Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 2640 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 4777 pubblicata il 13 maggio 2022 e notificata il 17 maggio 2022, avente a oggetto responsabilità professionale medica e vertente tra
(cf e p. iva , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, Avv. Anna Iervolino, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Sasso del Verme (cf ), elettivamente C.F._1 domiciliata in Napoli, Corso Vittorio Emanuele, 21/C, “ ”, nello studio Controparte_1 del difensore giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec;
Email_1 appellante
e
1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Giulio Cacciapuoti (cf C.F._3
), elettivamente domiciliati nello studio del difensore in C.F._4
Qualiano (NA), Via Fratelli Rosselli, 17, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_2
appellati
CONCLUSIONI
All'udienza del 1 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e convenivano in giudizio l' Controparte_2 CP_3 [...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito Parte_1 dell'intervento chirurgico di laparotomia esplorativa subito da il 25 luglio CP_2
2007, al termine del quale veniva lasciato un reperto chirurgico (garza) nell'addome del paziente, rimosso chirurgicamente presso il medesimo nosocomio il 3 luglio
2008, dopo l'insorgere di sintomi, intervento al quale seguiva una gastrodigiunostomia, con successiva necessità di revisionare l'anastomosi nel settembre 2008.
Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda. Parte_1
Nel corso dell'istruttoria veniva disposta ctu medico-legale e, all'esito delle indagini tecniche, l'ausiliario riteneva che il danno alla salute patito dal paziente fosse causalmente connesso all'errore dell'equipe chirurgica, errore che aveva, altresì, determinato la necessità dei successivi interventi chirurgici, con un'invalidità permanente residuata in misura del 25%, oltre a mesi 4 di invalidità temporanea totale e ulteriori mesi due di invalidità temporanea parziale.
Il Tribunale, pertanto, accoglieva la domanda risarcitoria formulata da , CP_2 liquidando in favore dell'attore l'importo di € 87.871,00, oltre alla refusione delle spese di lite del grado. Il primo giudice respingeva, invece, la domanda formulata dal
2 coniuge per danno non patrimoniale cd riflesso nonché quella da omesso consenso informato.
Il primo giudice così motivava il provvedimento: “... non può non osservarsi come
l'abbandono nell'addome di un corpo estraneo (in questo caso di una garza) sia, già di per sé, sintomatico di una imperizia e di una negligenza.
È di tutta evidenza come il complessivo comportamento dell'equipe cui è stato affidato il sia ben lontano dai parametri che consentono un esonero da CP_2 responsabilità.
Ed infatti, anche in virtù delle condivisibili considerazioni contenute nella CTU
(cfr. pp. 25-26 dell'elaborato peritale), si deve tener presente, innanzitutto, che
l'oggetto dimenticato nell'addome non era di modeste dimensioni;
in secondo luogo, che l'intervento da cui scaturì l'evoluzione patologica della vicenda consisteva in una laparotomia con esplorazione del colon, non caratterizzata da particolari difficoltà o complicanze emorragiche;
infine, che la garza ben sarebbe potuta essere recuperata qualora fosse stato effettuato un controllo, ad operazione ultimata, del campo operatorio.
In sostanza, la valutazione complessiva di tutti questi elementi conduce a ritenere che la condotta dei sanitari non fu improntata ad una adeguata diligenza.
Da tale condotta, poi, sono derivati i successivi ricoveri nel 2008 e le conseguenze negative patite dal paziente. Infatti, l'“abbandono di un corpo estraneo nell'addome con conseguente sviluppo di un complesso aderenziale […], coinvolgendo le anse intestinali, costringeva il a sottoporsi a più riprese ad altri interventi CP_2 chirurgici per asportare il granuloma, per liberare le anse intestinali dalle aderenze, per ovviare ad una stenosi duodenale con una gastrodigiunostomia. In sintesi, un evidente nesso causale collega tutti questi interventi chirurgici alla prima laparotomia eseguita nel 2007” (cfr. p. 24 CTU).
