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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44600/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44600/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGOSTINELLI Parte_1 P.IVA_1
ANTONGIULIO, elettivamente domiciliata in VIA FRANCESCO BORGATTI, 25 00191 ROMA presso il difensore avv. AGOSTINELLI ANTONGIULIO
ATTRICE - OPPONENTE contro
“ (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. MAGALINI CHIARA MARIA, elettivamente domiciliata in Corso di Porta Vigentina, 35 Milano presso il difensore avv. MAGALINI CHIARA MARIA
CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni dell'attrice:
voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- in via preliminare: dichiarare la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Varese quale foro esclusivo scelto in via convenzionale tra le parti;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 16301 del 24 ottobre 2023 (R.G. n. 34889/23).
pagina 1 di 8 Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oneri accessori come per legge, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
- nel merito: preso atto delle misure emergenziali da contenimento della pandemia e della conseguente chiusura dell'attività imprenditoriale svolta dall'opponente, nel periodo marzo 2020 – maggio 2021, dichiarare che nulla è dovuto per tale periodo in favore della creditrice, per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c.; per l'effetto, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 16301 del 24 ottobre 2023 (R.G. n. 34889/23);
- sempre nel merito: preso atto dell'intervenuta risoluzione del contratto a far data dal 15 luglio 2021, dichiarare che nulla è dovuto per le mensilità (residua) di luglio 2021, agosto, settembre e ottobre 2021, come invece erroneamente preteso da controparte;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 16301 del 24 ottobre 2023 (R.G. n. 34889/23);
- in ogni caso, nel merito: dichiarare in ogni caso infondata e non provata la pretesa creditoria avversaria;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 16301 del 24 ottobre 2023 (R.G. n. 34889/23).
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del
15% e oneri accessori come per legge, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Conclusioni della convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia accogliere le seguenti conclusioni: IN VIA PRELIMINARE
Sussistendo i requisiti di legge, non trattandosi di opposizione fondata su prova scritta né di facile e pronta soluzione, si chiede concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo qui opposto. IN VIA PRELIMINARE, SULL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE E NEL MERITO rigettare tutti i motivi di opposizione di in quanto infondati in Parte_1 fatto e in diritto per i motivi esposti in atti;
accertare e dichiarare che è Parte_1 debitrice di della somma di Euro 19.334,92 per le Controparte_1 causali di cui in atti;
per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano N. 16301/2023 (R.G. 34889/2023) e conseguentemente condannare al pagamento Parte_1
a favore di della somma di Euro 19.334,92 oltre Controparte_1 interessi al tasso determinato ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. N. 231 del 2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in Euro 900,00 per competenze, in A oltre le successive occorrende.
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA
A accertare e dichiarare che è debitrice di Parte_1 [...] della somma di Euro 19.334,92 per le causali di cui in narrativa ovvero Controparte_1 della maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e conseguentemente condannare al pagamento a favore di Parte_1 [...] di tale somma oltre interessi al tasso determinato ai sensi dell'art. 5 D. Controparte_1
Lgs. N. 231 del 2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo. Spese e compensi legali del presente giudizio rifusi.
B IN VIA ISTRUTTORIA…
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso al Tribunale di Milano chiedeva e otteneva il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 16301/ 2023 (R.G. n. 34889/23) del 24 ottobre 2023, notificato in data 25 ottobre 2023, con il quale si ingiungeva a di pagare la somma € 19.334,92, oltre interessi come da Parte_1
domanda e spese di procedura in favore della ricorrente, per omesso pagamento di fatture emesse a titolo di canoni mensili, in relazione al contratto di noleggio breve di un carrello elevatore modello
E30L matr. H2X387H01582, con coppia prolunghe forche e relativo carica batteria, poi sostituito con carrello del medesimo modello e attrezzatura matricola H2X387H03089.
