TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/03/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11447/2023 R.G. avente ad oggetto ape sociale
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Belpasso, via Monfalcone n. 19 presso lo studio dell'avv. Vito
Caruso, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Vincenza Marina Marinelli, d'intesa con gli avv.ti Luigi Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e
Livia Gaezza, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto di
Catania, sita in Catania piazza della Repubblica n.26, come da procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato nel fascicolo telematico il 7.11.2023, in sintesi, ha Parte_1
esposto:
Pagina 1 - che, avendo raggiunto i requisiti prescritti per il riconoscimento della pensione APE sociale, in data 18.05.2023, tramite patronato abilitato, ha presentato online domanda n.
2038963500185 tesa al conseguimento di detta pensione;
- che, tuttavia, con comunicazione notificata il 09.08.2023, lo stesso ha appreso che la predetta domanda è stata rigettata dall'ente previdenziale per aver ritenuto non sussistenti i requisiti di legge, per cui in data 21.07.2023 ha presentato istanza di riesame, ma, malgrado i solleciti effettuati, non ha ottenuto alcun riscontro, per cui si è reso necessario adire l'intestato
Tribunale per conseguire quanto richiesto, avendo raggiunto l'età anagrafica prescritta dalla legge e versato i relativi contributi, senza che possa attribuirsi rilievo ai fini dell'attribuzione del beneficio per cui è causa alla eventuale breve ripresa del lavoro con contratto a tempo determinato durante il periodo di fruizione della NASpI laddove il reddito annuo derivante dal nuovo lavoro non ecceda 8.000,00 euro per i lavoratori dipendenti o parasubordinati, ovvero
4.800,00 euro per i lavoratori autonomi e, in ogni caso, lo stesso è ad oggi disoccupato.
Su tali premesse, il ricorrente ha chiesto di “… riconoscer(gli) il diritto all'APE sociale sin dalla proposizione della domanda del 18.05.2023 e sino alla sussistenza delle condizioni volute dalla legge, con interessi maturati e maturandi oltre alla rivalutazione monetaria. Disporre comunque quei provvedimenti che riterrà più opportuni e necessari per la tutela dei (suoi) diritti ... Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio ...”.
In data 15.03.2024 si è ritualmente costituito l' depositando in cancelleria memoria CP_1 difensiva, con la quale ha dedotto che è “Cessata materia del contendere, in data odierna è stata riesaminata ed accolta la domanda di verifica del requisito contributivo per APE sociale.
Per l'effettivo pagamento della pensione si rimane in attesa dello sblocco dei pagamenti da parte della commissione centrale che autorizza la liquidazione”
Conseguentemente, parte resistente richiesto di “dichiarare cessata la materia del contendere, spese come per legge”.
La presente controversia è stata più volte rinviata per consentire all'ente previdenziale di provvedere effettivamente e concretamente alla liquidazione della pensione – APE Sociale sì come dedotto dallo stesso in sede di costituzione;
quindi, il presente giudizio è stato istruito mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e, all'udienza del 14.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
________________________
Pagina 2 Nel merito, è assorbente rilevare rispetto ad ogni altra statuizione che l'ente resistente ha documentato di aver riconosciuto in autotutela le spettanze, a favore del ricorrente, di cui alla domanda presentata da quest'ultimo il 16 aprile 2024, giusta comunicazione datata 2.07.2024 con allegato modello “TP/250” prodotti in atti il 7.01.2025. In particolare, dalla lettura del
“supplemento istruttorio” si apprende, tra l'altro, che l' ha informato di aver CP_1 Pt_1 provveduto “ad eliminare l'anticipo pensionistico APE sociale n. 21000143280 avente decorrenza 05/24 … a liquidare, in data 19/11/2024, l'anticipo pensionistico APE sociale n.
210001433062 avente decorrenza 06/2023 … Dagli arretrati scaduti dalla liquidazione dell'anticipo pensionistico APE sociale n. 210001433062 sono trattenuti euro 7.246,96
(importo lordo delle rate da maggio a dicembre 2024). Con la rata di gennaio 2025 saranno pagati gli arretrati da 06/23 a 4/24 e euro 188,37 per interessi legali”.
Con note depositate il 03.03.2025, la difesa della parte ricorrente ha confermato “che l' CP_1
ha provveduto a liquidare quanto spettante al ricorrente. Pertanto, chiede che venga definito il procedimento in questione con la condanna alle spese di lite per la soccombenza virtuale della resistente la quale solo con la chiamata dinnanzi all'Autorità giudiziaria ha riconosciuto CP_1 il diritto del ricorrente”.
Secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
(Cass. Sez. 3, n. 11962/2005, Rv. 582510 - 01, Sez. 2, n. 21757/2021, Rv. 661966 - 01)” (Cass.
1043/2024 in parte motiva).
In ragione di quanto precede, essendo venuta meno la necessità di adottare nel merito la pronuncia di cui in ricorso, va dichiara cessata la materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, è decisivo osservare che, a fronte delle difese spiegate dall'ente resistente in sede di costituzione, il pagamento indirizzato alla persona del creditore eseguito dal debitore nelle more del giudizio comprova l'intenzione di chi lo esegue –senza riserve di alcun tipo- di riconoscere la sussistenza del debito fatto valere nei suoi confronti e, per l'effetto, la fondatezza delle domande oggetto di causa.
Dando applicazione al principio della causalità, le spese processuali sono liquidate, nella misura di cui in dispositivo, in favore della parte ricorrente –ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato–, avendo riguardo alla natura e al valore indeterminabile della causa, al mancato espletamento della fase istruttoria, alla semplicità delle questioni trattate, alla
Pagina 3 condotta non oppositiva tenuta dall'ente previdenziale, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM 55/2014 e successive modifiche, riservando di attuare quanto disposto dall'art. 130 del DPR 115/2002 in sede di emissione del provvedimento liquidatorio secondo le direttive della Suprema Corte (Cass. 03.05.2019 n. 11590).
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere
CONDANNA l' al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del procedimento CP_1 sostenute nell'interesse della parte ricorrente, che si liquidano in euro 3.291,00 a titolo di compensi professionali, oltre il 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 15.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
Pagina 4