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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/11/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 458/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile- in persona del giudice dott.ssa Floriana Consolante-, all'esito dell'udienza di discussione del 12.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 458 R.G.A.C.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 550/2023”, vertente
TRA in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Di Parte_1
Scala, giusta procura in atti;
-appellante-
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
FA SS come da procura in atti;
-appellato-appellante incidentale-
Conclusioni: le parti concludevano come da verbale dell'udienza del 12.11.2025 da intendersi richiamato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proponeva dinanzi al Giudice di Pace di Guardia Sanframondi nei Controparte_1 confronti del opposizione a sanzione amministrativa, per violazione Parte_1 dell'art. 126-bis co. 2 ultima parte c. d. s., che gli era stata irrogata con verbale n.
311H/2664/2023 del 12/09/2023 della Polizia Municipale del di poiché, in Pt_1 Parte_1 qualità di proprietaria del veicolo non ottemperava all'invito di fornire informazioni sul conducente responsabile di una precedente violazione al c. d. s. ( contestata con verbale n.
1143V/1358/2023 notificato in data 8.5.2023 per la quale è prevista la decurtazione di punti della patente) nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale presupposto.
1 Il ricorrente aveva in primo grado contestato l'accertamento della violazione dell'art. 126 CP_1 bis comma 2 c.d.s. sulla base di due motivi
I° motivo: Avvenuta impugnazione del Verbale presupposto n. 1143V/1358/2023 notificato l'8/5/2023, con conseguenziale sospensione del termine di comunicazione dei dati del conducente;
II° motivo: Avvenuta comunicazione dei dati del conducente all'esito della definizione del giudizio di opposizione del verbale presupposto notificato in data 8.5.2023.
Instaurato il contraddittorio si costituiva il Parte_1
Il Giudice di Pace con la sentenza impugnata accoglieva l'opposizione ritenendo fondato il primo motivo sollevato dal opponente e affermato che l'obbligo di comunicare i dati CP_1 del conducente richiesti dalla P.A., ove non siano stati definiti i procedimenti conseguenti alla proposizione dei ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali, resta, tuttavia, sospeso e condizionato e si riattiva in caso di esito sfavorevole di detti ricorsi, con nuova decorrenza dei termini dal deposito della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c ..
Il ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Guardia Parte_1
Sanframondi per errore di diritto per violazione e falsa applicazione della legge e nello specifico dell'art. 126 bis comma 2 C.d.S.
Ad avviso dell'appellante, l'illecito amministrativo in questione consiste in un comportamento omissivo ed il termine di sessanta giorni per fornire i dati che consentano l'identificazione del conducente decorre, secondo il dettato normativo1, “dalla data di notifica del verbale di contestazione” al proprietario, o altro obbligato in solido, e non dalla definizione della contestazione effettuata, necessaria invece per la decurtazione del punteggio dalla patente del conducente.
Sostiene l'appellante che la pendenza del ricorso avverso il verbale presupposto non incide sulla decorrenza del termine per la comunicazione dei dati del conducente dovuta dal proprietario del veicolo. D'altronde, se il conducente non è stato identificato non sarà possibile notificargli il verbale
(presupposto) di accertamento della violazione da lui commessa né, successivamente, decurtare il punteggio: in una simile evenienza, l'unica notifica possibile del verbale presupposto è quella al proprietario del veicolo che eventualmente potrà, come avvenuto nel caso di specie, proporre ricorso in opposizione. Ed allora, la violazione dell'obbligo di comunicazione da parte del proprietario ex art. 126 bis, comma 2, c.d.s. (soggetta unicamente a sanzione pecuniaria) non va confusa con quella a carico del conducente cui consegue la decurtazione dei punti della patente, essa non ha natura accessoria rispetto a quella accertata col verbale presupposto (a diversa conclusione si giunge invece a proposito della decurtazione dei punti, che non può essere irrogata
2 né dagli agenti verbalizzanti né dal prefetto se non dopo la conclusione dell'opposizione ove proposta).
La decorrenza del termine di sessanta giorni non è condizionata, come dichiarato dal Giudice di
Pace, dalla definizione della contestazione: dies a quo è la data della notifica al proprietario del veicolo del verbale di violazione del c.d.s. non immediatamente contestata al trasgressore.
Tanto premesso l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di respingere l'opposizione proposta dal con vittoria delle spese del doppio grado di Controparte_1 giudizio.
Si è costituita la parte appellata la quale ha contestato l'avversa impugnazione di cui ha chiesto il rigetto.
L'appellata ha proposto appello incidentale censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio di I grado nonostante l'accoglimento dell'opposizione.
La parte appellata ha, quindi, chiesto in riforma della sentenza impugnata la condanna del
[...]
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Parte_1
L'appello è infondato.
Il Tribunale, sulla questione della decorrenza del termine entro il quale deve essere fatta la comunicazione dei dati del conducente prescritta dall'art. 126 bis c.d.s., aderisce all'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità secondo cui "In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126 bis comma c.d.s. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta - si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione;
mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione de qua" (cfr. Cassazione civile n. 26553/2024 che richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 24012 del 3/08/2022, nonché Corte di
Cassazione n. 3022/2024).
Tale tesi si fonda sul ragionamento secondo il quale, ancorché l'obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A. prescritto dall'art. 126 bis c.d.s. debba considerarsi attinente ad un dovere di collaborazione di natura autonoma ed è separatamente sanzionato, tale obbligo, ove non
3 siano stati definiti i procedimenti conseguenti alla proposizione dei ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali avverso il verbale presupposto, resta, tuttavia, sospeso e condizionato e si riattiva in caso di esito sfavorevole di detti ricorsi, con nuova decorrenza dei termini dal deposito della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Ed invero, solo l'esito sfavorevole per l'opponente del ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso il verbale presupposto determina la reviviscenza dell'obbligo di comunicazione dei dati del conducente in capo al medesimo, mentre l'esito favorevole del ricorso avverso il verbale presupposto è idoneo a produrre la caducazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 126 bis c.d.s. atteso che, essendo stata annullata la sanzione comminata con il verbale presupposto, non vi è più alcuna comunicazione dei dati del conducente da compiere. Infatti, non si può sanzionare la violazione dell'obbligo di collaborazione nell'accertamento dell'autore dell'illecito stradale, se non sussiste più quest'ultimo.
Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che il aveva proposto Controparte_1 opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Guardia Sanframondi avverso il verbale presupposto n.
1143V/1358/2023 della Polizia Municipale di notificato in data 8.5.2023. Parte_1
Il giudizio di opposizione è stato definito con la pronuncia della sentenza del 31 luglio 2023 n. 397 del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi di rigetto dell'opposizione.
L'opponente ha documentato che, a mezzo PEC del 29.8.2023, nel rispetto del termine di 60 giorni dalla definizione del giudizio di opposizione avverso il verbale presupposto, vennero comunicati al
Comune di i dati del conducente della violazione al codice della strada accertata con il Parte_1 verbale 1143V/1358/2023.
Nonostante tale comunicazione, il in data 12/09/2023 con il verbale Parte_1
n°311H/2664/2023 (oggetto della presente opposizione) ha sanzionato il Controparte_1 per la violazione dell'art. 126 bis c.d.s.
Per le ragioni innanzi indicati, tale sanzione è stata irrogata in carenza dei presupposti di legge.
In conclusione, l'appello principale va respinto.
Va invece accolto l'appello incidentale.
Ed invero la pronuncia del Giudice di Pace di compensazione delle spese processuale, nonostante l'integrale accoglimento dell'opposizione, è in contrasto con l'art. 91 c.p.c., non ravvisandosi le
«gravi ed eccezionali ragioni», di cui all'art. 92 c.p.c..
Si osserva che il Giudice di Pace in sentenza ha motivato che “l'oscillante orientamento giurisprudenziale” era motivo sufficiente per compensare le spese.
4 Ad avviso del Tribunale tale pronuncia è censurabile atteso che la giurisprudenza di legittimità più recente e la Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. n.27/2005) avevano affermato che” in nessun caso... il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione".
In conclusione, in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, il per il principio della soccombenza va condannato al Parte_1 pagamento delle spese processuali del giudizio di I grado in favore del , Controparte_1 parte opponente vittoriosa.
Per il principio della soccombenza, l'appellante è tenuto altresì al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente giudizio di appello.
Deve darsi atto che la parte appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma dell'art. 13, co. 1 bis,
D.P.R. 115/2002, mandando alla Cancelleria per l'esatta riscossione, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento-I sezione civile-, in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi n. 550/2023 così Parte_1 provvede: rigetta l'appello principale;
accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il
[...]
al pagamento in favore della controparte delle spese processuali del giudizio di I Parte_1 grado liquidate in € 45,85 per esborsi ed € 346,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio di Parte_1 appello in favore dell'appellata liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 462,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il presente gravame, se dovuto.
