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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/06/2024, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 31/5/24) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 121/2022 R.G.L. e vertente
TRA
rappresentato difeso dall'avv. Patrizia Parte_1
IN
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Murdaca Controparte_1
, in liquidazione coatta amministrativa contumace CP_2
appellati
–
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Locri, premetteva: Controparte_1
-che aveva lavorato, con contratto a tempo indeterminato dal gennaio 2004, quale operaio idraulico forestale, alle dipendenze di confluito alle dipendenze di nel mese CP_2 Controparte_3
di maggio 2014;
-che, dall'esame dell'estratto contributivo, comparato con le buste paga, si poteva ricavare l'omesso inserimento e il riconoscimento parziale della contribuzione per gli anni 2005 e 2006; -che per l'anno 2005 risultavano versate solo 218 giornate contributive mentre, dalle buste paga, risultavano 296 giornate contributive;
-che per l'anno 2006 risultavano versate solo 224 giornate contributive mentre, dalle buste paga, risultavano n.302 giornate contributive. Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“ accertare e dichiarare l'errato adempimento dell'obbligo contributivo da parte dell' CP_2 datore di lavoro del ricorrente per gli anni 2002, 2005 e 2006; per l'effetto condannare l'Afor al risarcimento del danno subito da parte ricorrente ex art.2116 c.c. secondo comma da determinarsi
CP_ anche in via equitativa;
in subordine, disporre a carico di la costituzione presso l'ente previdenziale di una rendita vitalizia ex art.13 L.n.1338 del 1962 (riserva matematica), pari alla quota di pensione che spetterebbe in base ai contributi omessi.”
L , ritualmente convenuta in giudizio, non si costituiva. CP_2
L' si costituiva, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito e l'intervenuta Pt_1 prescrizione ai sensi dell'art. 3 legge n. 335/95, rilevando l'improponibilità della domanda di costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 legge n. 1338/62, per difetto di domanda amministrativa, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva per la domanda di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c.
La sentenza di primo grado.
Con la sentenza impugnata, il giudice, dopo aver puntualizzato che l' è litisconsorte Pt_1 necessario, ha rigettato l'eccezione di prescrizione dei contributi sollevata dall'istituto previdenziale, richiamando a tal fine quanto previsto dall'art. 19 del D.L. n. 4 del 2019, convertito in legge n. 28 del 2019, che ha inserito, nell'ambito dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995 il comma 10 bis, a mente del quale: “10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall cui sono iscritti i Pt_1
lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Tale termine è stato ulteriormente prorogato, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.L. n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020, fino al 31. 12.2020.
Interpretando tale disposizione non come mera sospensione dei termini prescrizionali non ancora maturati alla data del 31.12.2014, ma come previsione di non applicazione della prescrizione fino al
31.12.2022, il giudice rileva che essa debba essere applicata all' , che rientra nel novero delle CP_2 pubbliche amministrazioni ai sensi del D.L.G.L.S. n. 165/2001, nella sua veste di ente pubblico non economico.
Ritenendo provato lo svolgimento del rapporto di lavoro, quale si evince dalle buste paga versate in atti e che non è stato oggetto di specifica contestazione da parte del datore di lavoro, ed essendo provata l'omissione contributiva dal confronto tra l'estratto contributivo e le buste paga, il giudice ha accolto la domanda principale, condannando “ alla regolarizzazione della posizione CP_4
contributiva del ricorrente per gli anni 2005 e 2006, con il riconoscimento di complessive n.296 giornate contributive per l'anno 2005 e n.302 giornate contributive per l'anno 2006, che l' è Pt_1
tenuto a ricevere non essendo maturato il termine prescrizionale.
Le spese sono state poste a carico dell' compensate nei confronti dell' . CP_5 Pt_1
Avverso la sentenza propone appello l' . Pt_1
Con il primo motivo, l' deduce che l'originario ricorrente è stato assunto, al di fuori di un CP_6
pubblico concorso, con un contratto di diritto privato per svolgere le mansioni di operaio idraulico forestale e quindi di “salariato fisso” o meglio di operaio agricolo a tempo indeterminato di cui all'art. 12 del Decreto legislativo 11.08.1993 n. 375, e quindi con iscrizione ai fini pensionistici all'Assicurazione Generale Obbligatoria e nella specie al Fondo pensione lavoratori dipendenti
(F.P.L.D.) quale operaio/salariato agricolo, e non invece alle per cui trova Controparte_7 applicazione lo speciale regime delineato nel comma 10 bis dell'art. 3 della Legge n. 335/1995.
