Sentenza 18 novembre 2014
Massime • 1
Nell'ipotesi di rilascio sotto minaccia di una scrittura privata, nella quale la persona offesa dichiara di essere debitrice di una determinata somma, in realtà non dovuta, e si impegna a restituirla alle scadenze indicate, è configurabile il delitto di estorsione consumata - e non tentata -, in quanto il conseguimento di un atto autonomamente produttivo di effetti giuridici costituisce esso stesso l'evento del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2014, n. 9756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9756 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 18/11/2014
Dott. IANNELLI EN - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2667
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco AR - Consigliere - N. 34496/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI GI N. IL 14/03/1965;
LI CO N. IL 17/12/1977;
OV GI N. IL 08/01/1960;
avverso la sentenza n. 2587/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 25/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Mario Fraticelli, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi di CO RA e DO RG vengano dichiarati inammissibili, e il rigetto del ricorso di CO RG.
Uditi l'avv.to Daidone Salvatore in sostituzione dell'avv.to Tropea Marco, e l'avv. Olivati Riccardo, difensori di fiducia di CO RG, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. Udito il difensore di CO RA avv. Coccia Michele che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5.3.2009, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo dichiarò CO RG, DO RG, CO RA, limitatamente, per CO RG e DO RG in relazione al reato di cui all'art. 644 (capo c) alle condotte poste in essere nei confronti di EN IA AR, SO SE, CO AN, SS RA e per DO RG (capo g) alle condotte in danno di AN TR e OL RO, responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti, e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione - concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti per CO RG e prevalenti sull'aggravante per CO RA - condannò CO RG alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 1200,00 di multa, DO RG alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e Euro 3000,00 di multa, CO RA alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e Euro 800,00 di multa. Dispose altresì confisca dell'immobile in sequestro nei confronti di CO RG fino alla concorrenza della somma di 395.700,00 Euro.
Avverso tale pronunzia proposero gravame gli imputati, e la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 25.2.2014, in parziale riforma della decisione di primo grado assolveva OR RG dal reato di cui al capo m (attività abusiva di finanziamento e di sconto di assegni bancari - D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132), riduceva la pena inflitta a CO RA ad anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed Euro 266 di multa, e quella inflitta a CO RG a anni quattro e mesi quattro di reclusione e Euro 600 di multa. Riduceva l'importo della confisca ad Euro 194.700,00. Ricorrono per cassazione i difensori dell'imputato CO RG, avv.ti Olivati e Tropea, deducendo: 1) l'errata interpretazione della legge penale in tema di delitti di usura e di estorsione, nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione al giudizio di responsabilità, e quindi all'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese dal reato e alle discrasie rilevate con l'atto d'appello; 2) in via subordinata, la carenza di motivazione in ordine: 2.1) alla mancata concessione dell'attenuante del risarcimento del danno previsto nell'art. 62 c.p., n. 6; 2.2) al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche concesse sulle aggravanti;
2.3) sui criteri adottati per la determinazione della pena;
2.4) sui criteri adottati per la determinazione della confisca;
2.5) sulla sussistenza del reato di illecito esercizio di attività bancaria. Con successivo atto depositato in data 24.6.2014, i difensori di CO RG deducono profili di contraddittorietà manifesta e manifesta illogicità derivante anche dalla omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti, allegando copia dell'ordinanza di custodia cautelare, della sentenza di primo grado e di alcune conversazioni intercettate. In particolare, deducono, in riferimento all'usura nei confronti di SS: a) l'evidente errore nel calcolo delle somme e degli interessi percepiti, nonché della somma da confiscare, b) l'errore nel quale è incorso la Corte privilegiando per SS (così come per gli altri usurati) la prova testimoniale su quella documentale, e altresì affermando che le intercettazioni riscontrerebbero le deposizioni, mentre dalle conversazioni intercettate risulta un solo prestito di 20.000 Euro e non vi è traccia di ulteriori prestiti;
anzi emerge che SS non solo non chiedeva ulteriori somme ma proponeva offerte vantaggiose, ne' vi è prova alcuna del pagamento del debito mediante cessione di tre autovetture per un valore complessivo di 85.000,00 Euro. In riferimento all'usura in danno di CO, deducono l'errore di calcolo con riguardo all'entità degli interessi, in quanto la p.o. attribuisce alla autovettura BM ceduta il valore di Euro 13000,00 mentre il valore commerciale non è superiore a 10000,00 Euro, e quindi sia gli interessi che l'importo della somma da confiscare devono essere adeguatamente ridotti da 6500 a 4000 Euro. In riferimento all'usura in danno ad SO e a EN AR IA, deducono la discrasia tra le conversazioni intercettate e le dichiarazioni delle parti offese non riscontrate;