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione contro il Parte_1 suindicato decreto eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Giudice adito, avendo le parti previsto contrattualmente, all'art. 12, la competenza del Tribunale di Varese su di ogni controversia nascente dal rapporto tra le parti. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria per impossibilità sopravvenuta ed inesigibilità di gran parte delle prestazioni, perché in conseguenza delle misure di contenimento emanate dal Governo durante la pandemia da Covid 19 il parco era rimasto chiuso e dunque non aveva potuto beneficiare della prestazione offerta Pt_1 dall'opposta per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c., non riuscendo a garantire il pagamento della controprestazione in denaro. Deduceva che detta impossibilità sopravvenuta era stata riconosciuta anche dall'opposta, la quale però non aveva accordato la richiesta di sospensione del canone, eccependo quale causa impeditiva il mancato pagamento di alcune precedenti fatture scadute;
chiedeva, in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto l'opposta, con comunicazione del 13 luglio
2021, come conseguenza del mancato pagamento dei canoni, aveva invocato la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10 del contratto, che dunque risultava risolto con effetto immediato alla data del
15 luglio 2021, con conseguente irritualità dell'emissione delle successive fatture poste alla base della richiesta monitoria;
da ultimo, che in conseguenza della risoluzione immediata, si era resa Pt_1 disponibile alla riconsegna immediata del macchinario, che però veniva riconsegnato all'opposta solo nell'ottobre 2023 per esigenze (non note) della locatrice.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 9 maggio 2024 si costituiva in giudizio la società
, la quale contestava la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione chiedendone il rigetto. Deduceva, in particolare, che: pagina 3 di 8 - era morosa nel pagamento dei canoni di noleggio sin dalla fine di novembre 2019; Pt_1
- in considerazione dell'inadempimento protratto per mesi, , in Controparte_1
data 15 luglio 2021, risolveva il contratto di noleggio richiedendo la restituzione del carrello elevatore;
- nel frattempo, si riconosceva debitrice e intervenivano trattative tra le parti per la Pt_1
definizione bonaria della vicenda, poi non concluse, ma comunque tratteneva il carrello Pt_1
sino a ottobre 2023, ciò che confermava la debenza degli importi di cui alle fatture azionate monitoriamente nel periodo ottobre 2019 – ottobre 2021;
- il mancato pagamento dei canoni da parte di ineriva i mesi da ottobre 2019 a ottobre Pt_1
2021 compresi (e pertanto complessivamente 25 mesi), mentre invece l'impossibilità sopravvenuta invocata dalla controparte in conseguenza dell'emergenza Covid 19 si riferiva al periodo dal 9 marzo al 13 giugno 2020 e dal 24 ottobre 2020 al 17 giugno 2021 (ovvero complessivamente per 10 mesi circa).
- la clausola con cui le parti avevano convenzionalmente individuato la competenza del Tribunale
di Varese per le controversie nascenti da contratto doveva considerarsi nulla in quanto, essendo vessatoria, avrebbe dovuto esser oggetto di doppia sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.;
- con la comunicazione di risoluzione del contratto del 15.07.2021, intimava l'immediata CP_1
restituzione del bene e in data 20.07.2021 tentava anche di ritirare il carrello (doc. 6), ma o impediva e si rifiutava di sottoscrivere i documenti relativi;
Parte_1
- non aveva dimostrato di non aver utilizzato il carrello durante la pandemia. Pt_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 luglio 2024, il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e, ritenuto di dover provvedere prima di tutto con sentenza sulla eccezione di incompetenza territoriale, a cui la parte opposta non aveva aderito, rinviava per il trattenimento in decisione della causa, anche su tale eccezione, all'udienza del
6.11.2024. In detta udienza, sostituita da note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Preliminarmente, si ricorda che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di talché le difese con le quali
pagina 4 di 8 l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore- ma configurano altrettante eccezioni” (ex plurimis Cass. n. 6421/2003).
Pertanto, il convenuto che, nelle cause relative a diritti di obbligazione, eccepisce l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare tempestivamente – e dunque con il primo atto difensivo – nel caso di specie con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo – la competenza del giudice adito.
