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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 31/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1428/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composiZIne collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott. Angela Casalini Giudice Relatore dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1428/2021 promossa da:
(C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SAVI LUISELLA e dell'avv. SOZZI C.F._4
GUENDALINA, elettivamente domiciliati in P.LE DELLA MACINA N. 3 PARMA, presso il difensore avv. SAVI LUISELLA ATTORI contro
(C.F. ), (C.F.: Controparte_1 C.F._5 Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. POGGI LONGOSTREVI FABRIZIO, C.F._6 elettivamente domiciliato in Viale Porro n. 31, Salsomaggiore Terme (PR), presso il difensore avv. POGGI LONGOSTREVI FABRIZIO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, per le causali sopra esposte, accertare i vizi di forma e, conseguentemente, dichiarare la nullità del testamento olografo a firma , datato 06.08.2018, pubblicato in data 16/07/2020 con atto Repertorio CP_2
n. 38414 – Raccolta n. 15096 – Registrato a Parma in data 17/07/2020 al n. 10122 serie IT- a ministero del Notaio dott. di Busseto (PR) e, per l'effetto, previa declaratoria di eredi legittimi dei Persona_1
sigg.ri e assegnare agli stessi la Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
proprietà dei beni tutti mobili e immobili, conto corrente bancario, polizza vita e quant'altro risultasse pagina 1 di 9 essere di proprietà del deceduto ZI in forza di successione legittima, ordinando al CP_2
conservatore dei Registri Immobiliari la trascriZIne della emananda sentenza. Con vittoria di spese e competenze legali, rimborso forf. 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge.” In via Istruttoria : si chiede il rinnovo della Ctu a cura di altro consulente, modificando il quesito posto in data 18.4.2023 nella parte in cui si riferisce agli scritti di comparaZIne, integrandolo con l'inserimento dell'esame degli scritti di pugno del de cuius, reperiti nella di lui abitaZIne nonché dei documenti depositati presso l'amministraZIne pubblica, prodotti con memoria n.2 ex art. 183 cpc del 15.11.2023 e non contestati specificatamente da parte avversa, con autorizzaZIne all'accesso presso gli uffici competenti;
in subordine nelle denegata ipotesi di mancata concessione del rinnovo della CTU, venga disposto un supplemento di perizia ad integraZIne dell'elaborato depositato con modifica del quesito come sopra indicato, ritenuta l'incompletezza della valutaZIne in riferimento alla esiguità degli scritti di comparaZIne ammessi”;
Conclusioni per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie di legge e del caso meglio viste, per tutte le ragioni esposte in Atti dai convenuti e Pt_3
nella loro qualità di eredi con beneficio d'inventario dello ZI don e Controparte_1 Persona_2
che dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, ecceZIni ed istanze degli attori, così giudicare;
1) Accertata l'autenticità e validità del testamento olografo del defunto sig.
datato 06/08/2018 e pubblicato in data 16/07/2020 con Atto Repertorio n. 38414 – CP_2
Raccolta n. 15096, registrato a Parma in data 17/07/2020 al n. 10122, a ministero del notaio dott.ssa di Busseto (PR), respingere e rigettare le domande tutte proposte dagli attori con Atto di Persona_1
citaZIne notificato il 7/4/2021 e reiterate con il Ricorso per riassunZIne notificato agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del convenuto don in data Persona_2
10/03/2022, perché illegittime, inammissibili, infondate in fatto e diritto, tardive, non provate o come meglio. 2) Condannare gli attori alla rifusione delle spese di CTU e del CTP dei convenuti. 3) Con rifusione delle spese e dei compensi del presente giudiZI, oltre al rimborso forfettario spese generali ed a Cpa ed Iva come per legge e ad ogni altra spesa connessa e relativa anche all'espletamento della fase istruttoria. Salvis juribus.” 4) In Via Istruttoria, in caso di ammissione delle eventuali istanze istruttorie avversarie, sempre senza inversione onere probatorio, per legge in capo agli attori, si conferma la richiesta di interrogatorio formale degli attori e di prova per testimoni sulle seguenti circostanze, dedotte a prova diretta ed a controprova come sopra spiegato: Nella Seconda Memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. del 15/11/2022: 1-Vero che il sig. ha sempre abitato e vissuto a CP_2
Salsomaggiore Terme, dove era nato il [...];
2-Vero che solo nell'ultimo periodo di vita, dopo un ricovero all'Ospedale di Vaio, egli era stato ricoverato prima presso la Casa Protetta di Polesine
pagina 2 di 9 Zibello e poi in quella di RA (PR);
3-Vero che don ha sempre frequentato il cugino Persona_2
, sia quando questi era in salute sia dopo che si era ammalato;
4-Vero che egli ha continuato a CP_2
frequentarlo, prima a casa poi in Ospedale e presso i ricoveri di Polesine Zibello e di RA, portandogli conforto e sostegno, anche dopo che era stato nominato, dall'intestato Tribunale,
l'amministratore di sostegno nella persona dell'avv. Giorgia Fava;
5-Vero che ha fatto CP_2
partecipe il cugino don di tutte le proprie confidenze, mostrandogli il posto della casa dove Per_2
teneva i documenti e le carte anche rilevanti;
6-Vero che don ha comunicato sempre Persona_2
all'amministratore di sostegno tutto ciò che il cugino gli riferiva ed ha tenuto costantemente i CP_2
rapporti con l'avv. Giorgia Fava, al corrente di tutta la situaZIne;
7-Vero che don era il Persona_2
solo a recarsi dal cugino ed a tenere i contatti con lo stesso, aiutandolo;
8-Vero che gli attori, sig.ri e abitavano ed abitano tutti a Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
Salsomaggiore Terme e che vi abitava anche il loro ZI paterno;
9-Vero che gli stessi attori si CP_2
sono sempre disinteressati dello ZI , evitando di frequentarlo, di sentirlo almeno telefonicamente CP_2
e di preoccuparsi della sua salute;
10-Vero che tutte le carte ed i documenti presenti nell'abitaZIne del sig. sono stati reperiti dall'Amministratore di sostegno dopo il suo decesso, compreso il CP_2
testamento che dall'avv. Fava, insieme a don è stato poi fatto pubblicare per Atto notaio Persona_2
dott.ssa di Busseto (PR); 11-Vero che gli altri documenti sono stati poi consegnati ai Persona_1
nipoti, odierni attori, sempre da parte dell'avv. Fava;
12-Vero che il sig. utilizzava anche CP_2
i caratteri stampatello per scrivere, quando voleva usare una grafia più chiara;
13)-Vero che, come scritto nel testamento oggetto del presente giudiZI, e cioè che il sig. ha voluto lasciare i CP_2 suoi beni dopo la sua morte così testualmente : ”A MIO CUGINO ON EM NI CHE MI
HA TANTO CURATO”, don ha davvero e realmente curato il cugino ed è stato l'unico Per_2 CP_2
dei parenti a curarlo;
14)-Vero che il sig. era affeZInato al proprio cugino don CP_2 Per_2
che lo frequentava come sacerdote, ma anche come parente ed amico;
15)-Vero che, in conformità alle ultime volontà del sig. don unitamente all'avv. Giorgia Fava, ha CP_2 Persona_2
informato del testamento la Crédit Agricole S.p.A., e successivamente la Crédit Agricole Vita S.p.A gli ha liquidato e consegnato la somma risultante quale premio dell'assicuraZIne vita stipulata dal sig.
, con indicaZIne, quali beneficiari, degli “eredi testamentari”; 16)-Vero che successivamente, CP_2
nella prima quindicina del mese di novembre 2020, don ha donato quasi tutto l'importo Persona_2
riscosso anche ad enti no profit, sacerdoti e parrocchia, trattenendone solo una minima parte;
17)-Vero che i fratelli sig.ri e nipoti da parte del padre di don sono Pt_3 Controparte_1 Persona_2
sempre stati vicini allo ZI e lo frequentavano normalmente, per cui è conforme alla volontà dello stesso di lasciare loro la maggior parte dei suoi beni in eredità, accettata da loro con beneficio pagina 3 di 9 d'inventario. Nella terza Memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n.3 del 5/12/2022: 18-Vero che la documentaZIne del sig. dopo la sua morte, è stata trovata a casa dello stesso e presa in CP_2
consegna dall'Amministratore di sostegno avv. Giorgia Fava;
19-Vero che è stata sempre l'avv. Fava ha reperire il testamento tra le carte del sig. 20-Vero che don e l'avv. CP_2 Persona_2
Giorgia Fava hanno sono venuti a conoscenza della Polizza assicurativa sottoscritta dal de cuius con la
Crédit Agricole Vita S.p.A. quando, dopo il suo decesso, si sono recati presso la filiale della Banca
Crédit Agricole S.p.A. con la quale il sig. aveva in corso una posiZIne bancaria. Si CP_2
conferma l'indicaZIne a testi, da sentirsi anche a controprova delle prove di controparte, se richieste ed ammesse, delle signore: -avv. Giorgia Fava, con studio legale a Busseto (PR), Via Ponchielli 2; -
, residente a [...]. 5) Sempre con rifusione di CP_3
spese di CTU, CTPC e di quelle di giudiZI oltre accessori di legge come sopra richiesto”.
Concisa esposiZIne delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citaZIne notificato in data 7.04.2021 e Parte_1 Parte_2 Parte_4
convenivano in giudiZI innanzi al Tribunale di Parma al fine di Parte_3 Controparte_4
sentir dichiarare la nullità del testamento olografo, datato 6.08.2018, redatto da CP_2
deceduto in data 26.05.2020, per non essere questo stato interamente redatto dal de cuius, con conseguente apertura della successione legittima in loro favore e condanna del convenuto alla restituZIne di quanto ricevuto in forza del predetto testamento. A sostegno delle proprie pretese gli attori deducevano di essere figli dei fratelli premorti del de cuius e quindi eredi legittimi, essendo il sig. deceduto senza lasciare moglie e figli. Aggiungevano che il patrimonio del de cuius era CP_2
composto da un immobile ad uso abitaZIne sito in Salsomaggiore Terme (PR), via I Maggio, n. 9, comprensivo di due autorimesse, un'altra autorimessa sita sempre in Salsomaggiore Terme, un conto corrente che alla data del decesso aveva saldo attivo pari ad euro 26.290,39, nonché una polizza assicurativa sulla vita, con premi versati pari ad euro 380.000,00 e i cui beneficiari erano stati individuati negli “eredi testamentari”. Deducevano altresì che in data 16.07.2020 l'Amministratrice di sostegno del de cuius aveva fatto pubblicare il testamento olografo asseritamente riconducibile ad nel quale il sig. aveva nominato eredi tanto i nipoti, quanto Don CP_2 CP_2 [...]
prevedendo che a quest'ultimo spettasse il denaro, mentre i beni immobili avrebbero dovuto Per_2
essere suddivisi tra i nipoti e Precisavano che, senza che ne fossero stati informati, Controparte_4
aveva ottenuto da Credit Agricole Vita S.p.A. la liquidaZIne del premio della Controparte_4
polizza vita. Aggiungevano che il testamento, come accertato dalla consulente di parte incaricata, non era stato integralmente redatto dal de cuius.
pagina 4 di 9 Con comparsa di risposta depositata in data 24.09.2021 si costituiva in giudiZI Controparte_4
insistendo per il rigetto delle domande avversarie.
