Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/06/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1213/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di conIGlio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1213-25, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nt. a CASALPUSTERLENGO (LO) il Parte_1 C.F._1
04/04/1970, in persona del proprio amministratore di sostegno Avv. Martina Narra del Foro di Lodi (proc. n.1362/2022 VG), a ciò autorizzata dal giudice tutelare il 5.12.2024, con il patrocinio dell'Avv. BARONI MARIA INGRID e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
E
(c.f. nt. a POLONIA il 07/09/1983, Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. PERPETUA VALENTINA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al tribunale congiuntamente di ottenere la regolamentazione
[...] dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni da loro meglio indicate in ricorso.
Pag. 1
28.11.2019.
Dagli atti emerge che il 12.2.2022 stato colpito da emorragia cerebrale, Parte_1 per la quale ha subito un intervento di craniotomia fronto-temporale sinistra ed evacuazione di ematoma. In conseguenza degli importanti esiti del predetto evento e delle conseguenze psicofisiche e di invalidità, gli è stato nominato un AdS nella persona dell'Avv. Martina Narra.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui le parti hanno confermato le proprie richieste.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene pienamente rispondenti le condizioni delineate dai genitori e, quanto al padre, con l'ausilio dell'AdS.
L'assetto individuato, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse eIGenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) Il IG. e la IG.ra vivranno separati, nel reciproco e mutuo Parte_1 Pt_2 rispetto;
il IG. presso la propria residenza in Casalpusterlengo (Lo) Via Morisi Pt_1
n.20, mentre la IGnora e presso la loro residenza a Casalpusterlengo (Lo) in Pt_2 R_ via Adda n.7.
2) Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione R_ prevalente e residenza presso la madre.
3) Considerati gli importanti problemi fisici del IG. nonché gli impegni Pt_1 lavorativi infrasettimanali della IG.ra , i diritti di visita del padre verranno attesi Pt_2 durante i week-end, presso l'abitazione del medesimo ed alla presenza della madre, Pag. 2 fintanto che sarà necessario in base all'età del bambino, il sabato, alle 10, per almeno 1 ora, sempre compatibilmente con eventuali sopraggiunti impegni dei genitori e di , R_ da comunicare di volta in volta all'ADS, nel qual caso le ore perse verranno recuperate.
Durante le vacanze scolastiche invernali ed estive la IG.ra accompagnerà a Pt_2 R_ casa del IG. con una frequenza maggiore, in modo da consentire una più ampia Pt_1 frequentazione e intensificazione del rapporto padre/figlio, sempre previo accordo con l'ADS.
trascorrerà, inoltre, qualche ora con il padre, il giorno di Natale o di Santo Stefano, R_ ad anni alterni, alla presenza della madre, solo se necessario;
lo stesso farà il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, sempre previo accordo con badanti o l'ADS.
4) Il IGnor oncorrerà al mantenimento del figlio con le seguenti modalità: Pt_1 fino a Luglio 2025 corrispondendo alla IGnora , entro il 5 di ogni mese ed in via Pt_2 anticipata, a decorrere dal mese di novembre 2024, un assegno mensile di impor-to pari ad € 300,00 (trecento/00), e pagherà in via esclusiva la retta della scuola ma-terna del bambino, compresa la mensa scolastica: dal mese di agosto 2025, il padre corrisponderà mensilmente € 450,00 (quattrocento- cinquanta/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, mentre la mensa sarà ricompresa nel mantenimento ordinario.
L'assegno unico ed ogni altra agevolazione statale/fiscale in favore di verrà R_ percepito in via esclusiva dalla NO . Pt_2
5) Saranno a carico di ciascuno dei due genitori, in misura del 50%, le spese straordinarie, da sostenersi in favore del figlio, secondo il protocollo del Tribunale di NO
(fermo quanto sopra stabilito per la retta scolastica e la mensa della scuola materna): spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisio-terapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previ-sti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
Pag. 3 c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) do-tazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) viaggi studio in Italia
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Riguardo alle spese straordinarie da concordare, la madre dovrà farne richiesta scritta al-
l'ADS del IG. con preavviso di almeno 10 giorni. Pt_1
La IG.ra , anticipataria delle spese straordinarie, dovrà far pervenire (a mezzo racco- Pt_2 mandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'ADS del IG. a documenta- Pt_1 zione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i
15 giorni successivi.
Le spese della baby sitter saranno a carico esclusivo della madre.
6) Il IG. quale definizione dei rapporti economici tra le parti, tra i quali anche Pt_1 il contributo al mantenimento arretrato di , corrisponderà, una tantum, alla IGnora R_
, la complessiva somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) con le seguenti modalità: € Pt_2
3.000,00 (tremila/00) sono già state corrisposte nel mese di novembre 2024, ed € 2.000,00
(duemila/00) entro il 30/06/2025.
7) I genitori prestano reciprocamente l'assenso per il rilascio/rinnovo dei documenti del figlio, anche quelli validi per l'espatrio e si impegnano a rilasciare sottoscrizioni per quant'al-tro occorresse, nell'interesse di . La madre si obbliga a richiedere il R_ consenso del padre, per il tramite dell'ADS, per qualsiasi eventuale viaggio all'estero con il minore.
Pag. 4 8) La IGnora dà atto di avere già asportato dalla casa familiare gli effetti e beni Pt_2 personali propri e di e quant'altro di suo interesse. R_
9) Le parti danno atto di avere previamente risolto ogni altro loro rapporto patrimoniale e di più nulla avere reciprocamente a pretendere l'una dall'altra, salvo quanto riportato nel presente accordo. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra i ricorrenti.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di conIGlio del giorno 09/06/2025
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
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