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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/04/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
n. 11223/2017 R.G
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11223/2017 R.G., avente ad oggetto: “lesione personale”,
vertente tra
, elettivamente domiciliato in Bari, alla via Pasquale Fiore n. 37, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Andrea Abbruzzese, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura rilasciata su separato foglio ex art. 83, co. 3, c.p.c., notificato in data 20.06.2017,
- ATTORE -
contro
GG , elettivamente domiciliata in Bari, alla via N. Tridente n. Controparte_1 Controparte_2
2/C, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Vista, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce della comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima udienza del 30.11.2017,
- CONVENUTA -
nonché contro
Controparte_3 in persona del Direttore Regionale pro tempore, elettivamente domiciliato in Bari, al Lungomare Trieste n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura INAIL, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'Avv. Cristina
Servodio, in atti,
- ALTRO CONVENUTO-Interventore -
e contro
, residente in [...], Controparte_4
- ALTRA CONVENUTA CONTUMACE -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.11.2024, celebrata mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1 Dott. Luca Sforza
n. 11223/2017 R.G Con atto di citazione del 20.06.2017, ritualmente notificato il 22-27.06.2017 Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la compagnia (GG Controparte_1 CP_2
, e l' per sentire condannare l' (GG
[...] Controparte_4 CP_3 Controparte_1 [...]
, e in solido tra loro, all'integrale risarcimento del danno differenziale CP_2 Controparte_4 rispetto a quello già ottenuto dall' riportato in seguito al sinistro subito in data 14.07.2014, alle ore CP_3
20:25 circa, così descritto: mentre l'attore si trovava “alla guida del proprio motociclo Piaggio Liberty, tg.
DT38329, in Bari regolarmente posto sulla corsia di destra sul ponte denominato Garibaldi, giunto quasi in prossimità del suo punto più alto, veniva attinto da altra autovettura Tg DC182EK, condotta nell'occasione dal sig. , che nell'effettuare la manovra di spostamento dalla corsia di sinistra alla Parte_2 corsia di destra di detta via senza utilizzare gli indicatori di direzione del proprio mezzo, non si curava della presenza del (…) patrocinato contro il quale andava a urtare”, riportando così il gravi lesioni Parte_1 personali, come diagnosticate presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Bari ove lo stesso veniva trasportato dai sanitari del 118 accorsi sui luoghi del sinistro, unitamente ai Vigili urbani anch'essi intervenuti sul luogo teatro del sinistro in quanto contattati dai passanti presenti;
in occasione del detto sinistro, il veniva Parte_1 risarcito interamente al 100% del danno materiale occorso al proprio motociclo, mediante corresponsione di un assegno pari ad €. 800,00 versato dalla compagnia (compagnia assicuratrice per la r.c. Parte_3 del medesimo motociclo di proprietà e condotto dal ), mentre per le lesioni personali Parte_1 sofferte, veniva dapprima riconosciuto dal fiduciario della medesima compagnia un danno Parte_3 biologico permanente in misura del 5%, con corresponsione di un assegno pari a complessivi €. 9.200,00, comprensivi delle spese legali, trattenuto in acconto dal medesimo attore, ed in seguito veniva riconosciuto un danno biologico permanente pari al 12-13%, rispetto alla cui entità, pertanto, la medesima Controparte_5 negava ulteriori versamenti di somme, essendo rimesse alla valutazione della compagnia
[...] garante per la r.c.a dell'autovettura del responsabile civile, cui veniva trasmessa la Controparte_1 posizione del in relazione al sinistro per cui è causa, la quale ultima, a sua volta, declinava Parte_1 ogni responsabilità rifiutando il versamento di ulteriori somme.
Inoltre, al nelle more veniva riconosciuta dall' un'invalidità pari al 16% per le lesioni Parte_1 CP_3 sofferte in occasione dell'infortunio in itinere con determinazione della relativa rendita;
chiedeva, pertanto, di condannare l' (GG , e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 al risarcimento della somma di €. 25.999,00, quale residuo sul maggior avere già al netto della quota spettante in surroga all' , ovvero di quell'altra somma da determinare all'esito del giudizio, con vittoria delle spese CP_3 di lite da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima udienza del 30.11.2017 si costituiva nel presente giudizio l' (GG , chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 Controparte_2 risarcitoria formulata dall'attore in quanto infondata in fatto ed in diritto, poiché priva di supporto probatorio, sia in ordine all'an, sia in ordine al quantum debeatur, e con vittoria delle spese di lite.
Con memoria difensiva denominata “Atto di intervento” depositato in Cancelleria in data 8.11.2017 si costituiva in giudizio anche l' spiegando domanda riconvenzionale nei confronti delle parti CP_3 convenute al fine di sentirle condannare alla corresponsione in suo favore delle somme erogate a titolo di
2 Dott. Luca Sforza
n. 11223/2017 R.G prestazioni assicurative rese nei confronti di , per un ammontare complessivo pari a €. Parte_1
61.883,84, oltre interessi legali e spese di giudizio.
nonostante le ritualità della notifica eseguita a mezzo posta, non si costituiva in Controparte_4 giudizio ed all'udienza del 21.06.2018 veniva dichiarata la sua contumacia dal precedente giudice designato.
Nelle more del giudizio, in data 12.04.2021 interveniva atto di transazione tra e la Parte_1 compagnia assicurativa convenuta sicché entrambe le difese chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere;
in merito, invece, alla domanda formulata dall' convenuto-terzo interventore, la compagnia CP_3 insisteva per il rigetto della domanda, perché non provata sia in ordine all'“an”, sia in ordine al “quantum debeatur”, con statuizione in ordine alle spese e competenze di causa.
