TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2342/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott. Marco Di Biase, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2342 dell'anno 2021, promossa da:
(c.f.: ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Montorio al Vomano (TE), elettivamente domiciliata alla Via Galileo Galilei n. 118/A in
San Nicolò a Tordino (TE), presso e nello studio dell'Avv. Giannicola Scarciolla, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti, attrice
(p. iva n. ) in persona del suo legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, dott. suo Direttore Generale, con sede in Milano, via Controparte_1
Ignazio Gardella, 2, elettivamente domiciliata in Teramo alla Via A. De Albentiis, 12/a presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Viggiani, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti, convenuta
Oggetto: lesione personale.
CONCLUSIONI: come in atti e come precisate all'udienza dell'11/11/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.07.2021, ha convenuto Parte_1 in giudizio innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_2
conclusioni: “- accertata e dichiarata la fondatezza della domanda introdotta dalla Sig.ra Di
e ritenuta, quindi, la compagnia assicuratrice per la R.C.A. del motoveicolo Tg. Parte_1
CX 71070 condotto dal Sig. , (P.I. Parte_3 Controparte_2 P.IVA_1
– pec: in persona del suo legale rapp.te p.t., con Email_1 sede in 20149 Milano (MI) alla Via Ignazio Gardella n. 2, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 141
1 del D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 e succ. mod. ed integr. al risarcimento del danno subito dall'attrice, condannarla a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, subiti e subendi dalla Sig.ra a causa ed in conseguenza del sinistro stradale meglio Parte_1 specificato in epigrafe e quantificati nella residua somma di € 65.000,00 o in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, in una con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo saldo, oltre al danno da incapacità lavorativa generica e/o specifica permanente da determinarsi a mezzo CTU ovvero anche in via equitativa ed in una con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo saldo.- Con vittoria di spese, rimborso forfetario, diritti ed onorari di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- che il giorno 3 giugno 2017, in Montorio al Vomano (TE) e, segnatamente, in Viale Risorgimento, si era verificato un sinistro in cui erano rimasti coinvolti l'autoveicolo Fiat 500 Tg. BM748ZL di proprietà di e condotto da , assicurato per la RCA con la Controparte_3 Controparte_4
ed il motoveicolo Tg. CX 71070 condotto da ed Controparte_5 Parte_3 assicurato per la RCA con la sul quale ella (all'epoca minorenne) Parte_2
viaggiava quale terza trasportata;
- che la responsabilità del sinistro andava integralmente ascritta in capo al conducente dell'autovettura
Fiat 500 Tg. BM748ZL di , il quale aveva omesso di dare precedenza al Controparte_4
motoveicolo condotto da , ed era andato a collidere contro il suddetto Parte_3 motoveicolo, tant'è che il era stato indagato e condannato con decreto penale di Controparte_4
condanna n. 7/2018 del Tribunale di Teramo per le gravi lesioni personali causate anche ai danni dell'attrice;
- che a causa ed in conseguenza del sinistro de quo, l'attrice aveva riportato gravi lesioni personali che avevano richiesto il ricovero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Teramo, ove i medici, espletati gli opportuni accertamenti, avevano diagnosticato: “Policontusa con diastasi acromion- claveare dx, frattura Scafoide Tarsale Sx. Contusione ginocchio sx con escoriazioni multiple” con una prognosi di gg. 30 s.c., successivamente prorogati;
- che solo in data 01.01.2018 l'attrice era stata dichiarata clinicamente guarita con postumi permanenti da valutare in sede medico legale, dopo una lunga convalescenza intervallata da cicli di trattamenti riabilitativi, una serie di cure, esami e visite specialistiche;
2 - che successivamente, previa visita medico-legale, il Dott. aveva valutato i postumi Persona_1 invalidanti residuati all'odierna attrice nella misura del 13% quale danno biologico, oltre a gg. 50 di inabilità temporanea assoluta al 100%, gg. 129 di inabilità temporanea parziale al 50%;
- che l'attrice aveva richiesto formalmente il giusto risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, alla diffidandola ai sensi e per gli effetti del D.Leg.vo 7 settembre 2005, n. 209, Controparte_2
quale compagnia assicuratrice per la R.C.A. del vettore;
- che successivamente, era stata sottoposta a visita medico-legale presso il Parte_1
fiduciario della sopracitata compagnia assicuratrice, per la valutazione dei postumi permanenti riportati in conseguenza del sinistro in parola e che all'esito, con nota racc. p.e.c. del 21.08.2019, l'odierna attrice aveva diffidato la medesima compagnia assicurativa, all'integrale Controparte_2
risarcimento dei danni subiti e subendi;
-che con nota del 05.09.2019, la a titolo di risarcimento del danno alla persona, Controparte_2 aveva dichiarato di impegnarsi a versare in favore dell'attrice la somma di € 6.000,00, oltre le spese legali per la fase stragiudiziale, subordinando il versamento della suddetta somma all'ottenimento da parte dei genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore della necessaria Autorizzazione del
Giudice Tutelare;
- che su ricorso di , nella qualità di esercente la potestà genitoriale Parte_3 sull'allora minore il Giudice Tutelare del Tribunale aveva autorizzato Parte_1
l'incasso in acconto della suddetta somma di € 6.000,00 e, pertanto, in data 24.10.2019, la
