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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/11/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale costituito dai magistrati:
Dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
Dott.ssa Floriana Consolante Giudice
Dott.ssa Serena Berruti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. R.G.852 /2025
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Proposta da
( ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. DE VITO NICOLA, giusta procura in atti
-ricorrente-
Nei confronti di
(C.F. ), CP_1 C.F._2
-resistente contumace-
1 e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
-interventore necessario-
Conclusioni: come formulate all'udienza del 24 ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Benevento Parte_1 per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 17 settembre 2015, nonché la CP_1 modifica parziale delle condizioni pattuite in sede di separazione. In particolare, ha chiesto disporsi l'affido esclusivo in suo favore dei figli minori
(nata il [...])e (nato Per_1 Per_2 il 6 novembre 2019) nonché l'incremento dell'assegno mensile di mantenimento della prole, condannando il resistente al pagamento di un assegno mensile di 700,00 € (350,00 € per ciascun figlio), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie;
in subordine, ha chiesto la conferma dell'assegno mensile di mantenimento di
500,00 € pattuito in sede di separazione.
Ha dedotto a sostegno delle domande proposte:
-di aver contratto matrimonio concordatario in
RR EL GR (NA) il 17 settembre 2015, trascritto presso il registro dello stato civile del medesimo Comune anno 2015, n. 240, parte II, serie A, e che dal matrimonio erano nati i figli e;
Per_1 Per_2
2 - che era intervenuta la separazione consensuale in data 31 gennaio 2023, a seguito di convenzione di negoziazione assistita autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino e quella data i coniugi avevano continuato a vivere separatamente;
-che il resistente si era reso inadempiente rispetto agli obblighi assunti in sede di separazione sia non rispettando il calendario di visite con i figli, sia omettendo di versare -a decorrere da maggio 2024- il mantenimento e le spese straordinarie e per tale condotta illecita la ricorrente aveva sporto querela presso la Stazione dei Carabinieri di Ceppaloni;
-che dopo la separazione, il aveva assunto un CP_1 atteggiamento ostile nei suoi confronti mettendola spesso in cattiva luce dinanzi ai figli, così da rendere impossibile ogni forma di dialogo e di confronto;
-che il resistente si era impossessato di una cassaforte contenente gioielli e preziosi appartenenti ai figli minori, ricevuti in occasione delle cerimonie (battesimo e nascita) di grande valore oltre che di somme di denaro per circa €
6.000,00 regalate dagli zii e dai nonni destinate alla figlia e versate sul libretto di Per_1 risparmio Bruco Conto della Banca Popolare di
Novara;
-di aver scoperto che il resistente aveva subìto un procedimento per guida in stato di ebbrezza per il
3 quale era stato sottoposto a lavori di pubblica utilità, oltre ad aver sperperato grosse quantità di denaro alle slot machine.
Il resistente pur regolarmente evocato in giudizio non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 24 ottobre 2025 è stata sentita la ricorrente la quale ha ribadito di non volersi riconciliare ed ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status.
Con successiva ordinanza del 27 ottobre 2025, dichiarata la contumacia del resistente e confermate le condizioni della separazione in ordine ad affidamento dei figli e mantenimento, sono state ammesse le prove e richieste informazioni alla Guardia di Finanza, alla procura e ai Servizi Sociali ed è stata rimessa la causa al
Collegio per la decisione non definitiva sullo status.
Il P.M. ha fatto pervenire le proprie conclusioni in data 9 aprile 2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve pertanto essere accolta. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970,n°
898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita (31 gennaio
2023) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
4 Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 17 settembre 2015 in RR EL GR (NA) fra e (iscritto al n.240 Parte_1 CP_1 parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di RR EL GR (NA) dell'anno 2015).
La presente sentenza deve essere annotata ai sensi di legge dopo il passaggio in giudicato, così come in dispositivo.
Richiedendo le altre domande -relative all'affido esclusivo dei figli minori e relativo mantenimento- lo svolgimento di attività istruttoria, la causa sarà rimessa sul ruolo per la trattazione delle stesse con separata ordinanza.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
Il Tribunale di Benevento, nella composizione in epigrafe riportata, non definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 17 settembre 2015 in RR del GR (NA) fra Pt_1 nata ad [...] in data [...], e
[...]
nato a [...] in data [...] CP_1
(iscritto al n. 240 parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di RR EL
GR (NA) dell'anno 2015);
5 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato
Civile, in conformità dell'art. 152 septies disp. Att.
c.p.c.;
3) Rimette parti e causa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio, riservando alla sentenza definitiva ogni pronuncia sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
il Giudice Estensore
dott. ssa Serena Berruti
il Presidente dott.ssa Maria Ilaria Romano
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