L'appellante precisa che è proprio il “CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria” (che è pacifico regolamenti il rapporto di lavoro del sig. , come Pt_2 dal medesimo ammesso e riconosciuto) a prevedere all'art. 60 che “…Gli operai rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura…”, mentre la norma speciale utilizzata in sentenza trova applicazione esclusivamente ai dipendenti pubblici iscritti alla gestioni previdenziali esclusive di competenza dell'ex e prima ancora amministrate dalla soppressa Direzione Generale degli Istituti di CP_8
Previdenza del Ministero del Tesoro;
nello specifico si tratta delle seguenti casse: la per i Pt_3
trattamenti pensionistici dei dipendenti civili e militari dello Stato (CTPS), la
[...]
(CPDEL), alla degli Insegnanti di asilo e scuole Parte_4 Parte_4
elementari parificate (CPI) alla (CPS) alla le Pensioni Pt_3 Parte_5 Parte_4
degli e aiutanti Giudiziari (CPUG), e, per quanto concerne i trattamenti di Fine Servizio Parte_6
(TFS), alla per i dipendenti statali ed alla INADEL per i dipendenti degli Parte_7 Pt_7
Enti locali..
Sicchè la contribuzione per gli anni rivendicati dal lavoratore sarebbe ormai prescritta. Con il secondo motivo, rileva che, se si aderisse alla tesi accolta in sentenza, circa la presenza di contribuzione utile ai fini di una pensione pubblica a carico delle Gestione previdenziali Esclusive, la giurisdizione apparterrebbe in via esclusiva alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la
Regione Calabria, la quale riguarda non solo il diritto alla pensione ma anche, pur in costanza di rapporto di lavoro, ogni diritto comunque relativo al rapporto pensionistico (an, quantum, quomodo, quando).
Con gli ulteriori motivi, l' si dedica alla confutazione delle domande formulate in via CP_6
subordinata dal lavoratore e rimaste assorbite nella decisione impugnata.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
L è rimasta contumace. CP_5
Nel corso del giudizio, essendosi accertato che quest'ultima azienda era stata dichiarata in liquidazione coatta amministrativa, il giudizio è stato interrotto.
Il ricorso in riassunzione è stato notificato al commissario liquidatore, che non si è costituto, venendo quindi dichiarato contumace.
Dopo alcuni rinvii, dovuti alla calendarizzazione delle cause legata all'emergenza
COVID, il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 31 maggio 2024, fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre rilevare che – pur in assenza di impugnazione della sentenza da parte del datore di lavoro, rimasto contumace sia in primo che in secondo grado - sussiste l'interesse dell'istituto previdenziale a far valere l'asserita insussistenza del credito contributivo, per intervenuta prescrizione, alla luce del principio consolidato, ribadito anche di recente, secondo cui “… la prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, è irrinunciabile e sottratta alla disponibilità delle parti, avendo prevalente funzione di ordine pubblico, con la conseguenza che il contribuente, pur volendo, sarebbe impossibilitato a versare i contributi in questione e l'ente previdenziale non potrebbe riceverne il pagamento (Sez. L - , Ordinanza n. 13820 del 19/05/2023).
Più in generale, la stessa Corte di Cassazione precisa che l'interesse a impugnare dell'ente previdenziale trova fondamento “In considerazione del carattere imperativo delle norme che disciplinano i trattamenti previdenziali e della esigenza della corretta ricostruzione dei rapporti tra
assicuratore e assicurati in coerenza con il principio di legalità' dell'azione della pubblica CP_6
amministrazione. (Sez. L, Sentenza n. 13183 del 09/09/2003) Ciò premesso, il primo motivo di appello è infondato.
Esso muove dall'assunto secondo cui l'art. 3 della legge n. 335 del 1995 il comma 10 bis, che esclude l'applicazione, fino al 31 dicembre 2021, dei termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non troverebbe applicazione al caso in esame, in quanto essa riguarda soltanto ”… dipendenti pubblici iscritti alla gestioni previdenziali esclusive di competenza dell'ex e prima ancora amministrate dalla soppressa Direzione CP_8
Generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro;
nello specifico si tratta delle seguenti casse: la per i trattamenti pensionistici dei dipendenti civili e militari dello Stato (CTPS), la Pt_3
(CPDEL), alla degli Parte_4 Parte_4
Insegnanti di asilo e scuole elementari parificate (CPI) alla (CPS) Pt_3 Parte_5
alla le Pensioni degli e aiutanti Giudiziari (CPUG), e, per quanto concerne i Parte_4 Parte_6
trattamenti di Fine Servizio (TFS), alla per i dipendenti statali ed alla Pt_7 Pt_7 Pt_7
INADEL per i dipendenti degli Enti locali.
