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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 21/02/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00716/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00900/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 900 del 2025, proposto da Italia Nostra APS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Camerini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Roseto degli Abruzzi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, n. 35b;
nei confronti
del Ministero della Cultura e della Regione Abruzzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
della Provincia di Teramo, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 500 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione Prima.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Regione Abruzzo e del Comune di Roseto degli Abruzzi;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Considerato che la questione dedotta in giudizio richiede un approfondimento proprio della fase di merito;
Ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dall’appellante possano essere adeguatamente tutelate attraverso una sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;
Ritenuto che le spese processuali della presente fase cautelare possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
Manda alla Segreteria affinché sottoponga il fascicolo al Presidente titolare della Sezione per la fissazione della data di discussione del merito.
Compensa le spese processuali della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO