CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ANDREONI PIERPAOLO MARIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 251/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Chieti - Corso Maruccini 81 66100 Chieti CH
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Osl Organismo Straordinario Di Liquidazione - 00098000698
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. C6322409180 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. C6322409180 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 547/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO)
Resistente/Appellato: (INSISTE PER IL RIGETTO)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva ricorso il Signor Ricorrente_1 come in atti, avverso l'atto di accertamento esecutivo per omesso/parziale versamento TARI 2020/2021 per l'importo di € 962,22 di cui € 655,00 a titolo di TARI ,
€ 6,55 a titolo di spese di notifica, € 96,34 per interessi aggiuntivi € 196,50 per sanzioni accertamento omesso versamento ed € 7,83 per spese di notifica DM 14/04/23 Ministero Economia e Finanze. Deduceva che la Stazione di Servizi Shell era mera gestrice di un impianto di distribuzione carburanti, precisando altresì, che dal 2009 veniva interrotto ogni rapporto con la proprietà dell'impianto e sciolta la società, e successivamente cancellata dal registro delle imprese. Nella sostanza, la Società da oltre 15 anni non svolgeva alcuna attività.
Questa circostanza era evincibile da un estratto di una testata on-line e da una comunicazione rubricata al numero 5 delle produzioni di parte ricorrente. Si costituiva ritualmente l'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti, (successivamente OSL) contestando l'avversa ricostruzione e deducendo la mancata presentazione della denuncia di cessazione ai fini TARI, e pertanto, conseguentemente la correttezza del proprio operato e la ritualità della domanda di pagamento. Concessa la sospensione del provvedimento, con ordinanza nr.300/2025, alla udienza del 04.12.2025, dopo ampia discussione, visto l'art.35, comma 1, del D.lgs. 546/92, il procedimento veniva deciso con rituale dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento. Emerge in modo inequivocabile l'omessa comunicazione dell'intervenuta cessazione dell'utenza ai fini del calcolo della imposta TARI, e di cui all'avviso di accertamento impugnato.
Appare altrettanto chiaro che, non vi è stata una comunicazione in tal senso da parte della ricorrente, ed osserva il giudicante che l'asserita comunicazione dell'08.11.2022, riportata nel libello introduttivo, sub.5, da una verifica del fascicolo telematico, non risulta prodotta in atti. L'analisi dell'art.1, comma 685, della legge 147/2013 e succ. mod., evidenzia un obbligo a carico del contribuente, di comunicazioni all'Ente di tutte le modificazioni intervenute. Tale omissione di comunicazione, che si presuppone permanente, stante l'omessa produzione in atti della comunicazione dell'08.11.2022, peraltro contestata dalla stessa parte resistente, determina l'impossibilità di accogliere il gravame e di dichiarare non dovuta la tassazione richiesta del tributo TARI. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate forfettariamente come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Chieti, in composizione monocratica, rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessive euro 200,00. Chieti,
4.12.25 Il Giudice Unico Monocratico Avv. Pierpaolo Andreoni
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ANDREONI PIERPAOLO MARIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 251/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Chieti - Corso Maruccini 81 66100 Chieti CH
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Osl Organismo Straordinario Di Liquidazione - 00098000698
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. C6322409180 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. C6322409180 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 547/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO)
Resistente/Appellato: (INSISTE PER IL RIGETTO)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva ricorso il Signor Ricorrente_1 come in atti, avverso l'atto di accertamento esecutivo per omesso/parziale versamento TARI 2020/2021 per l'importo di € 962,22 di cui € 655,00 a titolo di TARI ,
€ 6,55 a titolo di spese di notifica, € 96,34 per interessi aggiuntivi € 196,50 per sanzioni accertamento omesso versamento ed € 7,83 per spese di notifica DM 14/04/23 Ministero Economia e Finanze. Deduceva che la Stazione di Servizi Shell era mera gestrice di un impianto di distribuzione carburanti, precisando altresì, che dal 2009 veniva interrotto ogni rapporto con la proprietà dell'impianto e sciolta la società, e successivamente cancellata dal registro delle imprese. Nella sostanza, la Società da oltre 15 anni non svolgeva alcuna attività.
Questa circostanza era evincibile da un estratto di una testata on-line e da una comunicazione rubricata al numero 5 delle produzioni di parte ricorrente. Si costituiva ritualmente l'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti, (successivamente OSL) contestando l'avversa ricostruzione e deducendo la mancata presentazione della denuncia di cessazione ai fini TARI, e pertanto, conseguentemente la correttezza del proprio operato e la ritualità della domanda di pagamento. Concessa la sospensione del provvedimento, con ordinanza nr.300/2025, alla udienza del 04.12.2025, dopo ampia discussione, visto l'art.35, comma 1, del D.lgs. 546/92, il procedimento veniva deciso con rituale dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento. Emerge in modo inequivocabile l'omessa comunicazione dell'intervenuta cessazione dell'utenza ai fini del calcolo della imposta TARI, e di cui all'avviso di accertamento impugnato.
Appare altrettanto chiaro che, non vi è stata una comunicazione in tal senso da parte della ricorrente, ed osserva il giudicante che l'asserita comunicazione dell'08.11.2022, riportata nel libello introduttivo, sub.5, da una verifica del fascicolo telematico, non risulta prodotta in atti. L'analisi dell'art.1, comma 685, della legge 147/2013 e succ. mod., evidenzia un obbligo a carico del contribuente, di comunicazioni all'Ente di tutte le modificazioni intervenute. Tale omissione di comunicazione, che si presuppone permanente, stante l'omessa produzione in atti della comunicazione dell'08.11.2022, peraltro contestata dalla stessa parte resistente, determina l'impossibilità di accogliere il gravame e di dichiarare non dovuta la tassazione richiesta del tributo TARI. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate forfettariamente come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Chieti, in composizione monocratica, rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessive euro 200,00. Chieti,
4.12.25 Il Giudice Unico Monocratico Avv. Pierpaolo Andreoni