All'udienza del 14.10.2021 il Giudice istruttore concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma
VI, c.p.c.
In data 30.1.2022 il procuratore costituito di parte convenuta depositava certificato di morte del convenuto, nonché prova della notifica agli attori, i quali, prima della declaratoria di interruZIne del giudiZI, lo riassumevano con ricorso del 11.02.2022, regolarmente notificato agli eredi di CP_4
collettivamente e impersonalmente.
[...]
Con comparsa di risposta depositata in data 1.07.2022 si costituivano in giudiZI, in qualità di eredi di e i quali insistevano per il rigetto della Controparte_4 Parte_3 Controparte_1
pretesa avversaria.
Istruita la causa tramite C.T.U., con ordinanza ex art.127 ter c.p.c. del 10.09.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
Gli attori hanno agito al fine di sentir dichiarare la nullità del testamento olografo di CP_2
datato 6.08.2018, con il quale il de cuius disponeva delle proprie sostanze in questo senso: “IO
SOTTOSCRITTO IS NI RESIDENTE IN SALSOMAGGIORE TERME
PIENAMENTE LUCIDO E CAPACE DICHIARO DI VOLER COSÌ LASCIARE I MIEI BENI
DOPO LA MIA MORTE A MIO CUGINO ON EM NI DI FIDENZA CHE MI HA
TANTO CURATO I MIEI SOLDI IN BANCA
LA MIA CASA IN SALSOMAGGIORE TERME E LE ALTRE PROPRIETÀ IMMOBILIARI
DOVRANNO ESSERE SUDDIVISE TRA ON EM NI DI FIDENZA E I MIEI NIPOTI
NI DI SALSOMAGGIORE TERME. 6.08.2018” (v. doc. n.
5- fascicolo parte CP_2
attrice).
In punto di diritto, va evidenziato che le SeZIni Unite, con sentenza n. 12307/2015, hanno chiarito che la parte che intende contestare l'autenticità del testamento olografo deve proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e deve dare la prova di quanto afferma. Il testamento olografo è una scrittura privata del tutto peculiare, in quanto caratterizzata da una intrinseca forza dimostrativa che lo differenzia dagli ordinari documenti. La parte che agisce per contestarlo in giudiZI pone una quaestio inexistentiae, volta a rimuovere il titolo della successione e, quindi, a disconoscere gli effetti del testamento come conseguenza del riconoscimento della sua falsità. Sulla parte che contesti l'autenticità del documento olografo ovvero deduca che la scheda testamentaria non proviene da chi ne appare l'autore grava l'onere della prova, e ciò indipendentemente dalla posiZIne
pagina 5 di 9 processuale rivestita. Con la conseguenza che, ai fini dell'esperimento dell'aZIne di accertamento negativo, si deve avere riguardo esclusivamente ai principi generali dettati con riferimento a tale aZIne di impugnativa negoziale, tra i quali non si annovera alcun onere della parte contro cui l'aZIne è proposta di dichiarare di volersi avvalere dell'atto, né quale autonomo requisito dell'aZIne di impugnaZIne né attraverso il richiamo analogico ai principi vigenti in tema di verificaZIne e disconoscimento delle scritture private.
Tanto premesso, si osserva che, a sostegno della propria domanda, gli attori hanno prodotto il parere tecnico- grafologico, redatto dalla dott.ssa il quale stabilisce la sussistenza di una Persona_3
evidente eterografia nel testo del documento analizzato, cosicché unicamente la firma e la data apposte al documento sarebbero riconducibili al de cuius, mentre la restante parte della scheda testamentaria sarebbe stata redatta da soggetto terzo (v. doc. n. 7 fascicolo parte attrice).
È stato pertanto dato ingresso ad una CTU, al fine di verificare se la scheda testamentaria fosse, o meno, stata integralmente scritta, firmata e datata dal de cuius, come imposto dalla previsione di cui all'art. 602, c.c.
Ai fini dell'indagine di verificaZIne dell'autenticità della documentaZIne per cui è causa, attraverso la tecnica della comparaZIne, sono state utilizzate n. 6 firme autografe a nome ”, apposte CP_2
in calce al contratto di compravendita immobiliare datato 11.10.2012, visionate in originale dalla
C.T.U. presso lo Studio Notarile del Dott. in Salsomaggiore Terme (v. doc. n. 12- fascicolo Per_4 parte attrice) e risultate alla predetta C.T.U. qualitativamente e quantitativamente idonee alla ricostruZIne del percorso grafomotorio del de cuius.
A tal riguardo si osserva che, in forza della previsione di cui all'art. 217 co. 2 c.p.c., nel determinare le scritture che debbono servire di comparaZIne, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico. In altri termini, ciò che rileva ai fini dell'accertamento dell'autenticità della documentaZIne oggetto di causa, è la circostanza che non sia contestata la provenienza della scrittura da utilizzare per la verificaZIne, giacché l'art. 217, comma
2, c.p.c. stabilisce che il giudice ammetta per la comparaZIne, in mancanza di accordo delle parti, le scritture la cui provenienza sia riconosciuta oppure accertata con sentenza o per atto pubblico (v. Cass.
Sent. n.5629/2020).