Come sopra esposto, nell'atto di opposizione è stata eccepita l'incompetenza per territorio del Giudice adito in sede monitoria a favore della competenza del Tribunale di Varese, con richiesta, per l'effetto, di dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 16301/ 2023 con espressa declaratoria di revoca. All'eccezione non ha aderito l'opposta, che ha invece invocato la nullità della clausola contrattuale con cui le parti avevano individuato la competenza, perché non era stata oggetto di doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c., pur trattandosi di clausola vessatoria.
L'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Come noto, “L'eccezione d'incompetenza territoriale da parte del convenuto non introduce nel processo un tema che necessiti d'istruzione con possibilità di prove costituende, ma va decisa sulla base delle risultanze processuali disponibili, dovendosi tenere distinte le questioni concernenti il merito della causa, da decidersi all'esito dell'istruzione probatoria, da quelle relative alla competenza da decidersi allo stato degli atti” (Cass. civ. n. 15348/2011).
Il decreto ingiuntivo per cui è causa è stato richiesto in virtù del contratto di noleggio breve del
10.05.2017 sottoscritto da con e cessato in data Parte_1 Controparte_1
15.07.2021, relativo ad un carrello elevatore modello E30L matr. H2X387H01582, con coppia prolunghe forche e relativo carica batteria, poi sostituito con carrello del medesimo modello e attrezzatura matricola H2X387H03089.
Tale contratto – predisposto unilateralmente da - prevede, all'art. 12 Controparte_1 delle condizioni generali di noleggio, che “Per ogni controversia in merito al contratto di noleggio, sarà esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria del foro di Varese. Qualora tuttavia il locatore sia parte attrice, esso potrà ricorrere sia al Foro di Varese sia a quello del domicilio del locatario”.
Nel caso di specie, il locatario risulta avere sede in Roma.
quale predisponente, non può invocare né la vessatorietà della Controparte_1
clausola, né la sua nullità per mancanza di specifica approvazione per iscritto mediante doppia sottoscrizione, in quanto “In tema di condizioni generali di contratto, giacché la specifica approvazione per iscritto costituisce, ex art. 1341, comma 2, c.c., requisito per l'opponibilità delle
pagina 5 di 8 clausole cd. vessatorie (nella specie, una clausola compromissoria) al contraente aderente, solo quest'ultimo è legittimato a farne valere l'eventuale mancanza e non anche il predisponente che, pertanto, non può invocarne la nullità per la carenza di detta specifica approvazione” (Cass. civ., Sez.
II, Sentenza, 21/08/2017, n. 20205).
La disciplina di cui all'art. 1341 c.c., relativa alla specifica e separata approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, tra le quali rientra quella di elezione di foro esclusivo (anche laddove lo stesso coincida con uno di quelli previsti in via alternativa dalla legge), risulta difatti applicabile solo laddove si sia in presenza di contratti per adesione, ossia di condizioni generali di contratto, unilateralmente predisposte da uno dei contraenti, per regolamentare in modo uniforme una serie indefinita di rapporti e sottoposte all'approvazione del contraente considerato "più debole", in quanto appunto estraneo alla formazione del testo negoziale e suo passivo recettore (Tribunale Monza,
Sez. I, 20/10/2005, n. 2798).
Alla luce di ciò, il Tribunale competente non è quello giudizialmente adito, bensì il Tribunale di Varese
o, al più, per come si legge nella norma contrattuale, il Tribunale del luogo di domicilio del locatario, trattandosi di controversia instaurata dal locatore.
Per quanto concerne la forma del provvedimento del giudice, è vero che, ai sensi dell'art. 279 comma 1
c.p.c., il Collegio o il Tribunale in composizione monocratica “ pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza”, tale norma non troverebbe però applicazione nell'ipotesi di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo in quanto, secondo la giurisprudenza prevalente, rispetto alla quale non vi è motivo di discostarsi, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso, revocandolo e fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa dinanzi al giudice competente.
La sentenza con cui il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del
Giudice che ha emesso il decreto non comporta infatti la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione, ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (in tal senso, ex plurimis Cass. civ. sez. I, 26 gennaio
2016 n. 1372; Tribunale di Torino, sezione I, 4 marzo 2020 n. 6091); quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio pagina 6 di 8 di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Cass. n.
