Sentenza 29 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2019, n. 4435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4435 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RA NI n. a RO il 16/7/1948 avverso l'ordinanza resa in data 9/8/2018 dal Tribunale del Riesame di Catanzaro, Sezione Feriale Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita nell'udienza camerale del 18/12/2018 la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost.Proc.Gen.,Dott.Stefano Tocci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Catanzaro, decidendo sul ricorso proposto ex art. 309 cod.proc.pen. nell'interesse di SS NN avverso l'ordinanza del Gip del locale Tribunale che, in data 19/7/2018, aveva applicato all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai capi 0,P,Q ed R della rubrica provvisoria - relativi ad ipotesi di estorsione aggravata, consumata e tentata, e illecita concorrenza con minaccia o violenza, commessi con metodo mafioso in danno di operatori economici impegnati in attività nel settore dei parchi eolici - annullava l'ordinanza limitatamente al capo P e confermava nel resto.In particolare, si ascrive al prevenuto la partecipazione all'estorsione in danno di AS AR, cui era di fatto riconducibile la srl Recycling, al fine di impedirgli di concorrere alla realizzazione dei lavori del parco eolico Nordex in S. IO;
il concorso con AL PE e CO AR nella consumazione di atti di concorrenza illecita in danno della Vestas Italia al fine di far ottenere l'affidamento dei lavori di sollevamento presso il parco di RO alla Compagnia Impresa Lavori Portuali, di cui il CO presiedeva il Consiglio di amministrazione, nonché condotte di concorrenza illecita volte ad ottenere il controllo dei lavori di realizzazione del parco eolico Vestas di RO e il concorso nella tentata estorsione ai danni della stessa Vestas allo scopo di assicurare il trasporto delle pale eoliche alla Molisana Trasporti e alla F.E. Trasporti di AL PE. L'ordinanza impugnata, dopo aver richiamato le emergenze investigative che sostanziano le accuse e, in particolare, le conversazioni telefoniche ritenute indizianti in relazione a ciascun episodio delittuoso contestato, ha argomentato in ordine all'identificazione nel prevenuto dell'ingegnere" cui AL PE e Di PA ON fanno riferimento nel corso di alcune conversazioni aventi ad oggetto la gestione ed organizzazione dei lavori per la realizzazione del parco eolico di RO;
ha confermato la gravità indiziaria con riguardo ai capi O, Q ed R dell'imputazione provvisoria così come circostanziati nell'ordinanza genetica, escludendo, invece, la ravvisabilità del necessario spessore dimostrativo negli elementi costituenti la provvista indiziaria per il capo P per effetto dell'assenza di evidenze indicative di un effettivo intervento del SS, mirato a condizionare le scelte della Vestas, al di là delle verbali assicurazioni dell'AL circa l'accordo raggiunto per l'assegnazione dei lavori alla società cui era interessato il CO.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del SS, Avv. Pietro Pitari, deducendo:
2.1 la violazione degli artt. 273, 533 e 192, comma 2, cod.proc.pen. per carenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi d'imputazione nonché la violazione dell'art. 292, comma 2 lett. c), c bis e 2 ter cod.proc.pen. e la mancanza di motivazione autonoma. La difesa dell'indagato, prendendo le mosse dalle considerazioni poste alla base dell'esclusione della gravità indiziaria in relazione al capo P, lamenta che il provvedimento impugnato risulta incoerente e illogico laddove ha omesso di estendere il corretto ragionamento giuridico adottato in relazione a detto titolo anche alle altre incolpazioni, supportate da analoghe insufficienti emergenze, costituite da conversazioni tra terzi di contenuto criptico. Osserva, inoltre, il ricorrente che - in assenza di contatti tra il prevenuto ed i presunti concorrenti - le conclusioni dell'ordinanza impugnata si fondano su criteri di mera verosimiglianza in contrasto con il principio del ragionevole dubbio e con le metodiche di verifica giudiziale della ricostruzione probatoria del fatto che non risultano osservate nell'excursus motivazionale del provvedimento impugnato sia con riguardo all'identificazione dell'indagato per l'"ingegnere" che alla portata decisiva riconosciuta alla partecipazione al matrimonio del figlio del prevenuto d'h-- di AL PE e di Di PA ON e alle inferenze tratte in ordine alla pianificazione in quella sede di tutti i lavori inerenti il parco eolico di RO;