Tuttavia, come esattamente rilevato nella sentenza impugnata e nella memoria di costituzione del
, da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Ai fini della contrattazione Pt_2
collettiva, il personale dell'Afor rientra quindi nel Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali, a mente dell'art. 5, comma 1, dell'Accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del 2.6.1998, che comprende espressamente, fra gli altri, il personale dipendente
"dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario".
(Sez. L, Sentenza n. 10973 del 27/05/2015)
Proprio in considerazione di tale collocazione all'interno della contrattazione collettiva di diritto pubblico, la stessa pronuncia ha accertato la nullità di clausole di contratti collettivi di diritto privato che garantivano benefici ulteriori ai lavoratori, non previsti dalla contrattazione pubblica, con ciò confermando la soluzione già adottata da altra pronuncia di legittimità, con cui sono state dichiarate
“…nulle per violazione dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ. le clausole dei contratti collettivi integrativi regionali che le clausole dei contratti collettivi integrativi regionali che - in violazione degli artt. 2, 40 e 40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sulla contrattazione collettiva di diritto pubblico, aventi carattere inderogabile - riconoscono ai dipendenti dell Parte_8
ente pubblico non economico, un trattamento economico di migliore favore (nella specie,
[...]
con incrementi su indennità lavorative) rispetto a quello contemplato in materia da un contratto collettivo nazionale di diritto privato - abilitato con legge regionale (nella specie, la legge reg.
Calabria del 19 ottobre 1992, n. 20) a disciplinare il rapporto lavorativo dei suddetti dipendenti dell -, comportando le clausole dei contratti integrativi oneri non previsti negli strumenti di CP_3 programmazione economica annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
(Sez. L, Sentenza n. 14530 del 26/06/2014).
Dunque, trattandosi di rapporti di lavoro a tutti gli effetti soggetti ai contratti collettivi per gli enti locali, non vi è ragione per escluderli dal trattamento contributivo sancito dal comma 10 bis di cui si discute, non potendo ipotizzarsi che al lavoratore sia riservato un trattamento regolato dal contratto collettivo pubblico solo parzialmente, che lo sottragga ad alcuni benefici non riconosciuti da tale normativa e lo privi di quelli che invece essa assicura.
Anche il secondo motivo è infondato, dovendo ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario, pur essendosi accertata la natura pubblica del rapporto di lavoro, alla luce dei principi fissati dalle SS.UU della Cassazione, con cui è stato chiarito che “Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datore di lavoro e domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, - e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 ed al giudice ordinario per quelle successive - nel secondo la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti.
(Sez. U , Ordinanza n. 15057 del 19/06/2017).
Nel caso in esame, la domanda è stata proposta nel corso del rapporto di lavoro e facendo valere l'inadempimento del proprio datore di lavoro dell'obbligo del versamento dei contributi, pur a fronte dello svolgimento di attività lavorativa.
Gli ulteriori motivi restano assorbiti dal rigetto di quello principale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei minimi tariffari, in base ai valori medi dimezzati per fase di studio, introduttiva e decisionale della tabella 12, secondo scaglione, del DM n.147/2022 e sono distratte in favore del difensore dell'appellato costituitosi, che ne ha fatto richiesta.
Si dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto con ricorso depositato il 28 marzo 2022 da contro e Pt_1 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 969/2021, emessa in data 7 ottobre 2021 dal Tribunale Gl di Locri, CP_2
disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'appello. 2) Condanna l' a rifondere a le spese del giudizio, che liquida in euro Pt_1 Controparte_1
1.983,00, oltre IVA, CPA e spese generali che distrae in favore dall'Avv. Stefano Murdaca.
3) Nulla sulle spese, tra e Pt_1 CP_2
Dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dell'appello, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 7/6/24.