[...] aveva provveduto a versare in favore dell'attrice la predetta somma, omettendo, peraltro CP_2
illegittimamente, di corrispondere e versare le spese legali inerenti la fase stragiudiziale della vertenza in oggetto;
- che l'attrice aveva contestato la liquidazione del danno alla persona così come unilateralmente effettuata dalla ed aveva comunicato che avrebbe trattenuto la citata somma di € Controparte_2
6.000,00 in conto e non a saldo della maggior somma dovuta, diffidando allo stesso tempo la
Compagnia Assicuratrice a provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti;
- che malgrado gli innumerevoli tentativi per giungere ad una definizione bonaria del sinistro, la si era rifiutata di provvedere all'integrale risarcimento dei danni subiti Controparte_2 dall'attrice, costringendola all'intrapresa iniziativa giudiziaria;
- che i danni alla persona tutti subiti da potevano essere così meglio Parte_1 determinati e quantificati: percentuale di invalidità permanente 13% in soggetto di 15 anni all'epoca del sinistro;
50 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; 129 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; e così per un danno biologico risarcibile, calcolato con la personalizzazione massima
3 (max 46% del danno biologico) in € 54.102,00 che sommato al danno biologico temporaneo calcolato in complessivi € 10.098,00 (da invalidità temporanea parziale al 75% € 3.712,50 e da invalidità temporanea parziale al 50% € 6.385,50) oltre a rimborso spese mediche per € 942,44, determinava un danno totale generale di € 50.921,44, che con personalizzazione massima ammontava ad € 65.142,44;
- che alla suddetta quantificazione andava detratto l'acconto versato dalla compagnia convenuta per €
6.000,00, residuando pertanto un dovuto di € 59.142,44, oltre al danno morale ed esistenziale da determinarsi anche previa idonea C.T.U. medico-legale ovvero anche in via equitativa, oltre in ogni caso alla rivalutazione monetaria e agli interessi come per legge;
oltre al rimborso delle spese e competenze legali sostenute dall'odierna attrice in favore dell'Avv. Gianluca Pomante e dell'Avv.
Giannicola Scarciolla per l'attività stragiudiziale da quest'ultimi svolta in suo favore in relazione alla gestione stragiudiziale del sinistro pari ad € 2.000,00, oltre oneri ivi comprese le spese legali per l'ottenimento dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Tanto premesso, l'attrice ha concluso come sopra riportato.
Con comparsa in data 1.10.2021 si è costituita la quale ha dedotto ed Parte_2
eccepito:
- che essendo pacifica sia la dinamica dell'evento che la qualifica di terza trasportata dell'attrice sul veicolo assicurato dalla convenuta, non vi erano contestazioni in ordine all'an della responsabilità, ma che si formulava specifica contestazione sul quantum richiesto, stimandolo sproporzionato e non congruo rispetto alle lesioni subite nell'evento;
- che l'analisi della diagnosi iniziale rilasciata all'attrice dai sanitari dell'Ospedale di Teramo
“…policontusa con diastasi acromio-claveare dx, frattura scafoide tarsale sx contusione ginocchio sx con escoriazioni multiple … con prognosi di gg 30”, lasciava prevedere una guarigione con eventuali postumi invalidanti residuati da quantificarsi nella misura non superiore al 4/5%, come da
“giurisprudenza” medico legale, mentre l'attrice aveva richiesto – con evidente errore di valutazione - una quantificazione nella misura del 13% di IP e una temporanea di gran lunga superiore ad ogni logica medico legale;
- che l'attrice era stata sottoposta a visita medico legale dal fiduciario della compagnia, il quale aveva certificato una IP residuata del 4% con una ITP di gg 30 al 75% una ITP di gg 20 al 50% ed ulteriore
ITP di gg 20 al 25% con spese mediche documentate per soli € 131,00, come da comunicazione del
05.06.2018, cui aveva fatto seguito l'offerta della somma di € 6.000,00, mentre la somma differenziale di ben € 65.000,00 richiesta immotivatamente da parte attrice avrebbe portato ad un danno ipotizzato di
€ 71.000,00;
- che appariva pertanto risolutiva la CTU già richiesta dall'attrice, alla quale si associava;
4 - che non erano ammissibili le varie voci di danno rivendicate in citazione tra le quali un incremento del 29% sul punto base di IP richiesto che, laddove risultato inferiore al 9%, avrebbe dovuto essere parametrato ai valori delle lesioni c.d. micropermanenti;
- che non era ipotizzabile ed applicabile una personalizzazione massima del danno biologico del 46% senza motivazione e/o documentazione alcuna, né il rivendicato danno da incapacità lavorativa generica permanente;
- che doveva essere considerata, anche ai fini della liquidazione delle spese di lite, la correttezza assunta dalla compagnia nella fase stragiudiziale allorquando aveva messo a disposizione della danneggiata la somma di € 6.000,00.
Tanto eccepito e dedotto, ha così concluso: “a) Previa rilettura delle Parte_2 lastre e dei referti a cui è stata sottoposta l'attrice durante l'intero periodo di degenza, accertare e dichiarare la congruità della somma di € 6.000,00 alla stessa corrisposta nella fase stragiudiziale dalla convenuta e, per l'effetto, rigettare la domanda attrice con condanna Parte_2
della medesima alla refusione delle spese e dei compensi di lite;
b) Ritenuto non provate le ulteriori voci di danno rivendicate dall'attrice – danno non patrimoniale, danno emergente futuro, lucro cessante passato e futuro, accertare e dichiarare che nulla e dovuto all'attrice per dette voci di danno
e, per l'effetto, rigettare la domanda attrice con condanna della medesima alla refusione delle spese e dei compensi di lite”.