per l'SO nessuna somma può essere confiscata risultando lo stesso debitore nei confronti del CO del solo capitale, mentre nessuna prova vi è dell'estorsione in danno di EN AR IA, ne' degli interessi. Risultando solo una promessa di Euro 13000,00 a fronte di un prestito di Euro 10000,00 va revocata la condanna alla confisca. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato DO RG deducendo l'erronea applicazione della legge penale e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in riferimento alla mancata riduzione della pena nonostante l'assoluzione dal reato di illecito esercizio di attività bancaria.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato CO RA, deducendo: 1) l'inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in punto responsabilità e all'attendibilità delle dichiarazioni della signora EN nonostante i suoi precedenti penali e le informazioni contrastanti e imprecise. La Corte d'Appello non ha poi fornito una giustificazione adeguata dei motivi d'appello per cui ha ritenuto di non poter prendere in debita considerazione le versioni rilasciate dai titolari del bar l'Arlecchino che smentiscono appunto il racconto della signora EN;
2) l'inosservanza ed errata applicazione degli artt. 56 e 629 c.p. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 111 Cost., comma 6. In due punti differenti della medesima sentenza la Corte ha attribuito alla medesima condotta criminosa due diverse conseguenze: dapprima una promessa di pagamento e, successivamente, un effettivo pagamento. Tale incongruenza appare significativa alla luce degli atti di indagine dai quali non è affatto emerso che la persona offesa abbia adempiuto al versamento agli imputati di quanto si era impegnata a riconoscere loro nel manoscritto. Non appare quindi comprensibile alla luce di quali elementi la Corte sia giunta ad affermare che si sia realizzato l'ingiusto profitto patrimoniale per gli imputati e si possa ritenere configurata la fattispecie consumata e non meramente tentata di estorsione. Chiedono pertanto tutti l'annullamento della sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. CO RG.
1.1 Il ricorso va rigettato per non la condivisibilità od inammissibilità delle censure articolate nei motivi di entrambi gli atti di impugnazione.
1.2 Con i motivi dedotti in via principale nell'atto in data 9.5.2014 ai punti 1 e 2, e con quelli dedotti nell'atto in data 20.6.2014 in riferimento ai rapporti intrattenuti con le parti offese SS, SO, CO ed EN, il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato la violazione di legge in relazione ai delitti di usura ed estorsione, nonché la carenza e contraddittorietà logica della motivazione e il travisamento della prova in relazione al giudizio di responsabilità in riferimento a tutti i reati ascrittigli, ha, tuttavia, nella sostanza, svolto ragioni che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal giudice di appello con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse;
e ciò non è consentito in questa sede. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione da parte del ricorrente di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenuta più adeguata (Cass., Sez. un., 2 luglio 1997, Dessimone); questo valendo, in particolare, per il giudizio sull'attendibilità e valenza dei mezzi di prova posti a fondamento della decisione.
Osserva, poi, il Collegio che la nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), che in ragione delle modifiche apportate dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 consente il riferimento agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" per la deduzione dei vizi di motivazione, riguarda anche gli atti a contenuto probatorio ed introduce un nuovo vizio definibile come "travisamento della prova" consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere di decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Cass. Sez. 2, 13994/2006; Sez. 2, 45256/2007 Rv. 238515). Nel caso di specie, va rammentato, che ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè ad una doppia pronuncia di eguale segno, e pertanto il vizio di "travisamento della prova", di cui alla lett. e) come modificato dalla L. n. 46 del 2006 (che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva), può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, "non potendo, nel caso di cd. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo l'ipotesi in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice" (v. Cass. 4, sez. 4, sent. n. 19710/2009 Rv. 243636; Cass., n. 5223/07, Rv. 236130). La qual cosa nella fattispecie non si è verificata;
come sarà specificato più avanti gli atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice sono stati solo quelli - che qui non interessano - e che riguardavano le altre ipotesi accusatorie per le quali in primo grado gli imputati sono stati assolti.
Così definite le coordinate del controllo sulla motivazione, rileva il Collegio che la Corte territoriale, dopo aver dato atto dell'errore metodologico del primo giudice, e specificato peraltro che tale errore si è rivelato estremamente favorevole per gli imputati (in quanto il giudice è pervenuto all'assoluzione degli imputati con riferimento ad una serie di imputazioni di usura basandosi sulla decisione precedentemente assunta dal giudice per le indagini preliminari in sede cautelare, e obliterando la profonda modifica del quadro probatorio successivamente intervenuta, costituita dalla escussione di tutti i soggetti che erano stati identificati quali interlocutori degli imputati), ha illustrato con ampia motivazione priva di evidenti vizi logici le ragioni del giudizio di responsabilità, evidenziando che la fonte di prova primaria e fondamentale è rappresentata dalle dichiarazioni delle persone offese, rispetto alle quali gli accertamenti di polizia giudiziaria e le intercettazioni telefoniche costituiscono un elemento di conforto o una ulteriore fonte di prova, limitato però a un più ristretto periodo in quanto precedenti agli ulteriori episodi narrati dalle parti offese. Rileva quindi la Corte che "rispetto alle dichiarazioni delle persone informate sui fatti e al contenuto delle intercettazioni telefoniche, non è pervenuta, da parte degli imputati, che si sono sempre avvalsi della facoltà di non rispondere, alcuna interpretazione alternativa o diversa rispetto a quella dell'accusa". Quindi, illustrate le fonti di prova in relazione ad ogni singola imputazione con precisione e dovizia di particolari, ha esaminato i motivi d'appello, evidenziando l'attendibilità delle circostanziate dichiarazioni delle parti offese e i loro riscontri, e in particolare, per CO, il valore di vendita dell'auto documentato dal certificato del PRA in Euro 12500 (p.24), per SO, gli ampi riscontri delle conversazioni telefoniche ed il fatto che l'addebito non solo è compiutamente provato ma anzi è riduttivo rispetto ai fatti come emersi (p.27), per SS, la definitiva imputazione riformulata a seguito delle dichiarazioni della parte offesa, secondo la quale il CO a fronte di prestiti per l'importo complessivo di Euro 180.000,00 si era fatto restituire la somma di Euro 322.000,00 a distanza di pochi mesi, le dichiarazioni della parte offesa, la loro attendibilità e i riscontri delle intercettazioni telefoniche (p.29), per EN IA AR, la credibilità della teste ed il fatto che le uniche ragioni di rapporto tra la donna e l'imputato erano inerenti alla concessione di somme di danaro a tassi usurari e che essa ha prodotto proprio il documento che costituisce il frutto delle minacce, spiegando l'origine e la causale del prestito del 16 luglio 2007, in modo del tutto coerente rispetto agli accadimenti dell'ottobre 2007, che le dichiarazioni delle tre titolari del bar Arlecchino non smentiscono in alcun modo quelle della parte offesa, che la donna non ha presentato immediatamente denuncia ma ha pagato la somma indicata nella scrittura, saldando in tal modo il suo debito (p.33). Circa il reato di estorsione, e in relazione alla sua consumazione, ha quindi evidenziato che a seguito dell'incontro dell'ottobre 2007 e delle minacce ricevute dalla parte offesa nell'occasione vi è stato l'effettivo pagamento dell'intera somma entro il dicembre del 2007 (p.34).
1.3 I restanti motivi, dedotti in via subordinata al punto 2 dell'atto in data 9.5.2014 e in relazione alla pena anche nell'atto del 20.6.2014,sono infondati.