Il Presidente Il relatore
( dott. Massimo Gullino) (dott.ssa Ginevra Chinè)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 31/5/24) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 121/2022 R.G.L. e vertente
TRA
rappresentato difeso dall'avv. Patrizia Parte_1
IN
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Murdaca Controparte_1
, in liquidazione coatta amministrativa contumace CP_2
appellati
–
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Locri, premetteva: Controparte_1
-che aveva lavorato, con contratto a tempo indeterminato dal gennaio 2004, quale operaio idraulico forestale, alle dipendenze di confluito alle dipendenze di nel mese CP_2 Controparte_3
di maggio 2014;
-che, dall'esame dell'estratto contributivo, comparato con le buste paga, si poteva ricavare l'omesso inserimento e il riconoscimento parziale della contribuzione per gli anni 2005 e 2006; -che per l'anno 2005 risultavano versate solo 218 giornate contributive mentre, dalle buste paga, risultavano 296 giornate contributive;
-che per l'anno 2006 risultavano versate solo 224 giornate contributive mentre, dalle buste paga, risultavano n.302 giornate contributive. Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“ accertare e dichiarare l'errato adempimento dell'obbligo contributivo da parte dell' CP_2 datore di lavoro del ricorrente per gli anni 2002, 2005 e 2006; per l'effetto condannare l'Afor al risarcimento del danno subito da parte ricorrente ex art.2116 c.c. secondo comma da determinarsi
CP_ anche in via equitativa;
in subordine, disporre a carico di la costituzione presso l'ente previdenziale di una rendita vitalizia ex art.13 L.n.1338 del 1962 (riserva matematica), pari alla quota di pensione che spetterebbe in base ai contributi omessi.”
L , ritualmente convenuta in giudizio, non si costituiva. CP_2
L' si costituiva, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito e l'intervenuta Pt_1 prescrizione ai sensi dell'art. 3 legge n. 335/95, rilevando l'improponibilità della domanda di costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 legge n. 1338/62, per difetto di domanda amministrativa, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva per la domanda di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c.
La sentenza di primo grado.
Con la sentenza impugnata, il giudice, dopo aver puntualizzato che l' è litisconsorte Pt_1 necessario, ha rigettato l'eccezione di prescrizione dei contributi sollevata dall'istituto previdenziale, richiamando a tal fine quanto previsto dall'art. 19 del D.L. n. 4 del 2019, convertito in legge n. 28 del 2019, che ha inserito, nell'ambito dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995 il comma 10 bis, a mente del quale: “10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall cui sono iscritti i Pt_1
lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Tale termine è stato ulteriormente prorogato, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.L. n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020, fino al 31. 12.2020.
Interpretando tale disposizione non come mera sospensione dei termini prescrizionali non ancora maturati alla data del 31.12.2014, ma come previsione di non applicazione della prescrizione fino al
31.12.2022, il giudice rileva che essa debba essere applicata all' , che rientra nel novero delle CP_2 pubbliche amministrazioni ai sensi del D.L.G.L.S. n. 165/2001, nella sua veste di ente pubblico non economico.
Ritenendo provato lo svolgimento del rapporto di lavoro, quale si evince dalle buste paga versate in atti e che non è stato oggetto di specifica contestazione da parte del datore di lavoro, ed essendo provata l'omissione contributiva dal confronto tra l'estratto contributivo e le buste paga, il giudice ha accolto la domanda principale, condannando “ alla regolarizzazione della posizione CP_4
contributiva del ricorrente per gli anni 2005 e 2006, con il riconoscimento di complessive n.296 giornate contributive per l'anno 2005 e n.302 giornate contributive per l'anno 2006, che l' è Pt_1
tenuto a ricevere non essendo maturato il termine prescrizionale.
Le spese sono state poste a carico dell' compensate nei confronti dell' . CP_5 Pt_1
Avverso la sentenza propone appello l' . Pt_1
Con il primo motivo, l' deduce che l'originario ricorrente è stato assunto, al di fuori di un CP_6
pubblico concorso, con un contratto di diritto privato per svolgere le mansioni di operaio idraulico forestale e quindi di “salariato fisso” o meglio di operaio agricolo a tempo indeterminato di cui all'art. 12 del Decreto legislativo 11.08.1993 n. 375, e quindi con iscrizione ai fini pensionistici all'Assicurazione Generale Obbligatoria e nella specie al Fondo pensione lavoratori dipendenti
(F.P.L.D.) quale operaio/salariato agricolo, e non invece alle per cui trova Controparte_7 applicazione lo speciale regime delineato nel comma 10 bis dell'art. 3 della Legge n. 335/1995.
L'appellante precisa che è proprio il “CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria” (che è pacifico regolamenti il rapporto di lavoro del sig. , come Pt_2 dal medesimo ammesso e riconosciuto) a prevedere all'art. 60 che “…Gli operai rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura…”, mentre la norma speciale utilizzata in sentenza trova applicazione esclusivamente ai dipendenti pubblici iscritti alla gestioni previdenziali esclusive di competenza dell'ex e prima ancora amministrate dalla soppressa Direzione Generale degli Istituti di CP_8
Previdenza del Ministero del Tesoro;
nello specifico si tratta delle seguenti casse: la per i Pt_3
trattamenti pensionistici dei dipendenti civili e militari dello Stato (CTPS), la
[...]
(CPDEL), alla degli Insegnanti di asilo e scuole Parte_4 Parte_4
elementari parificate (CPI) alla (CPS) alla le Pensioni Pt_3 Parte_5 Parte_4
degli e aiutanti Giudiziari (CPUG), e, per quanto concerne i trattamenti di Fine Servizio Parte_6
(TFS), alla per i dipendenti statali ed alla INADEL per i dipendenti degli Parte_7 Pt_7
Enti locali..
Sicchè la contribuzione per gli anni rivendicati dal lavoratore sarebbe ormai prescritta. Con il secondo motivo, rileva che, se si aderisse alla tesi accolta in sentenza, circa la presenza di contribuzione utile ai fini di una pensione pubblica a carico delle Gestione previdenziali Esclusive, la giurisdizione apparterrebbe in via esclusiva alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la
Regione Calabria, la quale riguarda non solo il diritto alla pensione ma anche, pur in costanza di rapporto di lavoro, ogni diritto comunque relativo al rapporto pensionistico (an, quantum, quomodo, quando).
Con gli ulteriori motivi, l' si dedica alla confutazione delle domande formulate in via CP_6
subordinata dal lavoratore e rimaste assorbite nella decisione impugnata.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
L è rimasta contumace. CP_5
Nel corso del giudizio, essendosi accertato che quest'ultima azienda era stata dichiarata in liquidazione coatta amministrativa, il giudizio è stato interrotto.
Il ricorso in riassunzione è stato notificato al commissario liquidatore, che non si è costituto, venendo quindi dichiarato contumace.
Dopo alcuni rinvii, dovuti alla calendarizzazione delle cause legata all'emergenza
COVID, il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 31 maggio 2024, fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre rilevare che – pur in assenza di impugnazione della sentenza da parte del datore di lavoro, rimasto contumace sia in primo che in secondo grado - sussiste l'interesse dell'istituto previdenziale a far valere l'asserita insussistenza del credito contributivo, per intervenuta prescrizione, alla luce del principio consolidato, ribadito anche di recente, secondo cui “… la prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, è irrinunciabile e sottratta alla disponibilità delle parti, avendo prevalente funzione di ordine pubblico, con la conseguenza che il contribuente, pur volendo, sarebbe impossibilitato a versare i contributi in questione e l'ente previdenziale non potrebbe riceverne il pagamento (Sez. L - , Ordinanza n. 13820 del 19/05/2023).
Più in generale, la stessa Corte di Cassazione precisa che l'interesse a impugnare dell'ente previdenziale trova fondamento “In considerazione del carattere imperativo delle norme che disciplinano i trattamenti previdenziali e della esigenza della corretta ricostruzione dei rapporti tra
assicuratore e assicurati in coerenza con il principio di legalità' dell'azione della pubblica CP_6
amministrazione. (Sez. L, Sentenza n. 13183 del 09/09/2003) Ciò premesso, il primo motivo di appello è infondato.
Esso muove dall'assunto secondo cui l'art. 3 della legge n. 335 del 1995 il comma 10 bis, che esclude l'applicazione, fino al 31 dicembre 2021, dei termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non troverebbe applicazione al caso in esame, in quanto essa riguarda soltanto ”… dipendenti pubblici iscritti alla gestioni previdenziali esclusive di competenza dell'ex e prima ancora amministrate dalla soppressa Direzione CP_8
Generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro;
nello specifico si tratta delle seguenti casse: la per i trattamenti pensionistici dei dipendenti civili e militari dello Stato (CTPS), la Pt_3
(CPDEL), alla degli Parte_4 Parte_4
Insegnanti di asilo e scuole elementari parificate (CPI) alla (CPS) Pt_3 Parte_5
alla le Pensioni degli e aiutanti Giudiziari (CPUG), e, per quanto concerne i Parte_4 Parte_6
trattamenti di Fine Servizio (TFS), alla per i dipendenti statali ed alla Pt_7 Pt_7 Pt_7
INADEL per i dipendenti degli Enti locali.