Così instaurato il contraddittorio tra le parti, la causa è stata istruita con le produzioni documentali offerte dalle parti e le prove orali. Veniva altresì disposto l'espletamento di una consulenza tecnica a mezzo del Dott. all'esito della quale le parti precisavano le rispettive conclusioni Persona_2 all'udienza in data 11.11.2024, in cui la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
Delimitazione del thema decidendum.
L'attrice invoca la responsabilità della Compagnia assicurativa convenuta, nella causazione del sinistro occorsole in data giorno 03 giugno 2017, in Montorio al Vomano (TE) mentre viaggiava, in qualità di trasportata, sul motoveicolo tg. CX 71070, assicurato con il quale Parte_2 condotto da , aveva urtato l'autoveicolo Fiat 500 Tg. BM 748 ZL di Parte_3
proprietà di e condotta da , che aveva omesso di osservare Controparte_3 Controparte_4
l'obbligo della precedenza. La compagnia convenuta non ha posto in discussione la dinamica del sinistro, riconoscendo la propria responsabilità in ordine all'evento del 3.06.2017, quale assicuratrice del veicolo vettore, ma ha specificamente contestato l'atto introduttivo nei termini del quantum richiesto, stimando lo stesso sproporzionato rispetto alle lesioni subite dall'attrice.
5 La domanda è fondata nei limiti che seguono e deve essere accolta per quanto di ragione.
La normativa di riferimento.
Innanzitutto, osserva questo Giudice, in linea generale, come il terzo danneggiato a causa di collisione tra il veicolo su cui era trasportato ed un altro veicolo possa agire, per ottenere il risarcimento dei danni in conseguenza patiti ed indipendentemente dal titolo del trasporto, nei confronti di più soggetti: egli, infatti, può certamente convenire in giudizio l'assicurazione del veicolo su cui viaggiava, sulla scorta dell'art. 141 Cod. Ass., che dispone che il danno subito dal trasportato - salvo se causato da caso fortuito - deve essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era “a bordo” a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti e entro il limite del massimale di legge. Parimenti può agire per l'intero nei confronti del conducente e/o del proprietario del veicolo che ritenga responsabili del sinistro, ex artt. 2043 e 2054 c.c., atteso che il trasportato può invocare, indipendentemente dal titolo del trasporto, i primi due commi dell'art. 2054
c.c. per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella del solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno (ex multis, Cass. 21.5.2014, n. 11270). Può, infine, convenire in giudizio tutti i predetti soggetti in virtù del vincolo di solidarietà nei confronti del terzo danneggiato e della presunzione di pari responsabilità che lega gli uni agli altri, ex artt. 2055 e 2054, commi 2 e 3, cod. civ..
Il caso di specie.
Ciò posto, non vi è dubbio che l'attrice abbia inteso avvalersi della disciplina di maggiore favore prevista dall'art. 141 cod. ass., invocando l'obbligo risarcitorio che incombe ai sensi della predetta disposizione normativa sull'assicurazione del veicolo vettore, che ricade nel caso di specie, stante l'assenza di contestazioni sul punto, sulla In astratto sul piano dell'onere Parte_2
della prova, il terzo trasportato, in assenza di caso fortuito (mai allegato dalla compagnia assicurativa), dovrà unicamente limitarsi a provare di essere trasportato su un determinato veicolo e che in detta occasione è stato vittima di un incidente stradale, e che sussiste altresì un nesso causale tra le lesioni riportate e l'evento. Nel caso di specie la compagnia ha riconosciuto il titolo della propria responsabilità, ritenendo pacifica la dinamica dell'evento e la qualifica di terza trasportata dell'attrice sul veicolo da essa assicurato.
La liquidazione del danno.
Assodato tra le parti il profilo dell'an debeatur, l'indagine per cui è causa prosegue dunque esclusivamente sotto il profilo del quantum debeatur, ritenuto eccessivo dalla convenuta.
6 Sul punto merita rilevare che parte attrice, nell'atto introduttivo del giudizio, ha chiesto la condanna della Compagnia convenuta al risarcimento del danno biologico e del danno morale subito.
In particolare, a questo riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare (cfr. Cassazione civile, sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972) che vanno superate le categorie di danno morale e danno esistenziale potendo essere risarcito, come unicum, il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., il quale non può essere suddiviso in diverse poste risarcitorie.
Al di fuori dei casi previsti dalla legge, la tutela risarcitoria è estesa ai soli casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, quale è innanzitutto il danno biologico, che costituisce appunto il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute tutelato dall'art. 32 Cost.
Passando, quindi, alla liquidazione del danno, ritiene il giudicante di dover in toto condividere la relazione di consulenza in atti che qui deve intendersi richiamata e trascritta nell'apprezzamento del metodo analitico utilizzato dal tecnico nominato e dell'estrema chiarezza espositiva.
