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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 20/02/2026, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 733/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: CATENA ROSSELLA, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
DAMBRUOSO STEFANO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4150/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Milano
-
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250054636359000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse della Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 come da delega allegata al ricorso.
Contro
: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano - Ufficio Territoriale di Milano 5,,e
Agenzia delle Entrate - Riscossione,- Agente della Riscossione per la provincia di Milano.
Avverso la cartella di pagamento n. 068 2025 00546363 59 000, per un importo complessivo di Euro
21.134,02, relativa a IVA per l'anno d'imposta 2022, I trimestre notificata a mezzo PEC alla società
Ricorrente 1 in data 12 giugno 2025.
Tale cartella trae origine dal ruolo n. 2025/400295, reso esecutivo in data 22.04.2025, a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/72 della comunicazione periodica IVA per il I trimestre 2022.
La cartella oggi impugnata, pur riconoscendo versamenti per € 7.401,18, omette di considerare ulteriori pagamenti per € 6.600,54, pretendendo indebitamente un importo di € 21.134,02.
Ritiene illegittima la cartella di pagamento per erronea quantificazione del debito e mancato scomputo dei pagamenti parziali.
Conclude di annullare la cartella con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio in favore del difensore.
AdER costituitasi con controdeduzioni, conclude in via principale, nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate – Riscossione stante le eccezioni di esclusiva competenza
-
dell'Ente Impositore, mandandola indenne da ogni pretesa che dovesse essere azionata nei suoi confronti.
La DPI di Milano ritualmente costituitasi precisa, che le uniche contestazioni avanzate dalla ricorrente in ordine alla cartella di pagamento sono circoscritte alla mancata rilevazione di versamenti in autoliquidazione per euro 6.000 in relazione all'imposta dovuta per il I trimestre A.I. 2022, ad oggi riconosciuti dall'Ufficio con provvedimento di sgravio parziale allegato;
palesata l'infondatezza di una ipotetica compensazione sostenuta dalla Ricorrente_1 srl, con il credito eccedente del II trimestre, inferiore e non in grado di azzerare l'imposta residua dovuta pari ad euro 8.170,00, si ritiene che sia cessata la materia del contendere e che quindi debba essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio con compensazione delle spese in ragione della condotta dell'Amministrazione improntata alla collaborazione nei confronti della contribuente.
Conclude di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Nella memoria depositata il 20/01/25, il ricorrente chiede, che in caso di declaratoria di cessata materia del contendere, l'Agenzia delle Entrate DP I di Milano e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, siano condannate in solido al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, in considerazione della illegittima pretesa a seguito di ricorso sgravata. Questa Corte con ordinanza dell'1/12 dep. 02/12/25 sospendeva l'esecuzione dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che, come risulta in atti, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, ritenute fondate le ragioni della contribuente, ha documentato di avere sgravato interamente la cartella impugnata conferma che viene anche dalla parte ricorrente, conseguentemente è venuta meno la materia del '
contendere.
In merito alla regolamentazione delle spese, si osserva quanto segue, la società ricorrente ha ribadito che la rinuncia spontanea dell'Agenzia delle Entrate, cioè sgravio integrale, vale da sola a provare l'illegittimità
e l'infondatezza delle pretese riportate nella cartella impugnata, sono manifeste e condivise dall'Ufficio che conseguentemente ha provveduto allo sgravio.
Sul punto merita riportare quanto statuito dal Giudice di Legittimità (ord. n. 373/2015 in motiv.) "alla luce della costante e ribadita giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: "Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale".
L'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7182 del 30/05/2000).
Conferma che viene ancora da ulteriori ordinanze della Corte di Legittimità (cass n. 3225/22, cass.n. 24714/2022., n. 24234/2016).
Alla luce di quanto sopra, nel caso in esame opera, infatti, il principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 274 del 12 luglio 2005, secondo il quale "nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere per casi diversi da quelli di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale”. Ne consegue, la condanna a carico della DPI di Milano alla refusione delle spese del giudizio che liquida in euro 500,00 (cinquecento) oltre oneri di legge se dovuti, in favore del difensore avv. Difensore 1 dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna la DP 1 di Milano al pagamento delle spese, che liquida in euro 500,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il presidente Il giudice estensore
EL SA SS EN
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: CATENA ROSSELLA, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
DAMBRUOSO STEFANO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4150/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Milano
-
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250054636359000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse della Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 come da delega allegata al ricorso.
