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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
1
R.G. N. 42779 /2025
Tribunale di Roma SEZIONE V CIVILE
NEL COLLEGIO COMPOSTO DA
PRESIDENTE DOTT. SILVIO CINQUE GIUDICE DOTT. ELENA FULGENZI GIUDICE RELATORE DOTT.SSA MARIA LAVINIA FANELLI
letti gli atti e pronunziando, a scioglimento della riserva assunta a verbale d'udienza collegiale, sul reclamo avverso provvedimento cautelare ex art 700 cpc del 12.9.25 promosso
da
C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Roma piazza Apollodoro n.26 presso lo studio dell'avv. Cristina Calabrese, rappresentante e difensore, giusta delega allegata al reclamo RECLAMANTE nei confronti di
C.F. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma Lungotevere Arnaldo da Brescia n.9 presso lo studio degli avv. Carlo Celani e Giulia Orfei, rappresentanti e difensori giusta delega allegata al ricorso cautelare RECLAMATO
sciogliendo la riserva del 5.11.25
OSSERVA
con ricorso ritualmente notificato la sig. rimasta contumace nella fase Pt_1 cautelare- ha impugnato il provvedimento ex art 700 c.p.c. pubblicato da questo Tribunale in data 12.9.25 (rg.n. 36296/25)- con cui consentito al sig. CP_1 l'accesso presso la sua abitazione sita in via del Babuino n 127 per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di eliminazione di opere abusive come descritte nella determina comunale n CE/4584/23 del 22.12.23. Ha chiesto invero revocarsi la misura cautelare e medio tempore la sospensione della stessa sostenendo in particolare che:
-la determina comunale non aveva affatto prescritto la rimozione di opere abusive, contenendo solo una constatazione della situazione di fatto e ordinando meramente la sospensione di eventuali lavori in corso;
-la Polizia non aveva infatti individuato la situazione quo ante e indicato le opere di ripristino;
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-la Cila presentata dunque era incongrua ed inidonea al ripristino, non consentendo peraltro di verificare la conformità urbanistica delle opere in sanatoria da eseguirsi;
-la casa di via del Babuino le era stata assegnata in sede di separazione/ divorzio come abitazione insieme ai figli minori, con la distribuzione degli spazi interni come allo stato attuale, comportando invece le opere in sanatoria l'eliminazione della camera da letto dei figli;
-le asserite opere abusive erano risalenti nel tempo, ed effettuate prima del suo ingresso nel 2005 nella casa familiare, essendo dunque essa ricorrente estranea alle modifiche edilizie.
Si è costituto il sig. resistendo e deducendo che: CP_1
-la determina comunale CE/4584/23 costituiva titolo sufficiente ai fini del fumus, trattandosi di provvedimento ricorribile al Tar, senza necessità di un ordine di ripristino;
-le opere abusive erano state dettagliatamente descritte dalla Polizia in sede di sopralluogo del 18.1.23;
-alcune di esse alteravano la distribuzione interna compromettendo la sicurezza dell'immobile esponendo esso proprietario a responsabilità;
-la Cila era conforme, come da progetti e planimetrie allegate;
-la misura cautelare non incideva sul diritto di abitazione della sig. Pt_1 essendo limitato nel tempo e finalizzato unicamente ai lavori in sanatoria. Ha chiesto dunque respingersi il reclamo, con vittoria di spese.
All'udienza del 5.11.25 parte reclamante ha contestato altresì il difetto di strumentalità della domanda avanzata ex art 700 cpc, non avendo l'istante indicato il futuro giudizio di merito conseguenziale alla tutela anticipata richiesta.
Nel merito il reclamo è fondato nei termini che seguono.
Con riferimento alla censura di difetto di strumentalità- prescindendosi dalla evoluzione normativa in parte qua volta ad attenuare tale requisito, potendo la fase cautelare esaurire il contenzioso tra le parti laddove raggiunto l'interesse perseguito- è al contrario indicato nella domanda cautelare l'instaurando giudizio di merito finalizzato al risarcimento dei danni patrimoniali e non subìti dal sig. per la asserita condotta ostruzionistica al ripristino degli abusi necessari CP_1 per la vendita del cespite.
Ciò premesso -all'esito di un rinnovato esame documentale- deve respingersi la misura richiesta per difetto dei requisiti del fumus e del periculum.
Con riferimento al fumus la richiamata delibera comunale CA/4584/23 non imponeva affatto allo stato al proprietario il ripristino delle opere abusive accertate con sopralluogo nell'unità di via del Babuino 127, bensì si limitava ad ordinare “l'immediata sospensione di eventuali lavori in corso..” “diffidando l'esecuzione di qualsiasi opera successiva ..”