Il consulente, Dott. esaminata la documentazione medica in atti e dopo aver Persona_2
effettuato una valutazione obiettiva dello stato di salute dell'attrice, ha ritenuto che a seguito del sinistro, la stessa abbia riportato: “Contusioni con diastasi acromion-claveare dx. Frattura scafoide tarsale Sx. Contusione ginocchio sx con escoriazioni multiple”. Le su descritte lesioni, secondo il professionista incaricato, hanno cagionato un danno alla salute, ossia compromissione della validità psicofisica, valutabile nel modo seguente: “Le suddette lesioni hanno determinato una malattia che può essere valutata di giorni 90: (- Inabilità temporanea parziale di giorni 30 al 75%;- Inabilità temporanea parziale di giorni 30 al 50%;- Inabilità temporanea parziale di giorni 30 al 25%.) Dalla malattia sono derivanti postumi che determinano danni alla salute valutabili complessivamente nella misura del 7 % (sette percento).” Il professionista incaricato ha inoltre calcolato il rimborso delle spese sanitarie ritenute congrue, già verificate in corso di procedimento, in € 1.017,44.
Richiesto a chiarimenti dalle osservazioni critiche formulate dai CTP, il Dott. ha precisato che Per_2 le valutazioni operate “rispecchiano il quadro clinico attualmente in essere sia alla luce degli esiti della frattura dello scafoide con distacco non consolidato della regione mediale sia alla luce delle cicatrici da escoriazione sul ginocchio sinistro valutate anche se non descritte nell'elaborato.”
Pertanto, applicando per la liquidazione del predetto danno non patrimoniale le Tabelle di Milano del
2024, tenendo conto dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (15 anni) nonché del difetto di allegazione e di prova di fattori legittimanti una personalizzazione della predetta liquidazione tabellare, all'infortunata competono le seguenti somme: per danno biologico permanente € 12.284,11; per danno biologico temporaneo € 2.485,80; per spese mediche € 1.017,44 e così per un totale generale di €
7 15.787,35 che, al netto di quanto già erogato in acconto dalla compagnia, determinano una somma differenziale in favore dell'attrice di € 9.787,35.
Non può esser riconosciuto invece, per quanto più sopra detto e per difetto di prova, l'invocato danno morale, atteso che lo stesso, pur costituendo una voce descrittiva del danno non patrimoniale suscettibile di valutazione autonoma rispetto al danno biologico (cfr. C. Cost. Sent. 16 ottobre 2014 n.
235 e Cass. Civ., Sezione III, sent. n. 11851/2015), non può essere considerato in re ipsa, dovendo pur sempre, in quanto danno-conseguenza, essere allegato e provato dalla parte, mediante l'indicazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi (Cassazione civile, sez. III, 13/01/2016, n. 339; Cass.,
16/2/2012, n. 2228; Cass., 13/5/2011, n. 10527).
Le deposizioni acquisite dai testi non hanno fatto emergere, per la loro genericità, una prova solida tale da poter consentire la liquidazione di voci di danno ulteriori rispetto a quelle riconosciute dall'indagine peritale.
Attesa la debolezza dell'efficacia probatoria delle risultanze orali, pertanto, non possono essere riconosciute le altre voci di danno rivendicate dall'attrice, atteso altresì che l'indagine del CTU ha certificato che le lesioni ed i postumi invalidanti residuati non incidono sulla capacità lavorativa della stessa e non hanno ripercussioni sulla vita di relazione.
Gli importi come sopra calcolati, liquidati alla data di emanazione della presente sentenza, sono già espressi in valori monetari attuali, onde non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria.
Non potranno esser riconosciuti, inoltre, gli interessi c.d. “compensativi”, sulla somma via via rivalutata, in assenza della prova, anche presuntiva (ed invero anche di allegazione) di un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr., Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n.18564).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ.
(Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).
Deve, infine esser riconosciuto il richiesto ristoro del danno patrimoniale afferente le spese mediche sostenute, ritenute congrue dal c.t.u., e quantificabili in euro per € 1.017,44.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come da dispositivo. Per quanto concerne le spese dell'espletata c.t.u., come liquidate con decreto in corso di causa, le stesse andranno poste integralmente a carico della compagnia convenuta, non ulteriori spese stragiudiziali non
8 avendo dato prova la parte attrice dell'autonoma rilevanza dell'attività stragiudiziale rispetto alla relativa attività giudiziale, né documentato la stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott. Marco Di Biase, definitivamente pronunciando nel giudizio n.2342/2021, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e disattesa così provvede;
- accerta la responsabilità ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass., in ordine ai danni riportati dall'attrice
[...]
in esito al sinistro occorsole in data 3.06.2017, della Parte_1 Parte_2
quale compagnia assicuratrice del motoveicolo tg. CX 71070, su cui la stessa era trasportata;
[...]
- in conseguenza e per l'effetto condanna al risarcimento del danno alla Parte_2
persona patito da a seguito del sinistro di cui è causa che liquida in euro €. Parte_1
9.787,35, già calcolato al netto dell'acconto erogato dalla Compagnia all'attrice, comprensivo di rimborso spese mediche sostenute, già all'attualità, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna al rimborso in favore dell'attrice delle spese del presente Parte_2
giudizio che liquida in euro 2.540,00 per compensi oltre esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi ed accessori di legge, da liquidarsi in favore del difensore Avv.
Giuseppe Scarciolla che se ne è dichiarato antistatario;
- pone le spese della CTU definitivamente a carico di Parte_2
Teramo, 10 Febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Marco Di Biase
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott. Marco Di Biase, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2342 dell'anno 2021, promossa da:
(c.f.: ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Montorio al Vomano (TE), elettivamente domiciliata alla Via Galileo Galilei n. 118/A in
San Nicolò a Tordino (TE), presso e nello studio dell'Avv. Giannicola Scarciolla, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti, attrice
(p. iva n. ) in persona del suo legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, dott. suo Direttore Generale, con sede in Milano, via Controparte_1
Ignazio Gardella, 2, elettivamente domiciliata in Teramo alla Via A. De Albentiis, 12/a presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Viggiani, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti, convenuta
Oggetto: lesione personale.
CONCLUSIONI: come in atti e come precisate all'udienza dell'11/11/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.07.2021, ha convenuto Parte_1 in giudizio innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_2
conclusioni: “- accertata e dichiarata la fondatezza della domanda introdotta dalla Sig.ra Di
e ritenuta, quindi, la compagnia assicuratrice per la R.C.A. del motoveicolo Tg. Parte_1
CX 71070 condotto dal Sig. , (P.I. Parte_3 Controparte_2 P.IVA_1
– pec: in persona del suo legale rapp.te p.t., con Email_1 sede in 20149 Milano (MI) alla Via Ignazio Gardella n. 2, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 141
1 del D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 e succ. mod. ed integr. al risarcimento del danno subito dall'attrice, condannarla a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, subiti e subendi dalla Sig.ra a causa ed in conseguenza del sinistro stradale meglio Parte_1 specificato in epigrafe e quantificati nella residua somma di € 65.000,00 o in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, in una con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo saldo, oltre al danno da incapacità lavorativa generica e/o specifica permanente da determinarsi a mezzo CTU ovvero anche in via equitativa ed in una con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo saldo.- Con vittoria di spese, rimborso forfetario, diritti ed onorari di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- che il giorno 3 giugno 2017, in Montorio al Vomano (TE) e, segnatamente, in Viale Risorgimento, si era verificato un sinistro in cui erano rimasti coinvolti l'autoveicolo Fiat 500 Tg. BM748ZL di proprietà di e condotto da , assicurato per la RCA con la Controparte_3 Controparte_4
ed il motoveicolo Tg. CX 71070 condotto da ed Controparte_5 Parte_3 assicurato per la RCA con la sul quale ella (all'epoca minorenne) Parte_2
viaggiava quale terza trasportata;
- che la responsabilità del sinistro andava integralmente ascritta in capo al conducente dell'autovettura
Fiat 500 Tg. BM748ZL di , il quale aveva omesso di dare precedenza al Controparte_4
motoveicolo condotto da , ed era andato a collidere contro il suddetto Parte_3 motoveicolo, tant'è che il era stato indagato e condannato con decreto penale di Controparte_4
condanna n. 7/2018 del Tribunale di Teramo per le gravi lesioni personali causate anche ai danni dell'attrice;
- che a causa ed in conseguenza del sinistro de quo, l'attrice aveva riportato gravi lesioni personali che avevano richiesto il ricovero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Teramo, ove i medici, espletati gli opportuni accertamenti, avevano diagnosticato: “Policontusa con diastasi acromion- claveare dx, frattura Scafoide Tarsale Sx. Contusione ginocchio sx con escoriazioni multiple” con una prognosi di gg. 30 s.c., successivamente prorogati;
- che solo in data 01.01.2018 l'attrice era stata dichiarata clinicamente guarita con postumi permanenti da valutare in sede medico legale, dopo una lunga convalescenza intervallata da cicli di trattamenti riabilitativi, una serie di cure, esami e visite specialistiche;
2 - che successivamente, previa visita medico-legale, il Dott. aveva valutato i postumi Persona_1 invalidanti residuati all'odierna attrice nella misura del 13% quale danno biologico, oltre a gg. 50 di inabilità temporanea assoluta al 100%, gg. 129 di inabilità temporanea parziale al 50%;
- che l'attrice aveva richiesto formalmente il giusto risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, alla diffidandola ai sensi e per gli effetti del D.Leg.vo 7 settembre 2005, n. 209, Controparte_2
quale compagnia assicuratrice per la R.C.A. del vettore;
- che successivamente, era stata sottoposta a visita medico-legale presso il Parte_1
fiduciario della sopracitata compagnia assicuratrice, per la valutazione dei postumi permanenti riportati in conseguenza del sinistro in parola e che all'esito, con nota racc. p.e.c. del 21.08.2019, l'odierna attrice aveva diffidato la medesima compagnia assicurativa, all'integrale Controparte_2
risarcimento dei danni subiti e subendi;
-che con nota del 05.09.2019, la a titolo di risarcimento del danno alla persona, Controparte_2 aveva dichiarato di impegnarsi a versare in favore dell'attrice la somma di € 6.000,00, oltre le spese legali per la fase stragiudiziale, subordinando il versamento della suddetta somma all'ottenimento da parte dei genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore della necessaria Autorizzazione del
Giudice Tutelare;
- che su ricorso di , nella qualità di esercente la potestà genitoriale Parte_3 sull'allora minore il Giudice Tutelare del Tribunale aveva autorizzato Parte_1
l'incasso in acconto della suddetta somma di € 6.000,00 e, pertanto, in data 24.10.2019, la
[...] aveva provveduto a versare in favore dell'attrice la predetta somma, omettendo, peraltro CP_2
illegittimamente, di corrispondere e versare le spese legali inerenti la fase stragiudiziale della vertenza in oggetto;
- che l'attrice aveva contestato la liquidazione del danno alla persona così come unilateralmente effettuata dalla ed aveva comunicato che avrebbe trattenuto la citata somma di € Controparte_2
6.000,00 in conto e non a saldo della maggior somma dovuta, diffidando allo stesso tempo la
Compagnia Assicuratrice a provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti;
- che malgrado gli innumerevoli tentativi per giungere ad una definizione bonaria del sinistro, la si era rifiutata di provvedere all'integrale risarcimento dei danni subiti Controparte_2 dall'attrice, costringendola all'intrapresa iniziativa giudiziaria;
- che i danni alla persona tutti subiti da potevano essere così meglio Parte_1 determinati e quantificati: percentuale di invalidità permanente 13% in soggetto di 15 anni all'epoca del sinistro;
50 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; 129 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; e così per un danno biologico risarcibile, calcolato con la personalizzazione massima
3 (max 46% del danno biologico) in € 54.102,00 che sommato al danno biologico temporaneo calcolato in complessivi € 10.098,00 (da invalidità temporanea parziale al 75% € 3.712,50 e da invalidità temporanea parziale al 50% € 6.385,50) oltre a rimborso spese mediche per € 942,44, determinava un danno totale generale di € 50.921,44, che con personalizzazione massima ammontava ad € 65.142,44;
- che alla suddetta quantificazione andava detratto l'acconto versato dalla compagnia convenuta per €
6.000,00, residuando pertanto un dovuto di € 59.142,44, oltre al danno morale ed esistenziale da determinarsi anche previa idonea C.T.U. medico-legale ovvero anche in via equitativa, oltre in ogni caso alla rivalutazione monetaria e agli interessi come per legge;
oltre al rimborso delle spese e competenze legali sostenute dall'odierna attrice in favore dell'Avv. Gianluca Pomante e dell'Avv.
Giannicola Scarciolla per l'attività stragiudiziale da quest'ultimi svolta in suo favore in relazione alla gestione stragiudiziale del sinistro pari ad € 2.000,00, oltre oneri ivi comprese le spese legali per l'ottenimento dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Tanto premesso, l'attrice ha concluso come sopra riportato.
Con comparsa in data 1.10.2021 si è costituita la quale ha dedotto ed Parte_2
eccepito:
- che essendo pacifica sia la dinamica dell'evento che la qualifica di terza trasportata dell'attrice sul veicolo assicurato dalla convenuta, non vi erano contestazioni in ordine all'an della responsabilità, ma che si formulava specifica contestazione sul quantum richiesto, stimandolo sproporzionato e non congruo rispetto alle lesioni subite nell'evento;
- che l'analisi della diagnosi iniziale rilasciata all'attrice dai sanitari dell'Ospedale di Teramo
“…policontusa con diastasi acromio-claveare dx, frattura scafoide tarsale sx contusione ginocchio sx con escoriazioni multiple … con prognosi di gg 30”, lasciava prevedere una guarigione con eventuali postumi invalidanti residuati da quantificarsi nella misura non superiore al 4/5%, come da
“giurisprudenza” medico legale, mentre l'attrice aveva richiesto – con evidente errore di valutazione - una quantificazione nella misura del 13% di IP e una temporanea di gran lunga superiore ad ogni logica medico legale;
- che l'attrice era stata sottoposta a visita medico legale dal fiduciario della compagnia, il quale aveva certificato una IP residuata del 4% con una ITP di gg 30 al 75% una ITP di gg 20 al 50% ed ulteriore
ITP di gg 20 al 25% con spese mediche documentate per soli € 131,00, come da comunicazione del
05.06.2018, cui aveva fatto seguito l'offerta della somma di € 6.000,00, mentre la somma differenziale di ben € 65.000,00 richiesta immotivatamente da parte attrice avrebbe portato ad un danno ipotizzato di
€ 71.000,00;
- che appariva pertanto risolutiva la CTU già richiesta dall'attrice, alla quale si associava;
4 - che non erano ammissibili le varie voci di danno rivendicate in citazione tra le quali un incremento del 29% sul punto base di IP richiesto che, laddove risultato inferiore al 9%, avrebbe dovuto essere parametrato ai valori delle lesioni c.d. micropermanenti;
- che non era ipotizzabile ed applicabile una personalizzazione massima del danno biologico del 46% senza motivazione e/o documentazione alcuna, né il rivendicato danno da incapacità lavorativa generica permanente;
- che doveva essere considerata, anche ai fini della liquidazione delle spese di lite, la correttezza assunta dalla compagnia nella fase stragiudiziale allorquando aveva messo a disposizione della danneggiata la somma di € 6.000,00.
Tanto eccepito e dedotto, ha così concluso: “a) Previa rilettura delle Parte_2 lastre e dei referti a cui è stata sottoposta l'attrice durante l'intero periodo di degenza, accertare e dichiarare la congruità della somma di € 6.000,00 alla stessa corrisposta nella fase stragiudiziale dalla convenuta e, per l'effetto, rigettare la domanda attrice con condanna Parte_2
della medesima alla refusione delle spese e dei compensi di lite;
b) Ritenuto non provate le ulteriori voci di danno rivendicate dall'attrice – danno non patrimoniale, danno emergente futuro, lucro cessante passato e futuro, accertare e dichiarare che nulla e dovuto all'attrice per dette voci di danno
e, per l'effetto, rigettare la domanda attrice con condanna della medesima alla refusione delle spese e dei compensi di lite”.
