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Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2023, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ET GE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE>PPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. PASQUALE SERRAO d'AQUINO, per l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 9/9/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LECCO il 9/7/20192 ha escluso la circostanza aggravant di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati in contestazione di cui ai capi A) e B) e quello di cui alla sentenza n. 36/2018 del Tribunale di Lecco, e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di ET GE per i reati di ricettazione e furto aggravato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 e 648 cod. pen. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 2572 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 20/10/2022 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riduzione della pena a seguito del riconosciuto vincolo della continuazione tra i reati. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. 2. In data 4 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Pasquale Serrao d'Aquino, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1. Nell'attuale processo al ricorrente sono contestati il reato di furto aggravato in un esercizio commerciale e la ricettazione di un blocchetto di assegni. Lo stesso imputato, con sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecco divenuta irrevocabile il 20 marzo 2020, è stato condannato per un diverso furto aggravato, commesso in data 15 gennaio 2018, alla pena di mesi due, giorni venti ed euro 80,00 di multa. All'esito del processo di primo grado oggetto dell'attuale ricorso l'imputato è stato dichiarato responsabile di entrambi i reati e il giudice ha ritenuto che sussistesse il vincolo della continuazione tra il furto aggravato di cui al capo a) e l'analogo reato oggetto della citata sentenza. Lo stesso vincolo è stato escluso quanto al reato di ricettazione. Il trattamento sanzionatorio, pertanto, considerata la riduzione per il rito abbreviato, è stato determinato dal Tribunale come segue: -ritenuto più grave il reato oggetto della sentenza del Tribunale di Lecco 36/2018, per il reato di furto di cui al capo a) ha applicato la pena di giorni venti di reclusione ed euro 20,00 di multa, quale aumento ex art. 81 cod. pen. alla pena base di mesi due e giorni venti ed euro 80 di multa già comminata con la sentenza già divenuta irrevocabile;
-per la ricettazione di cui al capo b), in mesi dieci e giorni venti ed euro 300,00. La Corte territoriale, a fronte di uno specifico motivo di appello presentato dalla difesa sul punto, ritenuta l'evidente sussistenza di indici dell'unicità del disegno criminoso tra i reati di furto e la ricettazione di cui al capo b), ha applicato la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. anche al reato di cui all'art. 648 cod. pen., indicato ora come più grave, e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio come segue: 2 -pena base per il reato di ricettazione di cui al capo b), anni due di reclusione ed euro 675 di multa, ridotta per le attenuanti ad anni uno e mesi quattro ed euro 450,00 di multa;
-aumento per la continuazione per il reato di furto aggravato di cui al capo a), giorni quindici di reclusione ed euro 15,00; -riduzione per il rito della pena complessiva di anni uno, mesi cinque ed euro 465,00 a mesi undici di reclusione ed euro 310,00 di multa;
-aumento di mesi due e giorni 20 di reclusione ed euro 80,00 per la continuazione con il furto aggravato di cui alla sentenza del Tribunale di Lecco;
-pena finale anni uno, mesi uno, giorni 20 di reclusione ed euro 390,00 di multa. 2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata riduzione della pena complessiva a seguito del riconosciuto vincolo della continuazione tra i reati. Nello specifico il ricorrente rileva che la Corte territoriale, riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato di furto aggravato e la ricettazione, oggetto dell'attuale processo, e quello di furto, oggetto del processo concluso con la sentenza del Tribunale di Lecco 36/2018, avrebbe determinato la pena in modo errato ovvero avrebbe comunque omesso di motivare in ordine alla quantificazione degli aumenti di pena. A fronte della nuova e diversa individuazione del reato più grave da cui prendere le mosse, la ricettazione in precedenza esclusa dalla continuazione, infatti, la Corte territoriale ha applicato per il reato di furto oggetto della precedente sentenza, quello che era inizialmente stato individuato come reato più grave, la medesima pena, cioè due mesi e 20 giorni ed euro 800 di multa. Tale modo di operare, peraltro)in assenza di qualsivoglia motivazione, sarebbe errato. La doglianza è fondata. La Corte territoriale, infatti, ritenuto che sussistesse il vincolo della continuazione anche con il reato di ricettazione, ha correttamente proceduto alla nuova individuazione del reato più grave, quello di cui all'art. 648 cod. pen., e alla determinazione della pena base sulla quale operare gli aumenti in continuazione. A fronte di tale nuova determinazione, però, avrebbe dovuto anche procedere a una nuova valutazione in ordine alla congruità degli aumenti da applicare ai sensi dell'art. 81 cod. pen. dando altresì conto nella motivazione dei criteri applicati per ogni singolo aumento. Nella peculiare ipotesi del caso di specie, d'altro canto, il giudice dell'appello, diversamente da quanto ha fatto, era tenuto ad esporre le ragioni per le quali, a fronte del diverso rilievo attribuito al furto oggetto della sentenza 36/2018 del Tribunale di Lecco - non più reato più grave ma reato satellite- ha ritenuto di applicare un aumento di pena esattamente coincidente con la pena originariamente calcolata, peraltro con un evidente disparità quanto all'aumento applicato per l'altro reato di furto. 3 In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, infatti, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, ciò in modo da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli illeciti accertati e che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (cfr. da ultimo Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). La sentenza impugnata, la cui motivazione sul punto risulta del tutto carente;
pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. in quanto i beni sottratti all'interno dell'esercizio commerciale, sottoposti a video sorveglianza e sotto il contaste controllo di una dipendente, non sarebbero da considerarsi come sottoposti alla pubblica fede e la diversa conclusione sul punto sarebbe errata. La doglianza è manifestamente infondata. La conclusione della Corte territoriale quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo n. 7 cod. pen. è corretta e la motivazione sul punto, anche con il riferimento al fatto che la videosorveglianza ha lo scopo di consentire un controllo solo a sottrazione avvenuta, è adeguata. Ai fini della esclusione dell'aggravante in parola, d'altro canto, non è sufficiente che vi sia un qualunque tipo di controllo a distanza. Come anche recentemente ribadito da questa Corte, infatti, nel furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videoregistrazione, che non può considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157 - 01; Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808-01). Ciò in quanto quello che rileva è che il sistema di videosorveglianza non è idoneo a escludere l'esposizione della pubblica fede del bene perché, non assicurando un controllo costante e diretto, non fa venir meno la situazione di affidamento che gli avventori e clienti devono riporre rispetto al bene medesimo, che rimane pertanto, in una siffatta evenienza, comunque affidato all'altrui senso di rispetto (cfr. ancora Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, cit. e, incidentalmente, Sez. U, Sentenza n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095). 3. In assenza di motivi di impugnazione relativi all'affermazione di responsabilità la stessa deve essere dichiarata irrevocabile. 4 4. L'accoglimento del primo motivo esclude la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile la dichiarazione di responsabilità. Così deciso il 20/10/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. PASQUALE SERRAO d'AQUINO, per l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 9/9/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LECCO il 9/7/20192 ha escluso la circostanza aggravant di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati in contestazione di cui ai capi A) e B) e quello di cui alla sentenza n. 36/2018 del Tribunale di Lecco, e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di ET GE per i reati di ricettazione e furto aggravato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 e 648 cod. pen. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 2572 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 20/10/2022 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riduzione della pena a seguito del riconosciuto vincolo della continuazione tra i reati. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. 2. In data 4 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Pasquale Serrao d'Aquino, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1. Nell'attuale processo al ricorrente sono contestati il reato di furto aggravato in un esercizio commerciale e la ricettazione di un blocchetto di assegni. Lo stesso imputato, con sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecco divenuta irrevocabile il 20 marzo 2020, è stato condannato per un diverso furto aggravato, commesso in data 15 gennaio 2018, alla pena di mesi due, giorni venti ed euro 80,00 di multa. All'esito del processo di primo grado oggetto dell'attuale ricorso l'imputato è stato dichiarato responsabile di entrambi i reati e il giudice ha ritenuto che sussistesse il vincolo della continuazione tra il furto aggravato di cui al capo a) e l'analogo reato oggetto della citata sentenza. Lo stesso vincolo è stato escluso quanto al reato di ricettazione. Il trattamento sanzionatorio, pertanto, considerata la riduzione per il rito abbreviato, è stato determinato dal Tribunale come segue: -ritenuto più grave il reato oggetto della sentenza del Tribunale di Lecco 36/2018, per il reato di furto di cui al capo a) ha applicato la pena di giorni venti di reclusione ed euro 20,00 di multa, quale aumento ex art. 81 cod. pen. alla pena base di mesi due e giorni venti ed euro 80 di multa già comminata con la sentenza già divenuta irrevocabile;