L' , dal canto suo, si riportava ai propri scritti difensivi, reiterando la richiesta di corresponsione in CP_3 suo favore delle somme erogate a titolo di prestazioni assicurative in favore del , così Parte_1 come quantificate a mezzo di attestato di credito aggiornato e depositato telematicamente e pari a €. 78.530,23, il tutto oltre interessi legali e spese di giudizio.
La causa è stata istruita esclusivamente a mezzo di produzione documentale, ed è stata successivamente più volte rinviata, anche dal precedente giudice designato, ed anche al fine di consentire alle parti la definizione bonaria della controversia, dalle medesime parti sollecitata, più volte differita in ragione del carico del ruolo, sino all'udienza del 14.11.2024, celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in udienza in aula del Tribunale, ove è stata introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma
1 c.p.c.
In via preliminare, ritiene il Tribunale che debba pervenirsi alla definizione in rito della presente controversia, limitatamente alla domanda principale, con una declaratoria di cessazione della materia del contendere, come pure reiterato dalla difesa di parte attrice nella comparsa conclusionale depositata telematicamente in data 14.01.2025, essendo intervenuto, come innanzi detto, atto di transazione tra
[...]
e l' (GG , giusta atto depositato telematicamente Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 in data 12.04.2021, di fatto esaurendo l'interesse ad agire posto a base dell'azione di risarcimento del danno differenziale avanzata in via principale da parte dell'attore (v. comparsa conclusionale del 13.01.2025, con cui si chiede “dichiararsi cessata la materia del contendere con parte convenuta l' (società CP_2 incorporante per fusione dell' HDI Italia spa già ) e per l'effetto chiedersi la Controparte_1 compensazione delle spese legali con tutte le parti in giudizio”).
Ne consegue che, a fronte del suesposto mutamento della situazione dedotta in giudizio, deve ritenersi sopravvenuta la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio da parte dell'attore , Parte_1 come peraltro richiesto concordemente dalle difese di parte attrice e di parte convenuta nelle rispettive comparse conclusionali depositate telematicamente.
3 Dott. Luca Sforza
n. 11223/2017 R.G In proposito, par d'uopo rammentare che la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie “atipica” di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una pronuncia dichiarativa, cui il giudice può e deve addivenire, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, allorquando emerga pacificamente dagli atti di causa o, comunque, sia riconosciuto da tutte le parti del giudizio, come nel caso di specie, sebbene limitatamente alla domanda che coinvolge parte attrice (non anche quella che invece è stata proposta dal terzo intervenuto), il sopravvenire di una situazione atta ad eliminare ogni ragione di contrasto sul merito della pretesa dedotta in lite, sì da far venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto di domanda.
La materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390; Cass. civ., sez. lav., 6 maggio 1998, n. 4583; Cass. civ., 21 aprile 1982, n. 2463); infatti, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia;
la loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Va, altresì, osservato che – come più volte evidenziato dalla Suprema Corte – alla declaratoria della cessazione della materia del contendere non osta la perdurante esistenza di una situazione di conflitto tra le parti in ordine alle spese di lite, dacché un tal contrasto importa, esclusivamente, che il Giudice assuma le proprie determinazioni in merito al riparto delle spese processuali, facendo applicazione dei criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. ed avendo riguardo, nel primo caso, alla cd. soccombenza virtuale (in tal senso, ex plurimis,
Cass. civ., 2 agosto 2004, n. 14775; conf., Cass. civ., 28 luglio 2004, n. 14194; Cass. civ., 21 gennaio 1994, n.
576).
Dunque, con riferimento alla concreta fattispecie che ci occupa, avendo le parti raggiunto un accordo anche in ordine alle spese processuali, come si evince dalla richiesta formulata in tal senso dal difensore di parte attrice nelle comparsa conclusionale depositata telematicamente in data 13.01.2025, s'impone la suddetta declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite tra le predette parti.
Ciò posto, tuttavia, l'accertamento della responsabilità dell'assicurato in ordine al sinistro oggetto di causa s'impone, ai fine della delibazione nel merito della domanda avanzata dall' . CP_3
Infatti, l' avendo spiegato intervento adesivo autonomo e non essendo anch'egli addivenuto ad un CP_3 accordo con la compagnia convenuta, risulta tutt'ora titolare dell'interesse a coltivare la odierna causa, per vedere, la stessa compagnia, tenuta alla corresponsione in suo favore delle somme erogate a titolo di prestazioni assicurative in favore del sig. per il sinistro in itinere che ci occupa. Parte_1
Orbene in merito al sinistro in oggetto, ritiene questo giudicante che la responsabilità del sinistro sia ascrivibile alla condotta esclusiva del conducente dell'autovettura danneggiante di proprietà della CP_4 rimasta contumace, trattandosi, peraltro, di statuizione pacificamente opponibile alla medesima compagnia assicuratrice convenuta.
4 Dott. Luca Sforza
n. 11223/2017 R.G In particolare, in seguito agli accertamenti svolti dagli agenti della Polizia Locale di Bari, intervenuti poco dopo il sinistro, deve ritenersi supportata sul piano probatorio la ricostruzione della dinamica del sinistro così come prospettata dallo stesso danneggiato.
Infatti, così come si evince dalla lettura del verbale di accertamento (v. pag. 6 dell'all. 5 dell'atto di intervento ), risulta incontrovertibile il dato dell'individuazione del punto di collisione tra il mezzo A, CP_3
, tg. DT38329, condotto dal danneggiato, ed il veicolo B, Smart Fortwo, tg. DC182EK, di Controparte_6 proprietà dell'TA , rimasta contumace, avvenuta all'altezza del mozzo ruota sinistra Controparte_4 del primo e del cerchio in lega della ruota posteriore destra del secondo.