Così instaurato il contraddittorio tra le parti, la causa è stata istruita con le produzioni documentali offerte dalle parti e le prove orali. Veniva altresì disposto l'espletamento di una consulenza tecnica a mezzo del Dott. all'esito della quale le parti precisavano le rispettive conclusioni Persona_2 all'udienza in data 11.11.2024, in cui la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
Delimitazione del thema decidendum.
L'attrice invoca la responsabilità della Compagnia assicurativa convenuta, nella causazione del sinistro occorsole in data giorno 03 giugno 2017, in Montorio al Vomano (TE) mentre viaggiava, in qualità di trasportata, sul motoveicolo tg. CX 71070, assicurato con il quale Parte_2 condotto da , aveva urtato l'autoveicolo Fiat 500 Tg. BM 748 ZL di Parte_3
proprietà di e condotta da , che aveva omesso di osservare Controparte_3 Controparte_4
l'obbligo della precedenza. La compagnia convenuta non ha posto in discussione la dinamica del sinistro, riconoscendo la propria responsabilità in ordine all'evento del 3.06.2017, quale assicuratrice del veicolo vettore, ma ha specificamente contestato l'atto introduttivo nei termini del quantum richiesto, stimando lo stesso sproporzionato rispetto alle lesioni subite dall'attrice.
5 La domanda è fondata nei limiti che seguono e deve essere accolta per quanto di ragione.
La normativa di riferimento.
Innanzitutto, osserva questo Giudice, in linea generale, come il terzo danneggiato a causa di collisione tra il veicolo su cui era trasportato ed un altro veicolo possa agire, per ottenere il risarcimento dei danni in conseguenza patiti ed indipendentemente dal titolo del trasporto, nei confronti di più soggetti: egli, infatti, può certamente convenire in giudizio l'assicurazione del veicolo su cui viaggiava, sulla scorta dell'art. 141 Cod. Ass., che dispone che il danno subito dal trasportato - salvo se causato da caso fortuito - deve essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era “a bordo” a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti e entro il limite del massimale di legge. Parimenti può agire per l'intero nei confronti del conducente e/o del proprietario del veicolo che ritenga responsabili del sinistro, ex artt. 2043 e 2054 c.c., atteso che il trasportato può invocare, indipendentemente dal titolo del trasporto, i primi due commi dell'art. 2054
c.c. per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella del solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno (ex multis, Cass. 21.5.2014, n. 11270). Può, infine, convenire in giudizio tutti i predetti soggetti in virtù del vincolo di solidarietà nei confronti del terzo danneggiato e della presunzione di pari responsabilità che lega gli uni agli altri, ex artt. 2055 e 2054, commi 2 e 3, cod. civ..
Il caso di specie.
Ciò posto, non vi è dubbio che l'attrice abbia inteso avvalersi della disciplina di maggiore favore prevista dall'art. 141 cod. ass., invocando l'obbligo risarcitorio che incombe ai sensi della predetta disposizione normativa sull'assicurazione del veicolo vettore, che ricade nel caso di specie, stante l'assenza di contestazioni sul punto, sulla In astratto sul piano dell'onere Parte_2
della prova, il terzo trasportato, in assenza di caso fortuito (mai allegato dalla compagnia assicurativa), dovrà unicamente limitarsi a provare di essere trasportato su un determinato veicolo e che in detta occasione è stato vittima di un incidente stradale, e che sussiste altresì un nesso causale tra le lesioni riportate e l'evento. Nel caso di specie la compagnia ha riconosciuto il titolo della propria responsabilità, ritenendo pacifica la dinamica dell'evento e la qualifica di terza trasportata dell'attrice sul veicolo da essa assicurato.
La liquidazione del danno.
Assodato tra le parti il profilo dell'an debeatur, l'indagine per cui è causa prosegue dunque esclusivamente sotto il profilo del quantum debeatur, ritenuto eccessivo dalla convenuta.
6 Sul punto merita rilevare che parte attrice, nell'atto introduttivo del giudizio, ha chiesto la condanna della Compagnia convenuta al risarcimento del danno biologico e del danno morale subito.
In particolare, a questo riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare (cfr. Cassazione civile, sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972) che vanno superate le categorie di danno morale e danno esistenziale potendo essere risarcito, come unicum, il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., il quale non può essere suddiviso in diverse poste risarcitorie.
Al di fuori dei casi previsti dalla legge, la tutela risarcitoria è estesa ai soli casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, quale è innanzitutto il danno biologico, che costituisce appunto il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute tutelato dall'art. 32 Cost.
Passando, quindi, alla liquidazione del danno, ritiene il giudicante di dover in toto condividere la relazione di consulenza in atti che qui deve intendersi richiamata e trascritta nell'apprezzamento del metodo analitico utilizzato dal tecnico nominato e dell'estrema chiarezza espositiva.
