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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/07/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5078/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. ORFEO ROBERTO Parte_1 P.IVA_1
e dall'avv. FARDIN BARBARA del Foro di Padova e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Camposampiero (PD), Piazza Castello nr. 2/5
ATTRICE OPPONENTE contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
GROLLA STEFANO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, Contrà Garibaldi nr. 16
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE:
Piaccia all'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, così
decidere: pagina 1 di 17 In via pregiudiziale di rito: per le ragioni tutte esposte in narrativa, accertata la continenza tra il presente procedimento e quello ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. già
pendente avanti il Tribunale di Padova, recante R.G. 3428/2022, con prossima udienza fissata per il 7.10.2022, dichiararsi la nullità del D.I. oggi opposto;
Nel merito, in via principale: in caso di prosecuzione del giudizio, per le
Contr Parte ragioni esposte in narrativa, accertato e dichiarato che ha fornito ad delle barre plastiche totalmente difformi da quelle ordinate, tali da essere inutilizzabili per la presenza di crepe/cricche interne;
accertato e dichiarato che l'opponente ha tempestivamente denunciato all'opposta le difformità/vizi e legittimamente sospeso i pagamenti delle fatture azionate;
accertato pertanto l'inadempimento contrattuale di ridursi il prezzo contrattuale per CP_1
l'importo di €. 44.239,56 (pari al valore del materiale viziato) o per la diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
accertato e dichiarato che in
Contr conseguenza dell'inadempimento e del comportamento negligente di l'opponente ha altresì sostenuto costi per logistica, sostituzione merci e stoccaggio materiali, quantificati prudenzialmente in €. 7.000,00 o per la diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
accertato quindi che l'opposta non ha diritto di ricevere il corrispettivo azionato, dichiararsi che nulla deve alla società opposta per il titolo azionato e comunque per Parte_1
qualsiasi altro titolo e, conseguentemente, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1337/2022 Ing. - n. 3266/2022 R.G., emesso dal Tribunale di
Vicenza in data 15.7.2022.
In via riconvenzionale: in caso di prosecuzione del giudizio, per le ragioni
Parte Contr esposte in narrativa, accertato e dichiarato che tra e intercorreva un pagina 2 di 17 contratto di fornitura di materiale, nello specifico barre plastiche di colore
Contr Parte giallo RAL 1018; accertato e dichiarato che ha fornito ad delle barre plastiche totalmente difformi da quelle ordinate, tali da essere inutilizzabili per la presenza di crepe/cricche interne;
accertato e dichiarato che l'opponente ha tempestivamente denunciato all'opposta le difformità/vizi e legittimamente sospeso i pagamenti delle fatture azionate;
accertato pertanto l'inadempimento contrattuale di ridursi il prezzo contrattuale per l'importo di €. CP_1
44.239,56 (pari al valore del materiale viziato) o per la diversa somma che sarà
accertata in corso di causa;
accertato e dichiarato che in conseguenza
Contr dell'inadempimento e del comportamento negligente di l'opponente ha altresì sostenuto costi per logistica, sostituzione merci e stoccaggio materiali,
quantificati prudenzialmente in €. 7.000,00 o per la diversa somma che sarà
accertata in corso di causa;
dichiararsi che nulla deve alla società Parte_1
opposta per il titolo azionato e comunque per qualsiasi altro titolo e per l'effetto condannarsi l'opposta a risarcire all'opponente i danni subiti pari alla somma di €. 7.000,00 o la diversa somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ad interessi moratori dal dì del dovuto al saldo,
operando se del caso l'eventuale compensazione dei rispettivi crediti.
In ogni caso: con vittoria di competenze legali e spese di lite.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nella memoria 183 n. 2 c.p.c., e non accolte, opponendosi a quelle avversarie per i motivi tutti dedotti nella memoria 183 n. 3 c.p.c.
pagina 3 di 17 PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- In via principale: contrariis rejectis, rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1337/2022, RG 3266/2022 emesso in data 15.07.2022 dal
Tribunale di Vicenza;
- Nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto: accertare e dichiarare il diritto di nel confronti di al Controparte_1 Parte_1
pagamento della somma di euro 50.399,70 per i titoli dedotti e, per l'effetto,
condannare parte opponente al pagamento di tale somma ovvero della maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi, per i motivi esposti nei propri atti difensivi;
- In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso dell'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014 oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15% c.p.a. 4% iva 22% e successiva occorrende.
- In via istruttoria: affinché non si diano per rinunciati e ove ritenuto necessario, si chiede l'assunzione della prova orale per testi sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. non ammessi con l'ordinanza del
14.07.2023. Lo scrivente chiede altresì di essere ammesso a prova contraria su eventuali capitoli avversari che dovessero essere ammessi in caso di rimessione della causa in istruttoria.
pagina 4 di 17 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente
Parte notificato, (d'ora in avanti ”) proponeva opposizione Parte_1
avverso il d.i. n. 1337/2022 R. Ing. (R.G. 3266/2022) emesso in data 13/15.07.22
dal Tribunale di Vicenza con cui le veniva ingiunto di pagare a
[...]
Contr (d'ora in avanti ), entro quaranta giorni dalla notifica, Controparte_1
la somma di € 50.399,70, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dalle scadenze indicate nelle fatture azionate al saldo e spese della procedura di ingiunzione, a titolo di saldo derivante dal mancato pagamento delle fatture n. 765/10 del
31.11.2021 per € 12.036, n. 833/10 del 23.12.2021 per € 13.169 e 35/10 del
31.01.22 per € 25.184,71 emesse a seguito di fornitura di materiale plastico.