In mancanza di accordo tra le parti e, data la contestaZIne sollevata dai convenuti circa l'effettiva riferibilità al de cuius, non si sono potuti utilizzare, quali ulteriori scritture di comparaZIne, gli altri documenti prodotti dagli attori, non trattandosi di scritture la cui provenienza dal de cuius è
pagina 6 di 9 riconosciuta, oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico (v. docc. da 10 a 23, fascicolo attori).
Con riferimento al caso che ci occupa, la C.T.U., previo esame dell'originale della scheda testamentaria per cui è causa, su base analitico-comparativa e grafoscopica, nonché con l'utilizzo di varie tecniche strumentali (in particolare l'analisi del tratto mediante microscopio digitale e l'impiego della lampada
Wood per verificare l'esistenza di alteraZIni), ha accertato la genuinità della scrittura, escludendo l'intervento di tecniche contraffattive. L'ausiliaria ha poi esaminato la scrittura di comparaZIne, fissando attraverso questa le caratteristiche peculiari e il patrimonio grafico del de cuius; ha, infine, proceduto al confronto e bilancio comparativo tra i modelli, sottolineando che, all'esito delle indagini compiute, sono emersi evidenti elementi di coerenza e di compatibilità tra il testamento olografo in verifica e le autografe in comparaZIne, soprattutto in relaZIne alla produZIne di contrassegni personali unici ed irripetibili e di costanti grafiche, concludendo nel senso che la scheda testamentaria oggetto di verificaZIne deve ritenersi integralmente redatta e autografata da CP_2
esprimendo il detto giudiZI attraverso il grado massimo di confidenza tecnica. Da ultimo, la C.T.U. ha specificato che il tracciato grafico della data, pur essendo autografo, è da ritenersi non coevo al tracciato grafico della scheda testamentaria, poiché i tratti “sofferti” sono da ricondurre ad una fase di invecchiamento grafo- motorio più avanzata rispetto al testo e alla firma.
Né, come precisato dalla C.T.U., la validità del risultato raggiunto può essere messa in dubbio dal fatto che le disposiZIni testamentarie siano state redatte in stampatello, mentre le scritture autografe in corsivo, in quanto “il confronto analitico fra il testamento in verifica – nella sua totalità formativa - e le scritture autografe di non impedisce di cogliere similarità decisive sotto il profilo della CP_2
qualità, della quantità, della combinaZIne e della singolarità connotativa, portando ad un giudiZI di identità di mano e, quindi, di autenticità del testamento in oggetto. Il testamento e le scritture autografe del de cujus condividono, infatti, le particolarità più intrinseche del gesto grafico nella loro interaZIne dinamica (intesa come ripetiZIne di una stessa frequenza ritmica e di una stessa combinaZIne sistematica di connotati e di contrassegni) ed una gamma così imponente di contrassegni personalizzanti da portare indiscutibilmente ad un giudiZI di unicità di mano” (v. pagg. 36 e 37, CTU).
In conclusione, l'indagine tecnica ha affrontato in modo specifico le apparenti diversità strutturali tra la scheda in verifica, redatta in stampatello, e le scritture di comparaZIne, esaminando analiticamente per singole lettere, o gruppi di lettere, le difformità riscontrate, precisando come le medesime rientrino nella variabilità grafica della scrittura del de cuius.
pagina 7 di 9 I risultati cui è pervenuta l'indagine tecnica, approfondita ed immune nel suo percorso argomentativo da vizi logici, non possono essere messi in discussione dalle osservaZIni critiche mosse dal C.T. di parte attrice.
In definitiva, la consulenza appare completa, esaustiva e fondata su dati obiettivi, ragione per la quale è stata disattesa l'istanza di parte attrice di rinnovo della C.T.U.
A tal proposito, appare comunque utile richiamare il principio di diritto secondo cui in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discreZInali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (v. Cass. Sent. n. 20090/2023).
Tanto premesso, ritiene il Collegio di dover aderire alle conclusioni raggiunte dalla C.T.U., che ha riconosciuto l'autenticità del testamento, redatto di proprio pugno da tenuto conto del CP_2
metodo rigoroso adottato per l'accertamento e della coerenza delle conclusioni cui la stessa è addivenuta.
Occorre pertanto rigettare la domanda di accertamento della non genuinità del testamento olografo di avanzata dagli attori. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza, cosicché gli attori sono tenuti a rifondere ai convenuti costituiti, in solido tra loro, essendo difesi da un unico avvocato, le spese di lite del presente giudiZI, liquidate in euro 7.616,00, avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda.
Le spese per la C.T.U. devono essere poste in via definitiva in capo agli attori. Del pari, gli attori devono rifondere ai convenuti anche le spese per la propria CTP, di cui euro 1460,00 per la perizia di parte, nonché euro 2.448,00 per l'attività prestata nel corso delle operaZIni peritali, per un totale di euro 3.908,00, così come emerge dai documenti contabili allegati alla comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 1428/2021, introdotta da Parte_1
e nei confronti e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_3
così provvede: Controparte_1
1) Rigetta le domande proposte da Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
[...]
2) Condanna in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
loro, a corrispondere in favore di confronti e in solido tra Parte_3 Controparte_1
pagina 8 di 9 loro, le spese di lite del presente giudiZI, liquidate in euro 7.616,00 oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie;
3) Condanna in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
loro, a corrispondere in favore di confronti e in solido tra Parte_3 Controparte_1
loro, euro 3.908,00;
4) Pone in via definitiva le spese di CTU in capo a Parte_1 Parte_2 Pt_3
e
[...] Parte_4
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 30.1.2025
La Giudice Rel. est. Il Presidente dott.ssa Angela Casalini dott. Simone Medioli Devoto
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composiZIne collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott. Angela Casalini Giudice Relatore dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1428/2021 promossa da:
(C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SAVI LUISELLA e dell'avv. SOZZI C.F._4
GUENDALINA, elettivamente domiciliati in P.LE DELLA MACINA N. 3 PARMA, presso il difensore avv. SAVI LUISELLA ATTORI contro
(C.F. ), (C.F.: Controparte_1 C.F._5 Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. POGGI LONGOSTREVI FABRIZIO, C.F._6 elettivamente domiciliato in Viale Porro n. 31, Salsomaggiore Terme (PR), presso il difensore avv. POGGI LONGOSTREVI FABRIZIO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, per le causali sopra esposte, accertare i vizi di forma e, conseguentemente, dichiarare la nullità del testamento olografo a firma , datato 06.08.2018, pubblicato in data 16/07/2020 con atto Repertorio CP_2
n. 38414 – Raccolta n. 15096 – Registrato a Parma in data 17/07/2020 al n. 10122 serie IT- a ministero del Notaio dott. di Busseto (PR) e, per l'effetto, previa declaratoria di eredi legittimi dei Persona_1
sigg.ri e assegnare agli stessi la Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
proprietà dei beni tutti mobili e immobili, conto corrente bancario, polizza vita e quant'altro risultasse pagina 1 di 9 essere di proprietà del deceduto ZI in forza di successione legittima, ordinando al CP_2
conservatore dei Registri Immobiliari la trascriZIne della emananda sentenza. Con vittoria di spese e competenze legali, rimborso forf. 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge.” In via Istruttoria : si chiede il rinnovo della Ctu a cura di altro consulente, modificando il quesito posto in data 18.4.2023 nella parte in cui si riferisce agli scritti di comparaZIne, integrandolo con l'inserimento dell'esame degli scritti di pugno del de cuius, reperiti nella di lui abitaZIne nonché dei documenti depositati presso l'amministraZIne pubblica, prodotti con memoria n.2 ex art. 183 cpc del 15.11.2023 e non contestati specificatamente da parte avversa, con autorizzaZIne all'accesso presso gli uffici competenti;
in subordine nelle denegata ipotesi di mancata concessione del rinnovo della CTU, venga disposto un supplemento di perizia ad integraZIne dell'elaborato depositato con modifica del quesito come sopra indicato, ritenuta l'incompletezza della valutaZIne in riferimento alla esiguità degli scritti di comparaZIne ammessi”;
Conclusioni per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie di legge e del caso meglio viste, per tutte le ragioni esposte in Atti dai convenuti e Pt_3
nella loro qualità di eredi con beneficio d'inventario dello ZI don e Controparte_1 Persona_2
che dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, ecceZIni ed istanze degli attori, così giudicare;
1) Accertata l'autenticità e validità del testamento olografo del defunto sig.
datato 06/08/2018 e pubblicato in data 16/07/2020 con Atto Repertorio n. 38414 – CP_2
Raccolta n. 15096, registrato a Parma in data 17/07/2020 al n. 10122, a ministero del notaio dott.ssa di Busseto (PR), respingere e rigettare le domande tutte proposte dagli attori con Atto di Persona_1
citaZIne notificato il 7/4/2021 e reiterate con il Ricorso per riassunZIne notificato agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del convenuto don in data Persona_2
10/03/2022, perché illegittime, inammissibili, infondate in fatto e diritto, tardive, non provate o come meglio. 2) Condannare gli attori alla rifusione delle spese di CTU e del CTP dei convenuti. 3) Con rifusione delle spese e dei compensi del presente giudiZI, oltre al rimborso forfettario spese generali ed a Cpa ed Iva come per legge e ad ogni altra spesa connessa e relativa anche all'espletamento della fase istruttoria. Salvis juribus.” 4) In Via Istruttoria, in caso di ammissione delle eventuali istanze istruttorie avversarie, sempre senza inversione onere probatorio, per legge in capo agli attori, si conferma la richiesta di interrogatorio formale degli attori e di prova per testimoni sulle seguenti circostanze, dedotte a prova diretta ed a controprova come sopra spiegato: Nella Seconda Memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. del 15/11/2022: 1-Vero che il sig. ha sempre abitato e vissuto a CP_2
Salsomaggiore Terme, dove era nato il [...];
2-Vero che solo nell'ultimo periodo di vita, dopo un ricovero all'Ospedale di Vaio, egli era stato ricoverato prima presso la Casa Protetta di Polesine
pagina 2 di 9 Zibello e poi in quella di RA (PR);
3-Vero che don ha sempre frequentato il cugino Persona_2
, sia quando questi era in salute sia dopo che si era ammalato;
4-Vero che egli ha continuato a CP_2
frequentarlo, prima a casa poi in Ospedale e presso i ricoveri di Polesine Zibello e di RA, portandogli conforto e sostegno, anche dopo che era stato nominato, dall'intestato Tribunale,
l'amministratore di sostegno nella persona dell'avv. Giorgia Fava;
5-Vero che ha fatto CP_2
