagnamenti a scuola dei bambini dovranno avvenire sempre a cura del genitore che li ha con sé, fermo restando che il calendario rimarrà tale indipendentemente dai periodi scolastici, salvo diverso accordo tra i genitori
2.5 I genitori concordano che ciascun genitore si curerà di effettuare un suo guardaroba del vestiario dei bambini, onde evitare che gli spostamenti da un domicilio all'altro avvengano ogni settimana con la valigia.
Vacanze estive: i figli trascorreranno un periodo di 15 gg, anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordarsi tra gli stessi entro il 30.04 di ogni anno, con obbligo di indicazione, almeno un mese prima della partenza, della località di destinazione.
Festività Natalizie: i figli trascorreranno la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di
Natale con l'altro alternativamente nelle annualità, così come la giornata di Capodanno e il primo dell'anno (fermo restando diverso accordo onde consentire lo svolgimento di qualche giorno di vacanza continuativi con uno o con l'altro genitore).
Festività Pasquali: i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e quello di
Pasquetta con l'altro, da alternarsi di anno in anno, mentre il restante periodo verrà gestito secondo il calendario ordinario;
il tutto salvo che uno dei due genitori abbia la possibilità di portare i figli in vacanza per quel periodo, sempre secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno.
Ponti e altre festività saranno da alternare tra i genitori, accorpandoli, ove possibile, ai fine settimana di spettanza di ciascuno.
2.6 Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra gli stessi genitori, tenuto conto degli impegni di lavoro di ciascuno e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli.
3) MANTENIMENTO DEI FIGLI
3.1 Il padre si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli, versando alla madre un assegno di €. 300,00 mensili (pari ad € 150,00 mensili per ciascuno), somma da versarsi entro il giorno
10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat
3.2 L'importo del contributo al mantenimento in favore dei figli è da ritenersi integrato dalla quota di assegno unico a cui il padre rinuncia a favore della madre. Eventuali bonus destinati ai figli rimarranno a beneficio della madre.
pagina 3 di 5 3.3 Le spese straordinarie inerenti i figli minori verranno ripartite al 50% tra i genitori, come da Protocollo del Tribunale di Varese del 1.02.2018 che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.
3.4 I genitori convengono che dal costo mensile inerente la retta dell'asilo della figlia minore verranno scorporate le quote inerenti i pasti, pari ad € 3,00 cadauno per ogni giorno Per_2
effettivo di frequenza scolastica della bambina, secondo il foglio presenze che vorrà fornito ai genitori dalla scuola alla fine del mese;
conseguentemente entro i successivi 10 giorni dal ricevimento e dalla condivisione del foglio presenze, i genitori provvederanno ad effettuare i dovuti conguagli.
4. I genitori si danno reciproca autorizzazione ed assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e documenti d'identità equipollenti riguardanti i figli minori, idonei anche per l'espatrio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
08.09.2007 in Busto AR (Va) trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Busto
AR (anno 2007 atto n. 119 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina 4 di 5 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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