Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N° 745/23 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 21 gennaio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 745/23 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente, Parte_1 con sede legale in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv.
Luca Michele Bellomo (C.F. pec avv. . C.F._1 Email_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Corso Vittorio Emanuele 100 Email_2
Messina– appellante
CONTRO
, contumace- Appellata Controparte_1
OGGETTO: ripetizione di indebito- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1958 pronunciata in data 13 ottobre 2023
CONCLUSIONI
in rito, dichiarare la nullità della sentenza gravata;
in via preliminare Pt_1 dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in particolare per pretermissione del datore di lavoro litisconsorte necessario;
nel merito respingere l'altrui ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, narrava Controparte_1 di essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza e avere lavorato per 78 giornate nel 2010 alle dipendenze della ditta PO
CI IA. Lamentava che l in data 23 ottobre 2014 le aveva Pt_1 chiesto la restituzione dell'indennità di maternità e malattia erogatale per l'anno
2011, per un importo di 1.153,48 euro, in ragione della cancellazione dagli elenchi delle giornate anzidette. Chiedeva dichiararsi dovute le somme ripetute e ordinarsi all la reiscrizione nelle liste. Pt_1
Nella resistenza dell esaminati testimoni, con sentenza n° 1958 pronunciata Pt_1 in data 13 ottobre 2023 il giudice di primo grado, rigettata la preliminare
L ha proposto appello con ricorso depositato il 17 ottobre 2023. Nella con- Pt_1 tumacia di Manera, dichiarata con ordinanza del 24 giugno 2024, depositate note di trattazione scritta entro il 21 gennaio 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine ex art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale ha ritenuto non provata la pubblicazione dell'elenco in variazione con il quale sarebbe intervenuta la cancellazione, come previsto dall'art. 38 comma 7 legge 111/2011 e pertanto escludendo che il termine decadenziale invocato dall sia mai iniziato a decorrere. Pt_1
Nel merito, il tribunale ha ritenuto affidabili le deposizioni dei testimoni che hanno tutti asserito la sussistenza e durata del rapporto, a titolo oneroso.
Un primo gruppo di motivi di appello concerne questioni processuali.
L lamenta in primo luogo che il tribunale, nonostante l'apposita richiesta, Pt_1 non ha riunito i numerosi fascicoli vertenti fra i medesimi soggetti e aventi alla base la stessa questione, e cioè i diritti conseguenti al disconosciuto rapporto tra e la ditta PO CI. Denuncia violazione dell'art. 273 c.p.c. CP_1 nella parte in cui prevede che siano riuniti i procedimenti relativi alla stessa causa, invocando una pronuncia di nullità della sentenza impugnata.
L'argomentazione è inesatta. Per giurisprudenza costante (per tutte Cass. sez. III
19693/2008) il provvedimento di riunione è espressione del potere ordinatorio del
Giudice, il suo esercizio è incensurabile e l'omessa riunione non è sanzionata da nullità nè può essere denunciata in appello quale vizio di omessa pronuncia.
Anche il secondo motivo di appello riguarda la proliferazione dei giudizi, sotto il diverso aspetto dell'abuso del processo da parte della L'abusivo CP_1 frazionamento, nell'interpretazione adottata ormai costantemente dopo l'intervento di Cass. SS.UU. 4091/2017, non comporta tuttavia la nullità o improcedibilità della domanda, ma al più, ove si tratti esattamente della stessa domanda, la necessità di sottoporre la questione alle parti ex art. 101 c.p.c.
Lo stesso ammette del resto che le conseguenze dell'abuso del processo Pt_1 sono essenzialmente di natura deontologica e possono riverberarsi più che altro sulla regolamentazione delle spese di lite. L'istituto pone infatti il problema della condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., che prescinde dal dolo o colpa grave e ha funzione sanzionatoria.
Il terzo motivo riguarda la mancata valutazione del giudicato esterno costituito dalla sentenza 88/2021 di questa Corte con la quale è stato acclarato che il titolare della ditta assuntamente datrice di lavoro della non gestiva un'attività CP_1 agricola tale da giustificare l'assunzione di dipendenti. Tale motivo si ricollega a
Pag. 2 di 4 quelli di merito, con i quali si ripercorrono le numerose incongruenze e falsità riscontrate in sede ispettiva riguardo alla ditta in esame, asseverate da questa
Corte col predetto giudicato. L ragionevolmente si lamenta della completa Pt_1 pretermissione di ogni serio esame del verbale ispettivo.
Questa Corte non può in questa sede che constatare la fondatezza dei rilievi dell e in particolare: Pt_1
- le gravi contraddizioni in cui sono incappati i presunti dipendenti CP_2
, , , Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Persona_6 [...] Per_1
, , , , , e Per_7 Per_8 Per_9 Per_10 Per_11 Per_13 Per_14 Per_15 quando sono stati esaminati dai carabinieri di Tortorici, contraddizioni riportate nel verbale 48 00 000414892;
- le false dichiarazioni dello stesso PO CI sull'ubicazione delle proprie mandrie;
- i dati economici che dimostravano sia l'antieconomicità dell'assunzione di una massa di operai sproporzionata rispetto sia al fatturato (14.000,00 euro a fronte di stipendi per oltre 300.000,00) che alle esigenze colturali.
Connesso è il motivo riguardante l'attendibilità dei testimoni della controparte e la mancata ammissione dei mezzi contrari. L lamenta che il tribunale non ha Pt_1 adeguatamente considerato che si trattava di testimonianze reciproche di soggetti cointeressati, in aperto contrasto con circostanze documentali acclarate, soprattutto dal punto di vista economico.
Si tratta di argomentazioni sicuramente serie che, in altri giudizi sottoposti a questa Corte e riguardanti altri rapporti di lavoro denunciati dalla ditta PO
CI, hanno condotto all'accoglimento di analoghi gravami.
L'appello è dunque fondato.
Le spese seguono la soccombenza, da liquidare per il primo grado nello stesso valore stabilito dal tribunale, non contestato dall e secondo i valori minimi Pt_1 del secondo scaglione, in base al disputatum e tenuto conto della facilità della controversia. Non può darsi luogo a esonero ex art. 152 att. c.p.c. dato che la appellata ha dichiarato soltanto la propria esenzione da contributo, per la quale è previsto un meno severo limite reddituale.
Va poi constatata la sostanziale coincidenza di oggetto della presente causa con altre elencate dall e vi è stato pertanto abuso del processo, specie Pt_1 considerando che l aveva chiesto la riunione dei giudizi connessi già nel Pt_1 costituirsi in primo grado. Va pertanto disposta una condanna a favore dell Pt_1 che può essere equitativamente e complessivamente liquidata in 500,00 euro. Non si applica ratione temporis il comma 4, inserito dal D. Lgs. 140/22 con effetto sui procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 17 ottobre 2023 dall
[...] contro Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1958 pronunciata in data 13 ottobre 2023, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande dell'appellata condannandola a rimborsare all le spese di lite, Pt_1 liquidate quanto al primo grado in 1.200,00 euro e quanto all'appello in 1.458,00 euro, oltre accessori di legge e con rimborso del contributo unificato. Condanna inoltre a pagare all 500,00 euro ai sensi dell'art. Controparte_1 Pt_1
96 comma 3 c.p.c.
Messina 22 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
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