Parte A fondamento della propria opposizione esponeva:
- di occuparsi della lavorazione di materie plastico e di annoverare tra i
Contr propri fornitori di materiale da lavorare, da inizio 2020, anche
Contr
- di aver concordato con produzione, disegni, tolleranze permesse e prezzi delle forniture da eseguire;
- che, per il primo anno le forniture erano state sostanzialmente conformi, salvo poi, con gli ordini del 2021 (nn. 19/P, 88/P, 195/P, 268/P e
386/P) riscontrarsi un peggioramento della qualità del prodotto fornito, i cui lotti erano identificabili dall'etichetta apposta su ogni “gabbia” di materiale fornito;
Parte
- che, ad inizio settembre 2021, constatava che il materiale fornito dalla opposta non era conforme all'uso convenuto, barriere protettive per pagina 5 di 17 salvaguardia di persone e merci da urti, in quanto presentava al suo interno crepe e cricche;
Contr
- di aver segnalato, con mail del 08.09.21, tali vizi ad che accettava i resi e provvedeva alla verifica del materiale venduto e, a seguito di tali
Parte controlli, restituiva a il materiale con la garanzia di corretta produzione e con accettazione di accollarsi i costi subiti dall'acquirente a causa della fornitura del materiale viziato;
- che, tuttavia tale materiale, una volta lavorato, presentava gli stessi vizi
Parte precedentemente denunciati, che contestava con mail del 04.10.21
provvedendo nuovamente alla restituzione;
Contr
- a seguito delle rassicurazioni di l'opponente provvedeva a novi ordini, tuttavia, anche le successive forniture presentavano gli stessi vizi, che venivano contestati in data 01.02.22 ma l'opposta rifiutava il reso e sospendeva la produzione del materiale ordinato;
Contr
- si era comunque resa disponibile ad un incontro tra le parti,
avvenuto in data 25.02.22, nell'ambito del quale le due società concordavano l'inutilizzabilità della merce difettosa e la necessità del suo ritiro, senza trovare l'accordo sulla suddivisione delle spese;
Parte
- con comunicazione del 02.03.22 ribadiva di ritenere annullato l'ordine n. 386/P, la cui produzione era già stata comunque bloccata dall'opposta, che replicava chiedendo il pagamento integrale del materiale fornito, anche se viziato e anche di quello ancora da fornire;
pagina 6 di 17 - che, in data 31.05.22 aveva depositato ricorso ex art. 696/696bis c.p.c.
avanti il Tribunale di Padova e, nelle more della celebrazione della prima udienza, aveva ricevuto la notifica del d.i. opposto.
Ciò premesso in fatto, l'opponente eccepiva, in via pregiudiziale di rito la continenza del presente giudizio in quello ex art. 696/696bis c.p.c. pendente avanti il Tribunale di Padova o in subordine chiedeva che venisse disposta la sospensione del presente procedimento in attesa degli esiti del predetto ATP.
Parte Nel merito rilevava che il prodotto fornito era carente di qualità, dati i vizi sussistenti e prontamente denunciati e di avere pertanto in magazzino merce pronta al reso per € 44.239,56 (a fronte di merce consegnata per €
45.856,36) per cui chiedeva la riduzione del prezzo contrattuale, oltre a richiedere il risarcimento delle spese di logistica e trasporto dei pallet verso
Contr
le spese di stoccaggio e per la sostituzione della merce presso i clienti da quantificarsi in € 7.000.
Concludeva quindi come in atti.
Contr II. Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione in fatto attorea ed evidenziando che, mentre i vizi denunciati nel settembre 2021 erano dovuti ad un malfunzionamento di un estrusore in fase di produzione, quelli risalenti ad ottobre 2021 erano diversi e probabilmente derivanti dal particolare colorante scelto per le barre dalla committente, tanto che la ditta fornitrice del colorante, informata del problema, provvedeva a variarne la
Contr ricetta. A seguito di ulteriori successive contestazioni della opponente,
ammetteva i difetti solamente per quanto riguarda le anomalie derivanti dal malfunzionamento dell'estrusore nel luglio 2021, già risarciti, riconoscendo, a pagina 7 di 17 Parte fini transattivi a , che aveva lasciato insoluta la fattura nr. 35/10 del
31.01.22, un valore di reso al kg. pari al valore della materia prima recuperabile.
Contr Ciò premesso, negava il fondamento della chiesta riduzione del prezzo della fornitura in quanto la stessa, al momento della consegna, risultava conforme alle richieste formulate dalla committente, nonché riteneva non vi fossero i presupposti per disporre la compensazione del credito vantato da
Parte
di € 7.000, in quanto incerto nell'an e nel quantum con il controcredito
Contr di
Concludeva, quindi, previa concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, per il rigetto dell'opposizione con conferma del d.i. opposto o, in ipotesi di revoca del medesimo, per la condanna della controparte al pagamento della somma portata dal provvedimento monitorio o a quella diversa accertata in causa, oltre interessi.
III. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del d.i.
opposto, concessi i termini ex art. 183/6 c.p.c., la causa era istruita mediante prova per testi come da ordinanza del 14.07.23 e con acquisizione della relazione del procedimento ex art. 696bis c.p.c. svolto presso il Tribunale di
Padova. Subentrato dal 03.10.24 il sottoscritto g.i., la causa era fissata per precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 18.02.25. Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per scritti conclusivi.
IV. L'opposizione è fondata e deve quindi essere accolta nei termini che seguono, così come la domanda risarcitoria dell'attrice opponente.
pagina 8 di 17 IV.
1. Preliminarmente, quanto alle confermate eccezioni pregiudiziali di rito, ci si riporta a quanto già esposto dal precedente g.i. nella ordinanza del
13.03.23 al fine di confermarne l'infondatezza.
IV.
2. Ai fini del vaglio della pretesa di riduzione del prezzo della opponente occorre riferirsi alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio effettuata nell'ambito del procedimento ex art. 696bis c.p.c. R.G. 3428/2022
Tribunale di Padova la quale, ritualmente acquisita in giudizio, ha compiutamente risposto ai quesiti posti, nel pieno contraddittorio delle parti e replicando adeguatamente alle osservazioni dei CC.TT.PP. e pertanto può
essere posta a base della presente pronuncia (“Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate,
restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive..” (cfr. ex multis Cass. 8355/2007).