Tale accertamento corrobora, pertanto, secondo i canoni della probabilità relativa, la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta dal danneggiato agli agenti intervenuti, secondo la quale, mentre egli percorreva alla guida del suo motociclo il ponte XX Settembre di Bari, direzione Via Apulia, giunto quasi al termine del tratto ascendente, veniva urtato all'altezza della ruota anteriore, lato sinistro, dalla Smart in questione, che in quel frangente si accingeva a rientrare nella corsia di destra per portare a termine la manovra di sorpasso, e, a seguito dell'urto, l'odierno attore cadeva rovinosamente con la sua moto a terra sul proprio fianco destro, riportando pertanto il peso del motociclo sulla gamba destra con le relative lesioni (v. all. 5 atto di intervento).
Inoltre, lo stesso medico legale, incaricato dalla compagnia assicurativa convenuta per valutare le lesioni occorse all'odierno attore, ha espresso un giudizio positivo sull'esistenza del nesso causale tra l'evento e le lesioni lamentate dal (v. pag. 4 della perizia). Parte_1
Ad abundantiam, giova rammentare che, se da un lato è vero, come sostiene parte convenuta, che l'atto di quietanza del pagamento effettuato da quest'ultima alla parte attrice in forza della stipulata transazione non costituisce necessariamente una forma di assunzione di responsabilità della stessa, è altresì vero che “il giudice del merito nel procedere all'interpretazione degli atti e dei comportamenti delle parti al fine di stabilire se le trattative di amichevole composizione abbiano o meno comportato riconoscimento del diritto, deve attribuire
a detti atti e comportamenti il significato conforme all'effettiva intenzione delle parti ed, in caso di dubbio, il significato più consono e congruente con la natura della fattispecie su cui si è svolta la trattativa e con la relativa argomentazione giuridica” (cfr., ex multis, Cass. civ., ord. n. 5721/2019).
Sicché, venendo al caso di specie, l'intervenuta transazione, unitamente ai rilievi effettuati dai vigili urbani intervenuti sul luogo del sinistro, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della compagnia convenuta, corroborano in maniera significativa la ricostruzione del sinistro offerta in quella sede dal danneggiato, e costituiscono un ulteriore indice sintomatico del ragionevole tasso di credibilità da attribuire alla prospettazione di parte attorea.
Deve ritenersi quindi accertato il nesso di causalità materiale che avvince la condotta del conducente del veicolo Smart Two, assicurato ai fini della RCA da (GG , ed il Controparte_1 Controparte_2 sinistro in oggetto;
così come, alla luce delle tre visite medico legali alle quali il sig. si è sottoposto Parte_1
(due del dott. , medico legale della compagnia v. doc. 6 e 9 dell'atto CP_7 Parte_3 introduttivo del giudizio, ed una da parte del dott. medico legale della compagnia CP_8 Controparte_9 GG HDI Ass. S.p.a., v. doc. 11 dell'atto introduttivo del giudizio) - che attestano la compatibilità degli eventi
5 Dott. Luca Sforza
n. 11223/2017 R.G con le lesioni riportate - deve, altresì, ritenersi accertata la causalità giuridica tra il danno evento ed il danno conseguenza.
In virtù di quanto sopra, ravvisata la responsabilità nella causazione del sinistro della sig.ra CP_4
e, quindi, della (GG , quale compagnia assicurativa in
[...] Controparte_1 Controparte_2 manleva, il predetto accertamento dell'an debeatur in capo a quest'ultima viene in rilievo ai fini della sussistenza del diritto di credito azionato in via surrogatoria dall'assicuratore sociale, terzo interventore in questo processo.
Pertanto, acclarata la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura danneggiante di proprietà della rimasta contumace, deve, altresì, dichiararsi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1916, CP_4
2043, 2054 c.c. e dell'art. 142, d.lgs. n. 209/2005, la sussistenza dell'obbligo della stessa compagnia
(GG , di rimborsare le somme erogate dall' in favore Controparte_1 Controparte_2 CP_3 dell'infortunato per il predetto sinistro in itinere, sulla scorta della quantificazione operata dal medesimo Ente previdenziale, secondo il criterio per poste omogenee.
Giova alla trattazione svolgere preliminarmente un breve “excursus” sull'azione di surrogazione promossa dall'assicuratore sociale e sui relativi criteri di quantificazione, anche alla luce della ricostruzione in chiave bipolare del danno non patrimoniale offerta dalla giurisprudenza di legittimità.
Le azioni di rivalsa consentono all' di ottenere dal responsabile civile dell'infortunio sul lavoro o CP_3 della malattia professionale il rimborso delle somme erogate, a titolo di prestazioni previdenziali economiche, in favore degli aventi diritto. Le azioni di rivalsa astrattamente esperibili dall' sono tre: l'azione di CP_3 regresso (art. 11, d.P.R. n. 1124/1965), l'azione di surrogazione (art. 1916 c.c.) e l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile per l'infortunio derivato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (art. 142, d.lgs. n. 209/2005).
L'azione di regresso è la più risalente nel tempo, essendo già prevista nella legge istitutiva dell'assicurazione obbligatoria (art. 23, legge n. 80/1898). In principio, essa era rivolta dagli istituti assicuratori, dai sindacati o dalle casse speciali nei confronti dei capi o esercenti d'imprese, industrie o costruzioni che subivano una condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio era derivato (artt. 22 e 24, legge n. 80/1898) o nei confronti dell'infortunato quando l'incidente accadeva per dolo del medesimo (art. 23 della medesima legge).
