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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/12/2025, n. 3942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3942 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5231 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2018, rimessa al Collegio per la decisione il 12/09/2025
tra
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
TA Di TE presso cui è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
(c.f. : ), ammessa al gratuito patrocinio rapp.ta e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall' avv. Enrico Victor Rossi, presso cui è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 12/09/2025 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti introduttivi. Il Pubblico Ministero concludeva per la pronunzia del divorzio.
1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso introduttivo, depositato in data 09/06/2018, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione erano nati due figli: nata il Controparte_2
13.08.1988 e , nato il [...] e di essersi separato in virtù del decreto del Persona_1
03.06.2008 omologato dal Tribunale di S. Maria C.V., RG 9968/07 in cui era stato disposto il versamento di un assegno di mantenimento nei confronti della moglie di € 200,00, e di €600,00 in favore dei figli oltre al pagamento del 50% ciascuno per il sostenimento delle spese straordinarie
(mediche, sportive e scolastiche) occorrenti per la crescita dei due figli. Deduceva che la situazione del coniuge e dei figli e fosse migliorata giacché percettori di Persona_1 Controparte_2 redditi da lavoro;
precisava che il figlio era occupato presso un supermercato, Persona_1 mentre la figlia, lavorava come commessa presso un esercizio commerciale, Controparte_2 mentre la ricorrente esercitava una attività lavorativa presso un'azienda sita in Marcianise.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva lo scioglimento del matrimonio e non disporsi nessun assegno divorzile in favore della moglie né alcun assegno di mantenimento in favore dei figli giacché maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con comparsa di risposta, depositata in data 26/10/2018, si costituiva la resistente, la quale, contestando le allegazioni di parte ricorrente, riferiva che, come anche negli anni precedenti, era disoccupata e non svolgeva alcuna attività lavorativa, se non sporadicamente dei servizi quale collaboratrice domestica, e che, comunque , non disponeva di altro reddito se non quello derivante dall'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili corrisposto a seguito della separazione consensuale. Assumeva che la propria condizione economica era peggiore rispetto a quella del marito, di professione agente penitenziario con un reddito di circa 1800,00, mentre la resistente era onerata anche dei costi della locazione dell'immobile ove risiedeva, €350,00, oltre utenze per altri
150,00 euro e spesso doveva ricorrere all'ausilio dei propri familiari per avere una vita decorosa.
Tanto premesso, non si opponeva alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva il riconoscimento di un assegno divorzile non inferiore ad € 500,00 mensili.
All'udienza di comparizione delle parti del 19.02.2020, era disposto un assegno mensile di mantenimento in favore della moglie dell'importo di €400,00 ed era revocato il mantenimento dei figli, non essendo contestata tra le parti la raggiunta autonomia economica della prole.
Concessi i termini di cui all'art.183 cpc, all'udienza del 01.03.2022 il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ed all'esito dell'udienza cartolare del 12/09/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di legge ex art.190 cpc.
2 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo costituito dalla separazione personale dei coniugi omologata con decreto dell'03.06.2008 pronunciato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01/12/1970,
n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Nulla va disposto riguardo i figli essendo tutti maggiorenni e tutti autosufficienti economicamente, in assenza di contrasto tra le parti sul punto.
La domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente va accolta, sussistendone i presupposti nei limiti che seguono.
Il recente orientamento di legittimità a Sezioni Unite afferma che il riconoscimento dell'assegno divorzile è strettamente correlato al ruolo e al contributo fornito dai coniugi in costanza di matrimonio al fine di riequilibrare la capacità economica delle parti, individuandone una duplice funzione, per un verso, quella assistenziale, per altro verso, quella compensativa e perequativa. A tal fine, il giudice di merito, quindi, previa comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, deve accertare che l'eventuale squilibrio economico tra le parti sia dipeso, per l'appunto, dal progetto familiare ideato tra i coniugi, alla luce della durata del matrimonio e dell'età della richiedente, avendo quest'ultima sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in ragione del ruolo assunto all'interno della famiglia contribuendo alla formazione del patrimonio e a quello dell'altro coniuge
(cfr. Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287).
Ciò posto, la ricorrente non ha allegato né provato in maniera specifica il nesso causale tra la sua attuale condizione economica e la vicenda familiare, non avendo peraltro formulato istanze istruttorie sul punto. La domanda non può quindi trovare accoglimento sotto il profilo della funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile.
Sussistono invece i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile avente la limitata funzione assistenziale, dovendosi considerare le seguenti condizioni: la disparità reddituale tra le parti, la durata del matrimonio (20 anni sino alla separazione), la nascita di due figli, l'età della richiedente (61 anni) e la conseguente oggettiva difficoltà al reperimento di un'occupazione stabile.
Quanto all'importo del predetto assegno, occorre considerare la capacità economica delle parti che, per il ricorrente, agente in congedo della polizia penitenziaria con un reddito mensile di circa
€2500,00(crf. Verbale del 13.05.2025) mentre la resistente, avendo anche spese di locazione per circa 350,00 euro mensili, attualmente è in stato di disoccupazione.
3 Risultano pertanto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile ex art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, limitatamente a tale funzione, da fissarsi nella misura di € 400,00 mensili.
Deve essere dichiarata improcedibile la domanda di parte resistente di percepire la quota del 40%, del TFR del proprio coniuge nel periodo di tempo in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio in quanto non esperibile nel giudizio de quo ai sensi dell'art. art. 12 bis della legge n.
898/1970.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Prisco tra
[...]
nato a [...] C. (CE) il 05.09.1963 e nata a [...] il [...]; Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Prisco di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio;
3) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente entro il 5 di ogni mese un assegno mensile di € 400,00 a titolo di assegno divorzile, rivalutabile annualmente sulla base degli indici
ISTAT;
4) dichiara improcedibile la domanda della resistente di cui all'art. 12 bis della legge n. 898/1970.
Spese di lite integralmente compensate
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 2/12/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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