Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9030 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/12/1979, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Leonida
Cadoni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
07/05/1977, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Piroddi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 13/10/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Samassi.
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 13/10/2012 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 CP_1 civile del Comune di Samassi, anno 2012, numero 5, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Signori CP_1
e in data 13/10/2012 in Samassi come
[...] Parte_1 risulta nei registri dello stato civile al n. 6 Parte I Serie Ufficio 1, e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di quest'ultimo
Comune di procedere alla trascrizione della emananda sentenza.
2) Affidare la figlia nata a Cagliari il [...] in [...] esclusiva Persona_1 alla madre con collocazione presso la stessa.
3) Il padre potrà tenere con se la figlia previ accordi con la madre e sempre tenuto conto della volontà della minore, come meglio precisato nel Piano genitoriale allegato al ricorso.
4) Confermare l'assegno di mantenimento per la figlia minore pari ad € Per_1
300,00 mensili, oltre l'assegno unico, che il sig. verserà alla sig.ra CP_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e che sarà Parte_1 aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza di divorzio.
Pag. 2 di 4 5) Confermare che le spese straordinarie extra assegno nell'interesse della figlia siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e Per_1 precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
ticket sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
mensa scolastica, libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES Bisogni Educativi speciali); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); babysitter;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Pag. 3 di 4 6) Dare atto che i coniugi e dichiarano CP_1 Parte_1 di disporre di redditi che, allo stato, consentono a ciascuno di essi di far fronte in maniera adeguata ed autonoma alle rispettive esigenze di vita e che, pertanto, gli stessi non hanno pretese economiche da rivolgere l'uno nei confronti dell'altra per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 09/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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