Ebbene nell'unità le opere non erano pacificamente in corso, posto che nello stesso atto interno della p.a. (modello A determina) ove vengono descritti gli
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abusi, essi sono annotati come “ultimati”, di guisa che l'adempimento della determina era già rispettato senza necessità di alcuna sospensione di opere in corso. Del resto che lo stato dei luoghi attuale fosse conforme a periodi molto risalenti è documentalmente provato dalle testimonianze rese in giudizio connesso (rg 22341/24 all 8 reclamo) e rappresentato a sommarie informazioni dal proprietario (all. 9 reclamo).
Il sig. ha poi fatto riferimento ad un atto interno del 20.11.23 in cui CP_1 descritti gli abusi ed indicato il rispristino “salvo presentazione Scia ex art 37 DPR 380/01..”, ma tale atto non si è evidentemente tradotto in un ordine di ripristino posto che la determina notificata successivamente e datata 22.12.23 nulla riporta al riguardo se non la richiamata sospensione.
Con riferimento infine al periculum, ritenendosi comunque il proprietario legittimato alla sanatoria di difformità urbanistico/catastali che incidano sul suo diritto di vendita- ancorchè di una proprietà gravata da diritto di abitazione in favore della reclamante- deve osservarsi che in assenza di un ordine notificato di ripristino (peraltro la determina è risalente al 2023 senza che allo stato sia intervenuti altri provvedimenti ablatori) le opere sanatoria di cui sopra appaiono realizzabili non in via d'urgenza non sussistendo alcun pregiudizio grave ed irreparabile incombente. Al riguardo l'allegato pericolo degli abusi in termini di sicurezza per lo stabile rectius per l'appartamento è rimasta del tutto indimostrata, specie appunto considerandosi la risalenza nel tempo delle opere senza problematiche medio tempore occorse.
Il reclamo dunque deve essere accolto.
Spese secondo soccombenza, solo per il presente reclamo attesa la contumacia nella fase cautelare.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
- accoglie il reclamo come da motivazione, revocando la ordinanza cautelare del 12.9.25 (rg.n. 36296/25);
-condanna per l'effetto al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 di che liquida in €2.000,00 per compensi ed €147,00 per spese Parte_1 oltre accessori come per legge
Si comunichi. Roma, 7.11.25
Il Presidente Silvio Cinque
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R.G. N. 42779 /2025
Tribunale di Roma SEZIONE V CIVILE
NEL COLLEGIO COMPOSTO DA
PRESIDENTE DOTT. SILVIO CINQUE GIUDICE DOTT. ELENA FULGENZI GIUDICE RELATORE DOTT.SSA MARIA LAVINIA FANELLI
letti gli atti e pronunziando, a scioglimento della riserva assunta a verbale d'udienza collegiale, sul reclamo avverso provvedimento cautelare ex art 700 cpc del 12.9.25 promosso
da
C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Roma piazza Apollodoro n.26 presso lo studio dell'avv. Cristina Calabrese, rappresentante e difensore, giusta delega allegata al reclamo RECLAMANTE nei confronti di
C.F. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma Lungotevere Arnaldo da Brescia n.9 presso lo studio degli avv. Carlo Celani e Giulia Orfei, rappresentanti e difensori giusta delega allegata al ricorso cautelare RECLAMATO
sciogliendo la riserva del 5.11.25
OSSERVA
con ricorso ritualmente notificato la sig. rimasta contumace nella fase Pt_1 cautelare- ha impugnato il provvedimento ex art 700 c.p.c. pubblicato da questo Tribunale in data 12.9.25 (rg.n. 36296/25)- con cui consentito al sig. CP_1 l'accesso presso la sua abitazione sita in via del Babuino n 127 per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di eliminazione di opere abusive come descritte nella determina comunale n CE/4584/23 del 22.12.23. Ha chiesto invero revocarsi la misura cautelare e medio tempore la sospensione della stessa sostenendo in particolare che:
-la determina comunale non aveva affatto prescritto la rimozione di opere abusive, contenendo solo una constatazione della situazione di fatto e ordinando meramente la sospensione di eventuali lavori in corso;
-la Polizia non aveva infatti individuato la situazione quo ante e indicato le opere di ripristino;
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-la Cila presentata dunque era incongrua ed inidonea al ripristino, non consentendo peraltro di verificare la conformità urbanistica delle opere in sanatoria da eseguirsi;
-la casa di via del Babuino le era stata assegnata in sede di separazione/ divorzio come abitazione insieme ai figli minori, con la distribuzione degli spazi interni come allo stato attuale, comportando invece le opere in sanatoria l'eliminazione della camera da letto dei figli;
-le asserite opere abusive erano risalenti nel tempo, ed effettuate prima del suo ingresso nel 2005 nella casa familiare, essendo dunque essa ricorrente estranea alle modifiche edilizie.