Tuttavia, come esattamente rilevato nella sentenza impugnata e nella memoria di costituzione del
, da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Ai fini della contrattazione Pt_2
collettiva, il personale dell'Afor rientra quindi nel Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali, a mente dell'art. 5, comma 1, dell'Accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del 2.6.1998, che comprende espressamente, fra gli altri, il personale dipendente
"dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario".
(Sez. L, Sentenza n. 10973 del 27/05/2015)
Proprio in considerazione di tale collocazione all'interno della contrattazione collettiva di diritto pubblico, la stessa pronuncia ha accertato la nullità di clausole di contratti collettivi di diritto privato che garantivano benefici ulteriori ai lavoratori, non previsti dalla contrattazione pubblica, con ciò confermando la soluzione già adottata da altra pronuncia di legittimità, con cui sono state dichiarate
“…nulle per violazione dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ. le clausole dei contratti collettivi integrativi regionali che le clausole dei contratti collettivi integrativi regionali che - in violazione degli artt. 2, 40 e 40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sulla contrattazione collettiva di diritto pubblico, aventi carattere inderogabile - riconoscono ai dipendenti dell Parte_8
ente pubblico non economico, un trattamento economico di migliore favore (nella specie,
[...]
con incrementi su indennità lavorative) rispetto a quello contemplato in materia da un contratto collettivo nazionale di diritto privato - abilitato con legge regionale (nella specie, la legge reg.
Calabria del 19 ottobre 1992, n. 20) a disciplinare il rapporto lavorativo dei suddetti dipendenti dell -, comportando le clausole dei contratti integrativi oneri non previsti negli strumenti di CP_3 programmazione economica annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
(Sez. L, Sentenza n. 14530 del 26/06/2014).
Dunque, trattandosi di rapporti di lavoro a tutti gli effetti soggetti ai contratti collettivi per gli enti locali, non vi è ragione per escluderli dal trattamento contributivo sancito dal comma 10 bis di cui si discute, non potendo ipotizzarsi che al lavoratore sia riservato un trattamento regolato dal contratto collettivo pubblico solo parzialmente, che lo sottragga ad alcuni benefici non riconosciuti da tale normativa e lo privi di quelli che invece essa assicura.
Anche il secondo motivo è infondato, dovendo ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario, pur essendosi accertata la natura pubblica del rapporto di lavoro, alla luce dei principi fissati dalle SS.UU della Cassazione, con cui è stato chiarito che “Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datore di lavoro e domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, - e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 ed al giudice ordinario per quelle successive - nel secondo la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti.
(Sez. U , Ordinanza n. 15057 del 19/06/2017).
Nel caso in esame, la domanda è stata proposta nel corso del rapporto di lavoro e facendo valere l'inadempimento del proprio datore di lavoro dell'obbligo del versamento dei contributi, pur a fronte dello svolgimento di attività lavorativa.
Gli ulteriori motivi restano assorbiti dal rigetto di quello principale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei minimi tariffari, in base ai valori medi dimezzati per fase di studio, introduttiva e decisionale della tabella 12, secondo scaglione, del DM n.147/2022 e sono distratte in favore del difensore dell'appellato costituitosi, che ne ha fatto richiesta.
Si dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto con ricorso depositato il 28 marzo 2022 da contro e Pt_1 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 969/2021, emessa in data 7 ottobre 2021 dal Tribunale Gl di Locri, CP_2
disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'appello. 2) Condanna l' a rifondere a le spese del giudizio, che liquida in euro Pt_1 Controparte_1
1.983,00, oltre IVA, CPA e spese generali che distrae in favore dall'Avv. Stefano Murdaca.
3) Nulla sulle spese, tra e Pt_1 CP_2
Dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dell'appello, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 7/6/24.
Il Presidente Il relatore
( dott. Massimo Gullino) (dott.ssa Ginevra Chinè)