2.2 l'erronea applicazione delle legge penale con riguardo all'insussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Osserva il difensore che il Tribunale cautelare ha ritenuto che la misura della custodia in carcere risulti giustificata - nonostante l'età dell'indagato - in considerazione dell'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari attinenti l'elevatissimo pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione di illeciti della stessa specie. Tuttavia, l'asserito ruolo di spicco del SS in seno alla consorteria mafiosa non trova riscontro in sentenze irrevocabili e si fonda sulla sola gravità delle contestazioni e, quindi, su elementi inidonei a dar conto della insostituibilità del regime detentivo intramurario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo che revoca in dubbio la gravità indiziaria in relazione agli addebiti di cui ai capi O, Q ed R della rubrica provvisoria non merita accoglimento siccome manifestamente infondato. Invero, le obiezioni difensive risultano attestate su una generica confutazione dell'ampia motivazione resa dal Tribunale cautelare in ordine alle evidenze che sostanziano gli addebiti, facendo leva sul richiamo a principi di sistema che sarebbero rimasti inosservati. Al riguardo deve rilevarsi come il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio costituisca un canone di giudizio proprio della valutazione probatoria mentre i gravi indizi di colpevolezza rilevanti ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. sono costituiti da tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657; Sez. 6, n. 1518 del 08/04/1997, Pm in proc. Moschetto, Rv. 208144; Sez. 2, n. 3777 del 10/09/1995, Tomasello, Rv. 203118). Pertanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, ovvero la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della fondatezza dell'ipotesi accusatoria, ai fini dell'applicazione della misura cautelare è sufficiente la gravità indiziaria, cioè un livello di verosimiglianza della responsabilità penale dell'indagato inferiore alla soglia del ragionevole dubbio (Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017 - dep. 2018, Miele e altro, Rv. 272687). Allo stesso modo, con riguardo alla pretesa inosservanza della regola di giudizio di cui all'art. 192, comma due, cod. proc. pen. deve ribadirsi che la stessa si riferisce alla prova della colpevolezza, come espressamente enunciato nell'epigrafe della disposizione e reso evidente dalla collocazione sistematica della stessa, mentre per l'adozione di una misura cautelare è sufficiente la sussistenza di soli gravi indizi di colpevolezza ex art. 273, comma primo, cod., 0.3J-- idonei e sufficienti a fondare una prognosi, allo stato delle indagini, di mera ancorché elevata probabilità di colpevolezza della persona indagata, tale da giustificare la restrizione della sua libertà se ricorrono anche esigenze cautelari.
3.1 Nella specie, l'ordinanza censurata ha dato conto per ciascun addebito degli elementi che supportano la prospettazione accusatoria, riconoscendo agli stessi elevata e prognostica attitudine dimostrativa della fondatezza delle incolpazioni provvisorie con motivazione ampia e priva di criticità giustificative. I giudici della cautela, al fine di meglio inquadrare la caratura del SS, hanno in dettaglio richiamato i procedimenti dai quali è emerso che egli è posto al vertice dell'omonima consorteria insediata nel territorio di S. DO di RO nonché i precedenti e le pendenze per estorsione, atti di concorrenza illecita e in materia di armi. Hanno, quindi, convalidato l'identificazione dell'indagato nell' "ingegnere" citato in plurime conversazioni intercorse tra l'AL e il Di PA, evidenziando come il primo abbia fatto esplicito riferimento, nella conversazione di cui al progr. 17487 n. 502, al fatto che si stava recando al matrimonio del figlio dell'"ingegnere", circostanza oggetto di positivo riscontro investigativo in quanto effettivamente in data 16/6/2012 si teneva la cerimonia nuziale del figlio del prevenuto, SS DO, alla quale partecipavano sia l'AL che il Di PA ON, i quali nel corso del ricevimento, come emerge dalle captazioni telefoniche ed ambientali precedenti e successive all'evento, avevano modo di discutere con il SS dei lavori all'interno del Parco S. IO e del parco di RO, venendo a conoscenza delle determinazioni prese al riguardo dal capo cosca. L'ordinanza impugnata ha corroborato la correttezza dell'identificazione con una serie di ulteriori circostanze, quale il riferimento alla necessità che l'"ingegnere" rincasasse in orari determinati, compatibile con la sottoposizione del SS a misura di prevenzione;
