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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/10/2025, n. 3178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3178 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8538/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8538/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto introduttivo dall'Avv. Marco SALVI, presso il cui studio - in Empoli, Via G. Amendola n.
22 - è elettivamente domiciliato;
ATTORE
CONTRO (C.F. ), rappresentato e difeso per procura in calce Controparte_1 C.F._2 alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Luisa ROSSI, presso il cui studio - in Empoli,
Piazza Antonio Gramsci n. 49 - è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni delle parti
Per parte attrice: «Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis - dichiarare che il sig. non ha Controparte_1 diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
- condannare il creditore istante al pagamento delle spese e compensi di lite».
Per parte convenuta:
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, NEL MERITO, IN TESI, rigettare integralmente la domanda attorea in quanto infondata;
IN
IPOTESI, accogliere solo parzialmente le richieste attoree riducendo l'importo del precetto nella misura delle voci che risulteranno non esattamente calcolate ed all'uopo riquantificate;
IN OGNI
CASO con vittoria dei compensi e spese della procedura, oltre rimborso forfettario spese generali e oneri di legge. Con ogni riserva».
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto si è opposto all'atto di precetto notificatogli da per Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 68.543,31 (doc. n. 1), chiedendo preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 1424/2024 del Tribunale di Firenze. A fondamento dell'opposizione ha dedotto che vi sarebbe un errore di calcolo nel conteggio degli interessi e della rivalutazione monetaria e che inoltre sarebbe stato utilizzato un parametro per l'onorario relativo all'atto di precetto non attestato sul valore medio;
ha inoltre rilevato che la
1 sentenza di primo grado è viziata e sarà oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di
Firenze. Si è costituito in giudizio , contestando integralmente in punto di fatto e di Controparte_1 diritto i motivi di opposizione;
nello specifico, ha dedotto che: a) nel precetto è stata correttamente considerata, quale base di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria, la somma del capitale maggiorata dell'IVA al 10%, pari a € 46.022,00, e non il solo capitale (€ 41.838,30), come invece dedotto dalla parte opponente;
b) l'importo di € 497,00, conteggiato a titolo di onorari, è legittimo, poiché i parametri forensi consentono discrezionalità tra minimo (€ 213,00) e massimo (€ 638,00), senza obbligo di applicare il valore medio.
Nel sub-procedimento cautelare, il Giudice - con provvedimento del 10.10.2024 - ha rigettava l'istanza di sospensione del titolo esecutivo, ritenuto che l'eventuale minima differenza degli importi azionanti non costituisse grave motivo per la sospensione dell'esecuzione.
All'udienza del 16.12.2024, il Giudice, esperito preliminarmente il tentativo di conciliazione, senza alcun esito, rilevato che nessuna delle parti aveva formulato richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 29.9.2025 per rimettere la causa in decisione con le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ..
All'udienza ridetta la causa è quindi passata in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe indicate.
******
L'opposizione risulta infondata per quanto di seguito motivato. Quanto all'erroneità nel calcolo di interessi e rivalutazione monetaria nel precetto.
La doglianza risulta infondata. Nel dispositivo della sentenza azionata testualmente si legge «Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede: - In parziale accoglimento della domanda condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di € 41.838,30 oltre IVA come Parte_1 per legge, ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno». Nella motivazione della sentenza il Giudice ha individuato due voci di danno, pari rispettivamente a
€ 21.495,00, oltre IVA, e a € 41.262,58, oltre IVA, e quindi ha complessivamente quantificato il danno risarcibile conseguente all'inadempimento in € 62.757,58, oltre IVA come per legge sui lavori edili;
con riferimento ad entrambe le voci in sentenza si specifica che la somma liquidata è da intendersi oltre IVA che, dunque, dalla lettura della sentenza, appare riferita all'intero ammontare liquidato. Correttamente, quindi, in precetto la base di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria è stata individuata in misura pari alla somma complessivamente liquidata in sentenza, come decurtata ex art. 1227 cod. civ., oltre IVA, per un totale di € 46.022,00.
Quanto all'eccessivo importo richiesto a titolo di onorari per l'atto di precetto, non corrispondente al valore medio dello scaglione di riferimento.
La doglianza risulta infondata. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che gli onorari dell'Avvocato possono essere determinati con discrezionalità, entro i limiti minimo-massimo dello scaglione previsto dai parametri forensi.
2 Nella fattispecie, parte opposta ha richiesto l'importo di € 497,00 a titolo di onorari, mentre - secondo parte opponente - il valore medio dello scaglione di riferimento ammonterebbe ad € 425,00.
Il Tribunale osserva che l'importo richiesto rientra nello scaglione minimo-massimo di riferimento e risulta congruo all'attiva svolta.
In punto di spese, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, in base allo scaglione di riferimento del valore in contestazione previsto dal D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, nei valori minimi, in considerazione dell'attività svolta e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 8538/2024 R.G., così provvede:
- rigetta l'opposizione promossa da Parte_1
- condanna a rimborsare a le spese di lite, liquidate in Parte_1 Controparte_1
€ 4.217,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 8 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e i
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8538/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto introduttivo dall'Avv. Marco SALVI, presso il cui studio - in Empoli, Via G. Amendola n.
22 - è elettivamente domiciliato;
ATTORE
CONTRO (C.F. ), rappresentato e difeso per procura in calce Controparte_1 C.F._2 alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Luisa ROSSI, presso il cui studio - in Empoli,
Piazza Antonio Gramsci n. 49 - è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni delle parti
Per parte attrice: «Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis - dichiarare che il sig. non ha Controparte_1 diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
- condannare il creditore istante al pagamento delle spese e compensi di lite».
Per parte convenuta:
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, NEL MERITO, IN TESI, rigettare integralmente la domanda attorea in quanto infondata;
IN
IPOTESI, accogliere solo parzialmente le richieste attoree riducendo l'importo del precetto nella misura delle voci che risulteranno non esattamente calcolate ed all'uopo riquantificate;
IN OGNI
CASO con vittoria dei compensi e spese della procedura, oltre rimborso forfettario spese generali e oneri di legge. Con ogni riserva».
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto si è opposto all'atto di precetto notificatogli da per Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 68.543,31 (doc. n. 1), chiedendo preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 1424/2024 del Tribunale di Firenze. A fondamento dell'opposizione ha dedotto che vi sarebbe un errore di calcolo nel conteggio degli interessi e della rivalutazione monetaria e che inoltre sarebbe stato utilizzato un parametro per l'onorario relativo all'atto di precetto non attestato sul valore medio;
ha inoltre rilevato che la
1 sentenza di primo grado è viziata e sarà oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di
Firenze. Si è costituito in giudizio , contestando integralmente in punto di fatto e di Controparte_1 diritto i motivi di opposizione;
nello specifico, ha dedotto che: a) nel precetto è stata correttamente considerata, quale base di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria, la somma del capitale maggiorata dell'IVA al 10%, pari a € 46.022,00, e non il solo capitale (€ 41.838,30), come invece dedotto dalla parte opponente;
b) l'importo di € 497,00, conteggiato a titolo di onorari, è legittimo, poiché i parametri forensi consentono discrezionalità tra minimo (€ 213,00) e massimo (€ 638,00), senza obbligo di applicare il valore medio.
Nel sub-procedimento cautelare, il Giudice - con provvedimento del 10.10.2024 - ha rigettava l'istanza di sospensione del titolo esecutivo, ritenuto che l'eventuale minima differenza degli importi azionanti non costituisse grave motivo per la sospensione dell'esecuzione.
All'udienza del 16.12.2024, il Giudice, esperito preliminarmente il tentativo di conciliazione, senza alcun esito, rilevato che nessuna delle parti aveva formulato richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 29.9.2025 per rimettere la causa in decisione con le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ..
All'udienza ridetta la causa è quindi passata in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe indicate.
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L'opposizione risulta infondata per quanto di seguito motivato. Quanto all'erroneità nel calcolo di interessi e rivalutazione monetaria nel precetto.
La doglianza risulta infondata. Nel dispositivo della sentenza azionata testualmente si legge «Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede: - In parziale accoglimento della domanda condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di € 41.838,30 oltre IVA come Parte_1 per legge, ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno». Nella motivazione della sentenza il Giudice ha individuato due voci di danno, pari rispettivamente a
€ 21.495,00, oltre IVA, e a € 41.262,58, oltre IVA, e quindi ha complessivamente quantificato il danno risarcibile conseguente all'inadempimento in € 62.757,58, oltre IVA come per legge sui lavori edili;
con riferimento ad entrambe le voci in sentenza si specifica che la somma liquidata è da intendersi oltre IVA che, dunque, dalla lettura della sentenza, appare riferita all'intero ammontare liquidato. Correttamente, quindi, in precetto la base di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria è stata individuata in misura pari alla somma complessivamente liquidata in sentenza, come decurtata ex art. 1227 cod. civ., oltre IVA, per un totale di € 46.022,00.
Quanto all'eccessivo importo richiesto a titolo di onorari per l'atto di precetto, non corrispondente al valore medio dello scaglione di riferimento.
La doglianza risulta infondata. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che gli onorari dell'Avvocato possono essere determinati con discrezionalità, entro i limiti minimo-massimo dello scaglione previsto dai parametri forensi.
2 Nella fattispecie, parte opposta ha richiesto l'importo di € 497,00 a titolo di onorari, mentre - secondo parte opponente - il valore medio dello scaglione di riferimento ammonterebbe ad € 425,00.
Il Tribunale osserva che l'importo richiesto rientra nello scaglione minimo-massimo di riferimento e risulta congruo all'attiva svolta.
In punto di spese, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, in base allo scaglione di riferimento del valore in contestazione previsto dal D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, nei valori minimi, in considerazione dell'attività svolta e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 8538/2024 R.G., così provvede:
- rigetta l'opposizione promossa da Parte_1
- condanna a rimborsare a le spese di lite, liquidate in Parte_1 Controparte_1
€ 4.217,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 8 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e i
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