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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5710 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
9 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27785/2024 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
elettivamente domiciliati in Pozzuoli (Na), alla Via Solfatara C.F._3
n. 4/C, presso lo studio dell'Avv. Luigi Postiglione che li rappresenta e difende giusta procura agli atti;
- RICORRENTI
E
(C.F. ); CP_1 C.F._4
- RESISTENTE
Oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti difensivi, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
Decisa all'udienza del 9.06.2025, con lettura del dispositivo e motivazione contestualmente depositata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va in primo luogo dichiarata la contumacia di al quale il ricorso è stato CP_1 ritualmente notificato ai sensi dell'art. 143 c.c. Occorre premettere che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Mentre il debitore convenuto - è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( cfr. Cass. 18200/2020).
Nella fattispecie in esame parte ricorrente ha depositato la scrittura privata, coeva al contratto di locazione sottoscritto il 08.02.2020, con la quale le parti convenivano a carico del conduttore un versamento mensile forfettario di € 150,00, da eseguirsi unitamente al canone di locazione come fissato all'art. 6 del contratto registrato, per il rimborso degli oneri accessori e delle utenze relative all'immobile locato ( con la esclusione dell'utenza di energia elettrica oggetto di voltura del contratto e della linea telefonica fissa e ADSL con contratto a carico del conduttore), precisandosi che in tali oneri accessori erano compresi, per la parte utilizzata dal conduttore, la quota parte delle spese condominiali, la quota per il riscaldamento, gas di città e acqua sanitaria.
Pertanto i ricorrenti hanno assolto l'onere probatorio a loro carico allegando la mancata corresponsione da parte del conduttore della somma di euro 3150,00 corrispondente alle somme forfettarie dovute e non corrisposte per oneri accessori e utenze dal mese di ottobre 2022 al mese di giugno 2024.
Pertanto va condannato al pagamento della somma di euro 3150,00 oltre CP_1 interessi dalla domanda al soddisfo:
Va invece rigettata la domanda di risarcimento del maggior danno da rivalutazione monetaria. Infatti il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare (oltre a darne dimostrazione) il risarcimento da “maggior danno” ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta.
Parimenti va rigettata la richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. non sussistendone i presupposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto del valore della causa ( scaglione fino ad euro 5200,00) e degli importi medi delle fase di studio e introduttiva e minimi delle fasi istruttoria e decisoria con attribuzione al procuratore antistatario .
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna al Parte_4 pagamento della somma di euro 3150,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo: b) rigetta nel resto la domanda;
c) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro CP_1
146,00 per spese ed euro 1702,00 con attribuzione al procuratore antistatario avv. Luigi Postiglione.
Napoli 9.6.2025 Il Giudice
Rosa Romano Cesareo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
9 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27785/2024 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
elettivamente domiciliati in Pozzuoli (Na), alla Via Solfatara C.F._3
n. 4/C, presso lo studio dell'Avv. Luigi Postiglione che li rappresenta e difende giusta procura agli atti;
- RICORRENTI
E
(C.F. ); CP_1 C.F._4
- RESISTENTE
Oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti difensivi, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
Decisa all'udienza del 9.06.2025, con lettura del dispositivo e motivazione contestualmente depositata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va in primo luogo dichiarata la contumacia di al quale il ricorso è stato CP_1 ritualmente notificato ai sensi dell'art. 143 c.c. Occorre premettere che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Mentre il debitore convenuto - è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( cfr. Cass. 18200/2020).
Nella fattispecie in esame parte ricorrente ha depositato la scrittura privata, coeva al contratto di locazione sottoscritto il 08.02.2020, con la quale le parti convenivano a carico del conduttore un versamento mensile forfettario di € 150,00, da eseguirsi unitamente al canone di locazione come fissato all'art. 6 del contratto registrato, per il rimborso degli oneri accessori e delle utenze relative all'immobile locato ( con la esclusione dell'utenza di energia elettrica oggetto di voltura del contratto e della linea telefonica fissa e ADSL con contratto a carico del conduttore), precisandosi che in tali oneri accessori erano compresi, per la parte utilizzata dal conduttore, la quota parte delle spese condominiali, la quota per il riscaldamento, gas di città e acqua sanitaria.
Pertanto i ricorrenti hanno assolto l'onere probatorio a loro carico allegando la mancata corresponsione da parte del conduttore della somma di euro 3150,00 corrispondente alle somme forfettarie dovute e non corrisposte per oneri accessori e utenze dal mese di ottobre 2022 al mese di giugno 2024.
Pertanto va condannato al pagamento della somma di euro 3150,00 oltre CP_1 interessi dalla domanda al soddisfo:
Va invece rigettata la domanda di risarcimento del maggior danno da rivalutazione monetaria. Infatti il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare (oltre a darne dimostrazione) il risarcimento da “maggior danno” ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta.
Parimenti va rigettata la richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. non sussistendone i presupposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto del valore della causa ( scaglione fino ad euro 5200,00) e degli importi medi delle fase di studio e introduttiva e minimi delle fasi istruttoria e decisoria con attribuzione al procuratore antistatario .
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna al Parte_4 pagamento della somma di euro 3150,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo: b) rigetta nel resto la domanda;
c) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro CP_1
146,00 per spese ed euro 1702,00 con attribuzione al procuratore antistatario avv. Luigi Postiglione.
Napoli 9.6.2025 Il Giudice
Rosa Romano Cesareo