L'azione di surrogazione, seppur già contemplata nel codice di commercio del 1882 in favore dell'assicuratore che in precedenza aveva risarcito il danno (art. 438), viene estesa espressamente alle assicurazioni sociali con il codice civile del 1942, applicandosi anche a queste, in mancanza di leggi speciali ad hoc, le norme in materia di contratto di assicurazione (art. 1886 c.c.), al fine di recuperare gli importi erogati agendo nei confronti del responsabile dell'infortunio (art. 1916 c.c.).
Infine, la terza azione di rivalsa – pur richiamata in questa sede dall' - anch'essa definita di surroga CP_3 nella rubrica dell'art. 142, d.lgs. n. 209/2005, è stata introdotta con la legge in materia di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli (art. 28, legge n. 990/1969, poi sostituito dall'art. 142, d.lgs. n. 209/2005).
6 Dott. Luca Sforza
n. 11223/2017 R.G Il recupero non può travalicare l'importo dovuto dal responsabile civile a titolo di risarcimento, come espressamente previsto nel diritto positivo, in base al quale il subentro dell'assicuratore è operato “nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili” (art. 1916 c.c.). Tanto è vero che la Corte di Cassazione, con sentenza del 27 settembre 2018, n. 23176, ha precisato che: “il limite al diritto di regresso è rappresentato, da un lato, dall'importo effettivamente pagato dall all'assistito; e dall'altro dall'oggettiva entità del danno CP_3 causato dal datore di lavoro al lavoratore infortunato (ex multis, sez. L, sentenza n. 11296 del 24 ottobre 1991,
Rv. 474392 - 01; sez. L, sentenza n. 2286 del 4 marzo 1988, Rv. 458088 - 01; sez. 2, sentenza n. 3093 del 30 ottobre 1971, Rv. 354415 - 01). Sono questi gli unici due accertamenti che il giudice di merito deve compiere, CP_ al fine di individuare l'ammontare del credito spettante all' che abbia agito in regresso nei confronti del datore di lavoro”.
Questa regola vale anche per il regresso, che trova accoglimento nei limiti del risarcimento complessivo, calcolato con i criteri di diritto comune, dovuto dal responsabile civile (art. 10, commi 6 e 7, d.P.R. n.
1124/1965).
Inoltre, poiché “il diritto di rivalsa verso il responsabile civile dell'infortunio sul lavoro ha un contenuto vincolato dai rigorosi ed obiettivi criteri legali che presiedono alla liquidazione delle prestazioni oggetto della rivalsa stessa ed erogate attraverso provvedimenti che, per la loro natura amministrativa, sono assistiti da una presunzione di legittimità con la conseguenza che, ove detto responsabile assuma essere tale erogazione, totalmente o parzialmente, non dovuta, è tenuto a dimostrare, per superare quella presunzione, che i relativi atti sono inficiati dalla mancanza dei presupposti di fatto o dalla violazione dei criteri vincolanti posti dalla legge” (cfr. Cass. civ., 19.04.2019, n. 11114; Cass. civ., 30.04.2010, n. 10525), “l , che agisce quale CP_3 creditore in via di regresso, deve provare la responsabilità civile del datore di lavoro ed il danno, cioè le prestazioni erogate e da erogare in conseguenza dell'infortunio sul lavoro (in caso di rendita, la sua capitalizzazione); il datore di lavoro che eccepisca la eccessività della somma pretesa, per superamento del limite del danno civilistico, deve provare il fatto impeditivo” (cfr. Cass. civ., 23.04.2008, n. 10529, che richiama il contenuto di Cass. civ., 17.01.1987, n. 389; in epoca più recente, si veda, Cass. civ., 14.06.2016, n.
12198; Cass. civ., 7.03.2018, n. 5385).
Se la richiesta di determinazione del danno nel limite civilistico avanzata dal responsabile civile può racchiudere una implicita contestazione del quantum nell'ipotesi di superamento del tetto civilistico (cfr. Cass. civ., 8.08.2017, n. 19709), la presenza di contestazioni generiche sul quantum chiesto a titolo di rimborso impone l'accoglimento integrale della domanda dell' , fondata sull'attestazione del direttore di sede, la CP_3 quale, in quanto atto amministrativo proveniente dalla P.A., è assistita da presunzione di legittimità, ai fini della prova dell'ammontare delle prestazioni assicurative erogate (cfr. Cass. 28 agosto 2006, n. 18610; in senso conforme Cass. 28 settembre 2018, n. 23474; Cass. 23 maggio 2017, n. 12908; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1841;
Cass. 28 ottobre 2011, n. 21694; Cass. 13 maggio 2010, n. 11617; Cass. 8 febbraio 2010, n. 2736; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4033; Cass. 27 gennaio 2009, n. 1881; Cass. 15 ottobre 2007, n. 21540; Cass. 18 novembre
2008, n. 27391, secondo cui “la congruità della indennità corrisposta dall' al lavoratore nel giudizio di CP_3 regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, può essere fornita con l'attestato del direttore della sede erogatrice, poiché l svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti CP_3
7 Dott. Luca Sforza
n. 11223/2017 R.G amministrativi; tali atti sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento;
pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede”), comprensiva anche del maggior importo erogato in favore degli aventi diritto a seguito della rivalutazione delle rendite disposta per legge (cfr. Cass. civ., 17.08.2021, n. 23056; Cass. civ., 20.10.2020, n. 22856), reclamabile senza necessità di proporre appello, trattandosi di una semplice precisazione del petitum, formulabile in qualsiasi stato e grado del giudizio di merito e rilevabile d'ufficio (cfr., ex multis, Cass. civ., 11.05.2021, n. 12435; Cass. civ., 7.10.2020, n. 21587).
