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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/09/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 102/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 102/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. QUAGLIA CARLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale d'udienza del 24 settembre 2025. pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.1.2025 la ricorrente adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo che venisse disposto l'affido super esclusivo del minore nato il [...] dalla relazione Persona_1 sentimentale avuta con il resistente, il collocamento del minore presso la madre, assegno a carico del padre per il mantenimento di pari ad € 250, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
A fondamento delle proprie domande la ricorrente deduceva che il resistente non vedeva il figlio da
Pasqua 2024 e che anche prima gli incontri con il minore erano sporadici, avendo il padre lasciato la casa familiare a febbraio 2021, quando ritornava in Toscana dai suoi genitori.
Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Alla prima udienza del 24.9.2025, fissata dopo un iniziale rinvio per il mancato perfezionamento della notifica nei termini di legge, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Ritiene il Tribunale che le domande di parte ricorrente siano fondate.
Deve essere disposto l'affido super esclusivo del minore alla madre, con collocamento di MM presso quest'ultima.
Il padre, infatti, risulta irreperibile.
L non solo non si costituiva nel presente giudizio, ma è irreperibile. Il resistente ha la residenza CP_1 in Rosignano Marittimo, ad un indirizzo attribuito dal Comune alle persone senza fissa dimora.
L è però irreperibile anche a detto indirizzo, tanto che la notifica si perfezionava ex art. 143 CP_1
c.p.c.
Anche i genitori dell' riferivano alla di non avere più contatti con il figlio e quest'ultimo CP_1 Pt_2 contattava la ricorrente l'ultima volta a dicembre 2024, utilizzando numeri sconosciuti.
Inoltre, dalla relazione redatta dalle educatrici della scuola frequentata da (depositata il Per_1
14.7.2025), questi risulta essere un bambino sereno, con buone capacità di apprendimento e volenteroso. Non vi sono, quindi, elementi per dubitare delle capacità genitoriali della Pt_2
La madre, quindi, unico genitore presente nella vita del figlio, deve essere posta in condizione di provvedere ed adottare tempestivamente tutte le decisioni relative al minore. Pertanto, devono essere accolte le domande di affido super esclusivo e di collocamento di presso la madre. Per_1
Quanto alla regolamentazione del rapporto padre/figlio si dispone che, qualora il padre voglia intraprendere un percorso di riavvicinamento con il figlio, ciò avvenga almeno inizialmente con l'intervento dei Servizi Sociali di Magnago. I Servizi, in sinergia con la madre, prepareranno il minore e monitoreranno il suo stato di benessere, adeguando i tempi e le modalità di incontro.
pagina 2 di 4 Si precisa che detto mandato all'ente non comporta alcuna limitazione della responsabilità genitoriale della madre.
A carico del padre deve poi essere previsto l'obbligo di versamento di un assegno mensile di € 250, a titolo di contributo al mantenimento indiretto di Per_1
Le spese straordinarie, regolate come Protocollo della Corte d'Appello di Milano, devono essere ripartite al 50% fra i genitori e l'AU deve essere interamente percepito dalla madre, quale unico genitore affidatario.
Ai fini della quantificazione dell'assegno mensile, si deve tenere conto del fatto che la madre ha uno stipendio di circa € 830 mensili e percepisce altresì l'importo medio mensile di circa euro 1.800,00 a titolo di rimborso spese per l'attività prestata in qualità di amministratore unico della Fotolito Srl. Vive con il minore in una casa concessale in comodato.
I nonni paterni, inoltre, le versano un assegno mensile di € 100,00.
Quanto al padre, ai fini della quantificazione dell'assegno si è tenuto conto della giovane età (24 anni), della mancata prova di un'inabilità lavorativa, del fatto che la madre è l'unica a provvedere al mantenimento diretto di Per_1
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite della ricorrente devono essere poste a carico del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dispone l'affido super - esclusivo di alla madre con collocamento presso la Persona_1 medesima;
2) dispone che i rapporti padre/figlia siano regolati dai Servizi Sociali di Magnago come in parte motiva;
3) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso, un assegno mensile di € 250,00, annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita, e provvedendo a pagare il 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte
d'Appello di Milano;
4) dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre;
5) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente che liquida in € 4.000, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, per compensi. pagina 3 di 4 Dispone la comunicazione della sentenza ai Servizi Sociali di Magnago
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 102/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. QUAGLIA CARLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale d'udienza del 24 settembre 2025. pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.1.2025 la ricorrente adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo che venisse disposto l'affido super esclusivo del minore nato il [...] dalla relazione Persona_1 sentimentale avuta con il resistente, il collocamento del minore presso la madre, assegno a carico del padre per il mantenimento di pari ad € 250, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
A fondamento delle proprie domande la ricorrente deduceva che il resistente non vedeva il figlio da
Pasqua 2024 e che anche prima gli incontri con il minore erano sporadici, avendo il padre lasciato la casa familiare a febbraio 2021, quando ritornava in Toscana dai suoi genitori.
Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Alla prima udienza del 24.9.2025, fissata dopo un iniziale rinvio per il mancato perfezionamento della notifica nei termini di legge, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Ritiene il Tribunale che le domande di parte ricorrente siano fondate.
Deve essere disposto l'affido super esclusivo del minore alla madre, con collocamento di MM presso quest'ultima.
Il padre, infatti, risulta irreperibile.
L non solo non si costituiva nel presente giudizio, ma è irreperibile. Il resistente ha la residenza CP_1 in Rosignano Marittimo, ad un indirizzo attribuito dal Comune alle persone senza fissa dimora.
L è però irreperibile anche a detto indirizzo, tanto che la notifica si perfezionava ex art. 143 CP_1
c.p.c.
Anche i genitori dell' riferivano alla di non avere più contatti con il figlio e quest'ultimo CP_1 Pt_2 contattava la ricorrente l'ultima volta a dicembre 2024, utilizzando numeri sconosciuti.
Inoltre, dalla relazione redatta dalle educatrici della scuola frequentata da (depositata il Per_1
14.7.2025), questi risulta essere un bambino sereno, con buone capacità di apprendimento e volenteroso. Non vi sono, quindi, elementi per dubitare delle capacità genitoriali della Pt_2
La madre, quindi, unico genitore presente nella vita del figlio, deve essere posta in condizione di provvedere ed adottare tempestivamente tutte le decisioni relative al minore. Pertanto, devono essere accolte le domande di affido super esclusivo e di collocamento di presso la madre. Per_1
Quanto alla regolamentazione del rapporto padre/figlio si dispone che, qualora il padre voglia intraprendere un percorso di riavvicinamento con il figlio, ciò avvenga almeno inizialmente con l'intervento dei Servizi Sociali di Magnago. I Servizi, in sinergia con la madre, prepareranno il minore e monitoreranno il suo stato di benessere, adeguando i tempi e le modalità di incontro.
pagina 2 di 4 Si precisa che detto mandato all'ente non comporta alcuna limitazione della responsabilità genitoriale della madre.
A carico del padre deve poi essere previsto l'obbligo di versamento di un assegno mensile di € 250, a titolo di contributo al mantenimento indiretto di Per_1
Le spese straordinarie, regolate come Protocollo della Corte d'Appello di Milano, devono essere ripartite al 50% fra i genitori e l'AU deve essere interamente percepito dalla madre, quale unico genitore affidatario.
Ai fini della quantificazione dell'assegno mensile, si deve tenere conto del fatto che la madre ha uno stipendio di circa € 830 mensili e percepisce altresì l'importo medio mensile di circa euro 1.800,00 a titolo di rimborso spese per l'attività prestata in qualità di amministratore unico della Fotolito Srl. Vive con il minore in una casa concessale in comodato.
I nonni paterni, inoltre, le versano un assegno mensile di € 100,00.
Quanto al padre, ai fini della quantificazione dell'assegno si è tenuto conto della giovane età (24 anni), della mancata prova di un'inabilità lavorativa, del fatto che la madre è l'unica a provvedere al mantenimento diretto di Per_1
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite della ricorrente devono essere poste a carico del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dispone l'affido super - esclusivo di alla madre con collocamento presso la Persona_1 medesima;
2) dispone che i rapporti padre/figlia siano regolati dai Servizi Sociali di Magnago come in parte motiva;
3) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso, un assegno mensile di € 250,00, annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita, e provvedendo a pagare il 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte
d'Appello di Milano;
4) dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre;
5) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente che liquida in € 4.000, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, per compensi. pagina 3 di 4 Dispone la comunicazione della sentenza ai Servizi Sociali di Magnago
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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