Benevento 12.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Floriana Consolante
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile- in persona del giudice dott.ssa Floriana Consolante-, all'esito dell'udienza di discussione del 12.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 458 R.G.A.C.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 550/2023”, vertente
TRA in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Di Parte_1
Scala, giusta procura in atti;
-appellante-
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
FA SS come da procura in atti;
-appellato-appellante incidentale-
Conclusioni: le parti concludevano come da verbale dell'udienza del 12.11.2025 da intendersi richiamato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proponeva dinanzi al Giudice di Pace di Guardia Sanframondi nei Controparte_1 confronti del opposizione a sanzione amministrativa, per violazione Parte_1 dell'art. 126-bis co. 2 ultima parte c. d. s., che gli era stata irrogata con verbale n.
311H/2664/2023 del 12/09/2023 della Polizia Municipale del di poiché, in Pt_1 Parte_1 qualità di proprietaria del veicolo non ottemperava all'invito di fornire informazioni sul conducente responsabile di una precedente violazione al c. d. s. ( contestata con verbale n.
1143V/1358/2023 notificato in data 8.5.2023 per la quale è prevista la decurtazione di punti della patente) nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale presupposto.
1 Il ricorrente aveva in primo grado contestato l'accertamento della violazione dell'art. 126 CP_1 bis comma 2 c.d.s. sulla base di due motivi
I° motivo: Avvenuta impugnazione del Verbale presupposto n. 1143V/1358/2023 notificato l'8/5/2023, con conseguenziale sospensione del termine di comunicazione dei dati del conducente;
II° motivo: Avvenuta comunicazione dei dati del conducente all'esito della definizione del giudizio di opposizione del verbale presupposto notificato in data 8.5.2023.
Instaurato il contraddittorio si costituiva il Parte_1
Il Giudice di Pace con la sentenza impugnata accoglieva l'opposizione ritenendo fondato il primo motivo sollevato dal opponente e affermato che l'obbligo di comunicare i dati CP_1 del conducente richiesti dalla P.A., ove non siano stati definiti i procedimenti conseguenti alla proposizione dei ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali, resta, tuttavia, sospeso e condizionato e si riattiva in caso di esito sfavorevole di detti ricorsi, con nuova decorrenza dei termini dal deposito della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c ..
Il ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Guardia Parte_1
Sanframondi per errore di diritto per violazione e falsa applicazione della legge e nello specifico dell'art. 126 bis comma 2 C.d.S.
Ad avviso dell'appellante, l'illecito amministrativo in questione consiste in un comportamento omissivo ed il termine di sessanta giorni per fornire i dati che consentano l'identificazione del conducente decorre, secondo il dettato normativo1, “dalla data di notifica del verbale di contestazione” al proprietario, o altro obbligato in solido, e non dalla definizione della contestazione effettuata, necessaria invece per la decurtazione del punteggio dalla patente del conducente.
Sostiene l'appellante che la pendenza del ricorso avverso il verbale presupposto non incide sulla decorrenza del termine per la comunicazione dei dati del conducente dovuta dal proprietario del veicolo. D'altronde, se il conducente non è stato identificato non sarà possibile notificargli il verbale
(presupposto) di accertamento della violazione da lui commessa né, successivamente, decurtare il punteggio: in una simile evenienza, l'unica notifica possibile del verbale presupposto è quella al proprietario del veicolo che eventualmente potrà, come avvenuto nel caso di specie, proporre ricorso in opposizione. Ed allora, la violazione dell'obbligo di comunicazione da parte del proprietario ex art. 126 bis, comma 2, c.d.s. (soggetta unicamente a sanzione pecuniaria) non va confusa con quella a carico del conducente cui consegue la decurtazione dei punti della patente, essa non ha natura accessoria rispetto a quella accertata col verbale presupposto (a diversa conclusione si giunge invece a proposito della decurtazione dei punti, che non può essere irrogata
2 né dagli agenti verbalizzanti né dal prefetto se non dopo la conclusione dell'opposizione ove proposta).
La decorrenza del termine di sessanta giorni non è condizionata, come dichiarato dal Giudice di
Pace, dalla definizione della contestazione: dies a quo è la data della notifica al proprietario del veicolo del verbale di violazione del c.d.s. non immediatamente contestata al trasgressore.
Tanto premesso l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di respingere l'opposizione proposta dal con vittoria delle spese del doppio grado di Controparte_1 giudizio.
Si è costituita la parte appellata la quale ha contestato l'avversa impugnazione di cui ha chiesto il rigetto.
