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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/08/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott.ssa Roberta Marra - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3604/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto "divorzio congiunto"
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 16.7.1970, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Braccio Tommaso,
FATTO E DIRITTO
I predetti coniugi contrassero matrimonio in data 24.2.1996 in Oria (BR) e dalla loro unione nascevano (2002) e (2003). Per_1 Per_2
Con decreto di omologa del 08.1.2019 questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato in data 18.9.2024 essi hanno chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concordando le condizioni.
I coniugi all'udienza scritta del 5.6.2025, con dichiarazioni inviate telematicamente, hanno confermato le condizioni del divorzio.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita accoglimento, in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, va rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art.3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate
1 non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 24.2.1996 in Oria (BR) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel
Comune al n. 6, parte II, serie A, anno 1996) alle condizioni depositate congiuntamente il 18.12.2024 per l'udienza a trattazione scritta del 14.1.2025 e ivi allegate in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria perché comunichi immediatamente la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Brindisi il 25.7.2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott.ssa Roberta Marra - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3604/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto "divorzio congiunto"
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 16.7.1970, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Braccio Tommaso,
FATTO E DIRITTO
I predetti coniugi contrassero matrimonio in data 24.2.1996 in Oria (BR) e dalla loro unione nascevano (2002) e (2003). Per_1 Per_2
Con decreto di omologa del 08.1.2019 questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato in data 18.9.2024 essi hanno chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concordando le condizioni.
I coniugi all'udienza scritta del 5.6.2025, con dichiarazioni inviate telematicamente, hanno confermato le condizioni del divorzio.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita accoglimento, in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, va rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art.3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate
1 non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 24.2.1996 in Oria (BR) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel
Comune al n. 6, parte II, serie A, anno 1996) alle condizioni depositate congiuntamente il 18.12.2024 per l'udienza a trattazione scritta del 14.1.2025 e ivi allegate in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria perché comunichi immediatamente la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Brindisi il 25.7.2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
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