-per la ricettazione di cui al capo b), in mesi dieci e giorni venti ed euro 300,00. La Corte territoriale, a fronte di uno specifico motivo di appello presentato dalla difesa sul punto, ritenuta l'evidente sussistenza di indici dell'unicità del disegno criminoso tra i reati di furto e la ricettazione di cui al capo b), ha applicato la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. anche al reato di cui all'art. 648 cod. pen., indicato ora come più grave, e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio come segue: 2 -pena base per il reato di ricettazione di cui al capo b), anni due di reclusione ed euro 675 di multa, ridotta per le attenuanti ad anni uno e mesi quattro ed euro 450,00 di multa;
-aumento per la continuazione per il reato di furto aggravato di cui al capo a), giorni quindici di reclusione ed euro 15,00; -riduzione per il rito della pena complessiva di anni uno, mesi cinque ed euro 465,00 a mesi undici di reclusione ed euro 310,00 di multa;
-aumento di mesi due e giorni 20 di reclusione ed euro 80,00 per la continuazione con il furto aggravato di cui alla sentenza del Tribunale di Lecco;
-pena finale anni uno, mesi uno, giorni 20 di reclusione ed euro 390,00 di multa. 2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata riduzione della pena complessiva a seguito del riconosciuto vincolo della continuazione tra i reati. Nello specifico il ricorrente rileva che la Corte territoriale, riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato di furto aggravato e la ricettazione, oggetto dell'attuale processo, e quello di furto, oggetto del processo concluso con la sentenza del Tribunale di Lecco 36/2018, avrebbe determinato la pena in modo errato ovvero avrebbe comunque omesso di motivare in ordine alla quantificazione degli aumenti di pena. A fronte della nuova e diversa individuazione del reato più grave da cui prendere le mosse, la ricettazione in precedenza esclusa dalla continuazione, infatti, la Corte territoriale ha applicato per il reato di furto oggetto della precedente sentenza, quello che era inizialmente stato individuato come reato più grave, la medesima pena, cioè due mesi e 20 giorni ed euro 800 di multa. Tale modo di operare, peraltro)in assenza di qualsivoglia motivazione, sarebbe errato. La doglianza è fondata. La Corte territoriale, infatti, ritenuto che sussistesse il vincolo della continuazione anche con il reato di ricettazione, ha correttamente proceduto alla nuova individuazione del reato più grave, quello di cui all'art. 648 cod. pen., e alla determinazione della pena base sulla quale operare gli aumenti in continuazione. A fronte di tale nuova determinazione, però, avrebbe dovuto anche procedere a una nuova valutazione in ordine alla congruità degli aumenti da applicare ai sensi dell'art. 81 cod. pen. dando altresì conto nella motivazione dei criteri applicati per ogni singolo aumento. Nella peculiare ipotesi del caso di specie, d'altro canto, il giudice dell'appello, diversamente da quanto ha fatto, era tenuto ad esporre le ragioni per le quali, a fronte del diverso rilievo attribuito al furto oggetto della sentenza 36/2018 del Tribunale di Lecco - non più reato più grave ma reato satellite- ha ritenuto di applicare un aumento di pena esattamente coincidente con la pena originariamente calcolata, peraltro con un evidente disparità quanto all'aumento applicato per l'altro reato di furto. 3 In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, infatti, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, ciò in modo da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli illeciti accertati e che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (cfr. da ultimo Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). La sentenza impugnata, la cui motivazione sul punto risulta del tutto carente;
pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. in quanto i beni sottratti all'interno dell'esercizio commerciale, sottoposti a video sorveglianza e sotto il contaste controllo di una dipendente, non sarebbero da considerarsi come sottoposti alla pubblica fede e la diversa conclusione sul punto sarebbe errata. La doglianza è manifestamente infondata. La conclusione della Corte territoriale quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo n. 7 cod. pen. è corretta e la motivazione sul punto, anche con il riferimento al fatto che la videosorveglianza ha lo scopo di consentire un controllo solo a sottrazione avvenuta, è adeguata. Ai fini della esclusione dell'aggravante in parola, d'altro canto, non è sufficiente che vi sia un qualunque tipo di controllo a distanza. Come anche recentemente ribadito da questa Corte, infatti, nel furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videoregistrazione, che non può considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157 - 01; Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808-01). Ciò in quanto quello che rileva è che il sistema di videosorveglianza non è idoneo a escludere l'esposizione della pubblica fede del bene perché, non assicurando un controllo costante e diretto, non fa venir meno la situazione di affidamento che gli avventori e clienti devono riporre rispetto al bene medesimo, che rimane pertanto, in una siffatta evenienza, comunque affidato all'altrui senso di rispetto (cfr. ancora Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, cit. e, incidentalmente, Sez. U, Sentenza n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095). 3. In assenza di motivi di impugnazione relativi all'affermazione di responsabilità la stessa deve essere dichiarata irrevocabile. 4 4. L'accoglimento del primo motivo esclude la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile la dichiarazione di responsabilità. Così deciso il 20/10/2022