Il CTU nel suo elaborato, ampio e approfondito, ha così risposto ai quesiti
Parte posti, previo svolgimento di due sopralluoghi al materiale stoccato presso e analisi eseguite presso il Laboratorio Ingegneria dei Polimeri del pagina 9 di 17 Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova e rilievi dimensionali effettuati su campioni prelevati durante i sopralluoghi:
Parte
“1) Il materiale lamentato essere difettoso da parte della ricorrent esaminato ai sopralluoghi consiste in barre di sezione tondo pieno aventi diametro 120 mm con lunghezze varie da 0,5 m fino a 3,04 m, in polimero
PEHD (polietilene ad alta densità) di colore giallo RAL 1018. I componenti sono ritratti nelle foto contenute negli All. B1 e B2 alla presente relazione e sono descritti in dettaglio al par.
3.0 della presente relazione.
In base alle analisi riportate al par.
3.2 della presente relazione, le barre d
Parte 120 mm lamentate essere difettose da sono in totale c.a. 1071,85 m
Parte lineari, presenti ai sopralluoghi presso sede di Villa del Conte (Pd),
esaminate ai sopralluoghi durante i quali sono state elencate, inventariate e successivamente valorizzate al par.
3.3 della presente relazione.
Detto materiale è risultato essere affetto da un grave vizio occulto, non rilevabile strumentalmente tramite gli apparecchi ad ultrasuoni normalmente in uso per controlli di qualità o altra strumentazione di laboratorio, ma evidenziabile solo tramite test distruttivi di sollecitazione ad urto, che è stato verificato con le oo.pp.: provocano la rottura di un numero consistente di barre testate e NON consentendo di poter accertare la conformità all'uso previsto delle barre che superano il test distruttivo. Tutte le barre lamentate difettose da
Parte Parte
sono pertanto a giudizio del CTU NON utilizzabili da parte d .
2) I vizi riscontrati traggono origine dalla presenza in un numero considerevole delle barre d 120 mm elencate al par.
3.3 della presente pagina 10 di 17 relazione, di fessurazioni trasversali all'interno della sezione, che a seguito di un urto anche di moderata intensità possono causare la frattura netta della sezione e del componente.
3) In base alle analisi esposte ai par.
4.0 e 4.1 della presente relazione, la presenza ed origine delle fessurazioni trasversali all'interno della sezione delle barre che le rendono inutilizzabili, dal punto di vista tecnico NON hanno nessun nesso causale con l'utilizzo del colorante scelto da Controparte_1
Contr fornito da ad ma derivano unicamente da una difettosità del Parte_2
processo di produzione ed in particolare della fase di condizionamento alla temperatura ambiente del prodotto dopo l'estrusione.
4) In base alle analisi riportate al par.
3.2 della presente relazione, la presenza rilevata dei vizi occulti che si manifestano solo ed esclusivamente a seguito di test distruttivi su una parte consistente delle barre, rende inutilizzabili tutti i componenti esaminati dal Collegio Peritale elencati e valorizzati al par.
3.3 della presente relazione, in quanto suddetti test distruttivi che provocano la rottura di numerose barre testate NON consentono di accertare la conformità all'uso delle barre che superano la prova ma potrebbero fratturarsi ad un urto successivo.
5) In base alle analisi esposte ai par.
4.0 e 4.1 della presente relazione, la presenza ed origine delle fessurazioni che rendono inutilizzabili le barre d 120
mm NON ha nessun nesso causale con l'utilizzo del colorante fornito d
[...]
Contr ad e pertanto a giudizio del CTU non vi sono ragioni che possano Pt_2
portare a giudicare il colorante fornito da non idoneo all'impiego Parte_2
nella lavorazione per cui è causa.
pagina 11 di 17 6) In base alle analisi riportate ai par.
4.0 e 4.1 della presente relazione, i vizi occulti che determinano la rottura dei componenti e rendono inutilizzabili tutti i componenti esaminati dal Collegio Peritale elencati e valorizzati al par.
3.3 della presente relazione, sono imputabili a giudizio del CTU solo ed unicamente a carenze nel processo di produzione ed in particolare nella fase di condizionamento alla temperatura ambiente del prodotto dopo l'estrusione.”
[enfasi aggiunte].
Quanto alla deduzione dell'opposta secondo cui le barre oggetto dell'accertamento peritale non sarebbero univocamente identificabili in quanto mancherebbero di etichettatura, che a novembre 2021 era stata introdotta su ogni barra (mentre, pacificamente, prima l'etichetta era applicata, per esplicita
Parte richiesta di , su ogni “gabbia” contenente le singole barre per esigenze di semplificazione del proprio processo produttivo così evitando di dover staccare l'etichetta da ogni barra), si rileva che lo stesso CTU ha verificato “TUTTE le
Parte barre esaminate presenti presso avevano la colorazione RAL 1018
Parte Contr conforme alle barre ordinate d e da quest'ultima consegnate” e la
Parte deduzione che avesse nel periodo altri fornitori è rimasta a livello di mera asserzione smentita dal doc. 29 attoreo e in realtà non confermata neanche dal teste di parte convenuta ing. che sentita a prova Testimone_1
Contr contraria sul cap. 6 di parte attrice “Vero dall'1.1.2020 al 31.1.202 è stata
Parte pe l'unico fornitore di tondi di diametro 120 mm con RAL 1018, come da doc. 29 che si rammostra al teste;
“ rispondeva “nulla so. In particolare, è a
Parte mia conoscenza ch prima aveva un altro fornitore e successivamente si
Contr è rivolta a Non so indicare se e quando sia cessato il rapporto con altro pagina 12 di 17 Parte fornitore da parte di . Attualmente sono presenti sul mercato in concorrenza con nostri clienti.”. Al contrario i testi di parte attrice Tes_2
e confermavano che dal gennaio 2020 al gennaio
[...] Testimone_3
Contr 2022 era l'unico soggetto fornitore dei tondi di diametro 120 mm con
Parte RAL 1018 a .
