Ordinanza cautelare 26 gennaio 2017
Sentenza 9 febbraio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, ordinanza cautelare 26/01/2017, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2017
N. 00014/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00528/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 528 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Associazione Sportiva Dilettantistica 99 Sport L'Aquila, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Catalucci C.F. [...], TA Di MO C.F. [...], Maria Teresa Di Rocco C.F. [...], con domicilio eletto presso TA Di MO in L'Aquila, via Luigi di Natale 6;
A.S.D. Junior Tennis, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Teresa Di Rocco C.F. [...], Silvia Catalucci C.F. [...], TA Di MO C.F. [...], con domicilio eletto presso TA Di MO in L'Aquila, via Luigi di Natale 6;
contro
Comune di L'Aquila in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico De Nardis C.F. [...], Andrea Liberatore C.F. [...], domiciliata in L'Aquila, via S. Bernardino N. 4/6;
nei confronti di
Verdeaqua Smile Coop. Soc. A.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Giancarli C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Strinella 48;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Comitato 99, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati AN MA C.F. [...], CA RU C.F. [...], con domicilio eletto presso AN MA in L'Aquila, via Arco dei Veneziani N.27 (N.I.);
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della delibera di consiglio comunale n. 66 del 22.8.2016, ad oggetto: "gestione del complesso sportivo sito in località Santa Barbara. Proroga della fidejussione, integrazione della convenzione tra il comune di L’Aquila e la Verdeaqua smile società cooperativa sociale sportiva dilettantistica Onlus a.r.l. e modifica delle tariffe e orari"
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di L'Aquila in Persona del Sindaco P.T. e di Verdeaqua Smile Coop. Soc. A.R.L.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Considerato che, ad un sommario esame, la domanda cautelare appare fondata, in quanto, in disparte la qualificazione del contratto in essere tra l’Amministrazione comunale e la Verdeaqua Smile Coop. Soc. A.R.L., il principio del divieto di rinnovo dei contratti scaduti stabilito dall'art. 23 l. 18 aprile 2005 n. 62, anche se posto dalla legge con espresso riferimento agli appalti di servizi, opere e forniture, esprime un principio generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato CE che, in quanto tale, opera per la generalità dei contratti pubblici ed è estensibile anche alle concessioni di servizi e beni pubblici;
considerato che l'art. 23, l. com., 18 aprile 2005 n. 62 e i principi comunitari consolidati in materia contrattuale non impediscono la proroga e/o il rinnovo dei contratti pubblici, allorché tale facoltà, oltre ad essere prevista ab origine negli atti di gara, venga esercitata per un tempo predeterminato e limitato (ex multis, Cons. Stato, n. 942 del 2014; Tar L’Aquila, n. 150 del 2015; Tar Brescia, n. 1281 del 2016);
considerato che, con la delibera consiliare n. 66 del 22.8.2016, il Comune dell’Aquila ha rinnovato la gestione del complesso sportivo sito in località Santa Barbara, concessa alla controinteressata già nel 1996 a seguito di procedura di evidenza pubblica, per un periodo di ben 35 anni;
considerato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) accoglie e per l'effetto:
a) sospende l’atto gravato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica d.i gennaio 2018.
Condanna l’Amministrazione resistente e il controinteressato al pagamento in solido delle spese della presente fase cautelare, in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 1200,00, oltre iva e cpa come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Amicuzzi, Presidente
Paola Anna Gemma Di Cesare, Primo Referendario
Lucia Gizzi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lucia Gizzi | Antonio Amicuzzi |
IL SEGRETARIO