1121/2022).
Inoltre, “In seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, la riassunzione della causa, ex art. 50 c.p.c., opera con riferimento non al giudizio di opposizione
(definito dal giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c.), ma al giudizio di cognizione sul merito della controversia, sebbene introdotto con l'opposizione, il quale, dopo la caducazione del decreto ingiuntivo implicitamente contenuta nella sentenza dichiarativa di incompetenza, è destinato a
"proseguire" nelle forme ordinarie” (Cass. civ. n. 41230/2021).
Ne discende che senza dubbio la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una sentenza (cfr. Tribunale di Torino, sez. III, sent. 1° luglio 2010, n.
32568).
Il fatto che la parte opposta non abbia aderito all'eccezione non preclude né incide sulla statuizione sulle spese, giacché il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite (art. 91 c.p.c.).
L'individuazione della parte soccombente si compie in base al principio di causalità: è dunque obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo la parte che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass. 27 novembre 2006, n. 25111).
Posto che il decreto ingiuntivo è stato revocato, a seguito dell'opposizione e per le ragioni fatte valere dall'opponente (a prescindere se esse siano di merito o di rito, come nel caso di specie), la parte vittoriosa risulta essere la parte opponente.
Le spese seguono dunque la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, seguendo il principio della soccombenza e tenuto conto del fatto che nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 21/07/2017, n.
18125).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:
pagina 7 di 8 - dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Varese;
- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Milano 16301/2023 (R.G. n.
34889/23) del 24 ottobre 2023 e, per l'effetto, revoca lo stesso;
- fissa il termine perentorio di tre mesi entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al
Tribunale di Varese;
- condanna la parte convenuta opposta a rimborsare alla parte Controparte_1
attrice opponente le spese del presente giudizio di opposizione che liquida in € Parte_1
145,50 per spese esenti ed € 3397 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Antongiulio Agostinelli che si è dichiarato antistatario.
Milano, 8 gennaio 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44600/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGOSTINELLI Parte_1 P.IVA_1
ANTONGIULIO, elettivamente domiciliata in VIA FRANCESCO BORGATTI, 25 00191 ROMA presso il difensore avv. AGOSTINELLI ANTONGIULIO
ATTRICE - OPPONENTE contro
“ (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. MAGALINI CHIARA MARIA, elettivamente domiciliata in Corso di Porta Vigentina, 35 Milano presso il difensore avv. MAGALINI CHIARA MARIA
CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni dell'attrice:
voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- in via preliminare: dichiarare la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Varese quale foro esclusivo scelto in via convenzionale tra le parti;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 16301 del 24 ottobre 2023 (R.G. n. 34889/23).
pagina 1 di 8 Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oneri accessori come per legge, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
- nel merito: preso atto delle misure emergenziali da contenimento della pandemia e della conseguente chiusura dell'attività imprenditoriale svolta dall'opponente, nel periodo marzo 2020 – maggio 2021, dichiarare che nulla è dovuto per tale periodo in favore della creditrice, per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c.; per l'effetto, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 16301 del 24 ottobre 2023 (R.G. n. 34889/23);
- sempre nel merito: preso atto dell'intervenuta risoluzione del contratto a far data dal 15 luglio 2021, dichiarare che nulla è dovuto per le mensilità (residua) di luglio 2021, agosto, settembre e ottobre 2021, come invece erroneamente preteso da controparte;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 16301 del 24 ottobre 2023 (R.G. n. 34889/23);
- in ogni caso, nel merito: dichiarare in ogni caso infondata e non provata la pretesa creditoria avversaria;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 16301 del 24 ottobre 2023 (R.G. n. 34889/23).