Ritenuta, dunque, sussistente una condotta colposa astrattamente idonea a cagionare il danno riportato dal , secondo il criterio civilistico di CP_2 accertamento del nesso di causalità del “più probabile che non”, occorre procedere alla quantificazione medico legale dei postumi, permanenti e temporanei”.
3 Avverso la decisione proponeva appello l' Parte_1
con atto di citazione notificato a mezzo pec il 13 giugno 2022,
[...] invocandone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma totale della sentenza appellata, statuire e dichiarare:
In via immediata e previa fissazione di udienza che si richiederà ai sensi dell'art. 351
c.p.c.: sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, per i motivi esposti in premessa;
In via definitiva:
1) annullare e comunque riformare la sentenza resa inter partes dal Tribunale di
Napoli Sentenza n. 4777/2022 resa nel giudizio inter partes incardinato sotto il n.ro di R.G. 478/2017 dal Tribunale di Napoli, VIII Sezione Civile, G.U. dott.ssa Federica
D'Auria, il 10/13 maggio 2022, notificata in data 17.05.2022, per i motivi di cui in premessa;
Con 2) per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte da e Controparte_2 CP_3
, perché inammissibili, improponibili, improcedibili, nonché infondate in fatto
[...]
e in diritto e non provate, per i motivi esposti in premessa;
3) condannare gli appellati e , al pagamento delle Controparte_2 CP_3 spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
4) in via subordinata e salvo il ricorso per cassazione, riformare parzialmente la sentenza impugnata , rivalutando le “cause”, attribuendo alle stesse una percentuale di efficienza causale, quantomeno, del dieci per cento, e provvedendo, sulla base dei detti criteri, ad una congrua riduzione delle voci di danno, come liquidate dal
Tribunale.
5) sempre subordinatamente riformare il capo della decisione relativo alla condanna alle spese di giudizio, compensando per la metà le spese e competenze del primo grado.
6. in via istruttoria, autorizzare ai sensi del 3^ comma dell'art. 345 cpc il deposito dell'elaborato dei Prof. dott. e e disporre la Persona_1 Persona_2
4 rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio in ragione dei gravi errori in cui è incorso l'ausiliario di prime cure”.
Con comparsa depositata il 7 dicembre 2022, si costituivano in giudizio CP_2
e eccependo la novità e inammissibilità dell'istanza di
[...] CP_3 rinnovazione della ctu, non proposta in primo grado entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, chiedevano lo stralcio della consulenza di parte dagli atti processuali, il rigetto dell'istanza cautelare nonché il rigetto del gravame, con vittoria di spese del grado.
Con ordinanza del 20 dicembre 2022/3 gennaio 2023, la Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rigettava l'istanza cautelare nonché l'invocata rinnovazione della ctu, non necessaria, e rinviava il processo per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 1 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellata depositavano comparse e memorie di replica conclusionali, che non presentano carattere di novità.
La difesa appellante formula sei motivi di gravame, non rubricati, coi quali, sostanzialmente lamenta:
1) l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale di sarebbe discostato dal costante e univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, pur richiamato in sentenza, che impone al paziente, il quale agisca per il risarcimento del danno,
l'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e il danno lamentato, prova che, nel caso di specie, non sarebbe stata fornita. Le conclusioni del ctu sarebbero errate, laddove l'ausiliario ha ritenuto che l'intervento di gastrodigiunostomia per stenosi duodenale (eseguito dopo la rimozione del granuloma), fosse causalmente riconducibile alla reazione granulomatosa. Ciò in quanto la rilettura critica dell'esame TC addome effettuata dal Prof. faceva Per_3 rilevare che la sede della reazione granulomatosa fosse del tutto remota rispetto alla regione pilorica, ove era possibile apprezzare un aspetto retratto e distorsivo del
5 bulbo duodenale;
2) la motivazione con la quale il Tribunale ha attribuito la responsabilità all'Azienda ospedaliera sarebbe generica e contraddittoria. La condizione di salute del , CP_2 già prima del ricovero, sarebbe stata compromessa, come accertato in corso di causa, da un primo intervento nell'anno 1995 presso altra struttura e non imputabile all' CP_4