La questione dell'etichetta su ogni singola barra non pare particolarmente dirimente, tenuto conto che, acclarato come l'unico fornitore di quella
Contr tipologia di barre era i prodotti difettosi oggetto della CTU svolta non possono che ricondursi alle forniture effettuate dall'opposta e oggetto delle fatture di cui la stessa richiede il pagamento, ammettendo la stessa che, in
Parte precedenza non vi erano stati insoluti da parte di ed era stata regolata dalle parti mediante accordo la questione delle forniture difettose denunciate nel settembre 2021 e relative alla problematica all'estrusore dell'opposta.
Pertanto, corretto appare l'agire della opponente che, a fronte dei denunciati vizi, risultati poi sussistenti a seguito della CTU svolta e tanto gravi da rendere inutilizzabili tutti i prodotti ancora presenti presso l'opponente, ha interrotto i pagamenti relativi e annullato l'ultimo ordine.
Ai sensi dell'art. 1490 c.c. il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, diversamente il compratore può domandare la risoluzione del contratto o, come nella presente circostanza,
la riduzione del prezzo.
Deve essere pertanto accolta la domanda di riduzione del prezzo attorea con le seguenti precisazioni. L'opposta non contesta specificamente il quantum pagina 13 di 17 Parte del valore delle barre presenti presso ma la loro riconducibilità alle fatture azionate in monitorio (cfr. pag. 10 comparsa di risposta: “Da ultimo, per completezza si evidenzia come parte opponente, nel proprio atto introduttivo,
Contr non provveda specificamente a contestare la fornitura realizzata da nell'ambito delle fatture su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto;
invero, i
Parte vizi paventati da si riferiscono espressamente alle diverse fatture nn.
19/P, 88/P, 195/P, 268/P e 368/P.”), con ciò però scambiando il numero della
Parte propria fattura con il numero di ordine di (che, peraltro, è riportato anche sulle fatture azionate: la fattura 833/10 riporta vs. Rif. 195/P, la fattura
765/10 riporta vs. Rif. 268/P, la fattura 35/10 riporta vs. Rif. 386/P (non 368
come indicato, probabilmente per un refuso, in comparsa)). Pertanto il prezzo contrattuale deve essere ridotto di € 44.239,56 pari al valore delle barre inutilizzabili con conseguente revoca del d.i. opposto.
IV.
3. Quanto alla domanda risarcitoria formulata dalla opponente, la stessa appare fondata riguardo alla spesa di € 255,10 per la sostituzione della merce del cliente coreano che ne aveva lamentato la rottura (doc. 11 e 31
attorei), mentre non lo è riguardo al costo di stoccaggio delle barre difettose, in quanto dalla CTU svolta appare che la merce sia stoccata all'esterno del
Parte capannone di e pertanto non impedisca il pieno utilizzo del capannone medesimo, oltretutto parte opponente non chiede la risoluzione contrattuale ma solo la riduzione del prezzo e pertanto la merce difettosa è attualmente di sua proprietà, di talché nulla può chiedere per lo stoccaggio alla convenuta,
avendo già da tempo la possibilità di smaltirla o comunque farne l'uso che desidera.
pagina 14 di 17 IV.
4. Non possono essere riconosciute, a favore della opponente, le spese per il procedimento ex art. 696bis c.p.c. svoltosi avanti il Tribunale di Padova
non trattandosi di spese di lite ma di danno emergente (cfr. Cass. 30854/2023:
“le spese per la consulenza tecnica preventiva disposta ex articolo 696-bis c.p.c.
non hanno natura giudiziale. Difatti la ATP preventiva di cui al novellato articolo 696-bis c.p.c., per quanto in parte “giurisdizionalizzata”, è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo a una autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta, rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite (cfr.
Cass. Sez. 6 – 3, 22/10/2018, n. 26573; Cass., sez. 3, 03/09/2019, n. 21975).
Conseguentemente, dette spese attengono tutte alla fase stragiudiziale e vanno liquidate come danno emergente, purché' provate e documentate (Cass., sez. 6
– 3, n. 2644 del 02/02/2018; Cass., Sez. 1, n. 19613 del 04/08/2017)”, che doveva essere quindi oggetto di domanda (assente nella circostanza da parte della opponente: v. conclusioni depositate il 07.02.25, cfr. Cass. 15640/2024).
IV.
5. In conclusione, operate le compensazioni, l'opponente deve all'opposta la minor somma di € 5.905,04, anziché quella portata dal d.i.