Si è costituto il sig. resistendo e deducendo che: CP_1
-la determina comunale CE/4584/23 costituiva titolo sufficiente ai fini del fumus, trattandosi di provvedimento ricorribile al Tar, senza necessità di un ordine di ripristino;
-le opere abusive erano state dettagliatamente descritte dalla Polizia in sede di sopralluogo del 18.1.23;
-alcune di esse alteravano la distribuzione interna compromettendo la sicurezza dell'immobile esponendo esso proprietario a responsabilità;
-la Cila era conforme, come da progetti e planimetrie allegate;
-la misura cautelare non incideva sul diritto di abitazione della sig. Pt_1 essendo limitato nel tempo e finalizzato unicamente ai lavori in sanatoria. Ha chiesto dunque respingersi il reclamo, con vittoria di spese.
All'udienza del 5.11.25 parte reclamante ha contestato altresì il difetto di strumentalità della domanda avanzata ex art 700 cpc, non avendo l'istante indicato il futuro giudizio di merito conseguenziale alla tutela anticipata richiesta.
Nel merito il reclamo è fondato nei termini che seguono.
Con riferimento alla censura di difetto di strumentalità- prescindendosi dalla evoluzione normativa in parte qua volta ad attenuare tale requisito, potendo la fase cautelare esaurire il contenzioso tra le parti laddove raggiunto l'interesse perseguito- è al contrario indicato nella domanda cautelare l'instaurando giudizio di merito finalizzato al risarcimento dei danni patrimoniali e non subìti dal sig. per la asserita condotta ostruzionistica al ripristino degli abusi necessari CP_1 per la vendita del cespite.
Ciò premesso -all'esito di un rinnovato esame documentale- deve respingersi la misura richiesta per difetto dei requisiti del fumus e del periculum.
Con riferimento al fumus la richiamata delibera comunale CA/4584/23 non imponeva affatto allo stato al proprietario il ripristino delle opere abusive accertate con sopralluogo nell'unità di via del Babuino 127, bensì si limitava ad ordinare “l'immediata sospensione di eventuali lavori in corso..” “diffidando l'esecuzione di qualsiasi opera successiva ..”
Ebbene nell'unità le opere non erano pacificamente in corso, posto che nello stesso atto interno della p.a. (modello A determina) ove vengono descritti gli
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abusi, essi sono annotati come “ultimati”, di guisa che l'adempimento della determina era già rispettato senza necessità di alcuna sospensione di opere in corso. Del resto che lo stato dei luoghi attuale fosse conforme a periodi molto risalenti è documentalmente provato dalle testimonianze rese in giudizio connesso (rg 22341/24 all 8 reclamo) e rappresentato a sommarie informazioni dal proprietario (all. 9 reclamo).
Il sig. ha poi fatto riferimento ad un atto interno del 20.11.23 in cui CP_1 descritti gli abusi ed indicato il rispristino “salvo presentazione Scia ex art 37 DPR 380/01..”, ma tale atto non si è evidentemente tradotto in un ordine di ripristino posto che la determina notificata successivamente e datata 22.12.23 nulla riporta al riguardo se non la richiamata sospensione.
Con riferimento infine al periculum, ritenendosi comunque il proprietario legittimato alla sanatoria di difformità urbanistico/catastali che incidano sul suo diritto di vendita- ancorchè di una proprietà gravata da diritto di abitazione in favore della reclamante- deve osservarsi che in assenza di un ordine notificato di ripristino (peraltro la determina è risalente al 2023 senza che allo stato sia intervenuti altri provvedimenti ablatori) le opere sanatoria di cui sopra appaiono realizzabili non in via d'urgenza non sussistendo alcun pregiudizio grave ed irreparabile incombente. Al riguardo l'allegato pericolo degli abusi in termini di sicurezza per lo stabile rectius per l'appartamento è rimasta del tutto indimostrata, specie appunto considerandosi la risalenza nel tempo delle opere senza problematiche medio tempore occorse.
Il reclamo dunque deve essere accolto.
Spese secondo soccombenza, solo per il presente reclamo attesa la contumacia nella fase cautelare.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
- accoglie il reclamo come da motivazione, revocando la ordinanza cautelare del 12.9.25 (rg.n. 36296/25);
-condanna per l'effetto al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 di che liquida in €2.000,00 per compensi ed €147,00 per spese Parte_1 oltre accessori come per legge
Si comunichi. Roma, 7.11.25
Il Presidente Silvio Cinque
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