3) la motivazione del provvedimento sarebbe, in ogni caso, insufficiente per aver il primo giudice aderito acriticamente alla ctu senza tener conto delle osservazioni rese dai ct di parte, rispetto alle quali il giudice deve fornire un motivato dissenso. Per tale ragione viene invocata la rinnovazione delle operazioni peritali oppure disporsi una loro integrazione, in considerazione del dissenso dei consulenti di parte;
4) i sanitari dell' avrebbero attuato tutte le precauzioni possibili, Parte_1 come indicato dalle buone pratiche cliniche e un attento esame da parte del primo giudice di tutte le considerazioni tecnico-scientifiche acquisite agli atti avrebbe dovuto indurre il Tribunale a respingere la domanda, non essendo configurabile a carico dei sanitari alcuna imperizia, negligenza e imprudenza;
5) l'importo risarcitorio riconosciuto a sarebbe eccessivamente elevato e la CP_2 percentuale corretta, alla quale fare riferimento, avrebbe dovuto essere, al più, del
10%, solo in riferimento alla garza rinvenuta nell'addome, con esclusione delle conseguenze del successivo intervento;
6) la liquidazione delle spese di lite sarebbe, anch'essa errata e ingiusta, tenuto conto che l'Azienda ospedaliera aveva aderito alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis cpc nonché del parziale accoglimento della domanda, che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a disporne la compensazione quantomeno in misura del
50%.
L'appello presenta superabili profili di inammissibilità ma non è, in ogni caso, fondato.
I primi quattro motivi di gravame, tra loro connessi, possono essere trattati congiuntamente.
Giova, innanzitutto, ricostruire più dettagliatamente la vicenda clinica del
6 nonché lo svolgimento del giudizio di primo grado. CP_2
venne ricoverato, in data 9 luglio 2007, per diarrea cronica e coliche CP_2 addominali, presso il reparto di malattie infettive dell' Parte_1
[..
. Gli esami strumentali eseguiti evidenziavano aderenze post-operatorie e inspessimento parietale del colon ascendente e, pertanto, il paziente veniva sottoposto, nel reparto di chirurgia, a laparotomia esplorativa che non evidenziava le sospettate lesioni neoplastiche. Dimesso dopo l'intervento, veniva CP_2 nuovamente ricoverato, il 1 luglio 2008 con sintomi di vomito e diarrea, occasione nella quale dalla TC addome si evidenziava una grossolana formazione al fianco sinistro, verosimilmente da corpo estraneo, formazione che veniva asportata chirurgicamente il 3 luglio. Nel settembre 2008, a causa di nuova colica addominale, il paziente subiva ulteriore ricovero e veniva, per stenosi duodenale, sottoposto a intervento di gastrodigiunoscopia il 2 ottobre. Nel post-operatorio, a causa di occlusione intestinale, si rendeva necessario ulteriore intervento per liberare le anse ileali da aderenze che determinavano angolatura delle stesse e arresto del transito intestinale. subiva, infine, altro ricovero, presso l'Ospedale Cardarelli, per CP_2 disturbi di canalizzazione, ove veniva diagnosticata substenosi duodenale in soggetto portatore di gastroenteroanastomosi.
Nel corso del processo di I grado veniva disposta ctu medico legale. L'ausiliario incaricato dal Tribunale ricostruiva puntualmente la storia clinica del paziente, dando atto che era stato sottoposto nell'anno 1995 a intervento chirurgico per CP_2 perforazione di un'ulcera duodenale, ottenendo un buon recupero clinico.
L'intervento al quale il paziente veniva sottoposto il 25 luglio 2007 di laparotomia esplorativa non evidenziava lesioni neoplastiche del colon destro ma solo ulcerazioni del colon sinistro da colite batterica (pag. 21 ctu).
All'esito dell'intervento del 3 luglio 2008, nel corso del quale veniva rimosso il granuloma, costituito da una grossolana formazione ovalare di 9x8x7 cm, veniva sottoposto a esame istologico non il corpo estraneo rimosso bensì il tessuto parietale;
esame che evidenziava: “Macroscopia: lembo irregolare di cm 4 per 3 inviato come parete di raccolta purulenta. Il quadro morfologico mostra tessuto infiammatorio con aree di ascessualizzazione circoscritto da tessuto fibroso sede di flogosi,
7 immerso in tessuto adiposo” (cartella clinica intervento).
