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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/07/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 1781/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
MANTOVAN GIULIA, elettivamente domiciliate come in atti
E
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2 C.F._2 atti, dall'avv. SCIARDIGLIA MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 16.9.2018 in Porto Viro (RO), atto trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Porto Viro al n. 9, Parte II, anno 2018 dai coniugi , nata a [...]_1 il 14.10.1991 (c.f.: ) e residente in 45014 Porto Viro (RO), al Villaggio Curiel C.F._1
n. 36 e , nato a [...] l'[...], (CF: ) e Parte_2 C.F._2 residente in [...] – interno D, alle seguenti:
CONDIZIONI 1. I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio nel rispetto del diritto della figlia alla bigenitorialità, con l'obbligo di darne comunicazione Per_1
1 all'altro e l'obbligo del reciproco rispetto;
2. e dichiarano di essere Parte_1 Parte_2 autosufficienti e che nulla hanno a pretendere l'un l'altro né per contributo al mantenimento né per altro motivo;
i coniugi dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale, salvo quanto verrà specificato nel proseguo;
3. La casa coniugale, sita in 45014 Porto
Viro (RO) al Villaggio Curiel 36, di proprietà della moglie verrà assegnata alla stessa con gli arredi in essa contenuti affinchè ci abiti con la figlia;
4. La figlia minore , nata a [...]
Chioggia (VE) il 17.3.2018, (CF: ), viene affidata congiuntamente ad entrambi C.F._3
i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre;
Le decisioni di Parte_1 maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle sue capacità, inclinazione naturale e aspirazioni.
5. I Signori e Parte_1 Parte_2 si rilasciano reciprocamente il consenso ad ottenere i documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori, con l'obbligo di comunicare all'altro genitore eventuali viaggi all'estero con preavviso di 30 giorni e con l'impegno ad evitare Paesi a rischio secondo le indicazioni degli Organismi
Internazionali.
6. Il SI. potrà vedere e tenere con sé la figlia, salve le diverse Parte_2 modalità concordate di volta in volta tra i ricorrenti che tengano conto del preminente interesse della minore, secondo i periodi di seguito indicati, che si riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita e con massima disponibilità per eventuali cambi di giorni, previo congruo avviso: I weekend a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola o comunque dall'orario di fine lavoro del padre che lo stesso comunicherà, sino alla domenica sera alle ore 21,00 nel periodo scolastico;
durante il periodo estivo dal venerdì ore 14:00 o comunque dall'orario di fine lavoro del padre che lo stesso comunicherà, sino alla domenica sera alle 22,00. I fine settimana possono essere intercambiabili a seconda delle necessità lavorative dei genitori che dovranno essere comunicate con un anticipo congruo ovvero di almeno 4 giorni lavorativi, se possibile, per consentire eventuali cambi turno;
Nella settimana in cui il padre non vedrà la bambina nel weekend, starà con il padre dalle Per_1 ore 16:00 del mercoledì con pernotto sino alla sera del giovedì e verrà riportata dopo cena a casa della madre entro le ore 21:00 in periodo scolastico ed entro le ore 22:00 in periodo estivo;
In caso di malattia della minore, la stessa rimarrà a casa della madre per il periodo della malattia con facoltà per il padre di recuperare i giorni di visita non goduti e comunque con possibilità di andarla a vedere presso l'abitazione della madre;
I giorni festivi infrasettimanali seguiranno il calendario ordinario, salvo diverso accordo tra le parti;
La figlia minore trascorrerà: il compleanno della mamma e la Festa della Mamma con la NO , il compleanno del papà e la Festa del Papà Pt_1 con il SI. a prescindere dal calendario di visita;
Il compleanno della figlia si terrà Parte_2
2 possibilmente con la presenza di entrambi i genitori, qualora ciò non fosse possibile a pranzo con un genitore e a cena con l'altro ad anni alterni;
Sette giorni non consecutivi con ciascun genitore, spezzati in 3 + 4 a Natale, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o della Vigilia e di
Capodanno o dell'Epifania, tenendo conto dei turni di lavoro dei ricorrenti;
tre giorni a Pasqua, comprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta;
15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, durante le vacanze estive, con sospensione del tempo di permanenza presso l'altro. La comunicazione del periodo delle vacanze estive al fine di conciliare il tutto con gli impegni lavorativi entro il 31 Maggio di ogni anno. In caso di mancata comunicazione avrà la precedenza il genitore che avrà comunicato per primo.
7. Porre a carico del SI. l'obbligo di Parte_2 corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia, la somma di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
Istat del mese di giugno di ogni anno, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia minore da intendersi quelle indicate dalle linee guida CNF, come di seguito indicate: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite mediche e specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
o) trattamenti sanitari specialistici ed interventi chirurgici in libera professione, d) farmaci particolari. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale del corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) costo per il trasporto pubblico;
e) corsi di recupero e lezioni private laddove i figli ne dimostrino l'eSIenza. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e rette richieste da istituti privati e percorsi universitari privati;
b) costi relativi a corsi di specializzazione;
e) gite scolastiche con pernottamento;
d) alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche da rimborsare se documentate che richiedono un preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
c) attività sportive e relativi abbigliamento ed attrezzatura;
d) spese per baby sitter;
e) viaggi e vacanze senza i genitori;
f) spese per cerimonie religiose e relativi festeggiamenti;
g) conseguimento della patente preso autoscuole private;
h) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto quali mini car, macchina, moto, motorino;
i) corsi di attività artistiche. Le spese straordinarie verranno, come documentate, verranno rimborsate nel mese successivo alla richiesta. Nell'ipotesi
3 che il genitore anticipatario delle spese straordinarie sia il padre, la madre ugualmente rimborserà le somme come sopra indicato.
8. Le detrazioni per i figli a carico saranno effettuate, secondo la normativa vigente, da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle stesse.
9. I coniugi concordano che l'assegno unico o le misure che nel tempo lo sostituiranno, spetterà nella percentuale del 100% alla SI.ra . 10. Il SI. rimborserà la somma di € Parte_1 Parte_2
104,21 in favore di , a titolo di rimborso pro quota per TARI 2023 e TARI 2024, di cui il Parte_1
50% entro e non oltre il 31.5.2025 e il saldo entro il 30/06/2025; 11. Spese legali compensate, con rinuncia al vincolo della solidarietà passiva.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28/05/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio, in data 17.3.2018, è nata la figlia
, precisando che con sentenza dell'1.12.2023, emessa nel procedimento di separazione Per_1 consensuale n. 2025/2023 RG promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., il Tribunale di Rovigo ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto depositato dai coniugi in data 18.10.2023, comparsi avanti il presidente del tribunale all'udienza dell'1.12.2023.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 3.6.2025 il presidente ha deSInato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 7.6.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
4 Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore all'udienza del 13.6.2025 ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'1.12.2023 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In presenza di figli minori, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande svolte, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PORTO VIRO in data
16/09/2018 tra e , trascritto nei Registri degli atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del Comune di PORTO VIRO nell'anno 2018, al n. 9, Parte II;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
5 Così deciso nella camera di conSIlio tenutasi in data 15.07.2025
Il Presidente rel. dott. Federica Abiuso
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