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del
15% e oneri accessori come per legge, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Conclusioni della convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia accogliere le seguenti conclusioni: IN VIA PRELIMINARE
Sussistendo i requisiti di legge, non trattandosi di opposizione fondata su prova scritta né di facile e pronta soluzione, si chiede concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo qui opposto. IN VIA PRELIMINARE, SULL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE E NEL MERITO rigettare tutti i motivi di opposizione di in quanto infondati in Parte_1 fatto e in diritto per i motivi esposti in atti;
accertare e dichiarare che è Parte_1 debitrice di della somma di Euro 19.334,92 per le Controparte_1 causali di cui in atti;
per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano N. 16301/2023 (R.G. 34889/2023) e conseguentemente condannare al pagamento Parte_1
a favore di della somma di Euro 19.334,92 oltre Controparte_1 interessi al tasso determinato ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. N. 231 del 2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in Euro 900,00 per competenze, in A oltre le successive occorrende.
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA
A accertare e dichiarare che è debitrice di Parte_1 [...] della somma di Euro 19.334,92 per le causali di cui in narrativa ovvero Controparte_1 della maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e conseguentemente condannare al pagamento a favore di Parte_1 [...] di tale somma oltre interessi al tasso determinato ai sensi dell'art. 5 D. Controparte_1
Lgs. N. 231 del 2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo. Spese e compensi legali del presente giudizio rifusi.
B IN VIA ISTRUTTORIA…
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso al Tribunale di Milano chiedeva e otteneva il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 16301/ 2023 (R.G. n. 34889/23) del 24 ottobre 2023, notificato in data 25 ottobre 2023, con il quale si ingiungeva a di pagare la somma € 19.334,92, oltre interessi come da Parte_1
domanda e spese di procedura in favore della ricorrente, per omesso pagamento di fatture emesse a titolo di canoni mensili, in relazione al contratto di noleggio breve di un carrello elevatore modello
E30L matr. H2X387H01582, con coppia prolunghe forche e relativo carica batteria, poi sostituito con carrello del medesimo modello e attrezzatura matricola H2X387H03089.
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione contro il Parte_1 suindicato decreto eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Giudice adito, avendo le parti previsto contrattualmente, all'art. 12, la competenza del Tribunale di Varese su di ogni controversia nascente dal rapporto tra le parti. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria per impossibilità sopravvenuta ed inesigibilità di gran parte delle prestazioni, perché in conseguenza delle misure di contenimento emanate dal Governo durante la pandemia da Covid 19 il parco era rimasto chiuso e dunque non aveva potuto beneficiare della prestazione offerta Pt_1 dall'opposta per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c., non riuscendo a garantire il pagamento della controprestazione in denaro. Deduceva che detta impossibilità sopravvenuta era stata riconosciuta anche dall'opposta, la quale però non aveva accordato la richiesta di sospensione del canone, eccependo quale causa impeditiva il mancato pagamento di alcune precedenti fatture scadute;
chiedeva, in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto l'opposta, con comunicazione del 13 luglio
2021, come conseguenza del mancato pagamento dei canoni, aveva invocato la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10 del contratto, che dunque risultava risolto con effetto immediato alla data del
15 luglio 2021, con conseguente irritualità dell'emissione delle successive fatture poste alla base della richiesta monitoria;
da ultimo, che in conseguenza della risoluzione immediata, si era resa Pt_1 disponibile alla riconsegna immediata del macchinario, che però veniva riconsegnato all'opposta solo nell'ottobre 2023 per esigenze (non note) della locatrice.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 9 maggio 2024 si costituiva in giudizio la società
, la quale contestava la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione chiedendone il rigetto. Deduceva, in particolare, che: pagina 3 di 8 - era morosa nel pagamento dei canoni di noleggio sin dalla fine di novembre 2019; Pt_1
- in considerazione dell'inadempimento protratto per mesi, , in Controparte_1
data 15 luglio 2021, risolveva il contratto di noleggio richiedendo la restituzione del carrello elevatore;
- nel frattempo, si riconosceva debitrice e intervenivano trattative tra le parti per la Pt_1
definizione bonaria della vicenda, poi non concluse, ma comunque tratteneva il carrello Pt_1
sino a ottobre 2023, ciò che confermava la debenza degli importi di cui alle fatture azionate monitoriamente nel periodo ottobre 2019 – ottobre 2021;
- il mancato pagamento dei canoni da parte di ineriva i mesi da ottobre 2019 a ottobre Pt_1
2021 compresi (e pertanto complessivamente 25 mesi), mentre invece l'impossibilità sopravvenuta invocata dalla controparte in conseguenza dell'emergenza Covid 19 si riferiva al periodo dal 9 marzo al 13 giugno 2020 e dal 24 ottobre 2020 al 17 giugno 2021 (ovvero complessivamente per 10 mesi circa).
