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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/04/2025, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8546/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente est.
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8546/2022
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata ad Adrano (CT) Via Aurelio Spampinato n. 33, presso lo studio dell'avvocato DI STEFANO DARIO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] ad [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
1 CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
All'udienza del giorno 02/12/2024, il difensore di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con rinuncia ai termini per scritti conclusivi e la causa è
stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio senza termini.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 23/06/2022 - premettendo di avere Parte_1
contratto matrimonio con ad Adrano il 30/07/2008, unione dalla quale sono nati Controparte_1
i figli (il 16/10/2008), (il 22/09/2009), (il Persona_1 Persona_2 Persona_3
05/07/2011) e (il 05/07/2019) - ha adito questo Tribunale per sentire Persona_4
pronunciare la separazione personale dal marito.
La ricorrente ha esposto che il matrimonio negli anni ha risentito della sopravvenuta incompatibilità caratteriale tra i coniugi, che ha reso impossibile la prosecuzione della convivenza,
e che più specificamente, le cause del fallimento coniugale erano da ricercarsi nella condotta di vita di , negli anni sempre più distante dalle esigenze della famiglia e sempre più Controparte_1
assorbito dalla dipendenza alcolica.
La ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, di disporre, in virtù delle condotte abbandoniche e pregiudizievoli del padre, l'affidamento esclusivo dei figli minori , e alla Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
ricorrente madre, con collocazione stabile presso la stessa sita in Adrano Via San Paolo n. 55,
anche ai fini della residenza anagrafica, obbligandosi a comunicare al padre ogni eventuale cambio
2 di residenza e/o domicilio delle figlie;
rinuncia ad ogni assegno di mantenimento e/o alimentare,
essendo in piena capacità economica;
in relazione al mantenimento dei minori, la determinazione dell'assegno mensile nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) da ripartire in eguale misura tra i minori, oltre spese straordinarie.
, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito nel procedimento. Controparte_1
All'udienza presidenziale del 23/03/2023 è comparsa solo la ricorrente, pertanto è risultato impossibile esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
Alla predetta udienza il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, con successiva ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 26/03/2023, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi: “-DISPONE
l'affidamento esclusivo alla madre dei minori (nata a [...]_1
Biancavilla il 16.10.2008) , (nato a [...] il [...]), Persona_2 Per_3
(nata a [...] il [...]), (nata a [...]
[...] Persona_4
(Germania) il 05.07.2019);
-DISPONE che il padre possa incontrare i figli minori secondo disposizioni Controparte_1
dettate, di volta in volta, dalla madre e sempre tenendo in prioritario conto le esigenze degli stessi
e i loro impegni scolastici e ricreativi, nonché acquisendo il gradimento dei medesimi;
-PONE a carico del padre , l'obbligo di contribuire per il mantenimento dei figli minori
corrispondendo (nelle mani della madre convivente con loro ed entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese) la somma complessiva di Euro 1.000,00( Euro 250,00 per ogni figlio), con la
rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e decorrenza dal momento del deposito del presente
provvedimento;
3 -PONE a carico del resistente nella misura del 70% le spese straordinarie (scolastiche, ricreative,
mediche ecc.) necessarie per ciascun figlio e preventivamente concordate tra i genitori, o urgenti;
- Fissa l' udienza del 26 Ottobre 2023 , ore 12, 30 e ss. per l' ascolto dei minori dodicenni (o
ultradodicenni) , ; . Persona_1 Persona_2 Persona_3
- ASSEGNA la casa coniugale ( sita in Adrano Via San Paolo n. 55) alla moglie per Parte_2
poterci vivere con i figli che stanno con lei”.
Successivamente, constatato che nelle more del giudizio di separazione è sopravvenuto il decesso del convenuto, all'udienza del 02/12/2024 il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato di avere versato in atti il certificato di morte di e ha chiesto di dichiarare la Controparte_1
cessazione della materia del contendere, con rinuncia ai termini per scritti conclusivi, sicché il
Giudice Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini.
Il Pubblico Ministero ha concluso per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Ciò premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande proposte dalla ricorrente.
La morte di (avvenuta in data 07/09/2023), convenuto contumace nel presente Controparte_1
giudizio volto ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi, è dimostrata dal certificato di morte prodotto in atti.
