Articolo 31 della Legge 12 febbraio 1968, n. 132
Articolo 30Articolo 32
Versione
27 marzo 1968
Art. 31. Finanziamento del piano regionale ospedaliero

Nei bilanci delle singole Regioni devono essere stanziate, in relazione ai mezzi finanziari resi disponibili per il settore ospedaliero dal piano quinquennale degli interventi regionali di cui al precedente articolo 29, le somme necessarie per la costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali esistenti, nonche' per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto.
La realizzazione delle opere indicate nel precedente comma sara' effettuata secondo le norme che saranno emanate dalla Regione.
Entrata in vigore il 27 marzo 1968
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente