Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/04/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9978/2019 R.G., avente per oggetto:
“proprietà”;
TRA
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Brigida Lanza, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE CONTRO
, c.f. , rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dagli avv.ti Carmelo Cardillo Di Luca e Lucia D'Aquino, giusta procura in atti;
, c.f. , rappresentato Controparte_2 C.F._3
dall'avv. Paolo Di Caro, giusta procura in atti;
PARTI CONVENUTE
c.f. ; Controparte_3 C.F._4
, c.f. Parte_2 C.F._5
Parte_3 C.F._6
, c.f. ;
, c.f. ; Parte_4 C.F._7
c.f. ; Parte_5 C.F._8
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
1
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, CP_1
, e
[...] Pt_1 Pt_2 CP_3 Pt_1 Parte_3
quali eredi di nonché e LE
[...] Persona_1 Pt_4
AN, al fine di sentire dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile sito in Riposto, in via Etna 50-52.
Ha dedotto, a tal fine, di esser erede di che a _2
sua volta aveva acquistato per usucapione il medesimo fabbricato,
originariamente di proprietà di e Controparte_4 Persona_3
, rispettivamente cognato e sorella, nonché genitori di
[...]
e LE AN, odierni convenuti, avendone avuto il Pt_4
possesso ultraventennale, continuo e ininterrotto.
Ha chiesto, pertanto, la condanna al rilascio da parte degli eredi di in quanto detentori sine titulo. Persona_1
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 10.2.2020 si è costituita la Controparte_1
quale, in via preliminare, ha chiesto il rigetto della domanda attorea eccependo l'intervenuto acquisto per usucapione a titolo originario da parte del loro dante causa, ha proposto, poi, Persona_1
l'eccezione di giudicato essendo stata già accertata con sentenze passate in giudicato l'inesistenza di alcun contratto di locazione inter partes; nel merito, ha dedotto l'assenza dei presupposti dell'invocata azione connotata da insanabile carenza probatoria in relazione all'esercizio di
2 un potere corrispondente a quello del proprietario e all'interversio possessionis in capo all'attore e al suo dante causa.
Con atto depositato in data 17.2.2020 si è costituito, altresì,
il quale, qualificando il de cuius Controparte_2 Persona_1
quale detentore non qualificato alla stregua del disposto dei precedenti giurisprudenziali dell'intestato Tribunale che hanno definitivamente acclarato l'inesistenza di alcun contratto di locazione tra il primo e il dante causa dell'attore, non si è opposto all'accoglimento della domanda di quest'ultimo.
Nessuno si è costituito per gli altri convenuti regolarmente citati.
Rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, all'udienza dell'11 febbraio 2025, previa precisazione delle conclusioni, la causa è
stata posta in decisione con concessione di termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò premesso, va dichiarata la contumacia di e Pt_2 CP_3
quali eredi di , nonché di Parte_3 Persona_1
e LE AN, non costituitisi in giudizio benché Pt_4
regolarmente citati.
Sempre in via preliminare va qualificata l'azione esperita dall'attore come azione di rivendicazione e non anche di mera restituzione.
Infatti, le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate dallo scopo di ottenere la disponibilità di un bene del quale l'attore sia stato privato, ma si distinguono per la natura, poiché l'azione di rivendicazione presuppone la proprietà, laddove l'azione di restituzione un rapporto obbligatorio.
«Nell'azione di rivendicazione, invero, la ragione giuridica e
l'oggetto del giudizio coincidono, identificandosi nel diritto di
3 proprietà, di cui l'attore deve dare la probatio diabolica, laddove
nell'azione di restituzione si verte su una prestazione di dare, derivante
da un rapporto di carattere obbligatorio» (Cass. civ., sez. II, n.
17754/2024).
Orbene, il caso di specie non verte nell'ipotesi di avvenuta consegna del bene in virtù di un titolo invalido o successivamente venuto meno bensì ha ad oggetto la richiesta avanzata da di Parte_1
dichiarazione dell'acquisto a titolo originario per usucapione nei confronti di coloro (i convenuti) che, contestandone il diritto, ne vantano uno proprio sul medesimo bene, anche considerato che l'inesistenza di alcun rapporto obbligatorio è definitivamente acclarato dalle pronunce rese da questo Tribunale (all. nn. 4,5,6 e 7 atto di citazione).
Detto ciò, va, poi, vagliata l'eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta CP_1
A tal proposito, va osservato che l'eccezione di giudicato, in relazione al suo rilievo pubblicistico, come tale non limitato all'interesse delle parti e sottratto al loro potere dispositivo, non è
soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito e può essere allegata e dimostrata in ogni stato e fase del giudizio di merito, prescindendo anche da qualsiasi volontà della parte di avvalersene.
Detto ciò, l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione
- le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la
4 loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito).
Ove, pertanto, due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, preclude il riesame del punto accertato e risolto.
Va aggiunto, però, che il giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone,
pertanto, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune,
oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi,.
Ebbene, i giudizi già celebrati tra le parti hanno avuto ad oggetto esclusivamente la convalida dello sfratto per morosità e la richiesta di pagamento dei canoni scaduti e asseritamente non pagati dal dante causa dei convenuti, nonché la sussistenza, o meno, di un contratto di locazione;
di conseguenza, ritiene questo giudice che la domanda di rivendicazione de qua, non essendo accomunata ai fatti costitutivi delle pretese già svolte, non costituisca identità di rapporto o fattispecie contestata, rimanendo autonomo ogni accertamento sui fatti prospettati.
Infatti, nella fattispecie conclusa con le sentenze passate in giudicato si esperiva un'azione di restituzione fondata su un contratto,
nella specie, invece, si controverte del diritto di proprietà: l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza
5 volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In
questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter
partes (che nella specie non esiste come accertato con sentenze passate in giudicato), ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes.
Indi, l'eccezione di giudicato deve essere rigettata.
Quanto all'eccezione di usucapione, la stessa «rientra tra quelle di
merito, non rilevabili d'ufficio, da proporre a pena di decadenza nella
comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza
di comparizione, giusta il disposto dell'art. 167, comma 2, c.p.c., nel
testo applicabile ratione temporis»(Cass. civ., sez. II, n. 25107/2023;
in questo stesso senso anche Cass. civ., sez. II, n. 18108/2024).
Ora, la convenuta, citata per l'udienza del 3.2.2020, avrebbe dovuto costituirsi, ai fini del valido esperimento della sollevata eccezione entro e non oltre il 14.1.2020, mentre la convenuta si è costituita in data 10
febbraio 2020.
Indi, l'eccezione è inammissibile.
Sempre in via preliminare, le ammissioni rese da uno dei litisconsorti necessari, nella sua comparsa di Controparte_2
costituzione, non hanno valore di prova nemmeno nei confronti della stessa parte, trattandosi di litisconsorti necessari, ma devono essere
6 liberamente apprezzate dal giudice come confessione ex comma 3
dell'art. 2733 c.c.
Queste ammissioni – a prescindere dalle motivazioni e dalla veridicità, o meno, delle stesse – sono assolutamente irrilevanti considerato che appunto l'esistenza di un contratto di locazione, come ammesso da è stata comunque negata in forza di Controparte_2
sentenze passate in giudicato e non è stato neppure dedotto il titolo della asserita detenzione del padre che, invece, sulla base di quanto riportato nella sentenza n. 81/2004 di questo Tribunale, prodotta dall'attore, si riteneva possessore da più di venticinque anni.
E sempre con riferimento alle dette ammissioni e alle motivazioni addotte dalla parte nell'esposizione della non si CP_1 CP_1
rinvengono frasi inappropriate o offensive;
le frasi incriminate non sono volte a insultare la parte avversa, senza alcuna relazione con le esigenze della difesa, degenerando in attacchi gratuiti alla reputazione altrui. Il
linguaggio utilizzato appare conforme e rispettoso dei criteri della pertinenza e della continenza formale, al fine di prospettare una giustificazione rispetto alla posizione assunta dal litisconsorte necessario.
______________________
Passando al merito, l'attore è tenuto alla dimostrazione di essere proprietario della res risalendo, anche attraverso i propri danti causa,
fino all'acquisto a titolo originario o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione.
Com'è noto, infatti, l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso pacifico, non clandestino e continuativo di un bene protratto per un certo tempo (venti anni).
7 Colui che agisce per l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario ha l'onere di dare rigorosa prova dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Deve dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge,
un potere corrispondente a quello del proprietario, un potere di fatto,
corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. Pertanto, è necessaria la prova di un'attività
apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
Orbene, nella specie l'attore, erede di , _2
(deceduta nel 1996) si è limitato ad affermare in modo superficiale che il possesso dell'immobile sito in Riposto, via Etna nn. 50-52, era stato trasferito alla madre dai coniugi , emigrati negli Controparte_5
Stati Uniti intorno alla metà degli anni '50 del secolo scorso.
Come sia avvenuto questo “trasferimento del possesso” non è dato sapere, atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile “ad usucapionem”, previsto dall'articolo 1141 del codice civile, quando la relazione con il bene
8 derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto.
Indi, pur vera la disponibilità del bene in capo alla madre dell'attore e la sua legittimazione a concedere il bene a terzi essendo sufficiente che il locatore abbia solo la disponibilità del bene (cfr. in questo senso tra le tante e le più recenti Cass. n. 27910/2023), comunque, questo dato di fatto non è idoneo a dimostrare il possesso in capo alla madre dell'attore.
Infatti, a parere di questo giudice, detta circostanza è molto equivoca ai fini della prova di un possesso ad usucapionem, poiché non evidenzia il venir meno dell'eventuale consapevolezza – condivisa da entrambe le parti – dell'esistenza di un titolo che implica il riconoscimento dell'altruità della cosa. In altri termini, l'esercizio sulla cosa di un potere materiale e di una certa padronanza di fatto può
corrispondere a due situazione giuridiche del tutto diverse: se gli atti di godimento sono compiuti con l'intenzione di comportarsi come titolare di un diritto reale si avrà possesso;
se, invece, alla relazione con la cosa non si accompagna questa intenzione, ma piuttosto la consapevolezza che il comportamento si svolge in funzione dell'adempimento di un obbligo ovvero costituisce esercizio di un diritto personale sul bene altrui o, ancora, trova la sua base in una concessione fatta per ragioni di amicizia o cortesia, la fattispecie andrà qualificata in termini di detenzione.