Il ctu esaminava, altresì, le condizioni cliniche che avevano condotto ai due successivi interventi, in data 2 ottobre 2008 e 10 ottobre 2008, che imponevano l'esecuzione della gastrodigiunostomia, dopo asportazione di numerose aderenze viscero-viscerali e viscero-parietali, e la liberazione delle anse intestinali dal blocco aderenziale.
All'esame obiettivo il periziando viene così descritto dal ctu: “Soggetto di sesso maschile in sufficienti condizioni di nutrizione, alto cm 165 del peso di Kg 51 Addome piano, trattabile con cicatrice ombelicale spostata a destra e poco visibile, inglobata nel contesto di un esito cicatriziale. Cicatrice para mediana destra lunga 21 cm, leggermente slargata al suo 3° medio-inferiore con larghezza di 2 cm ed adesa ai piani sottostanti, non dolente. Altra cicatrice lineariforme, dolente sulla linea mediana lunga 28 cm che passa a destra dall'ombelico; aderenze cicatriziali. La cicatrice in tale sede appare slargata (2,5 cm) ed ingloba la cicatrice ombelicale.
Apprezzabili aderenze cutanee e sottocutanee. Riferita dolenzia alla palpazione profonda. Alla percussione suono chiaro. Visceri ipocondriaci nei limiti”.
L'ausiliario concludeva che il presentava “una substenosi duodenale a CP_2 seguito di una gastrenteroanastomosi praticata per la presenza di un granuloma da corpo estraneo, esito di un precedente intervento laparotomico per sospetta eteroplasia del colon ascendente” (pag. 23). L'intervento chirurgico praticato nel luglio 2007, per il sospetto di una neoplasia del colon ascendente, era caratterizzato dall'abbandono di un corpo estraneo nell'addome con conseguente sviluppo di un complesso aderenziale che, coinvolgendo le anse intestinali, costringeva il a CP_2 sottoporsi a più riprese ad altri interventi chirurgici per asportare il granuloma, per liberare le anse intestinali dalle aderenze, per ovviare ad una stenosi duodenale con una gastrodigiunostomia, interventi causalmente collegabili alla garza chirurgica abbandonata nell'addome all'esito della laparotomia del 2007.
L'ausiliario chiariva che “La dimenticanza invece di oggetti di dimensioni cospicue
(quali strumenti chirurgici e altri oggetti non minuscoli, ma facilmente inventariabili, identificabili e recuperabili,) come una garza rappresenta, comunque in sé, un difetto dell'ordinaria diligenza alla quale il medico deve conformare il
8 proprio operato”, precisando, inoltre, che “Nel caso in esame, occorre considerare che l'atto chirurgico incriminato si sostanziava in una semplice laparotomia con esplorazione del colon e tale intervento fu eseguito in elezione e, come si ricava dal referto operatorio, non fu gravato da particolari difficoltà o complicanze emorragiche, sicché, pur considerando le peculiari caratteristiche della cavità addominale che può facilmente occultare i corpi estranei maneggiati dal chirurgo, non si comprende come sia stato possibile smarrire una garza, peraltro di non trascurabili dimensioni, attesa la doverosa conta di tali presidi, essendo delegato a tale compito uno specifico componente dell'equipe operatoria proprio per evitare che a seguito dell'intervento possano residuare corpi estranei nell'addome del paziente. Del resto, un tale presidio può essere facilmente recuperato nel corso dell'intervento stesso, in occasione della necessaria ispezione del campo operatorio, da parte del chirurgo, qualora venga allertato del mancato recupero della garza utilizzata”.
L' non ha provveduto, nel corso del precedente Parte_1 giudizio, a nominare consulente tecnico di parte, né ha formulato osservazioni critiche alla ctu, contestata dal solo ct di parte attrice in ordine alla valutazione degli esiti permanenti a carico del paziente, ritenuti sottostimati.