Contro
: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano - Ufficio Territoriale di Milano 5,,e
Agenzia delle Entrate - Riscossione,- Agente della Riscossione per la provincia di Milano.
Avverso la cartella di pagamento n. 068 2025 00546363 59 000, per un importo complessivo di Euro
21.134,02, relativa a IVA per l'anno d'imposta 2022, I trimestre notificata a mezzo PEC alla società
Ricorrente 1 in data 12 giugno 2025.
Tale cartella trae origine dal ruolo n. 2025/400295, reso esecutivo in data 22.04.2025, a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/72 della comunicazione periodica IVA per il I trimestre 2022.
La cartella oggi impugnata, pur riconoscendo versamenti per € 7.401,18, omette di considerare ulteriori pagamenti per € 6.600,54, pretendendo indebitamente un importo di € 21.134,02.
Ritiene illegittima la cartella di pagamento per erronea quantificazione del debito e mancato scomputo dei pagamenti parziali.
Conclude di annullare la cartella con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio in favore del difensore.
AdER costituitasi con controdeduzioni, conclude in via principale, nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate – Riscossione stante le eccezioni di esclusiva competenza
-
dell'Ente Impositore, mandandola indenne da ogni pretesa che dovesse essere azionata nei suoi confronti.
La DPI di Milano ritualmente costituitasi precisa, che le uniche contestazioni avanzate dalla ricorrente in ordine alla cartella di pagamento sono circoscritte alla mancata rilevazione di versamenti in autoliquidazione per euro 6.000 in relazione all'imposta dovuta per il I trimestre A.I. 2022, ad oggi riconosciuti dall'Ufficio con provvedimento di sgravio parziale allegato;
palesata l'infondatezza di una ipotetica compensazione sostenuta dalla Ricorrente_1 srl, con il credito eccedente del II trimestre, inferiore e non in grado di azzerare l'imposta residua dovuta pari ad euro 8.170,00, si ritiene che sia cessata la materia del contendere e che quindi debba essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio con compensazione delle spese in ragione della condotta dell'Amministrazione improntata alla collaborazione nei confronti della contribuente.
Conclude di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Nella memoria depositata il 20/01/25, il ricorrente chiede, che in caso di declaratoria di cessata materia del contendere, l'Agenzia delle Entrate DP I di Milano e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, siano condannate in solido al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, in considerazione della illegittima pretesa a seguito di ricorso sgravata. Questa Corte con ordinanza dell'1/12 dep. 02/12/25 sospendeva l'esecuzione dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che, come risulta in atti, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, ritenute fondate le ragioni della contribuente, ha documentato di avere sgravato interamente la cartella impugnata conferma che viene anche dalla parte ricorrente, conseguentemente è venuta meno la materia del '
contendere.
In merito alla regolamentazione delle spese, si osserva quanto segue, la società ricorrente ha ribadito che la rinuncia spontanea dell'Agenzia delle Entrate, cioè sgravio integrale, vale da sola a provare l'illegittimità
e l'infondatezza delle pretese riportate nella cartella impugnata, sono manifeste e condivise dall'Ufficio che conseguentemente ha provveduto allo sgravio.
Sul punto merita riportare quanto statuito dal Giudice di Legittimità (ord. n. 373/2015 in motiv.) "alla luce della costante e ribadita giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: "Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale".
L'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7182 del 30/05/2000).
Conferma che viene ancora da ulteriori ordinanze della Corte di Legittimità (cass n. 3225/22, cass.n. 24714/2022., n. 24234/2016).
Alla luce di quanto sopra, nel caso in esame opera, infatti, il principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 274 del 12 luglio 2005, secondo il quale "nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere per casi diversi da quelli di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale”. Ne consegue, la condanna a carico della DPI di Milano alla refusione delle spese del giudizio che liquida in euro 500,00 (cinquecento) oltre oneri di legge se dovuti, in favore del difensore avv. Difensore 1 dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna la DP 1 di Milano al pagamento delle spese, che liquida in euro 500,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il presidente Il giudice estensore
EL SA SS EN