opposto, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo
V. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del consistente ridimensionamento della pretesa della convenuta opposta, le stesse possono essere compensate tra le parti (cfr. Cass. 16636/2025: “L'accoglimento parziale dell'opposizione, pur comportando la revoca integrale del decreto ingiuntivo,
pagina 15 di 17 non si traduce d'altronde in una reciproca soccombenza, idonea a giustificare la condanna del creditore al pagamento, in tutto o in parte, delle spese processuali, avendo il giudizio ad oggetto una domanda articolata in unico capo, il cui accoglimento in misura ridotta non comporta l'applicabilità dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., operante esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dalla predetta disposizione (cfr. Cass., Sez. Un., 31/10/2022, n. 32061;
Cass., Sez. II, 17/05/2024, n. 13827).”.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto revoca il d.i. opposto (n. 1337/2022 R. Ing. – R.G. 3266/2022 emesso in data 13/15.07.22
dal Tribunale di Vicenza);
2) accerta e dichiara, anche in virtù della compensazione di cui in motivazione,
che è debitrice di della minor somma di Parte_1 Controparte_1
€ 5.905,04 e conseguentemente condanna a corrispondere a Parte_1
la predetta somma, maggiorata di interessi ex art. Controparte_1
1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
3) respinge ogni altra domanda delle parti;
pagina 16 di 17 4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Vicenza il 25/07/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5078/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. ORFEO ROBERTO Parte_1 P.IVA_1
e dall'avv. FARDIN BARBARA del Foro di Padova e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Camposampiero (PD), Piazza Castello nr. 2/5
ATTRICE OPPONENTE contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
GROLLA STEFANO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, Contrà Garibaldi nr. 16
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE:
Piaccia all'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, così
decidere: pagina 1 di 17 In via pregiudiziale di rito: per le ragioni tutte esposte in narrativa, accertata la continenza tra il presente procedimento e quello ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. già
pendente avanti il Tribunale di Padova, recante R.G. 3428/2022, con prossima udienza fissata per il 7.10.2022, dichiararsi la nullità del D.I. oggi opposto;
Nel merito, in via principale: in caso di prosecuzione del giudizio, per le
Contr Parte ragioni esposte in narrativa, accertato e dichiarato che ha fornito ad delle barre plastiche totalmente difformi da quelle ordinate, tali da essere inutilizzabili per la presenza di crepe/cricche interne;
accertato e dichiarato che l'opponente ha tempestivamente denunciato all'opposta le difformità/vizi e legittimamente sospeso i pagamenti delle fatture azionate;
accertato pertanto l'inadempimento contrattuale di ridursi il prezzo contrattuale per CP_1
l'importo di €. 44.239,56 (pari al valore del materiale viziato) o per la diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
accertato e dichiarato che in
Contr conseguenza dell'inadempimento e del comportamento negligente di l'opponente ha altresì sostenuto costi per logistica, sostituzione merci e stoccaggio materiali, quantificati prudenzialmente in €. 7.000,00 o per la diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
accertato quindi che l'opposta non ha diritto di ricevere il corrispettivo azionato, dichiararsi che nulla deve alla società opposta per il titolo azionato e comunque per Parte_1
qualsiasi altro titolo e, conseguentemente, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1337/2022 Ing. - n. 3266/2022 R.G., emesso dal Tribunale di
Vicenza in data 15.7.2022.
In via riconvenzionale: in caso di prosecuzione del giudizio, per le ragioni
Parte Contr esposte in narrativa, accertato e dichiarato che tra e intercorreva un pagina 2 di 17 contratto di fornitura di materiale, nello specifico barre plastiche di colore
Contr Parte giallo RAL 1018; accertato e dichiarato che ha fornito ad delle barre plastiche totalmente difformi da quelle ordinate, tali da essere inutilizzabili per la presenza di crepe/cricche interne;
accertato e dichiarato che l'opponente ha tempestivamente denunciato all'opposta le difformità/vizi e legittimamente sospeso i pagamenti delle fatture azionate;
accertato pertanto l'inadempimento contrattuale di ridursi il prezzo contrattuale per l'importo di €. CP_1
44.239,56 (pari al valore del materiale viziato) o per la diversa somma che sarà
accertata in corso di causa;
accertato e dichiarato che in conseguenza
Contr dell'inadempimento e del comportamento negligente di l'opponente ha altresì sostenuto costi per logistica, sostituzione merci e stoccaggio materiali,
quantificati prudenzialmente in €. 7.000,00 o per la diversa somma che sarà
accertata in corso di causa;
dichiararsi che nulla deve alla società Parte_1
opposta per il titolo azionato e comunque per qualsiasi altro titolo e per l'effetto condannarsi l'opposta a risarcire all'opponente i danni subiti pari alla somma di €. 7.000,00 o la diversa somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ad interessi moratori dal dì del dovuto al saldo,
operando se del caso l'eventuale compensazione dei rispettivi crediti.
In ogni caso: con vittoria di competenze legali e spese di lite.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nella memoria 183 n. 2 c.p.c., e non accolte, opponendosi a quelle avversarie per i motivi tutti dedotti nella memoria 183 n. 3 c.p.c.
pagina 3 di 17 PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- In via principale: contrariis rejectis, rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1337/2022, RG 3266/2022 emesso in data 15.07.2022 dal
Tribunale di Vicenza;
- Nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto: accertare e dichiarare il diritto di nel confronti di al Controparte_1 Parte_1
pagamento della somma di euro 50.399,70 per i titoli dedotti e, per l'effetto,
condannare parte opponente al pagamento di tale somma ovvero della maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi, per i motivi esposti nei propri atti difensivi;
- In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso dell'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014 oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15% c.p.a. 4% iva 22% e successiva occorrende.
- In via istruttoria: affinché non si diano per rinunciati e ove ritenuto necessario, si chiede l'assunzione della prova orale per testi sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. non ammessi con l'ordinanza del
14.07.2023. Lo scrivente chiede altresì di essere ammesso a prova contraria su eventuali capitoli avversari che dovessero essere ammessi in caso di rimessione della causa in istruttoria.
pagina 4 di 17 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente
Parte notificato, (d'ora in avanti ”) proponeva opposizione Parte_1
avverso il d.i. n. 1337/2022 R. Ing. (R.G. 3266/2022) emesso in data 13/15.07.22
dal Tribunale di Vicenza con cui le veniva ingiunto di pagare a
[...]
Contr (d'ora in avanti ), entro quaranta giorni dalla notifica, Controparte_1
la somma di € 50.399,70, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dalle scadenze indicate nelle fatture azionate al saldo e spese della procedura di ingiunzione, a titolo di saldo derivante dal mancato pagamento delle fatture n. 765/10 del
31.11.2021 per € 12.036, n. 833/10 del 23.12.2021 per € 13.169 e 35/10 del
31.01.22 per € 25.184,71 emesse a seguito di fornitura di materiale plastico.