1.3.1 Il risarcimento dei danni non integrale non consente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, anche se può comunque essere valutato dal giudice in funzione della concessione delle attenuanti generiche (v. Cass. Sez. 6, Sent. n. 34522/2013 Rv. 256134). Per quanto riguarda, poi, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, rilevasi che le stesse, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (v. Sez. U, Sent. n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931).
Tanto premesso, rileva il Collegio che, con congrua motivazione, la Corte ha ritenuto che i danni non sono stati integralmente risarciti e che pertanto al CO non poteva essere concessa l'attenuante ex art. 62 c.p., n. 6; e che inoltre il pagamento di modestissime somme alle persone offese, e la personalità dell'imputato quale si evince dai suoi precedenti, e dalle successive condanne per reati della stessa specie, non potevano giustificare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla aggravante dell'estorsione. Parimenti motivati, con indicazioni dei criteri adottati, l'entità della pena e la confisca. Per quanto riguarda, in particolare, la confisca, osserva il Collegio che il ricorrente ha richiesto "l'accoglimento delle argomentazioni e conclusioni già scritte in modo analitico nell'atto d'appello", specificate poi ulteriormente alle pagine 38, 39 e 40 dell'impugnazione in data 20.6.2014. I motivi a riguardo, in quanto concernenti valutazioni di merito, sono inammissibili.
2. OR RG.
Lamenta il ricorrente di non aver avuto alcuna riduzione di pena nonostante sia stato assolto dal reato di cui al capo M. Il motivo è infondato.
Afferma la Corte che in sentenza nell'atto di appello non erano state avanzate obiezioni in merito al trattamento sanzionatorio, e che il giudice di primo grado nonostante avesse condannato l'imputato anche per il capo M poi non aveva effettuato alcun aumento di pena per tale reato. La pena pertanto non poteva che essere confermata. Non essendo stata in primo grado irrogata alcuna pena per il reato di cui al capo m), per evidente svista o errore materiale del primo giudice, nessuna riduzione di pena poteva effettuarsi in appello. E la sentenza non è sul punto censurabile.
3. CO RA.
3.1 Con il primo motivo, il CO ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di estorsione, attesa la contraddittorietà e illogicità delle argomentazioni al riguardo sviluppate, nonché la violazione delle regole di valutazione della prova, in relazione alle dichiarazioni della parte offesa contrastanti e imprecise. La doglianza è priva di consistenza e formulata in termini di una inammissibile richiesta di rivalutazione di fatti.
Come già rilevato al punto 1.2, con riferimento al ricorso di CO RG, la Corte territoriale ha ampiamente e diffusamente motivato sulla credibilità della testimone, e sul fatto che le indagini difensive non hanno in alcun modo inficiato il racconto della EN. Per quanto riguarda il reato di estorsione, precisa il giudice d'appello che la credibilità della testimone è avvalorata dalla coerenza del suo racconto;
costei, ben lungi dal muovere false accuse nei confronti di CO RG ha riferito che le minacce furono profferite da altri, ossia dalla persona che veniva appellata come JU, presentatogli come nipote del CO. Il riconoscimento fotografico di un soggetto che si identifica in CO RA fornisce riscontro ulteriore al suo racconto, cui non si contrappone alcuna versione da parte degli imputati. A ciò va aggiunto che "se la donna avesse voluto, tramite una falsa denuncia, evitare di dover affrontare il pagamento della così consistente somma indicata nel documento da lei sottoscritto nell'occasione, avrebbe immediatamente presentato denuncia nei confronti del CO per usura ed estorsione. È accaduto invece esattamente il contrario: la EN si è ben guardata dal presentarsi in caserma e ha pagato la somma indicata nella scrittura, saldando così definitivamente il suo debito". Nessun'altra ragione che minacce pesanti, provenienti da un gruppo di persone ritenuto in grado di attuarle, può aver indotto la donna, già in stato di gravissima difficoltà finanziaria, a effettuare un siffatto pagamento. "Ne discende che quanto dalla donna raccontato ai carabinieri, che la convocavano per essere escussa sui suoi rapporti con CO RG è assolutamente credibile e non è frutto di alcuna volontà calunniosa della EN nei confronti degli imputati" (v. pag. 33 della sentenza impugnata).