Con comparsa conclusionale l' si è limitata a ripercorrere l'iter Parte_1 processuale, riproponendo pedissequamente le difese già svolte con comparsa di costituzione, insistendo sulla circostanza che il comportamento dei sanitari fosse stato improntato alla massima precisione, perizia, prudenza e diligenza. L'allora convenuta non ha mosso alcuna concreta critica alle conclusioni del ctu, essendosi limitata ad argomentare che esse fossero errate, senza che tale asserzione fosse sostenuta da alcuna considerazione medico-legale ma solo riportando la storia clinica del paziente e lo svolgimento degli interventi chirurgici, così come risultanti dalla documentazione medica in atti.
Nel presente grado di giudizio l'odierna appellante ha affermato che le condizioni di salute di sarebbe state già compromesse, come accertato in corso di CP_2 causa, dal primo intervento dell'anno 1995.
L' ha prodotto una relazione di parte, le cui argomentazioni e Parte_1
9 conclusioni neanche sono esposte puntualmente nel gravame, consulenza che riposa sulla “rilettura critica dell'esame TC dell'addome il Prof ha fatto rilevare: Per_3
“la sede della suddetta reazione granulomatosa è del tutto remota rispetto alla regione pilorica ove è possibile apprezzare un aspetto retratto e distorsivo del bulbo duodenale, come da esiti cicatriziali (post-ulcerativi?), in evoluzione rispetto al precedente esame TC eseguito dal paziente in data 23/7/07 nel corso di un precedente ricovero presso il Reparto di Malattie Infettive e Parassitarie della nostra AOU e già segnalati in un esame radiologico con mdc baritato eseguito in data 3/5/07 nel corso di un altro ricovero presso il Reparto di Fisiopatologia e
Riabilitazione di codesta AOU” nonché sull'assenza di un esame istologico sulla massa asportata, in quanto limitato solo alle pareti della tumefazione della medesima formazione (pag. 28 appello).
In primis va rilevato come non vi siano dubbi che il corpo estraneo dimenticato nella cavità addominale fosse una garza, giacché l'esame istologico ha evidenziato la presenza di tessuto fibroso. Nella stessa relazione tecnica di parte prodotta dall'appellante nel presente grado di giudizio si afferma che “È evidente che la predetta formazione localizzata al fianco sinistro, nonostante la mancata descrizione nel reperto operatorio del 3/7/08 e l'assenza di un esame istologico sulla massa asportata, in quanto limitato solo alle pareti della tumefazione della medesima formazione, rappresenta una garza chirurgica dimenticata in addome”.
Peraltro, mette appena in conto evidenziare che la scelta operata dai sanitari di non descrivere né sottoporre a esame istologico il corpo estraneo rimosso ma solo tessuti parietali, ove vi fosse un dubbio residuo circa la sua origine, ridonda in danno della struttura che ha reso, in tal modo, più difficoltoso l'accertamento. Stupisce, anzi, la condotta dell'Ospedale che ha disposto della formazione rimossa senza una sua chiara descrizione e non procedendo alle dovute indagini istologiche sul reperto.
Quanto alla revisione critica del Prof. l'appellante ha prodotto, una Per_3 relazione redatta dal proprio dipartimento di Diagnostica Morfologica e Funzionale,
Radioterapia e Medicina Legale, datata 27 gennaio 2016, nella quale il radiologo afferma che la sede della reazione granulomatosa sarebbe “del tutto remota” rispetto
“... alla regione pilorica ove è possibile apprezzare un aspetto retratto e distorto del bulbo duodenale ... in evoluzione rispetto al precedente esame TC ... in data 23.07.07
10 ... e già segnalati in un esame radiologico con mdb baritato eseguito in data
3.05.07”, concludendo per la inverosimilità del “nesso di causa-effetto tra il materiale meta-chirurgico e la stenosi cicatriziale del bulbo duodenale apprezzabile nella TC del 27.09.08”.
Con riguardo alla relazione radiologica, proveniente dalla stessa
[...]
e che, pertanto, non costituisce prova a questa favorevole (che avrebbe, Parte_1 in tal caso, carattere di novità), e alla consulenza di parte prodotta in atti, a seguito della pronuncia delle SS UU 3086/2022, si è chiarito come sia sempre possibile sollevare rilievi critici alla ctu, anche per la prima volta in grado di appello, purché non vengano introdotti nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove.