- la clausola con cui le parti avevano convenzionalmente individuato la competenza del Tribunale
di Varese per le controversie nascenti da contratto doveva considerarsi nulla in quanto, essendo vessatoria, avrebbe dovuto esser oggetto di doppia sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.;
- con la comunicazione di risoluzione del contratto del 15.07.2021, intimava l'immediata CP_1
restituzione del bene e in data 20.07.2021 tentava anche di ritirare il carrello (doc. 6), ma o impediva e si rifiutava di sottoscrivere i documenti relativi;
Parte_1
- non aveva dimostrato di non aver utilizzato il carrello durante la pandemia. Pt_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 luglio 2024, il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e, ritenuto di dover provvedere prima di tutto con sentenza sulla eccezione di incompetenza territoriale, a cui la parte opposta non aveva aderito, rinviava per il trattenimento in decisione della causa, anche su tale eccezione, all'udienza del
6.11.2024. In detta udienza, sostituita da note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Preliminarmente, si ricorda che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di talché le difese con le quali
pagina 4 di 8 l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore- ma configurano altrettante eccezioni” (ex plurimis Cass. n. 6421/2003).
Pertanto, il convenuto che, nelle cause relative a diritti di obbligazione, eccepisce l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare tempestivamente – e dunque con il primo atto difensivo – nel caso di specie con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo – la competenza del giudice adito.
Come sopra esposto, nell'atto di opposizione è stata eccepita l'incompetenza per territorio del Giudice adito in sede monitoria a favore della competenza del Tribunale di Varese, con richiesta, per l'effetto, di dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 16301/ 2023 con espressa declaratoria di revoca. All'eccezione non ha aderito l'opposta, che ha invece invocato la nullità della clausola contrattuale con cui le parti avevano individuato la competenza, perché non era stata oggetto di doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c., pur trattandosi di clausola vessatoria.
L'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Come noto, “L'eccezione d'incompetenza territoriale da parte del convenuto non introduce nel processo un tema che necessiti d'istruzione con possibilità di prove costituende, ma va decisa sulla base delle risultanze processuali disponibili, dovendosi tenere distinte le questioni concernenti il merito della causa, da decidersi all'esito dell'istruzione probatoria, da quelle relative alla competenza da decidersi allo stato degli atti” (Cass. civ. n. 15348/2011).
Il decreto ingiuntivo per cui è causa è stato richiesto in virtù del contratto di noleggio breve del
10.05.2017 sottoscritto da con e cessato in data Parte_1 Controparte_1
15.07.2021, relativo ad un carrello elevatore modello E30L matr. H2X387H01582, con coppia prolunghe forche e relativo carica batteria, poi sostituito con carrello del medesimo modello e attrezzatura matricola H2X387H03089.
Tale contratto – predisposto unilateralmente da - prevede, all'art. 12 Controparte_1 delle condizioni generali di noleggio, che “Per ogni controversia in merito al contratto di noleggio, sarà esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria del foro di Varese. Qualora tuttavia il locatore sia parte attrice, esso potrà ricorrere sia al Foro di Varese sia a quello del domicilio del locatario”.
Nel caso di specie, il locatario risulta avere sede in Roma.
quale predisponente, non può invocare né la vessatorietà della Controparte_1
clausola, né la sua nullità per mancanza di specifica approvazione per iscritto mediante doppia sottoscrizione, in quanto “In tema di condizioni generali di contratto, giacché la specifica approvazione per iscritto costituisce, ex art. 1341, comma 2, c.c., requisito per l'opponibilità delle
pagina 5 di 8 clausole cd. vessatorie (nella specie, una clausola compromissoria) al contraente aderente, solo quest'ultimo è legittimato a farne valere l'eventuale mancanza e non anche il predisponente che, pertanto, non può invocarne la nullità per la carenza di detta specifica approvazione” (Cass. civ., Sez.
