Versione
14 aprile 1979
14 aprile 1979
Art. 52.
Gli importi compensativi monetari riscossi all'esportazione verso i paesi terzi che, a norma del regolamento CEE n. 1409/75 della Commissione, risultano compensati con le restituzioni all'esportazione dichiarate dall'Italia per lo stesso periodo, sono versati al conto di tesoreria denominato "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia". Conseguentemente, i relativi importi sono assegnati all'organismo incaricato del pagamento delle restituzioni all'esportazione.
Le operazioni di spesa di cui al precedente comma sono imputate alla dotazione di cui al capitolo n. 5971 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.
Gli importi compensativi monetari riscossi all'esportazione verso i paesi terzi che, a norma del regolamento CEE n. 1409/75 della Commissione, risultano compensati con le restituzioni all'esportazione dichiarate dall'Italia per lo stesso periodo, sono versati al conto di tesoreria denominato "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia". Conseguentemente, i relativi importi sono assegnati all'organismo incaricato del pagamento delle restituzioni all'esportazione.
Le operazioni di spesa di cui al precedente comma sono imputate alla dotazione di cui al capitolo n. 5971 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.
Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Milano, sentenza 21/02/2022, n. 389Provvedimento: […] 2033 c.c., mentre secondo parte convenuta, la fattispecie comporta l'applicazione degli articoli 52 legge 88 del 1979 e 13 legge 412 del 1991 dalla quale deriverebbe, contrariamente a quanto richiesto da Pt_1 la non ripetibilità delle somme erogate. Come noto l'art. 2033 c.c. dispone che “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.Leggi di più...
- art. 1464 c.c.·
- ripetizione somme·
- art. 1460 c.c.·
- spese processuali·
- art. 1463 c.c.·
- art. 1461 c.c.·
- non ripetibilità somme·
- condanna spese