Articolo 50 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 49Articolo 51
Versione
14 aprile 1979
Art. 50.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a dare attuazione alla decisione del Consiglio delle Comunita' europee 22 marzo 1971, numero 71/143/CEE relativa all'istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine, ed a tal fine ad effettuare nell'anno 1979, in una o piu' volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare del concorso dell'Italia, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a cio' autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403 . Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed all'eventuale rata capitale derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si fara' fronte con una maggiorazione delle relative emissioni. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 aprile 1979