E nella specie, il fatto che i veri proprietari si siano trasferiti all'estero lasciando alla parente il potere di gestire il bene, anche eventualmente concedendolo a terzi, è un fatto neutro che non è
espressione di “possesso”.
9 La mancanza di prova di un possesso nel proprio dante causa determina conseguentemente l'inoperatività, nella fattispecie in esame,
della disposizione normativa, anch'essa invocata dall'attore, di cui all'art. 1146, comma 1, c.c.
La successione nel possesso, infatti, presuppone l'esistenza in capo al de cuius del possesso della res, in questa sede non provato.
Quanto, poi, alla documentazione prodotta, dalle visure ipocatastali prodotte in atti da emerge che la titolarità Parte_1
dell'immobile de quo è riconducibile esclusivamente ai coniugi senza che, dalle stesse, possa in alcun modo Controparte_5
scorgersi alcun collegamento fattuale e/o giuridico tra il bene e la madre dell'attore.
Ancora, tutti i documenti prodotti in seno alla seconda memoria istruttoria, e nello specifico, quelli allegati sub. lettere h, i, j, k ed l,
consentono di ritenere sempre e solo i coniugi Controparte_5
tenuti al pagamento di imposte dirette relative ad un fabbricato non meglio identificato.
A nulla può ancora valere la dichiarazione di successione presentata da parte attrice nella quale è stata inserito l'immobile de quo atteso che,
in assenza di accertamento dell'intervenuta usucapione, il suddetto inserimento ha valenza soltanto ai fini fiscali e non può costituire dichiarazione del diritto eventualmente acquisito in capo al dichiarante di alcuna posizione giuridica di vantaggio sul compendio immobiliare ivi ricompreso (cfr. in questo senso Cass. sez. II, n. 6029 del
28/02/2019, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14659 del 27/08/2012, Cass. Sez.
2, Sentenza n. 16234 del 25/07/2011e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13625
dell'11/06/2009).
10 Anche le attività espletate da e relative al Parte_1
pagamento di oneri fiscali relativi all'immobile in oggetto, in assenza degli ulteriori presupposti previsti per legge, non possono essere letti alla stregua di manifestazioni, dirette contro il proprietario, della volontà di esercizio del possesso “uti dominus” sul bene non risultando espressivi, considerati singolarmente, della volontà del richiedente di attrarre al suo dominio il bene per farlo parte del proprio patrimonio.
Assolutamente irrilevante è poi la richiesta per il passo carrabile presentata da al competente ufficio comunale: la Persona_1
qualifica spesa era dettata dalla mancanza di un titolo giustificativo nei confronti della pubblica amministrazione;
e, poi, comunque, ciò non esonera l'attore dalla dimostrazione del suo possesso ai fini della prova della rivendicazione del diritto di proprietà erga omnes.
Alla stregua delle superiori considerazioni la domanda attorea va rigettata non sussistendo la prova di un utile possesso ad usucapionem.
Quanto alle spese processuali, sussistono giustificati motivi per compensarle tra l'attore e il convenuto e per lasciare Controparte_2
a carico dell'attore le spese anticipate nei confronti dei convenuti contumaci;
in considerazione dell'esito del giudizio, tenuto conto anche del rigetto delle eccezioni formulate dalla sussistono fondate CP_1
ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di metà, con condanna dell'attore alla refusione, in favore della convenuta
, dell'ulteriore metà, come indicato in dispositivo, Controparte_1
tenuto conto del valore della causa e dei parametri medi del D.M.
147/2022.
Attesa la richiesta del difensore della va disposta la CP_1
distrazione delle spese in favore dello stesso.
11
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 9978/2019 r.g.:
dichiara la contumacia di e Pt_2 CP_3 Parte_3
quali eredi di AN Messina, nonché di e
[...] Pt_4
LE AN;
rigetta la domanda promossa da . Parte_1
Condanna alla refusione, in favore di Parte_1 CP_1
di metà delle spese processuali che liquida
[...]
complessivamente in euro 2.538,50 per compensi, di cui euro 459,50
(metà di euro 919,00) per fase di studio, euro 388,50 (metà di 777,00)
per fase introduttiva del giudizio, euro 840,00 (metà di euro 1.680,00)
per fase istruttoria, ed euro 850,50 (metà di euro 1.701,00) per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa la restante metà.
Visto l'art. 93 c.p.c.,
dispone la distrazione delle dette spese in favore del difensore
Compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e il convenuto e lascia a carico dell'attore le spese anticipate per i Controparte_2
convenuti contumaci.
Così deciso in Catania il 18 aprile 2025
IL PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
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