Parte A fondamento della propria opposizione esponeva:
- di occuparsi della lavorazione di materie plastico e di annoverare tra i
Contr propri fornitori di materiale da lavorare, da inizio 2020, anche
Contr
- di aver concordato con produzione, disegni, tolleranze permesse e prezzi delle forniture da eseguire;
- che, per il primo anno le forniture erano state sostanzialmente conformi, salvo poi, con gli ordini del 2021 (nn. 19/P, 88/P, 195/P, 268/P e
386/P) riscontrarsi un peggioramento della qualità del prodotto fornito, i cui lotti erano identificabili dall'etichetta apposta su ogni “gabbia” di materiale fornito;
Parte
- che, ad inizio settembre 2021, constatava che il materiale fornito dalla opposta non era conforme all'uso convenuto, barriere protettive per pagina 5 di 17 salvaguardia di persone e merci da urti, in quanto presentava al suo interno crepe e cricche;
Contr
- di aver segnalato, con mail del 08.09.21, tali vizi ad che accettava i resi e provvedeva alla verifica del materiale venduto e, a seguito di tali
Parte controlli, restituiva a il materiale con la garanzia di corretta produzione e con accettazione di accollarsi i costi subiti dall'acquirente a causa della fornitura del materiale viziato;
- che, tuttavia tale materiale, una volta lavorato, presentava gli stessi vizi
Parte precedentemente denunciati, che contestava con mail del 04.10.21
provvedendo nuovamente alla restituzione;
Contr
- a seguito delle rassicurazioni di l'opponente provvedeva a novi ordini, tuttavia, anche le successive forniture presentavano gli stessi vizi, che venivano contestati in data 01.02.22 ma l'opposta rifiutava il reso e sospendeva la produzione del materiale ordinato;
Contr
- si era comunque resa disponibile ad un incontro tra le parti,
avvenuto in data 25.02.22, nell'ambito del quale le due società concordavano l'inutilizzabilità della merce difettosa e la necessità del suo ritiro, senza trovare l'accordo sulla suddivisione delle spese;
Parte
- con comunicazione del 02.03.22 ribadiva di ritenere annullato l'ordine n. 386/P, la cui produzione era già stata comunque bloccata dall'opposta, che replicava chiedendo il pagamento integrale del materiale fornito, anche se viziato e anche di quello ancora da fornire;
pagina 6 di 17 - che, in data 31.05.22 aveva depositato ricorso ex art. 696/696bis c.p.c.
avanti il Tribunale di Padova e, nelle more della celebrazione della prima udienza, aveva ricevuto la notifica del d.i. opposto.
Ciò premesso in fatto, l'opponente eccepiva, in via pregiudiziale di rito la continenza del presente giudizio in quello ex art. 696/696bis c.p.c. pendente avanti il Tribunale di Padova o in subordine chiedeva che venisse disposta la sospensione del presente procedimento in attesa degli esiti del predetto ATP.
Parte Nel merito rilevava che il prodotto fornito era carente di qualità, dati i vizi sussistenti e prontamente denunciati e di avere pertanto in magazzino merce pronta al reso per € 44.239,56 (a fronte di merce consegnata per €
45.856,36) per cui chiedeva la riduzione del prezzo contrattuale, oltre a richiedere il risarcimento delle spese di logistica e trasporto dei pallet verso
Contr
le spese di stoccaggio e per la sostituzione della merce presso i clienti da quantificarsi in € 7.000.
Concludeva quindi come in atti.
Contr II. Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione in fatto attorea ed evidenziando che, mentre i vizi denunciati nel settembre 2021 erano dovuti ad un malfunzionamento di un estrusore in fase di produzione, quelli risalenti ad ottobre 2021 erano diversi e probabilmente derivanti dal particolare colorante scelto per le barre dalla committente, tanto che la ditta fornitrice del colorante, informata del problema, provvedeva a variarne la
Contr ricetta. A seguito di ulteriori successive contestazioni della opponente,
ammetteva i difetti solamente per quanto riguarda le anomalie derivanti dal malfunzionamento dell'estrusore nel luglio 2021, già risarciti, riconoscendo, a pagina 7 di 17 Parte fini transattivi a , che aveva lasciato insoluta la fattura nr. 35/10 del
31.01.22, un valore di reso al kg. pari al valore della materia prima recuperabile.
Contr Ciò premesso, negava il fondamento della chiesta riduzione del prezzo della fornitura in quanto la stessa, al momento della consegna, risultava conforme alle richieste formulate dalla committente, nonché riteneva non vi fossero i presupposti per disporre la compensazione del credito vantato da
Parte
di € 7.000, in quanto incerto nell'an e nel quantum con il controcredito
Contr di
Concludeva, quindi, previa concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, per il rigetto dell'opposizione con conferma del d.i. opposto o, in ipotesi di revoca del medesimo, per la condanna della controparte al pagamento della somma portata dal provvedimento monitorio o a quella diversa accertata in causa, oltre interessi.
III. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del d.i.
opposto, concessi i termini ex art. 183/6 c.p.c., la causa era istruita mediante prova per testi come da ordinanza del 14.07.23 e con acquisizione della relazione del procedimento ex art. 696bis c.p.c. svolto presso il Tribunale di
Padova. Subentrato dal 03.10.24 il sottoscritto g.i., la causa era fissata per precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 18.02.25. Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per scritti conclusivi.
IV. L'opposizione è fondata e deve quindi essere accolta nei termini che seguono, così come la domanda risarcitoria dell'attrice opponente.
pagina 8 di 17 IV.
1. Preliminarmente, quanto alle confermate eccezioni pregiudiziali di rito, ci si riporta a quanto già esposto dal precedente g.i. nella ordinanza del
13.03.23 al fine di confermarne l'infondatezza.
IV.
2. Ai fini del vaglio della pretesa di riduzione del prezzo della opponente occorre riferirsi alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio effettuata nell'ambito del procedimento ex art. 696bis c.p.c. R.G. 3428/2022
Tribunale di Padova la quale, ritualmente acquisita in giudizio, ha compiutamente risposto ai quesiti posti, nel pieno contraddittorio delle parti e replicando adeguatamente alle osservazioni dei CC.TT.PP. e pertanto può
essere posta a base della presente pronuncia (“Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate,
restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive..” (cfr. ex multis Cass. 8355/2007).
