Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3493 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Michele Magliulo Presidente
Dott. Paolo Mariani Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere istruttore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4297/2024 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] C.F.: , res.te in Parte_1 C.F._1
(Na) alla Via De Falco n. 14, rapp.to e difeso dagli avv.ti Giacomo Giordano, C.F.:
, e Michela Novellino, C.F.: , in C.F._2 C.F._3
virtù di mandato in atti;
Appellante
E
, quale impresa designata per la regione Campania per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada
(FGVS), codice fiscale e num. di iscrizione nel registro imprese di Treviso
, partita IVA , società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS P.IVA_1 P.IVA_2
n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista Unico
“ ed appartenente al Gruppo con Controparte_2 CP_1
sede in Mogliano Veneto (TV) alla via Marrocchesa n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura generale alle liti per Notar
[...]
del 18/12/2014, iscritta al numero di REP. 186905, e numero 30367 Persona_1
cui studio elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano (NA), alla Via Ottaviano,
215;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli, la nella qualità di impresa Controparte_3
designata per la Campania alla gestione del F.G.V.S., per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dall'istante e da quantificarsi nei limiti della somma di €
260.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con il favore delle spese processuali.
A fondamento della domanda l'attore deduceva che: - in data 29.08.2015, in Forio di
Ischia, lungo la via Provinciale Lacconelle, viaggiava a bordo del motociclo Sym 125, tg. EA08988, allorquando un motoveicolo, proveniente dal senso di marcia opposto, invadeva la sua corsia e lo urtava, dandosi repentinamente alla fuga;
a causa dell'urto batteva la testa contro un altro motociclo, anche esso proveniente dal Parte_1
senso opposto di marcia e che pure si dileguava rapidamente;
sul posto intervenivano sia gli agenti della Legione Carabinieri Campania, Compagnia di Ischia, che gli operatori del 118, i quali provvedevano a trasportare l'attore al P.O. “Rizzoli” di Lacco
Ameno-Ischia, ove gli venivano diagnosticate le seguenti lesioni: “politrauma trauma cranico commotivo, trauma facciale, avulsione parziale incisivo superiore sx”; -in conseguenza del sinistro l'istante pativa un danno biologico del 35% (comprensivo dell'incapacità lavorativa specifica), una ITT di giorni 90, una ITP AL 75% di giorni
90 e una ITP al 50% di ulteriori giorni 90.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_3
quale impresa designata ex art. 283 d.lgs. 209/2005 alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, contestando integralmente la fondatezza dell'avversa domanda sia nell'an che nel quantum. Concludendo, la convenuta chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda e, nel merito, rigettarsi la richiesta risarcitoria in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese processuali.
Espletata la fase istruttoria, le parti precisavano le definitive conclusioni e la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Con sentenza n. 7514/2024, pubblicata in data 01.08.2024, il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite.
Il Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione notificato in data 27.09.2024 proponeva formale Parte_1
appello avverso la predetta sentenza, deducendo che la ricostruzione dei fatti di causa compiuta dal primo giudice sarebbe in contrasto con le risultanze processuali.
Lamentava l'erronea e insufficiente valutazione delle prove e, in particolare, della testimonianza resa da , trasportata sul medesimo veicolo, che aveva Testimone_1
dichiarato quanto segue: “Sul capo 3 risponde è vero… I punti d'urto tra i due motorini furono alla fiancata sinistra del nostro motorino con la fiancata sinistra del motorino pirata. L'impatto si è verificato nella corsia di nostra pertinenza. Non ho potuto vedere quando il conducente ( ) ha impattato con la testa in quanto io ero già Parte_1
caduta a terra ed ho visto solo il con la testa insanguinata… Quando io mi sono Pt_1
avvicinata al lo stesso non era cosciente…”. Riteneva l'appellante che il primo Pt_1
giudice avrebbe dovuto o dichiarare l'incapacità a testimoniare della Testimone_1
oppure valutare con maggior prudenza le dichiarazioni rese dalla teste. Censurava anche l'errata considerazione dell'inattendibilità del teste ed Testimone_2
evidenziava l'approssimazione e la superficialità delle indagini e dei rilievi compiuti dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro nell'immediatezza del fatto. Sosteneva che il , poiché non aveva riportato alcuna escoriazione al volto, avrebbe indossato Pt_1
il casco protettivo al momento dell'incidente. Sottolineava l'appellante che il certificato medico con dicitura “Forio caduta accidentale” risultava sottoscritto dalla sola , mentre quello relativo al non avrebbe potuto certo essere Testimone_1 Pt_1
sottoscritto dal paziente in quanto ricoverato in stato di incoscienza. Inoltre, a fondamento dell'appello richiamava la sentenza del Giudice di pace di Barra che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da , quale terza trasportata, con Testimone_1
riferimento allo stesso incidente stradale per cui è causa.
Si costituiva l'appellata nella qualità di impresa designata Controparte_3
per la Campania alla gestione del F.G.V.S., sostenendo l'infondatezza del proposto appello e rassegnando le seguenti conclusioni: “1. Rigettare l'appello proposto da
poiché assolutamente infondato;
2. Confermare in ogni sua parte la Parte_1
sentenza n. 7514/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, resa nel giudizio n. RG
20934/2021; 3. Condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
4. Condannare l'appellante alla refusione delle spese legali ed ulteriore condanna ai sensi degli artt. 91 e 96 c.p.c.”.
Depositati dalle parti gli scritti conclusionali, la causa veniva assunta in decisione collegiale all'esito dell'udienza precedentemente fissata in data 08.05.2025 e sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc.
Motivi della decisione
1.In via preliminare, va esclusa l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. in considerazione del fatto che il gravame contiene una chiara e precisa individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, avendo l'appellante affiancato alla parte volitiva una parte argomentativa a confutazione delle ragioni addotte dal primo giudice. L'appello contiene l'indicazione chiara delle parti del provvedimento appellate e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Dall'esame dell'atto di appello è possibile desumere chiaramente quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e, soprattutto, quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione e all'accogliento della domanda risarcitoria proposta dall'istante.
2.Ciò premesso, per le ragioni di seguito esposte, l'appello è infondato nel merito.
Giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma
1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo” (cfr. Cass. 10540 del 19/04/2023).
In altri termini, il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta del conducente del veicolo rimasto sconosciuto.
Nel caso in esame, gli elementi acquisiti in giudizio non sono idonei a soddisfare l'onere gravante sull'istante emergendo un quadro probatorio di Parte_1
rilevante incertezza e irrimediabile contraddizione.
In particolare, i Carabinieri di Ischia assumevano informazioni, nell'immediatezza del fatto, da , trasportata a bordo del motociclo condotto dal , la quale Testimone_3 Pt_1
riferiva che quest'ultimo perse il controllo del veicolo da lui condotto senza che ne sapesse la causa e si allargò vistosamente in curva andando quasi nella corsia opposta.
Aggiungeva che il , nel riprendere il controllo del mezzo, cercò di stringersi per Pt_1
evitare il motociclo che viaggiava nel senso di marcia opposto, ma perse il controllo del mezzo e rovinò a terra. Dunque, non riferiva di alcun urto tra veicoli, né di un impatto del corpo Testimone_3
del con altro veicolo, che certamente avrebbe notato, visto che si trovava a bordo Pt_1
del motorino quale trasportata.
Anzi, la offriva specifici elementi ricostruttivi della dinamica del sinistro che Tes_3
contraddicono quanto posto dal a fondamento della domanda introduttiva di Pt_1
giudizio.
Al riguardo, è opportuno rimarcare che la riferiva di una perdita di controllo Tes_3
del motorino da parte del senza darsene una spiegazione e che era il motorino del Pt_1
ad allargarsi “vistosamente” in curva per poi “stringersi”, nel tentativo di evitare Pt_1
un motorino che viaggiava nella corsia opposta, con la conseguenza che il motorino diveniva non più controllabile dal suo conducente e rovinava così al suolo.
Sentito a sommarie informazioni dai Carabinieri di Ischia era anche il Testimone_2
quale riferiva di aver assistito all'urto tra il motorino condotto dal , il quale Pt_1
scendeva regolarmente nel proprio senso di marcia, e un motorino che viaggiava nella corsia opposta, precisando che, a seguito dell'urto, il , con la testa, andava ad Pt_1
impattare con un altro motorino che seguiva il primo, cadendo successivamente al suolo.
Deve ritenersi non provata la dinamica del sinistro per cui è causa come prospettata dall'istante, stante il contrasto tra le predette dichiarazioni e, in ogni caso, dovendosi considerare preminente la versione dei fatti resa nell'immediatezza e genuinamente da poiché trasportata sul veicolo in questione e, dunque, con una migliore Testimone_3
più sicura conoscenza dell'accaduto.
Come correttamente valutato dal primo Giudice, seppure la ha testimoniato in Tes_3
giudizio che il motociclo sul quale viaggiava veniva urtato, nella propria corsia di pertinenza, da un motociclo non identificato e ha indicato anche i punti d'urto tra i veicoli, deve rilevarsi che detto mutamento di versione non risulta in alcun modo giustificato dalla teste e deve stimarsi inattendibile anche perché contrastante con le risultanze della certificazione medica di pronto soccorso ove compare la dicitura:
“Forio caduta accidentale da motociclo” con esclusione di alcun riferimento alla responsabilità di terzi veicoli. Del resto, anche il verbale di pronto soccorso relativo al reca barrata la casella di esclusione della responsabilità di terzi. Pt_1
Inoltre, le dichiarazioni del teste non apportano alcun elemento idoneo a Tes_2
chiarire in via definitiva la vicenda per cui è causa. In particolare, il ha precisato Tes_2
che, al momento del sinistro, il indossava il casco integrale. Ora, a prescindere Pt_1
dal fatto che il perito di parte abbia affermato la compatibilità solo parziale delle lesioni con l'uso del casco, i Carabinieri di Ischia accertavano che il conducente Parte_1
era ancora riverso a terra al momento del loro intervento sul luogo del sinistro e non indossava il casco protettivo. Un solo casco veniva rinvenuto a terra dai verbalizzanti e tanto in contrasto con la circostanza, pure riferita dal teste che sia il Tes_2
conducente che il passeggero indossassero il caso al momento dell'incidente.
Deve anche considerarsi che il non ha sporto denuncia/querela in relazione ai Pt_1
fatti di causa con conseguente maggiore incertezza in ordine alla dinamica del sinistro in questione e che lo stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima
(Cass 11656/2022).
Pertanto, l'appello è infondato e va rigettato con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Spese di lite
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e, per tale motivo, vanno poste a carico dell'appellante in favore della controparte secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c.. Dette spese si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n.
147/2022, tenuto conto della consistenza delle attività effettivamente svolte ed escludendo, quindi, la sola fase istruttoria non espletata in appello. Deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata,
a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 9.603,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%),
IVA e CPA come per legge;
c) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, addì 15.05.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott Michele Magliulo