Le osservazioni formulate dall' nel presente grado di giudizio Parte_1 appaiono però del tutto insufficienti a minare la solidità dell'impianto della decisione di primo grado che ha recepito, dopo attento esame, la valutazione tecnica del ctu, senza che, a differenza di quanto argomentato dall'appellante con terzo motivo di gravame, alla consulenza venissero mosse critiche alcune.
La tesi, neanche compiutamente argomentata nel gravame che rimanda alla relazione di parte, che gli esiti di una pregressa ulcera duodenale, trattata chirurgicamente nel 1995, negli anni avrebbe potuto determinare la produzione di tessuto cicatriziale con stenosi e deformazione del duodeno ha, per un profilo carattere di novità, non essendo stato dedotto nel giudizio di primo grado alcun preciso collegamento causale tra l'intervento del 1995 e i problemi patiti dal paziente nel 2007 e successivamente.
Si legge, difatti, nella comparsa di costituzione dell' in primo Parte_1 grado, genericamente, che “... la patologia riscontrata era certamente già presente all'atto della prima visita presso l'A.O.U. Federico II...”, “Le colpe, quindi, - laddove esistano e vengano provate – (ma ciò si nega categoricamente) quali conseguenze della patologia preesistente vanno sicuramente da ricercarsi altrove e non certamente all'incolpevole comportamento dell'equipe dei sanitari dell'A.O.U.
Federico II il cui comportamenti professionali sono esenti da colpe e da comportamenti negligenti, e imperiti”. Né ulteriori argomentazioni sul punto sono
11 state offerte con memoria ai sensi dell'art. 183, n. 1 , cpc.
Anche ove si volesse ritenere che le deduzioni non introducano nuovi elementi di fatto, l'intervento subito da era risalente di dodici anni (1995) nel corso dei CP_2 quali il paziente non aveva mai avuto episodi significativi. Inoltre, dalla descrizione dell'intervento di laparoscopia esplorativa del 2007, risulta “presenza di smagliature ed ulcerazioni del colon come da colite batterica o virale” e viene annotato che “le lesioni osservate potevano essere suscettibili di terapia medica”. Gli esami strumentali eseguiti, i cui referti sono contenuti in cartella clinica (doc. 13 e 14 prod. appellato), non fanno alcun riferimento a un aspetto retratto e distorto del bulbo duodenale, evidenziandosi alla TC del luglio 2007, un inspessimento parietale. Le immagini revisionate dal Prof. non sono mai state prodotte dall' Per_3 [...]
né vi è in atti l'esame radiologico con mdc del 3 maggio 2007, Parte_1 menzionato nella relazione di revisione critica.
La lettura della descrizione dell'intervento chirurgico del luglio 2008 dà, inoltre, atto della serietà della situazione generata dal granuloma, formatosi nella cavità addominale a seguito dell'abbandono della garza, e dell'invasività dell'operazione chirurgica, laddove si legge: “La tumefazione clinicamente palpabile, localizzata in fianco sinistro, è posta medialmente al colon discendente e lateralmente al ventaglio mesenterico ed alle anse di tenue. Diverse anse aderiscono intimamente a tale tumefazione che appare di consistenza duro-elastica. Si inizia una cauta viscerolisi che interessa dapprima anse di tenue lontane dalla tumefazione ed adese tra di loro ed alla cicatrice mediana per poi portarsi lateralmente ed a sinistra. Si riesce a liberare una quota di tumefazione pari a circa un terzo della sua faccia superiore mediante distacco delle anse di tenue adese. Alcune di queste nelle manovre di liberazione e di viscerolisi subiscono delle speritoneizzazioni che si riparano con punti sieromuscolari. A questo punto le manovre di ulteriore liberazione del tenue dalla tumefazione determinano una fissurazione estesa della stessa con riversamento di notevole quantità di pus tra le anse che viene comunque prontamente bloccato mediante barrage con garze e aspirazioni ripetute... Le pareti della tumefazione ascessualizzata vengono in parte esplorate ed in parte lasciate adese ad alcune anse di tenue ed al colon discendente laddove inestricabilmente fuse”.