L'appellata ha proposto appello incidentale censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio di I grado nonostante l'accoglimento dell'opposizione.
La parte appellata ha, quindi, chiesto in riforma della sentenza impugnata la condanna del
[...]
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Parte_1
L'appello è infondato.
Il Tribunale, sulla questione della decorrenza del termine entro il quale deve essere fatta la comunicazione dei dati del conducente prescritta dall'art. 126 bis c.d.s., aderisce all'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità secondo cui "In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126 bis comma c.d.s. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta - si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione;
mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione de qua" (cfr. Cassazione civile n. 26553/2024 che richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 24012 del 3/08/2022, nonché Corte di
Cassazione n. 3022/2024).
Tale tesi si fonda sul ragionamento secondo il quale, ancorché l'obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A. prescritto dall'art. 126 bis c.d.s. debba considerarsi attinente ad un dovere di collaborazione di natura autonoma ed è separatamente sanzionato, tale obbligo, ove non
3 siano stati definiti i procedimenti conseguenti alla proposizione dei ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali avverso il verbale presupposto, resta, tuttavia, sospeso e condizionato e si riattiva in caso di esito sfavorevole di detti ricorsi, con nuova decorrenza dei termini dal deposito della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Ed invero, solo l'esito sfavorevole per l'opponente del ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso il verbale presupposto determina la reviviscenza dell'obbligo di comunicazione dei dati del conducente in capo al medesimo, mentre l'esito favorevole del ricorso avverso il verbale presupposto è idoneo a produrre la caducazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 126 bis c.d.s. atteso che, essendo stata annullata la sanzione comminata con il verbale presupposto, non vi è più alcuna comunicazione dei dati del conducente da compiere. Infatti, non si può sanzionare la violazione dell'obbligo di collaborazione nell'accertamento dell'autore dell'illecito stradale, se non sussiste più quest'ultimo.
Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che il aveva proposto Controparte_1 opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Guardia Sanframondi avverso il verbale presupposto n.
1143V/1358/2023 della Polizia Municipale di notificato in data 8.5.2023. Parte_1
Il giudizio di opposizione è stato definito con la pronuncia della sentenza del 31 luglio 2023 n. 397 del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi di rigetto dell'opposizione.
L'opponente ha documentato che, a mezzo PEC del 29.8.2023, nel rispetto del termine di 60 giorni dalla definizione del giudizio di opposizione avverso il verbale presupposto, vennero comunicati al
Comune di i dati del conducente della violazione al codice della strada accertata con il Parte_1 verbale 1143V/1358/2023.
Nonostante tale comunicazione, il in data 12/09/2023 con il verbale Parte_1
n°311H/2664/2023 (oggetto della presente opposizione) ha sanzionato il Controparte_1 per la violazione dell'art. 126 bis c.d.s.
Per le ragioni innanzi indicati, tale sanzione è stata irrogata in carenza dei presupposti di legge.
In conclusione, l'appello principale va respinto.
Va invece accolto l'appello incidentale.
Ed invero la pronuncia del Giudice di Pace di compensazione delle spese processuale, nonostante l'integrale accoglimento dell'opposizione, è in contrasto con l'art. 91 c.p.c., non ravvisandosi le
«gravi ed eccezionali ragioni», di cui all'art. 92 c.p.c..
Si osserva che il Giudice di Pace in sentenza ha motivato che “l'oscillante orientamento giurisprudenziale” era motivo sufficiente per compensare le spese.
4 Ad avviso del Tribunale tale pronuncia è censurabile atteso che la giurisprudenza di legittimità più recente e la Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. n.27/2005) avevano affermato che” in nessun caso... il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione".
In conclusione, in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, il per il principio della soccombenza va condannato al Parte_1 pagamento delle spese processuali del giudizio di I grado in favore del , Controparte_1 parte opponente vittoriosa.
Per il principio della soccombenza, l'appellante è tenuto altresì al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente giudizio di appello.
Deve darsi atto che la parte appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma dell'art. 13, co. 1 bis,
D.P.R. 115/2002, mandando alla Cancelleria per l'esatta riscossione, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento-I sezione civile-, in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi n. 550/2023 così Parte_1 provvede: rigetta l'appello principale;
accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il
[...]
al pagamento in favore della controparte delle spese processuali del giudizio di I Parte_1 grado liquidate in € 45,85 per esborsi ed € 346,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio di Parte_1 appello in favore dell'appellata liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 462,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il presente gravame, se dovuto.
Benevento 12.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Floriana Consolante
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