Il consulente, Dott. esaminata la documentazione medica in atti e dopo aver Persona_2
effettuato una valutazione obiettiva dello stato di salute dell'attrice, ha ritenuto che a seguito del sinistro, la stessa abbia riportato: “Contusioni con diastasi acromion-claveare dx. Frattura scafoide tarsale Sx. Contusione ginocchio sx con escoriazioni multiple”. Le su descritte lesioni, secondo il professionista incaricato, hanno cagionato un danno alla salute, ossia compromissione della validità psicofisica, valutabile nel modo seguente: “Le suddette lesioni hanno determinato una malattia che può essere valutata di giorni 90: (- Inabilità temporanea parziale di giorni 30 al 75%;- Inabilità temporanea parziale di giorni 30 al 50%;- Inabilità temporanea parziale di giorni 30 al 25%.) Dalla malattia sono derivanti postumi che determinano danni alla salute valutabili complessivamente nella misura del 7 % (sette percento).” Il professionista incaricato ha inoltre calcolato il rimborso delle spese sanitarie ritenute congrue, già verificate in corso di procedimento, in € 1.017,44.
Richiesto a chiarimenti dalle osservazioni critiche formulate dai CTP, il Dott. ha precisato che Per_2 le valutazioni operate “rispecchiano il quadro clinico attualmente in essere sia alla luce degli esiti della frattura dello scafoide con distacco non consolidato della regione mediale sia alla luce delle cicatrici da escoriazione sul ginocchio sinistro valutate anche se non descritte nell'elaborato.”
Pertanto, applicando per la liquidazione del predetto danno non patrimoniale le Tabelle di Milano del
2024, tenendo conto dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (15 anni) nonché del difetto di allegazione e di prova di fattori legittimanti una personalizzazione della predetta liquidazione tabellare, all'infortunata competono le seguenti somme: per danno biologico permanente € 12.284,11; per danno biologico temporaneo € 2.485,80; per spese mediche € 1.017,44 e così per un totale generale di €
7 15.787,35 che, al netto di quanto già erogato in acconto dalla compagnia, determinano una somma differenziale in favore dell'attrice di € 9.787,35.
Non può esser riconosciuto invece, per quanto più sopra detto e per difetto di prova, l'invocato danno morale, atteso che lo stesso, pur costituendo una voce descrittiva del danno non patrimoniale suscettibile di valutazione autonoma rispetto al danno biologico (cfr. C. Cost. Sent. 16 ottobre 2014 n.
235 e Cass. Civ., Sezione III, sent. n. 11851/2015), non può essere considerato in re ipsa, dovendo pur sempre, in quanto danno-conseguenza, essere allegato e provato dalla parte, mediante l'indicazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi (Cassazione civile, sez. III, 13/01/2016, n. 339; Cass.,
16/2/2012, n. 2228; Cass., 13/5/2011, n. 10527).
Le deposizioni acquisite dai testi non hanno fatto emergere, per la loro genericità, una prova solida tale da poter consentire la liquidazione di voci di danno ulteriori rispetto a quelle riconosciute dall'indagine peritale.
Attesa la debolezza dell'efficacia probatoria delle risultanze orali, pertanto, non possono essere riconosciute le altre voci di danno rivendicate dall'attrice, atteso altresì che l'indagine del CTU ha certificato che le lesioni ed i postumi invalidanti residuati non incidono sulla capacità lavorativa della stessa e non hanno ripercussioni sulla vita di relazione.
Gli importi come sopra calcolati, liquidati alla data di emanazione della presente sentenza, sono già espressi in valori monetari attuali, onde non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria.
Non potranno esser riconosciuti, inoltre, gli interessi c.d. “compensativi”, sulla somma via via rivalutata, in assenza della prova, anche presuntiva (ed invero anche di allegazione) di un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr., Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n.18564).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ.
(Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).
Deve, infine esser riconosciuto il richiesto ristoro del danno patrimoniale afferente le spese mediche sostenute, ritenute congrue dal c.t.u., e quantificabili in euro per € 1.017,44.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come da dispositivo. Per quanto concerne le spese dell'espletata c.t.u., come liquidate con decreto in corso di causa, le stesse andranno poste integralmente a carico della compagnia convenuta, non ulteriori spese stragiudiziali non
8 avendo dato prova la parte attrice dell'autonoma rilevanza dell'attività stragiudiziale rispetto alla relativa attività giudiziale, né documentato la stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott. Marco Di Biase, definitivamente pronunciando nel giudizio n.2342/2021, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e disattesa così provvede;
- accerta la responsabilità ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass., in ordine ai danni riportati dall'attrice
[...]
in esito al sinistro occorsole in data 3.06.2017, della Parte_1 Parte_2
quale compagnia assicuratrice del motoveicolo tg. CX 71070, su cui la stessa era trasportata;
[...]
- in conseguenza e per l'effetto condanna al risarcimento del danno alla Parte_2
persona patito da a seguito del sinistro di cui è causa che liquida in euro €. Parte_1
9.787,35, già calcolato al netto dell'acconto erogato dalla Compagnia all'attrice, comprensivo di rimborso spese mediche sostenute, già all'attualità, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna al rimborso in favore dell'attrice delle spese del presente Parte_2
giudizio che liquida in euro 2.540,00 per compensi oltre esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi ed accessori di legge, da liquidarsi in favore del difensore Avv.
Giuseppe Scarciolla che se ne è dichiarato antistatario;
- pone le spese della CTU definitivamente a carico di Parte_2
Teramo, 10 Febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Marco Di Biase
9