Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/04/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
1967 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei SIg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel/est
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1967/2024 R.G.
avente ad oggetto separazione giudiziale promossa con ricorso da:
cittadina moldava, nata a [...] il [...] e residente in [...], c. f. C.F._1
Parte rappresentata dall' Avv. Chiadò Matilde, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti;
Parte ammessa al PSS
Ricorrente
avverso cittadino rumeno, nato a [...] il [...] e residente in [...], c. f. C.F._2
Parte rappresentata e difesa dall'Avv. Ileana Bruno, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di Ivrea-
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e il 3.7.2010, hanno contratto matrimonio con rito civile in Romania. Parte_1 CP_1
Dalla unione sono nati: , a NE (Moldavia) il 12.02.2013, e , gemelli, Persona_1 Per_2 Persona_3
a NE (Moldavia) il 27.09.2016.
Con ricorso iscritto in data 15.7.2024, la sig.ra ha chiesto la pronuncia di separazione. Parte_1
Si costituiva la parte resistente.
Nelle more, le parti davano atto di aver trovato un accordo ed all'udienza del 2.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte, rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Dichiarare la separazione legale dei coniugi
2) Disporre l'affidamento congiunto dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3 esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con fissazione della residenza anagrafica e collocazione prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre;
3) Disporre che il padre incontri e tenga con sé i figli minori liberamente, secondo accordi con la madre e, indicativamente, secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola riportandoli a casa della mamma la domenica dopo cena;
- un giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì, dall'uscita da scuola dei minori riportandoli a casa della mamma dopo cena, nella settimana in cui il papà non avrà i figli con sé nel week end;
- due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordare con la madre entro il giorno 30 giugno di ogni anno;
- metà delle vacanze natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre (con cena della Vigilia o pranzo di Natale con l'altro genitore) e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
metà delle vacanze pasquali (con alternanza del giorno di Pasqua e Pasquetta); ponti e festività infrasettimanali alternativamente;
il giorno del compleanno dei minori ad anni alterni
4) Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento dei minori quando li avrà con sé; disporre, altresì, che il padre corrisponda alla madre per detta causale, a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile di €
660,00 (€ 220,00 a figlio) sino a che non diverranno economicamente indipendenti;
somma da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Disporre che ciascun genitore si faccia carico, nella misura del 50 per cento, delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive e ricreative necessarie ai figli, con applicazione del vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea di cui le parti hanno conoscenza.
Disporre che l' Assegno Unico Universale per i figli venga percepito per la metà da ciascun genitore.
5) Disporre che la casa coniugale venga assegnata alla moglie, con gli arredi che la compongono.
Dare atto che la moglie si impegna a farsi esclusivo carico delle utenze domestiche (volturando a sé le relative intestazioni) e delle spese condominiali ordinarie e straordinarie.
Dare atto che la SI.ra si impegna ad onorare, in via esclusiva, il pagamento delle rate mensili Parte_1 del mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa coniugale rendendosi unico soggetto obbligato verso la banca per detta causale così manlevando il SI. e la di lui madre SI.ra . CP_1 Parte_2
Dare atto che il SI. , a titolo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali derivati dal CP_1 matrimonio, si impegna a cedere, a titolo gratuito, alla SI.ra la propria quota di comproprietà Parte_1 della casa coniugale, con relative pertinenze, sita in Venaria Reale (TO), via Goito, 22 (e più precisamene delle seguenti unità immobiliari facenti parte del compendio immobiliare sito in Venaria Reale, via Goito, 22, costituito da un fabbricato di civile abitazione e da un basso fabbricato nel cortile: nel fabbricato di civile abitazione: - al piano secondo (terzo fuori terra) appartamento composto da disimpegno, soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno, ripostiglio e due balconi;
- al piano cantine cantina distinta con il numero
“5” alle coerenze sottosuolo, cortile, cantina “3”, corridoio comune e terrapieno;
nel basso fabbricato posto nel cortile: - al piano terreno (primo furi terra) autorimessa, alle coerenze altra autorimessa, particella 639 del Foglio 25 del Catasto Terreni, ancora altra autorimessa e cortile comune. Dette unità immobiliari risultano censite, con intestazione conforme alle risultanze dei registri immobiliari, al Catasto Fabbricati del
Comune di Venaria Reale (TO): Foglio 25 Particella 641 Subalterno 6 in via Goito 22, piano 2-S1, categoria
A/3, Classe 3, consistenza vani 4,5, superfice catastale metri quadrati 87, rendita catastale proposta ai sensi del D.M. 701/94 euro 395,09 – l'appartamento e la cantina –; Foglio 25 Particella 641 Subalterno 13 in via
Goito 22, piano T, interno E, Categoria C/6, Classe 4, consistenza metri quadrati 14, superfice catastale metri quadrati 16, redita castale euro 93,27 – l'autorimessa”).
Dare atto che la SI.ra si impegna ad accettare la sopradescritta cessione. Parte_1
Dare atto che il SI. si impegna a prodigarsi affinché anche la di lui madre, SI.ra CP_1 Parte_2
comproprietaria dell'immobile coniugale ceda, a titolo gratuito, alla SI.ra la propria
[...] Parte_1 quota di comproprietà.
6) Dare atto che l'automobile Fiat Punto, acquistata in costanza di matrimonio ed attualmente intestata al signor , rimarrà in esclusivo uso della moglie, la quale provvederà ad effettuare la relativa CP_1 voltura a proprio nome, provvedendo ad ogni relativo incombente;
7) Dare atto che i coniugi, stante la loro capacità reddituale, rinunciano, reciprocamente, ad ogni richiesta di mantenimento;
8) Dare atto che le parti dichiarano di rinunciare alle ulteriori e diverse domande azionate nel giudizio di separazione;
9) Dare atto che le spese del giudizio vengono compensate tra le parti”.
Previo parere del PM (espresso il 19.3.2025), che concludeva per l'accogliento delle richieste congiunte delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione il 3.4.2025.
Detto che il marito è rumeno e la moglie moldava, preliminarmente, si rileva che sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla domanda di separazione - scioglimento del matrimonio formulata dalla parte ricorrente, atteso che in Italia si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e tuttora la parte ricorrente vi risiede [art. 3, lett. a), punto ii) Reg. UE 1111/2019].
È applicabile la normativa italiana perché legge dello Stato di cui è adita l'autorità giurisdizionale [art. 8, lett. d) Reg. UE 1259/2010].
Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso, anche con riferimento alla prole, profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite sono integralmente compensate (come richiesto dalle parti).
Il Collegio provvede in via separata circa il patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, visto il parere favorevole del P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
- omologa le condizioni di separazione indicate in parte motiva;
- spese compensate;
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 16.4.2025
IL PRESIDENTE est./rel. Alessandro Scialabba