partecipe il cugino don di tutte le proprie confidenze, mostrandogli il posto della casa dove Per_2
teneva i documenti e le carte anche rilevanti;
6-Vero che don ha comunicato sempre Persona_2
all'amministratore di sostegno tutto ciò che il cugino gli riferiva ed ha tenuto costantemente i CP_2
rapporti con l'avv. Giorgia Fava, al corrente di tutta la situaZIne;
7-Vero che don era il Persona_2
solo a recarsi dal cugino ed a tenere i contatti con lo stesso, aiutandolo;
8-Vero che gli attori, sig.ri e abitavano ed abitano tutti a Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
Salsomaggiore Terme e che vi abitava anche il loro ZI paterno;
9-Vero che gli stessi attori si CP_2
sono sempre disinteressati dello ZI , evitando di frequentarlo, di sentirlo almeno telefonicamente CP_2
e di preoccuparsi della sua salute;
10-Vero che tutte le carte ed i documenti presenti nell'abitaZIne del sig. sono stati reperiti dall'Amministratore di sostegno dopo il suo decesso, compreso il CP_2
testamento che dall'avv. Fava, insieme a don è stato poi fatto pubblicare per Atto notaio Persona_2
dott.ssa di Busseto (PR); 11-Vero che gli altri documenti sono stati poi consegnati ai Persona_1
nipoti, odierni attori, sempre da parte dell'avv. Fava;
12-Vero che il sig. utilizzava anche CP_2
i caratteri stampatello per scrivere, quando voleva usare una grafia più chiara;
13)-Vero che, come scritto nel testamento oggetto del presente giudiZI, e cioè che il sig. ha voluto lasciare i CP_2 suoi beni dopo la sua morte così testualmente : ”A MIO CUGINO ON EM NI CHE MI
HA TANTO CURATO”, don ha davvero e realmente curato il cugino ed è stato l'unico Per_2 CP_2
dei parenti a curarlo;
14)-Vero che il sig. era affeZInato al proprio cugino don CP_2 Per_2
che lo frequentava come sacerdote, ma anche come parente ed amico;
15)-Vero che, in conformità alle ultime volontà del sig. don unitamente all'avv. Giorgia Fava, ha CP_2 Persona_2
informato del testamento la Crédit Agricole S.p.A., e successivamente la Crédit Agricole Vita S.p.A gli ha liquidato e consegnato la somma risultante quale premio dell'assicuraZIne vita stipulata dal sig.
, con indicaZIne, quali beneficiari, degli “eredi testamentari”; 16)-Vero che successivamente, CP_2
nella prima quindicina del mese di novembre 2020, don ha donato quasi tutto l'importo Persona_2
riscosso anche ad enti no profit, sacerdoti e parrocchia, trattenendone solo una minima parte;
17)-Vero che i fratelli sig.ri e nipoti da parte del padre di don sono Pt_3 Controparte_1 Persona_2
sempre stati vicini allo ZI e lo frequentavano normalmente, per cui è conforme alla volontà dello stesso di lasciare loro la maggior parte dei suoi beni in eredità, accettata da loro con beneficio pagina 3 di 9 d'inventario. Nella terza Memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n.3 del 5/12/2022: 18-Vero che la documentaZIne del sig. dopo la sua morte, è stata trovata a casa dello stesso e presa in CP_2
consegna dall'Amministratore di sostegno avv. Giorgia Fava;
19-Vero che è stata sempre l'avv. Fava ha reperire il testamento tra le carte del sig. 20-Vero che don e l'avv. CP_2 Persona_2
Giorgia Fava hanno sono venuti a conoscenza della Polizza assicurativa sottoscritta dal de cuius con la
Crédit Agricole Vita S.p.A. quando, dopo il suo decesso, si sono recati presso la filiale della Banca
Crédit Agricole S.p.A. con la quale il sig. aveva in corso una posiZIne bancaria. Si CP_2
conferma l'indicaZIne a testi, da sentirsi anche a controprova delle prove di controparte, se richieste ed ammesse, delle signore: -avv. Giorgia Fava, con studio legale a Busseto (PR), Via Ponchielli 2; -
, residente a [...]. 5) Sempre con rifusione di CP_3
spese di CTU, CTPC e di quelle di giudiZI oltre accessori di legge come sopra richiesto”.
Concisa esposiZIne delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citaZIne notificato in data 7.04.2021 e Parte_1 Parte_2 Parte_4
convenivano in giudiZI innanzi al Tribunale di Parma al fine di Parte_3 Controparte_4
sentir dichiarare la nullità del testamento olografo, datato 6.08.2018, redatto da CP_2
deceduto in data 26.05.2020, per non essere questo stato interamente redatto dal de cuius, con conseguente apertura della successione legittima in loro favore e condanna del convenuto alla restituZIne di quanto ricevuto in forza del predetto testamento. A sostegno delle proprie pretese gli attori deducevano di essere figli dei fratelli premorti del de cuius e quindi eredi legittimi, essendo il sig. deceduto senza lasciare moglie e figli. Aggiungevano che il patrimonio del de cuius era CP_2
composto da un immobile ad uso abitaZIne sito in Salsomaggiore Terme (PR), via I Maggio, n. 9, comprensivo di due autorimesse, un'altra autorimessa sita sempre in Salsomaggiore Terme, un conto corrente che alla data del decesso aveva saldo attivo pari ad euro 26.290,39, nonché una polizza assicurativa sulla vita, con premi versati pari ad euro 380.000,00 e i cui beneficiari erano stati individuati negli “eredi testamentari”. Deducevano altresì che in data 16.07.2020 l'Amministratrice di sostegno del de cuius aveva fatto pubblicare il testamento olografo asseritamente riconducibile ad nel quale il sig. aveva nominato eredi tanto i nipoti, quanto Don CP_2 CP_2 [...]
prevedendo che a quest'ultimo spettasse il denaro, mentre i beni immobili avrebbero dovuto Per_2
essere suddivisi tra i nipoti e Precisavano che, senza che ne fossero stati informati, Controparte_4
aveva ottenuto da Credit Agricole Vita S.p.A. la liquidaZIne del premio della Controparte_4
polizza vita. Aggiungevano che il testamento, come accertato dalla consulente di parte incaricata, non era stato integralmente redatto dal de cuius.
pagina 4 di 9 Con comparsa di risposta depositata in data 24.09.2021 si costituiva in giudiZI Controparte_4
insistendo per il rigetto delle domande avversarie.