12 La tesi che gli esiti invalidanti patiti da siano da attribuire a una CP_2 situazione di salute già compromessa, non clinicamente documentata, in ragione di intervento chirurgico risalente di ben 12 anni, nel corso dei quali egli non aveva avuto disturbi rilevanti, è palesemente smentita dalla gravità ed estensione del processo infiammatorio innescato dal corpo estraneo, come rilevato anche dal Tribunale di grandi dimensioni, abbandonato nella cavità addominale, così come descritto in cartella clinica. A tale processo infiammatorio e allo sviluppo di un complesso aderenziale che coinvolgeva le anse dell'intestino, va ricondotta la stenosi duodenale
(assente nel precedente ricovero del 2007, causato, come rilevato a posteriori, da una patologia di origine batterica o virale che non richiedeva intervento chirurgico), stenosi sulla quale si è dovuto intervenire coi due successivi interventi, particolarmente invasivi, nel ricovero del 26 settembre/8 novembre 2008.
Come ben si vede, i motivi di gravame sub 1), 2), 3) e 4) non sono suscettibili di accoglimento, essendo emersa con chiarezza la negligenza dell'operato dei sanitari e la sua ricollegabilità causale con il danno alla salute patito dal paziente, senza che la struttura abbia offerto seria e consistente prova contraria.
Parimenti va respinto il motivo di appello sub 5), col quale non viene contestata la correttezza della percentuale di invalidità permanente del 25% residuata a carico di ma meramente chiesta, in maniera assiomatica e del tutto immotivata, una CP_2 sua riduzione in misura del 10%.
Infine, con ultimo motivo di censura, l'appellante invoca la modifica del regolamento delle spese di lite, ritenendo che il Tribunale avrebbe dovuto disporne la compensazione in misura del 50%, giusta il rigetto parziale dell'originaria domanda e l'adesione dell' alla proposta conciliativa. CP_4
Si osserva, in primis, che la proposta conciliativa formulata con ordinanza dell'11 maggio 2018, prima dell'istruzione della causa, prevedeva il pagamento da parte dell' dell'importo di € 8.000,00 nonché, a titolo di spese legali, € Parte_1
1.300,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi. L'esito del giudizio, con un riconoscimento di una percentuale di invalidità del 25%, giustifica pienamente la mancata adesione da parte dell'originario attore.
Il Tribunale ha liquidato le spese del grado con riferimento al criterio del decisum,
13 applicando parametri lievemente inferiori a quelli medi previsti per lo scaglione di riferimento da € 52.001,00 a € 260.000,00. Il rigetto della domanda di liquidazione in via equitativa del danno da mancata informazione sulle conseguenze degli interventi e quello dell'autonoma domanda svolta dal coniuge , CP_3 parametrata al 10% del danno patito dal marito, non imponeva e non impone al giudice la compensazione delle spese di lite, tra l'altro invocata nella rilevante misura del 50%, delle spese di lite, la cui determinazione appare adeguata al valore e complessità della lite nonché all'attività svolta dalle parti e che, può, pertanto, essere confermata.
In conclusione, l'appello va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss modificazioni, quindi, tenuto conto del valore della lite, € 88.000,00 circa, dell'attività espletata dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori intermedi tra i minimi e i medi del corrispondente scaglione tariffario di riferimento da € 52.001,00 a € 260.000,00, determinandole in € 6.045,00 per la fase cautelare ed € 10.740,00 per la fase di merito, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giulio Cacciapuoti, dichiaratosi antistatario.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU delle Spese di
Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 4777 pubblicata il 13 maggio 2022, proposto da
[...] nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 CP_3
così dispone:
[...]
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite in favore di CP_2
e , liquidate in complessivi € 6.045,00 per la fase cautelare ed
[...] CP_3
14 € 10.740,00 per la fase di merito, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge, distratte in favore dell'Avv. Giulio Cacciapuoti, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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