l'evocazione criptica del professionista in occasione di discorsi che avevano ad oggetto i parchi di S. IO e RO ovvero gli incontri presso L'Hotel Parco Ionio, luoghi rientranti nel comprensorio controllato dall'indagato. L'ordinanza impugnata ha, inoltre, analiticamente vagliato le emergenze captative che sostanziano il quadro indiziario, dando ampio conto delle ragioni che giustificano la reiezione dei rilievi difensivi. Ha, in particolare, evidenziato come l'intervento del SS sia servito a bloccare le mire espansionistiche di AR AS, amministratore di fatto della Recycling srl, e le condotte ostruzionistiche dal medesimo poste in essere nei confronti delle imprese che già operavano nel parco S. IO, sebbene anche lo stesso AR godesse di appoggi ndranghetisti in relazione all'attività svolta nel porto di Crotone, e ha motivatamente confermato la gravità indiziaria in ordine ai capi Q) ed R), convalidando la tesi della regia del prevenuto nella spartizione dei lavori relativi al parco di RO onde garantire che una parte significativa degli stessi, appaltati alla Vestas, fossero assegnati a imprese gradite alla criminalità organizzata locale. 4 9ú-^ Il provvedimento censurato risulta, dunque, sostenuto da una trama argomentativa del tutto coerente con le acquisizioni investigative, logicamente valutate in assenza di fratture logiche e aporie giustificative.
5. Il collegio cautelare ha reso esaustiva giustificazione anche riguardo alla ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, tali da superare la presunzione in bonam partem fissata dall'art. 275, comma 4, cod.proc.pen. per i soggetti ultrasettantenni. Invero, l'ordinanza censurata ha evidenziato a sostegno dell'elevatissimo e non altrimenti neutralizzabile rischio di reiterazione di condotte della stessa specie il fatto che il SS sia a giudizio davanti al Gup di Catanzaro per il delitto ex art. 416 bis cod.pen. nonché per fatti di estorsione e concorrenza illecita aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità d'agevolazione della cosca da lui diretta ed ha richiamato i plurimi precedenti, anche specifici a suo carico, circostanze che dimostrano l'elevatissima pericolosità sociale dell'indagato e la spiccata propensione a delinquere in contesti di criminalità organizzata, dovendo ritenersi del tutto affidabile la conclusione che le contestazioni da cui è gravato nell'odierno procedimento siano espressione della sua appartenenza ad una consorteria ndranghetista, adusa a perseguire i propri interessi economici attraverso un sistema illecito di spartizione delle attività economiche insistenti sul territorio, come dimostrato dalle modalità delle condotte ascritte d'impronta tipicamente mafiosa. Ha, altresì, sottolineato come - in piena aderenza al codice comportamentale ndranghetista - gli accordi sulla spartizione dei lavori dei parchi eolici di S. IO e RO siano avvenuti, almeno nelle linee essenziali, in occasione del matrimonio del figlio del prevenuto, cui partecipavano plurimi soggetti pregiudicati, vicini al capo cosca Grande Aracri Nicolino;
che risultano accertati i rapporti di stretta vicinanza con altre famiglie ndranghetiste, quali i Dragone di Isola Capo Rizzuto;
che gli illeciti provvisoriamente ascritti risultano commessi mentre il SS era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.s., a dimostrazione della totale indifferenza del SS alle prescrizioni impostegli e alle conseguenze cui si esponeva. La valutazione del Tribunale del Riesame si sottrae a censura in questa sede in quanto muove da dati fattuali non opinabili che attestano un percorso criminale all'insegna di un'illiceità strutturata e territorialmente radicata, in cui l'età è segno di autorevolezza e non condizione di marginalità operativa, sicchè la prognosi di recidività specifica è sottesa da esigenze specialpreventive di assoluto rilievo, idonee a giustificare la misura di massimo rigore.
6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragion d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter,disp.att.cod.proc.pen. Così