All'udienza del 14.10.2021 il Giudice istruttore concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma
VI, c.p.c.
In data 30.1.2022 il procuratore costituito di parte convenuta depositava certificato di morte del convenuto, nonché prova della notifica agli attori, i quali, prima della declaratoria di interruZIne del giudiZI, lo riassumevano con ricorso del 11.02.2022, regolarmente notificato agli eredi di CP_4
collettivamente e impersonalmente.
[...]
Con comparsa di risposta depositata in data 1.07.2022 si costituivano in giudiZI, in qualità di eredi di e i quali insistevano per il rigetto della Controparte_4 Parte_3 Controparte_1
pretesa avversaria.
Istruita la causa tramite C.T.U., con ordinanza ex art.127 ter c.p.c. del 10.09.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
Gli attori hanno agito al fine di sentir dichiarare la nullità del testamento olografo di CP_2
datato 6.08.2018, con il quale il de cuius disponeva delle proprie sostanze in questo senso: “IO
SOTTOSCRITTO IS NI RESIDENTE IN SALSOMAGGIORE TERME
PIENAMENTE LUCIDO E CAPACE DICHIARO DI VOLER COSÌ LASCIARE I MIEI BENI
DOPO LA MIA MORTE A MIO CUGINO ON EM NI DI FIDENZA CHE MI HA
TANTO CURATO I MIEI SOLDI IN BANCA
LA MIA CASA IN SALSOMAGGIORE TERME E LE ALTRE PROPRIETÀ IMMOBILIARI
DOVRANNO ESSERE SUDDIVISE TRA ON EM NI DI FIDENZA E I MIEI NIPOTI
NI DI SALSOMAGGIORE TERME. 6.08.2018” (v. doc. n.
5- fascicolo parte CP_2
attrice).
In punto di diritto, va evidenziato che le SeZIni Unite, con sentenza n. 12307/2015, hanno chiarito che la parte che intende contestare l'autenticità del testamento olografo deve proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e deve dare la prova di quanto afferma. Il testamento olografo è una scrittura privata del tutto peculiare, in quanto caratterizzata da una intrinseca forza dimostrativa che lo differenzia dagli ordinari documenti. La parte che agisce per contestarlo in giudiZI pone una quaestio inexistentiae, volta a rimuovere il titolo della successione e, quindi, a disconoscere gli effetti del testamento come conseguenza del riconoscimento della sua falsità. Sulla parte che contesti l'autenticità del documento olografo ovvero deduca che la scheda testamentaria non proviene da chi ne appare l'autore grava l'onere della prova, e ciò indipendentemente dalla posiZIne
pagina 5 di 9 processuale rivestita. Con la conseguenza che, ai fini dell'esperimento dell'aZIne di accertamento negativo, si deve avere riguardo esclusivamente ai principi generali dettati con riferimento a tale aZIne di impugnativa negoziale, tra i quali non si annovera alcun onere della parte contro cui l'aZIne è proposta di dichiarare di volersi avvalere dell'atto, né quale autonomo requisito dell'aZIne di impugnaZIne né attraverso il richiamo analogico ai principi vigenti in tema di verificaZIne e disconoscimento delle scritture private.
Tanto premesso, si osserva che, a sostegno della propria domanda, gli attori hanno prodotto il parere tecnico- grafologico, redatto dalla dott.ssa il quale stabilisce la sussistenza di una Persona_3
evidente eterografia nel testo del documento analizzato, cosicché unicamente la firma e la data apposte al documento sarebbero riconducibili al de cuius, mentre la restante parte della scheda testamentaria sarebbe stata redatta da soggetto terzo (v. doc. n. 7 fascicolo parte attrice).
È stato pertanto dato ingresso ad una CTU, al fine di verificare se la scheda testamentaria fosse, o meno, stata integralmente scritta, firmata e datata dal de cuius, come imposto dalla previsione di cui all'art. 602, c.c.
Ai fini dell'indagine di verificaZIne dell'autenticità della documentaZIne per cui è causa, attraverso la tecnica della comparaZIne, sono state utilizzate n. 6 firme autografe a nome ”, apposte CP_2
in calce al contratto di compravendita immobiliare datato 11.10.2012, visionate in originale dalla
C.T.U. presso lo Studio Notarile del Dott. in Salsomaggiore Terme (v. doc. n. 12- fascicolo Per_4 parte attrice) e risultate alla predetta C.T.U. qualitativamente e quantitativamente idonee alla ricostruZIne del percorso grafomotorio del de cuius.
A tal riguardo si osserva che, in forza della previsione di cui all'art. 217 co. 2 c.p.c., nel determinare le scritture che debbono servire di comparaZIne, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico. In altri termini, ciò che rileva ai fini dell'accertamento dell'autenticità della documentaZIne oggetto di causa, è la circostanza che non sia contestata la provenienza della scrittura da utilizzare per la verificaZIne, giacché l'art. 217, comma
2, c.p.c. stabilisce che il giudice ammetta per la comparaZIne, in mancanza di accordo delle parti, le scritture la cui provenienza sia riconosciuta oppure accertata con sentenza o per atto pubblico (v. Cass.
Sent. n.5629/2020).
