Articolo 52 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 51Articolo 53
Versione
14 aprile 1979
Art. 52.
Gli importi compensativi monetari riscossi all'esportazione verso i paesi terzi che, a norma del regolamento CEE n. 1409/75 della Commissione, risultano compensati con le restituzioni all'esportazione dichiarate dall'Italia per lo stesso periodo, sono versati al conto di tesoreria denominato "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia". Conseguentemente, i relativi importi sono assegnati all'organismo incaricato del pagamento delle restituzioni all'esportazione.
Le operazioni di spesa di cui al precedente comma sono imputate alla dotazione di cui al capitolo n. 5971 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.
Entrata in vigore il 14 aprile 1979
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