La giurisprudenza di legittimità ha sin da principio escluso una relazione di incompatibilità tra l'art. 1916
c.c. e l'art. 28 della legge n. 990/1969, per la semplice ragione che le predette disposizioni “regolano rapporti intersoggettivi diversi sulla base dell'attribuzione del diritto di successione nel credito nei confronti di soggetti obbligati diversi”; con la logica conseguenza che l'assicuratore sociale può agire nei confronti del responsabile del danno (ma non del suo assicuratore) ai sensi dell'art. 1916 c.c. per il rimborso delle prestazioni erogate, e nei confronti dell'assicuratore del responsabile (ma non di quest'ultimo) ai sensi dell'art. 28, comma 2, legge n. 990/1969.
Il principio di concorrenza tra le due azioni, ripreso anche dalla Corte costituzionale (“secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il diritto di “surroga” dell'assicuratore, previsto dall'art. 1916 del codice civile, può essere esercitato esclusivamente verso i terzi responsabili del danno e non contro il loro assicuratore. Viceversa, il diritto di “surroga”, regolato dall'art. 28 della legge n. 990 del 1969, attribuisce agli enti gestori di assicurazione sociale un'azione esercitabile nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile. Le due norme regolano rapporti intersoggettivi diversi, contrassegnati da un elemento comune: la successione nel credito, che attribuisce la titolarità della pretesa nei confronti dei distinti soggetti obbligati. Pertanto dopo l'entrata in vigore della legge n. 990/1969, agli enti gestori di assicurazioni sociali, in caso di danni derivati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, competono due distinte azioni: una, ex art. 1916 del codice civile, nei confronti del responsabile del danno — ma non del suo assicuratore — per il rimborso delle prestazioni erogate, nei limiti dell'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato;
l'altra, ex art. 28 della legge n. 990/1969, nei confronti dell'assicuratore del responsabile — ma non nei confronti di quest'ultimo — per il rimborso di dette prestazioni, entro il doppio limite dell'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato e del massimale assicurato”: cfr. in tal senso Corte cost., n. 319/1989), è stato ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui il “conducente” del veicolo, quale terzo responsabile materiale del sinistro, non è legittimato passivo rispetto all'azione diretta, ex art. 28, legge n. 990/1969, esercitata CP_1 dall' per il recupero della prestazione pensionistica erogata al danneggiato, pur rimanendo possibile esperire cumulativamente nel medesimo giudizio entrambe le azioni, le quali rimangono autonome, tanto che se anche l' sia dichiarato decaduto da quella esperita ai sensi dell'art. 28, legge n. 990/1969, conserva CP_3 il diritto ad ottenere l'esame di quella esercitata ai sensi dell'art. 1916 c.c. (cfr. Cass. civ., 12.02.2010, n. 3356).
8 Dott. Luca Sforza
n. 11223/2017 R.G CP_1 Diversamente, è stato evidenziato sempre nella giurisprudenza di legittimità, che “Qualora l' in relazione ad indennità di malattia erogata in favore dell'infortunato in incidente stradale, agisca in surrogazione, ai sensi degli artt. 1916 cod. civ. e 28 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, nei confronti del proprietario del veicolo, responsabile del danno, nonché della sua compagnia di assicurazione, al fine di ottenerne la condanna al rimborso di quell'indennità, i suddetti convenuti assumono la qualità di litisconsorti necessari (come nell'analogo caso in cui sia il danneggiato ad agire contro di essi)…” (cfr. Cass. civ., sez. 3,
29.04.1992, n. 5109; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, 26.10.1992, n. 11623; e più recentemente, Cass. civ., sez. 3, 11.05.2022, n. 14980, in cui è stato riaffermato il medesimo principio in materia di azione di surrogazione esperita ai sensi degli artt. 1916 c.c. e 23 della l. n. 990 del 1969 (GG trasfuso nell'art 287, comma 4, c.ass.), nei confronti del proprietario del veicolo responsabile e della sua compagnia di assicurazione, nel caso di sinistro causato da veicolo sprovvisto di copertura assicurativa).
Più in particolare, con la citata pronuncia n. 11623/1992, è stato condivisibilmente evidenziato che nell'ipotesi in cui l'istituto di assicurazione sociale del danneggiato abbia agito nei confronti del proprietario del veicolo, responsabile del danno, nonché dell'impresa assicuratrice del suo mezzo, per ottenere, con la declaratoria della responsabilità anche del primo, la loro condanna al rimborso delle spese sostenute per prestazioni erogate (per indennità di malattia) al danneggiato, esercitando in tale modo l'azione di surrogazione riconosciuta - oltre che in via generale dall'art. 1916 c.c. - specificamente dall'art. 28 della legge 24 dicembre
1969 n. 990, sussiste “la necessaria partecipazione del proprietario del veicolo (oltre che del suo assicuratore) quale responsabile del danno resta suffragata non solo dall'esigenza dell'accertamento della sua responsabilità ai fini del positivo riconoscimento dell'azione surrogata ex art. 28 dell'istituto di assicurazione sociale (v. ancora in tal senso Cass. 17.1.1983 n. 352) ma vieppiù dall'articolazione soggettiva del rapporto dedotto specificamente in giudizio proprio con l'espressa richiesta di accertamento della responsabilità del proprietario del veicolo. Né a siffatta conclusione può essere di ostacolo quella ristretta considerazione del dettato art. 23 della legge n. 990 del 1969, siccome rivolto ad imporre quale litisconsorte necessario il proprietario del veicolo (quale responsabile del danno) soltanto nella ipotesi dell'azione diretta del solo danneggiato, laddove si consideri che l'istituto di assicurazione sociale nel surrogarsi al danneggiato, per il recupero delle indennità a questi corrisposte, subentra nella medesima posizione giuridica dello stesso danneggiato con la conseguenza che anche nei riguardi del giudizio instaurato a seguito della sua azione non possono non porsi quelle medesime esigenze di necessaria partecipazione del proprietario del veicolo, quale responsabile del danno, che a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 4055 dell'11.7.1984 il costante indirizzo di questa Corte ha saputo individuare in deroga alla disciplina delle obbligazioni solidali”.
Ne consegue, pertanto, che nel caso in esame, correttamente è stata spiegata domanda riconvenzionale di surrogazione/rivalsa da parte dell' nei confronti dei litisconsorti necessari del proprietario del veicolo CP_3
(quale responsabile del danno), ossia rimasta contumace, oltre che del suo assicuratore per Controparte_4 la r.c.a, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1916, e dell'art. 142, d.lgs. n. 209/2005, c.d. cod. ass.
Inoltre, sempre in termini generali, in caso di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali (art. 1916, comma 4, c.c.) l'assicuratore, che abbia pagato l'indennità, ha il diritto di
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n. 11223/2017 R.G surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili fino alla concorrenza dell'ammontare dell'importo erogato (v. il primo comma della citata disposizione codicistica). Tale facoltà è prevista anche in favore degli assicuratori sociali, obbligati per legge a prestare assistenza ai propri assicurati, come si ricava dalla lettura dell'art. 1886 c.c., che estende ai medesimi le norme in materia di assicurazione, inserite negli articoli da 1882 a 1932 del codice civile.
Con l'azione di surrogazione, l'assicuratore sociale acquista a titolo derivativo il diritto di credito maturato dal danneggiato nei confronti del responsabile civile, con due limiti oggettivi:
1) non può pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia pagato al beneficiario, giacché per l'eccedenza rispetto a tale limite, alcun credito è stato a lui trasferito;
2) non può pretendere dal terzo responsabile un importo maggiore del danno che quest'ultimo ha effettivamente causato alla vittima, stimato secondo le regole del diritto civile.
Perché una surrogazione possa avvenire, è infatti necessario che il surrogato sia creditore del terzo, ma se il terzo alcun danno ha causato al surrogato, ovvero gliene ha causato uno di entità inferiore all'importo versato dall'assicuratore sociale, per questa parte il credito risarcitorio non esiste e, non esistendo, non può nemmeno essere acquisito dall'assicuratore sociale a titolo di surrogazione.
Inoltre, poiché l'assicuratore sociale subentra, come detto, nella medesima posizione, sostanziale e processuale, vantata dall'assicurato-danneggiato nei confronti del responsabile civile, ad esso sono opponibili tutte le eccezioni invocabili contro l'assicurato alla data in cui si perfeziona la successione a titolo particolare.
In caso di surroga proposta da un assicuratore sociale la giurisprudenza di legittimità più risalente richiedeva per il verificarsi del subingresso una “comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga”, in quanto in questo settore “gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilità, oltre ad articolarsi in una molteplicità di prestazioni non sempre quantificabili immediatamente in danaro” (cfr. Cass. civ., 15.12.2005, n. 15022).
La predetta giurisprudenza reputava, peraltro, sufficiente anche una diffida generica con cui veniva preannunciata la volontà di esercitare il diritto di surrogazione, con la riserva di quantificare in un momento successivo le prestazioni definitivamente da erogare (cfr. Cass. civ., 4.12.1997, n. 12327).
Tuttavia, la Suprema Corte ha riconosciuto più recentemente che nel sistema dell'art. 1916 c.c. “è con il pagamento dell'indennità assicurativa che i diritti contro il terzo si trasferiscono, ope legis, all'assicuratore sociale, sicché deve escludersi un ritrasferimento o un rimbalzo di tali diritti all'assicurato per il solo fatto che l' si sia astenuto dall'esercitarli in giudizio” (cfr. Cass. civ., 20.06.2019 n. 16580). CP_3
In sostanza, l'art. 1916 c.c. “condiziona il subingresso al semplice fatto del pagamento dell'indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, la previa comunicazione da parte dell'assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile. Il subentro non è rimesso all'apprezzamento dell'assicuratore solvens. La perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell'assicurato e l'acquisto da parte dell'assicuratore sono — come è stato rilevato in dottrina — effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge: il pagamento dell'indennità assicurativa” (cfr., per tutte, Cass. civ., 21.09.2021, n. 25512).
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n. 11223/2017 R.G Con l'azione di surrogazione l' può recuperare tutti gli importi riconosciuti all'infortunato, anche il CP_3 valor capitale ed i ratei della rendita, con la rivalutazione monetaria del credito maturata tra il pagamento dell'indennizzo e la sentenza, oltre gli interessi compensativi con decorrenza dal giorno in cui è stata costituita la rendita, mentre non può pregiudicare il risarcimento di voci di danno escluse dalla tutela sociale (v. Cass. civ., 17.01.2003, n. 604, la quale ha ribadito che “dal risarcimento del danno che il danneggiante deve corrispondere all'infortunato, per evitare una sua ingiustificata locupletazione ed un corrispondente ingiustificato aggravio degli obbligati, deve detrarsi la capitalizzazione della rendita dell' e non CP_3 soltanto i ratei già corrisposti…”).
Sovente, come noto, gli infortuni che colpiscono i lavoratori sono la conseguenza di incidenti stradali che si verificano o lungo il tragitto che collega il luogo di lavoro all'abitazione e viceversa o in occasione di lavoro, cioè nello svolgimento di lavori nei quali la circolazione stradale connota l'attività lavorativa.
Anche in questo caso l' , una volta indennizzata la vittima del sinistro, qualora l'infortunio sia la CP_3 conseguenza di un fatto illecito, può procedere al recupero delle prestazioni erogate, avvalendosi anche di un'azione speciale, esercitabile direttamente nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. del responsabile civile, già contemplata nell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in materia di “assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”, GG integralmente sostituita con il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private).
Perciò, anche l'assicuratore sociale ha diritto di ottenere direttamente dalla medesima impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione (art. 28, legge n. 990/1969, GG trasfuso nell'art. 142, comma 1, d.lgs. n. 209/2005); tuttavia, l'assicuratore sociale ha diritto al rimborso di quanto erogato, ma “non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti” (art. 142, comma 4, d.lgs. n. 209/2005).
All'indomani delle sentenze di San Martino del 2008 la giurisprudenza di merito ha offerto molteplici soluzioni per il calcolo del danno differenziale e per l'individuazione dell'oggetto dell'azione di CP_ rivalsa/surrogazione esercitata dall' tra cui si annovera anche il criterio di calcolo per sommatoria, ritenuto, invece, non praticabile dalla giurisprudenza della Suprema Corte che, opta, invece, per il criterio di calcolo per poste omogenee o “posta per posta”.
In particolare, è stato evidenziato che “se - da una parte - la ribadita adesione alla nozione unitaria di danno non patrimoniale affermata nel 2008 dalle Sezioni Unite impone di considerare in maniera omogena e omnicomprensiva la lesione di interessi inerenti la persona (con riguardo alle menomazioni subite, all'incidenza negativa sugli aspetti dinamico relazionali della persona, alla sofferenza interiore e al sentimento di afflizione), evitando la proliferazione di voci di danno, - dall'altra parte – il principio di integralità del relativo risarcimento esige che il raffronto tra responsabilità civile e tutela previdenziale tenga conto degli aspetti chiaramente estranei all'oggetto dell'assicurazione sociale”; cosicché, “il danno CP_ patrimoniale calcolato con i criteri civilistici va comparato alla quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato (volta all'indennizzo del danno patrimoniale)” mentre “in ordine al danno non patrimoniale, effettuato il calcolo secondo criteri civilistici, vanno, dapprima, espunte le
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n. 11223/2017 R.G voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) che spettano interamente al danneggiato e, poi, dall'ammontare complessivo del danno non patrimoniale così ricavato corrispondente al danno biologico va detratto (non già il valore capitale dell'intera rendita costituita CP_ CP_ dall' ma solo) il valore capitale della quota della rendita destinata a ristorare, in forza dell'art. 13
d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico”.
Volendo esemplificare, qualora il lavoratore infortunato subisca una menomazione all'integrità psico-fisica di grado pari al 16% - come nel caso di specie - applicando il criterio per poste omogenee, l' potrebbe CP_3 agire nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile che opera in manleva nei limiti del valore capitale e dei ratei erogati all'infortunato per il ristoro del danno biologico, così come, per il danno patrimoniale, nei limiti del valore capitale e dei ratei per la rendita relativa alle conseguenze patrimoniali.
Applicando le coordinate suesposte al caso di specie si perviene alle seguenti conclusioni.
L' ha esercitato azione surrogatoria anche ai sensi dell'art. 28 della legge n. 90/1969 e succ. mm.ii. CP_3
e, quindi, anche ai sensi dell'attuale art. 142 cod. ass., spiegando nel presente giudizio intervento volontario Contr adesivo indipendente e, per gli effetti, ha chiesto la condanna di (GG Controparte_1 CP_1
, e del responsabile civile del danno, , rimasta contumace, il rimborso delle somme
[...] Controparte_4 erogate in favore dell'infortunato , odierno attore, quantificate inizialmente nell'atto di Parte_1 citazione introduttivo in €. 61.883,84, di cui €. 8.632,25 a titolo di indennità temporanea (gg. 178 dal
18.07.2014 sino all'11.01.2015), €. 24.835,20 per danno biologico permanente (16%), €. 23.094,41 per il danno patrimoniale (tot. €. 47.929,61: valore capitale rendita al 16.06.2017), €. 30,99 per visite accertamento postumi, €. 5.291,00 per acconti e ratei già pagati fino al 1.05.2017, e che, per effetto del tempo trascorso e, quindi, del pagamento di ulteriori ratei nelle more del presente giudizio, nonché della rivalutazione del valore capitale della rendita, degli interessi maturati, ammonta attualmente, alla data del 4.11.2024, a complessivi €.