II, Sentenza, 21/08/2017, n. 20205).
La disciplina di cui all'art. 1341 c.c., relativa alla specifica e separata approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, tra le quali rientra quella di elezione di foro esclusivo (anche laddove lo stesso coincida con uno di quelli previsti in via alternativa dalla legge), risulta difatti applicabile solo laddove si sia in presenza di contratti per adesione, ossia di condizioni generali di contratto, unilateralmente predisposte da uno dei contraenti, per regolamentare in modo uniforme una serie indefinita di rapporti e sottoposte all'approvazione del contraente considerato "più debole", in quanto appunto estraneo alla formazione del testo negoziale e suo passivo recettore (Tribunale Monza,
Sez. I, 20/10/2005, n. 2798).
Alla luce di ciò, il Tribunale competente non è quello giudizialmente adito, bensì il Tribunale di Varese
o, al più, per come si legge nella norma contrattuale, il Tribunale del luogo di domicilio del locatario, trattandosi di controversia instaurata dal locatore.
Per quanto concerne la forma del provvedimento del giudice, è vero che, ai sensi dell'art. 279 comma 1
c.p.c., il Collegio o il Tribunale in composizione monocratica “ pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza”, tale norma non troverebbe però applicazione nell'ipotesi di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo in quanto, secondo la giurisprudenza prevalente, rispetto alla quale non vi è motivo di discostarsi, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso, revocandolo e fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa dinanzi al giudice competente.
La sentenza con cui il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del
Giudice che ha emesso il decreto non comporta infatti la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione, ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (in tal senso, ex plurimis Cass. civ. sez. I, 26 gennaio
2016 n. 1372; Tribunale di Torino, sezione I, 4 marzo 2020 n. 6091); quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio pagina 6 di 8 di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Cass. n.
1121/2022).
Inoltre, “In seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, la riassunzione della causa, ex art. 50 c.p.c., opera con riferimento non al giudizio di opposizione
(definito dal giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c.), ma al giudizio di cognizione sul merito della controversia, sebbene introdotto con l'opposizione, il quale, dopo la caducazione del decreto ingiuntivo implicitamente contenuta nella sentenza dichiarativa di incompetenza, è destinato a
"proseguire" nelle forme ordinarie” (Cass. civ. n. 41230/2021).
Ne discende che senza dubbio la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una sentenza (cfr. Tribunale di Torino, sez. III, sent. 1° luglio 2010, n.
32568).
Il fatto che la parte opposta non abbia aderito all'eccezione non preclude né incide sulla statuizione sulle spese, giacché il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite (art. 91 c.p.c.).
L'individuazione della parte soccombente si compie in base al principio di causalità: è dunque obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo la parte che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass. 27 novembre 2006, n. 25111).
Posto che il decreto ingiuntivo è stato revocato, a seguito dell'opposizione e per le ragioni fatte valere dall'opponente (a prescindere se esse siano di merito o di rito, come nel caso di specie), la parte vittoriosa risulta essere la parte opponente.
Le spese seguono dunque la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, seguendo il principio della soccombenza e tenuto conto del fatto che nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 21/07/2017, n.
18125).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:
pagina 7 di 8 - dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Varese;
- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Milano 16301/2023 (R.G. n.
34889/23) del 24 ottobre 2023 e, per l'effetto, revoca lo stesso;
- fissa il termine perentorio di tre mesi entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al
Tribunale di Varese;
- condanna la parte convenuta opposta a rimborsare alla parte Controparte_1
attrice opponente le spese del presente giudizio di opposizione che liquida in € Parte_1
145,50 per spese esenti ed € 3397 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Antongiulio Agostinelli che si è dichiarato antistatario.
Milano, 8 gennaio 2025
Il Giudice
Caterina Canu
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