In mancanza di accordo tra le parti e, data la contestaZIne sollevata dai convenuti circa l'effettiva riferibilità al de cuius, non si sono potuti utilizzare, quali ulteriori scritture di comparaZIne, gli altri documenti prodotti dagli attori, non trattandosi di scritture la cui provenienza dal de cuius è
pagina 6 di 9 riconosciuta, oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico (v. docc. da 10 a 23, fascicolo attori).
Con riferimento al caso che ci occupa, la C.T.U., previo esame dell'originale della scheda testamentaria per cui è causa, su base analitico-comparativa e grafoscopica, nonché con l'utilizzo di varie tecniche strumentali (in particolare l'analisi del tratto mediante microscopio digitale e l'impiego della lampada
Wood per verificare l'esistenza di alteraZIni), ha accertato la genuinità della scrittura, escludendo l'intervento di tecniche contraffattive. L'ausiliaria ha poi esaminato la scrittura di comparaZIne, fissando attraverso questa le caratteristiche peculiari e il patrimonio grafico del de cuius; ha, infine, proceduto al confronto e bilancio comparativo tra i modelli, sottolineando che, all'esito delle indagini compiute, sono emersi evidenti elementi di coerenza e di compatibilità tra il testamento olografo in verifica e le autografe in comparaZIne, soprattutto in relaZIne alla produZIne di contrassegni personali unici ed irripetibili e di costanti grafiche, concludendo nel senso che la scheda testamentaria oggetto di verificaZIne deve ritenersi integralmente redatta e autografata da CP_2
esprimendo il detto giudiZI attraverso il grado massimo di confidenza tecnica. Da ultimo, la C.T.U. ha specificato che il tracciato grafico della data, pur essendo autografo, è da ritenersi non coevo al tracciato grafico della scheda testamentaria, poiché i tratti “sofferti” sono da ricondurre ad una fase di invecchiamento grafo- motorio più avanzata rispetto al testo e alla firma.
Né, come precisato dalla C.T.U., la validità del risultato raggiunto può essere messa in dubbio dal fatto che le disposiZIni testamentarie siano state redatte in stampatello, mentre le scritture autografe in corsivo, in quanto “il confronto analitico fra il testamento in verifica – nella sua totalità formativa - e le scritture autografe di non impedisce di cogliere similarità decisive sotto il profilo della CP_2
qualità, della quantità, della combinaZIne e della singolarità connotativa, portando ad un giudiZI di identità di mano e, quindi, di autenticità del testamento in oggetto. Il testamento e le scritture autografe del de cujus condividono, infatti, le particolarità più intrinseche del gesto grafico nella loro interaZIne dinamica (intesa come ripetiZIne di una stessa frequenza ritmica e di una stessa combinaZIne sistematica di connotati e di contrassegni) ed una gamma così imponente di contrassegni personalizzanti da portare indiscutibilmente ad un giudiZI di unicità di mano” (v. pagg. 36 e 37, CTU).
In conclusione, l'indagine tecnica ha affrontato in modo specifico le apparenti diversità strutturali tra la scheda in verifica, redatta in stampatello, e le scritture di comparaZIne, esaminando analiticamente per singole lettere, o gruppi di lettere, le difformità riscontrate, precisando come le medesime rientrino nella variabilità grafica della scrittura del de cuius.
pagina 7 di 9 I risultati cui è pervenuta l'indagine tecnica, approfondita ed immune nel suo percorso argomentativo da vizi logici, non possono essere messi in discussione dalle osservaZIni critiche mosse dal C.T. di parte attrice.
In definitiva, la consulenza appare completa, esaustiva e fondata su dati obiettivi, ragione per la quale è stata disattesa l'istanza di parte attrice di rinnovo della C.T.U.
A tal proposito, appare comunque utile richiamare il principio di diritto secondo cui in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discreZInali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (v. Cass. Sent. n. 20090/2023).
Tanto premesso, ritiene il Collegio di dover aderire alle conclusioni raggiunte dalla C.T.U., che ha riconosciuto l'autenticità del testamento, redatto di proprio pugno da tenuto conto del CP_2
metodo rigoroso adottato per l'accertamento e della coerenza delle conclusioni cui la stessa è addivenuta.
Occorre pertanto rigettare la domanda di accertamento della non genuinità del testamento olografo di avanzata dagli attori. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza, cosicché gli attori sono tenuti a rifondere ai convenuti costituiti, in solido tra loro, essendo difesi da un unico avvocato, le spese di lite del presente giudiZI, liquidate in euro 7.616,00, avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda.
Le spese per la C.T.U. devono essere poste in via definitiva in capo agli attori. Del pari, gli attori devono rifondere ai convenuti anche le spese per la propria CTP, di cui euro 1460,00 per la perizia di parte, nonché euro 2.448,00 per l'attività prestata nel corso delle operaZIni peritali, per un totale di euro 3.908,00, così come emerge dai documenti contabili allegati alla comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 1428/2021, introdotta da Parte_1
e nei confronti e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_3
così provvede: Controparte_1
1) Rigetta le domande proposte da Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
[...]
2) Condanna in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
loro, a corrispondere in favore di confronti e in solido tra Parte_3 Controparte_1
pagina 8 di 9 loro, le spese di lite del presente giudiZI, liquidate in euro 7.616,00 oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie;
3) Condanna in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
loro, a corrispondere in favore di confronti e in solido tra Parte_3 Controparte_1
loro, euro 3.908,00;
4) Pone in via definitiva le spese di CTU in capo a Parte_1 Parte_2 Pt_3
e
[...] Parte_4
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 30.1.2025
La Giudice Rel. est. Il Presidente dott.ssa Angela Casalini dott. Simone Medioli Devoto
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