78.530,23 (v. i file: attestato credito e comparsa conclusionale ). CP_11 CP_3
Trattandosi di voci di danno tutte conseguenza del fatto illecito secondo i canoni civilistici (e pertanto rientranti nell'alveo del rischio coperto dalla compagnia assicurativa del danneggiante) e, soprattutto, non avendo parte convenuta mosso delle contestazioni specifiche alla quantificazione effettuata dall'assicuratore sociale mediante provvedimento amministrativo di cui deve presumersi, pertanto, la legittimità, limitandosi a richiamare soltanto la diversa quantificazione contemplata nella relazione del proprio medico-legale, dott.
nella quale, tuttavia, il fiduciario si è limitato a effettuare una valutazione differente da quanto ritenuto CP_8 dal fiduciario dell' in merito ai postumi dell'evento lesivo, senza tuttavia mettere in alcun modo in CP_3 dubbio il nesso di causalità materiale e giuridica, si deve ritenere condivisibile la quantificazione del danno derivante dal fatto illecito oggetto di causa operata dall' . CP_3
Giova, infatti, richiamare l'indirizzo già innanzi rimarcato della giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui, “il diritto di rivalsa verso il responsabile civile dell'infortunio sul lavoro ha un contenuto vincolato dai rigorosi ed obiettivi criteri legali che presiedono alla liquidazione delle prestazioni oggetto della rivalsa stessa ed erogate attraverso provvedimenti che, per la loro natura amministrativa, sono assistiti da una presunzione di legittimità con la conseguenza che, ove detto responsabile assuma essere tale erogazione, totalmente o parzialmente, non dovuta, è tenuto a dimostrare, per superare quella presunzione, che i relativi
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n. 11223/2017 R.G atti sono inficiati dalla mancanza dei presupposti di fatto o dalla violazione dei criteri vincolanti posti dalla legge” (cfr. Cass. civ., 19.04.2019, n. 11114; Cass. civ., 30.04.2010, n. 10525; Cass. civ., 23.04.2008, n. 10529, per la quale, “l' , che agisce quale creditore in via di regresso, deve provare la responsabilità civile del CP_3 datore di lavoro ed il danno, cioè le prestazioni erogate e da erogare in conseguenza dell'infortunio sul lavoro
(in caso di rendita, la sua capitalizzazione); il datore di lavoro che eccepisca la eccessività della somma pretesa, per superamento del limite del danno civilistico, deve provare il fatto impeditivo”; e più recentemente
Cass. civ., n. 12198/2016, cit.; Cass. civ., 7.03.2018, n. 5385).
Appare, pertanto, insufficiente, perché assolutamente generica e meramente assertiva, la contestazione della compagnia convenuta in merito al quantum, effettuata mediante rinvio alla relazione medico-legale del fiduciario, dott. e come tale inidonea a superare la presunzione di legittimità dell'atto amministrativo CP_8 mediante il quale l'assicuratore sociale ha quantificato il danno indennizzabile all'odierno attore.
In particolare, dalla lettura della predetta perizia di parte emerge che il medico-legale incaricato, in sede di individuazione dei coefficienti cui ancorare il danno, pur discostandosi dalle indicazioni rese dal medico dell' , poi trasfuse nel relativo atto amministrativo di liquidazione dell'indennizzo, non ha, tuttavia, CP_3 specificato quali fossero i motivi che giustificassero tale scostamento.
Ne consegue, pertanto, che deve ritenersi sussistente il presupposto per l'esercizio dell'azione ex art. 142
c. ass. priv. da parte di , la cui domanda deve trovare accoglimento in forza delle predette motivazioni. CP_3
In definitiva, (GG , e devono essere Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 condannate, in solido tra loro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1916 c.c. e dell'art. 142, d.lgs. n.
209/2005, a rimborsare all la somma complessiva di €. 78.530,23, già attualizzata, ed oltre interessi CP_3 nella misura legale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Resta assorbita ogni ulteriore questione, domanda ed eccezione formulata dalle parti.
In ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio relative alla domanda riconvenzionale di surrogazione avanzata dall , le stesse seguono la soccombenza in capo alle parti convenute CP_3 [...]
(GG , e e si liquidano come da dispositivo, giusta la CP_1 Controparte_2 Controparte_4 natura ed il valore della relativa domanda, avvalendosi dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato ed integrato dal D.M. n. 37/2018, e da ultimo dal
D.M. n. 147/2022, tabella n. 2, quinta colonna, D.M. citato (scaglione di riferimento ricompreso tra €.
52.000,01 ed €. 260.000,00), e con riduzione del 50% ex art. 4, co. 2 del citato D.M. dei valori medi di liquidazione indicati per ciascuna delle fasi, tenuto conto della ridotta attività espletata (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda principale avanzata da nei confronti di GG Parte_1 Controparte_1 Contr
, e di nonché sulla domanda riconvenzionale di CP_1 Controparte_4 Contr rivalsa/surrogazione avanzata dall' nei confronti di (GG , CP_3 Controparte_1 CP_1
13 Dott. Luca Sforza
n. 11223/2017 R.G e di nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 11223/2017, disattesa ogni Controparte_4 diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda avanzata da nei Parte_1 confronti di (GG , e di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
2) accoglie la domanda riconvenzionale di rivalsa/surrogazione avanzata dall' ai sensi del CP_3 combinato disposto degli artt. 1916 c.c. e dell'art. 142, d.lgs. n. 209/2005, e, per l'effetto, condanna
(GG , e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 pagamento della somma complessiva di €. 78.530,23, oltre gli interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
3) compensa integralmente le spese processuali nei rapporti tra e Parte_1 [...]
(GG , e CP_1 Controparte_2 Controparte_4
4) condanna, altresì, (GG , e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dall' , che liquida in complessivi CP_3
€. 7.051,50 per compensi professionali (già ridotti del 50% ex art. 4, co. 2, del D.M. 55/2014), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge.
Così deciso in Bari, il 28.04.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679
del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
Il presente provvedimento è stato redato con la collaborazione del MOT dott. Vittorio Fiume.
14 Dott. Luca Sforza