Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207
Articolo 6Articolo 8
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23 giugno 2006
Art. 7. Il Direttore generale 1. Il Direttore generale e' nominato dal Ministro delle attivita' produttive su designazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata non superiore a tre anni, rinnovabile.
2. Il Direttore generale e' scelto tra persone in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica, di cui all' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, o di comprovata professionalita' in relazione ai compiti istituzionali dell'Agenzia.
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' a tempo pieno ed e' regolato da contratto di diritto privato, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente. La relativa delibera e' approvata dal Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il Direttore generale e' responsabile della gestione dell'Agenzia e partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e assicura l'unita' degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi.
5. Se il Direttore generale proviene dai ruoli dell'Agenzia o di altra pubblica amministrazione, per il periodo di durata dell'incarico e' collocato in aspettativa, comando o fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 19.(Incarichi di funzioni dirigenziali).
1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l' art. 2103 del codice civile .
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonche' il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.».
Entrata in vigore il 23 giugno 2006
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