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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/04/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6085 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2020 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume, Giovanni Gomez
Paloma e Giuseppe Cardona ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Milano nel c.so Magenta n° 84
attore
E
, , in Controparte_1 CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici siti in CP_2
questa via V. Villareale n° 6 domicilia ex lege
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
cessionaria di crediti vantati dalla Parte_1 [...]
nei confronti Controparte_3
dell' di a titolo di Controparte_1 CP_2
corrispettivo per forniture di servizi di pulizia erogati in favore di quest'ultimo, agisce per ottenere da parte convenuta il pagamento dell'importo di € 29.021,44 per sorte capitale, oltre interessi moratori maturati e maturandi, interessi
1 anatocistici, nonché di € 280,00 per il mancato pagamento di n. 7 fatture costituenti la predetta sorte capitale, di € 2.780,34 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell' , di crediti CP_1
diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto di Note Debito e di € 800,00 corrispondenti all'importo di € 40,00 moltiplicato le n. 20 fatture il cui tardivo pagamento da parte dell' ha generato gli interessi di mora oggetto delle predette Note CP_1
Debito, il tutto come da documentazione allegata sin dalla proposizione della domanda giudiziale ( contratti di cessione, elenco riepilogativo del credito costituente sorte capitale, Note Debito interessi e relativo elenco riepilogativo ) e a seguito di integrazione disposta ai sensi dell'art. 164 c.p.c. ( fatture costituenti sorte capitale e fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito ).
A fronte di ciò, l'istituto convenuto, costituitosi in giudizio, ha eccepito, al fine di paralizzare la pretesa ex adverso vantata, la carenza di prova sia in ordine ai crediti azionati avulsi dalla sorte capitale che alla acquisizione della titolarità dei medesimi e alla inopponibilità delle eventuali relative cessioni con violazione degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440 del 1923.
Ora, con riguardo a tale secondo profilo di doglianza, se da un lato parte attrice ha offerto in produzione sia l'atto di cessione avente ad oggetto le fatture che costituiscono la sorta capitale sia quello relativo alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato l'emissione delle Note Debito, atti, peraltro, la cui ricezione da parte dell'istituto convenuto non è stata specificamente contestata
( essendosi limitato lo stesso a contestare l'inidoneità della produzione documentale a sostegno della relativa notifica ), dall'altro va rilevata l'inoperatività della previsione normativa di cui all'art. 70 R.D. n. 2440 del 1923 testé menzionata, in difetto del presupposto fattuale per la sua applicazione e cioè l'esistenza di una prestazione in corso di esecuzione. Non risulta, difatti,
2 esser stata fornita dimostrazione ( segnatamente mediante allegazione documentale ) da parte convenuta ( su cui incombeva ex art. 2697 c.c. l'onere della prova ) che le fatture azionate si riferiscono a prestazioni di servizi ancora in corso di esecuzione, di guisa che alla cessione per cui è causa dovranno applicarsi gli artt. 1260 e ss. c.c. e non già la normativa speciale di cui al R.D. n. 2440/1923.
In tal senso, la ratio posta alla base della normativa speciale richiamata ( R.D.
n. 2440/1923 ) non è invocabile da parte della Pubblica Amministrazione quando il contratto è stato completamente eseguito, come la giurisprudenza di legittimità ha anche recentemente affermato ( cfr. Cass. civ. n. 18339/14 ). La lex specialis non è, pertanto, richiamabile, difettando ai fini applicativi il suo presupposto fattuale: vale a dire la sussistenza di una somministrazione ( ancora ) in corso di esecuzione alla data della cessione del credito.
Alla luce delle superiori argomentazioni, ritenuta, pertanto, inapplicabile alla fattispecie in esame la normativa speciale richiamata da parte convenuta
( evidentemente, anche in relazione alla adombrata violazione dell'art. 69 R.D.
2440 del 1923 ), con riferimento ai contestati crediti richiesti a titolo di ulteriori interessi di mora – pari ad € 2.780,34 portati dalle Note debito prodotte in atti – interessi maturati in relazione a crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, il dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito contiene tutti gli elementi idonei ai fini della determinazione degli interessi per il cui pagamento
[...]
ha emesso le predette note. Parte_1
E tuttavia, parte convenuta non ha contestato specificamente gli elementi di calcolo posti ex adverso a fondamento del conteggio degli interessi di cui alle Note
Debito, seppur sarebbe stato suo onere procedere analiticamente in tal senso evidenziando le ragioni della eventuale erroneità di detto calcolo ed offrendone prova, senza tener conto che ha ad ogni modo Parte_1
provveduto alla produzione delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato l'emissione delle Note Debito interessi.
Con riguardo poi alla contestazione afferente al calcolo degli interessi
3 moratori maturati a causa del tardivo pagamento della fattura costituente la sorte capitale, fatta erroneamente decorrere, a dire dell'istituto convenuto, dalla scadenza e non dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento del documento contabile, mette conto evidenziare come detta censura appaia infondata laddove si consideri ex actis che per quanto attiene alla misura, essa è quella degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, vale a dire tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali, mentre per ciò che concerne la decorrenza, gli interessi decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto in atti ( colonna “Data Scadenza” ).
Nella specie, va poi osservato come i crediti siano maturati a titolo di corrispettivo di transazioni commerciali sottoscritte successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 231/02 e finanche della relativa novella di cui al D. Lgs.
n. 192/12 e, alla luce di quanto in essa espressamente previsto, tale normativa si applica anche ai contratti tra imprese e pubblica amministrazione.
Con riferimento alla censura afferente agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla maggior sorte capitale azionata, va osservato come il relativo diritto in caso alla società attrice discenda dalla previsione di cui all'art. 1283 c.c., avendo, difatti, detta parte richiesto la condanna dell'istituto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla maggior sorte capitale azionata di € 29.021,44 che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da almeno sei mesi e la cui misura è quella degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 ( ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. ), laddove, invece, per ciò che attiene alla decorrenza, in ragione di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., detti interessi sono dovuti con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione.
Va, infine, respinta l'eccezione sollevata dall' in merito alla richiesta di CP_1
4 pagamento di € 40,00 per ciascuna fattura rimasta insoluta o pagata in ritardo, ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/02, risultando smentito il relativo assunto dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, che dispone che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
Accolta integralmente la domanda attorea, le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate per come specificato in dispositivo.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- condanna l' al Controparte_1
pagamento in favore di di: 1) € 29.021,44 per sorte Parte_1
capitale, oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino al saldo;
ed oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c. determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
2) € 280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
3) € 2.780,34 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale
– in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell' , di CP_1
crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta;
interessi anatocistici
5 prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
4) € 800,00 ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato le n. 20 fatture, il cui tardivo pagamento da parte dell'Istituto ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore della società attrice delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 28.04.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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