Il CTU nel suo elaborato, ampio e approfondito, ha così risposto ai quesiti
Parte posti, previo svolgimento di due sopralluoghi al materiale stoccato presso e analisi eseguite presso il Laboratorio Ingegneria dei Polimeri del pagina 9 di 17 Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova e rilievi dimensionali effettuati su campioni prelevati durante i sopralluoghi:
Parte
“1) Il materiale lamentato essere difettoso da parte della ricorrent esaminato ai sopralluoghi consiste in barre di sezione tondo pieno aventi diametro 120 mm con lunghezze varie da 0,5 m fino a 3,04 m, in polimero
PEHD (polietilene ad alta densità) di colore giallo RAL 1018. I componenti sono ritratti nelle foto contenute negli All. B1 e B2 alla presente relazione e sono descritti in dettaglio al par.
3.0 della presente relazione.
In base alle analisi riportate al par.
3.2 della presente relazione, le barre d
Parte 120 mm lamentate essere difettose da sono in totale c.a. 1071,85 m
Parte lineari, presenti ai sopralluoghi presso sede di Villa del Conte (Pd),
esaminate ai sopralluoghi durante i quali sono state elencate, inventariate e successivamente valorizzate al par.
3.3 della presente relazione.
Detto materiale è risultato essere affetto da un grave vizio occulto, non rilevabile strumentalmente tramite gli apparecchi ad ultrasuoni normalmente in uso per controlli di qualità o altra strumentazione di laboratorio, ma evidenziabile solo tramite test distruttivi di sollecitazione ad urto, che è stato verificato con le oo.pp.: provocano la rottura di un numero consistente di barre testate e NON consentendo di poter accertare la conformità all'uso previsto delle barre che superano il test distruttivo. Tutte le barre lamentate difettose da
Parte Parte
sono pertanto a giudizio del CTU NON utilizzabili da parte d .
2) I vizi riscontrati traggono origine dalla presenza in un numero considerevole delle barre d 120 mm elencate al par.
3.3 della presente pagina 10 di 17 relazione, di fessurazioni trasversali all'interno della sezione, che a seguito di un urto anche di moderata intensità possono causare la frattura netta della sezione e del componente.
3) In base alle analisi esposte ai par.
4.0 e 4.1 della presente relazione, la presenza ed origine delle fessurazioni trasversali all'interno della sezione delle barre che le rendono inutilizzabili, dal punto di vista tecnico NON hanno nessun nesso causale con l'utilizzo del colorante scelto da Controparte_1
Contr fornito da ad ma derivano unicamente da una difettosità del Parte_2
processo di produzione ed in particolare della fase di condizionamento alla temperatura ambiente del prodotto dopo l'estrusione.
4) In base alle analisi riportate al par.
3.2 della presente relazione, la presenza rilevata dei vizi occulti che si manifestano solo ed esclusivamente a seguito di test distruttivi su una parte consistente delle barre, rende inutilizzabili tutti i componenti esaminati dal Collegio Peritale elencati e valorizzati al par.
3.3 della presente relazione, in quanto suddetti test distruttivi che provocano la rottura di numerose barre testate NON consentono di accertare la conformità all'uso delle barre che superano la prova ma potrebbero fratturarsi ad un urto successivo.
5) In base alle analisi esposte ai par.
4.0 e 4.1 della presente relazione, la presenza ed origine delle fessurazioni che rendono inutilizzabili le barre d 120
mm NON ha nessun nesso causale con l'utilizzo del colorante fornito d
[...]
Contr ad e pertanto a giudizio del CTU non vi sono ragioni che possano Pt_2
portare a giudicare il colorante fornito da non idoneo all'impiego Parte_2
nella lavorazione per cui è causa.
pagina 11 di 17 6) In base alle analisi riportate ai par.
4.0 e 4.1 della presente relazione, i vizi occulti che determinano la rottura dei componenti e rendono inutilizzabili tutti i componenti esaminati dal Collegio Peritale elencati e valorizzati al par.
3.3 della presente relazione, sono imputabili a giudizio del CTU solo ed unicamente a carenze nel processo di produzione ed in particolare nella fase di condizionamento alla temperatura ambiente del prodotto dopo l'estrusione.”
[enfasi aggiunte].
Quanto alla deduzione dell'opposta secondo cui le barre oggetto dell'accertamento peritale non sarebbero univocamente identificabili in quanto mancherebbero di etichettatura, che a novembre 2021 era stata introdotta su ogni barra (mentre, pacificamente, prima l'etichetta era applicata, per esplicita
Parte richiesta di , su ogni “gabbia” contenente le singole barre per esigenze di semplificazione del proprio processo produttivo così evitando di dover staccare l'etichetta da ogni barra), si rileva che lo stesso CTU ha verificato “TUTTE le
Parte barre esaminate presenti presso avevano la colorazione RAL 1018
Parte Contr conforme alle barre ordinate d e da quest'ultima consegnate” e la
Parte deduzione che avesse nel periodo altri fornitori è rimasta a livello di mera asserzione smentita dal doc. 29 attoreo e in realtà non confermata neanche dal teste di parte convenuta ing. che sentita a prova Testimone_1
Contr contraria sul cap. 6 di parte attrice “Vero dall'1.1.2020 al 31.1.202 è stata
Parte pe l'unico fornitore di tondi di diametro 120 mm con RAL 1018, come da doc. 29 che si rammostra al teste;
“ rispondeva “nulla so. In particolare, è a
Parte mia conoscenza ch prima aveva un altro fornitore e successivamente si
Contr è rivolta a Non so indicare se e quando sia cessato il rapporto con altro pagina 12 di 17 Parte fornitore da parte di . Attualmente sono presenti sul mercato in concorrenza con nostri clienti.”. Al contrario i testi di parte attrice Tes_2
e confermavano che dal gennaio 2020 al gennaio
[...] Testimone_3
Contr 2022 era l'unico soggetto fornitore dei tondi di diametro 120 mm con
Parte RAL 1018 a .
La questione dell'etichetta su ogni singola barra non pare particolarmente dirimente, tenuto conto che, acclarato come l'unico fornitore di quella
Contr tipologia di barre era i prodotti difettosi oggetto della CTU svolta non possono che ricondursi alle forniture effettuate dall'opposta e oggetto delle fatture di cui la stessa richiede il pagamento, ammettendo la stessa che, in
Parte precedenza non vi erano stati insoluti da parte di ed era stata regolata dalle parti mediante accordo la questione delle forniture difettose denunciate nel settembre 2021 e relative alla problematica all'estrusore dell'opposta.
Pertanto, corretto appare l'agire della opponente che, a fronte dei denunciati vizi, risultati poi sussistenti a seguito della CTU svolta e tanto gravi da rendere inutilizzabili tutti i prodotti ancora presenti presso l'opponente, ha interrotto i pagamenti relativi e annullato l'ultimo ordine.
Ai sensi dell'art. 1490 c.c. il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, diversamente il compratore può domandare la risoluzione del contratto o, come nella presente circostanza,
la riduzione del prezzo.
Deve essere pertanto accolta la domanda di riduzione del prezzo attorea con le seguenti precisazioni. L'opposta non contesta specificamente il quantum pagina 13 di 17 Parte del valore delle barre presenti presso ma la loro riconducibilità alle fatture azionate in monitorio (cfr. pag. 10 comparsa di risposta: “Da ultimo, per completezza si evidenzia come parte opponente, nel proprio atto introduttivo,
Contr non provveda specificamente a contestare la fornitura realizzata da nell'ambito delle fatture su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto;
invero, i
Parte vizi paventati da si riferiscono espressamente alle diverse fatture nn.
19/P, 88/P, 195/P, 268/P e 368/P.”), con ciò però scambiando il numero della
Parte propria fattura con il numero di ordine di (che, peraltro, è riportato anche sulle fatture azionate: la fattura 833/10 riporta vs. Rif. 195/P, la fattura
765/10 riporta vs. Rif. 268/P, la fattura 35/10 riporta vs. Rif. 386/P (non 368
come indicato, probabilmente per un refuso, in comparsa)). Pertanto il prezzo contrattuale deve essere ridotto di € 44.239,56 pari al valore delle barre inutilizzabili con conseguente revoca del d.i. opposto.
IV.
3. Quanto alla domanda risarcitoria formulata dalla opponente, la stessa appare fondata riguardo alla spesa di € 255,10 per la sostituzione della merce del cliente coreano che ne aveva lamentato la rottura (doc. 11 e 31
attorei), mentre non lo è riguardo al costo di stoccaggio delle barre difettose, in quanto dalla CTU svolta appare che la merce sia stoccata all'esterno del
Parte capannone di e pertanto non impedisca il pieno utilizzo del capannone medesimo, oltretutto parte opponente non chiede la risoluzione contrattuale ma solo la riduzione del prezzo e pertanto la merce difettosa è attualmente di sua proprietà, di talché nulla può chiedere per lo stoccaggio alla convenuta,
avendo già da tempo la possibilità di smaltirla o comunque farne l'uso che desidera.
pagina 14 di 17 IV.
4. Non possono essere riconosciute, a favore della opponente, le spese per il procedimento ex art. 696bis c.p.c. svoltosi avanti il Tribunale di Padova
non trattandosi di spese di lite ma di danno emergente (cfr. Cass. 30854/2023:
“le spese per la consulenza tecnica preventiva disposta ex articolo 696-bis c.p.c.
non hanno natura giudiziale. Difatti la ATP preventiva di cui al novellato articolo 696-bis c.p.c., per quanto in parte “giurisdizionalizzata”, è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo a una autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta, rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite (cfr.
Cass. Sez. 6 – 3, 22/10/2018, n. 26573; Cass., sez. 3, 03/09/2019, n. 21975).
Conseguentemente, dette spese attengono tutte alla fase stragiudiziale e vanno liquidate come danno emergente, purché' provate e documentate (Cass., sez. 6
– 3, n. 2644 del 02/02/2018; Cass., Sez. 1, n. 19613 del 04/08/2017)”, che doveva essere quindi oggetto di domanda (assente nella circostanza da parte della opponente: v. conclusioni depositate il 07.02.25, cfr. Cass. 15640/2024).
IV.
5. In conclusione, operate le compensazioni, l'opponente deve all'opposta la minor somma di € 5.905,04, anziché quella portata dal d.i.
opposto, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo
V. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del consistente ridimensionamento della pretesa della convenuta opposta, le stesse possono essere compensate tra le parti (cfr. Cass. 16636/2025: “L'accoglimento parziale dell'opposizione, pur comportando la revoca integrale del decreto ingiuntivo,
pagina 15 di 17 non si traduce d'altronde in una reciproca soccombenza, idonea a giustificare la condanna del creditore al pagamento, in tutto o in parte, delle spese processuali, avendo il giudizio ad oggetto una domanda articolata in unico capo, il cui accoglimento in misura ridotta non comporta l'applicabilità dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., operante esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dalla predetta disposizione (cfr. Cass., Sez. Un., 31/10/2022, n. 32061;
Cass., Sez. II, 17/05/2024, n. 13827).”.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto revoca il d.i. opposto (n. 1337/2022 R. Ing. – R.G. 3266/2022 emesso in data 13/15.07.22
dal Tribunale di Vicenza);
2) accerta e dichiara, anche in virtù della compensazione di cui in motivazione,
che è debitrice di della minor somma di Parte_1 Controparte_1
€ 5.905,04 e conseguentemente condanna a corrispondere a Parte_1
la predetta somma, maggiorata di interessi ex art. Controparte_1
1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
3) respinge ogni altra domanda delle parti;
pagina 16 di 17 4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Vicenza il 25/07/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 17 di 17