3.2 Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della qualificazione giuridica del fatto, erroneamente indicato come estorsione consumata.
Il motivo è infondato.
3.2.1 Rileva, in primo luogo, il Collegio che nessuna contraddizione è rilevabile tra quanto esposto a pagina 32 circa la sottoscrizione del patto sotto minaccia e quanto affermato a pag. 34 in ordine all'effettivo pagamento dell'intera somma entro dicembre del 2007. Le due circostanze illustrate in sentenza, lungi dall'essere tra di loro incompatibili, stanno chiaramente ad indicare che (a fronte di un prestito di Euro 6.500,00 il 16.6.2007) sia la stipula del "patto" durante l'incontro presso il bar Arlecchino di San RG che la consegna della somma di Euro 30.000,00 entro il dicembre 2007 a saldo del debito contratto sono conseguenza delle gravi minacce subite dalla parte offesa. È opportuno a questo punto rammentare che nel corso dell'incontro in questione CO RG aveva chiesto alla donna di firmare l'atto di vendita della sua abitazione, e alla risposta della EN che non era possibile perché la casa non era a lei intestata vi era stata una discussione nel corso della quale la donna era stata minacciata con frasi del tipo "ti ammazzo, veniamo a cercare i tuoi figli sappiamo dove abiti" e altre minacce di morte. Le minacce erano state profferite da JU, e a seguito di ciò la donna si impegnava a versare la somma di Euro 20.000,00 secondo gli importi e le scadenze indicate nella scrittura manoscritta e firmata dalla EN e da CO RG. Il debito è stato poi effettivamente e interamente saldato nel maggior importo di Euro 30.000,00 entro la fine del 2007.
3.2.2 Il primo giudice ha affermato che l'estorsione si era in effetti consumata in quanto il risultato dell'incontro in questione era stato che la EN aveva riconosciuto e promesso un pagamento di Euro 20.000,00 a fronte di un debito di Euro 6.800,00, e che le obbligazioni assunte nei confronti del CO sarebbero state immediatamente monetizzabili. La Corte d'Appello di Brescia ha poi ritenuto infondato il motivo d'appello subordinato teso a ravvisare il mero tentativo di estorsione, in quanto l'incontro aveva portato non tanto alla sottoscrizione da parte della EN di un impegno di procedere all'estinzione del debito mediante rateizzazione, ma all'effettivo pagamento dell'intera somma.
3.2.3 La decisione della Corte non è censurabile, in quanto il fatto così come descritto dai giudici di merito configura gli estremi del reato consumato e non tentato.
Rileva, peraltro, il Collegio che, nella fattispecie, il profitto dell'estorsione è costituito non dal successivo pagamento dell'intero debito (peraltro nella maggior misura di Euro 30.000,00), bensì dalla stessa sottoscrizione di una scrittura privata da parte del debitore (e anche del creditore), nella quale la EN si dichiarava debitrice della somma ivi riportata e si impegnava a restituirla alle scadenze indicate. Nessun dubbio che l'atto sottoscritto fosse produttivo di effetti giuridici e costituisse non una mera promessa di pagamento, bensì un "quid pluris" rispetto al debito contratto. E pertanto, consistendo l'evento nel conseguimento di un atto autonomo produttivo di effetti giuridici, il profitto deve ritenersi verificato nel momento stesso della formazione dell'atto (a nulla rilevando le successive vicende dell'atto stesso). A ciò aggiungasi, infine, che il profitto ingiusto per l'agente (e contestualmente, per l'obbligato, il relativo danno patrimoniale) si verifica con l'assunzione dell'obbligazione da parte del soggetto passivo, anche qualora - come nel caso di specie - l'obbligazione sia sottoposta alla scadenza di uno o più termini (v. Cass. Sez. 2 Sent. n. 24353/2010 Rv. 247863 in ipotesi di consegna di effetti cambiari rimasti insoluti;
Sez. 2, Sent. n. 8365/1985 Rv. 170516 in ipotesi di rilascio di assegni).
I ricorsi vanno pertanto tutti rigettati.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2015