In punto di diritto, la morte di uno dei coniugi determina, ai sensi dell'art. 149 cod. civ., lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, se sopravvenuto l'evento in pendenza di giudizio di separazione o di divorzio (come prima del passaggio in giudicato di ogni altra precedente sentenza) ne consegue la pronuncia della sentenza
4 dichiarativa della cessazione della materia del contendere (sul punto, Cass. Civ. sez. VI, Ord.
08.11.2017, n. 26489: “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di
separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di
cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili
economici connessi;
l'evento della morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in
precedenza emessa e non ancora passata in giudicato”).
Pertanto, tenuto conto del disposto dell'art. 149 c.c. che prevede lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio alla morte di uno dei coniugi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la contumacia del convenuto e la natura del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 8546/2022 r.g., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere del presente giudizio;
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso a Catania il giorno 14/02/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente est.
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8546/2022
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata ad Adrano (CT) Via Aurelio Spampinato n. 33, presso lo studio dell'avvocato DI STEFANO DARIO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] ad [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
1 CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
All'udienza del giorno 02/12/2024, il difensore di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con rinuncia ai termini per scritti conclusivi e la causa è
stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio senza termini.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 23/06/2022 - premettendo di avere Parte_1
contratto matrimonio con ad Adrano il 30/07/2008, unione dalla quale sono nati Controparte_1
i figli (il 16/10/2008), (il 22/09/2009), (il Persona_1 Persona_2 Persona_3
05/07/2011) e (il 05/07/2019) - ha adito questo Tribunale per sentire Persona_4
pronunciare la separazione personale dal marito.
La ricorrente ha esposto che il matrimonio negli anni ha risentito della sopravvenuta incompatibilità caratteriale tra i coniugi, che ha reso impossibile la prosecuzione della convivenza,
e che più specificamente, le cause del fallimento coniugale erano da ricercarsi nella condotta di vita di , negli anni sempre più distante dalle esigenze della famiglia e sempre più Controparte_1
assorbito dalla dipendenza alcolica.
La ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, di disporre, in virtù delle condotte abbandoniche e pregiudizievoli del padre, l'affidamento esclusivo dei figli minori , e alla Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
ricorrente madre, con collocazione stabile presso la stessa sita in Adrano Via San Paolo n. 55,
anche ai fini della residenza anagrafica, obbligandosi a comunicare al padre ogni eventuale cambio
2 di residenza e/o domicilio delle figlie;
rinuncia ad ogni assegno di mantenimento e/o alimentare,
essendo in piena capacità economica;
in relazione al mantenimento dei minori, la determinazione dell'assegno mensile nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) da ripartire in eguale misura tra i minori, oltre spese straordinarie.
, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito nel procedimento. Controparte_1
All'udienza presidenziale del 23/03/2023 è comparsa solo la ricorrente, pertanto è risultato impossibile esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
Alla predetta udienza il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, con successiva ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 26/03/2023, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi: “-DISPONE
l'affidamento esclusivo alla madre dei minori (nata a [...]_1
Biancavilla il 16.10.2008) , (nato a [...] il [...]), Persona_2 Per_3
(nata a [...] il [...]), (nata a [...]
[...] Persona_4
(Germania) il 05.07.2019);
-DISPONE che il padre possa incontrare i figli minori secondo disposizioni Controparte_1
dettate, di volta in volta, dalla madre e sempre tenendo in prioritario conto le esigenze degli stessi
e i loro impegni scolastici e ricreativi, nonché acquisendo il gradimento dei medesimi;
-PONE a carico del padre , l'obbligo di contribuire per il mantenimento dei figli minori
corrispondendo (nelle mani della madre convivente con loro ed entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese) la somma complessiva di Euro 1.000,00( Euro 250,00 per ogni figlio), con la
rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e decorrenza dal momento del deposito del presente
provvedimento;
3 -PONE a carico del resistente nella misura del 70% le spese straordinarie (scolastiche, ricreative,
mediche ecc.) necessarie per ciascun figlio e preventivamente concordate tra i genitori, o urgenti;
- Fissa l' udienza del 26 Ottobre 2023 , ore 12, 30 e ss. per l' ascolto dei minori dodicenni (o
ultradodicenni) , ; . Persona_1 Persona_2 Persona_3
- ASSEGNA la casa coniugale ( sita in Adrano Via San Paolo n. 55) alla moglie per Parte_2
poterci vivere con i figli che stanno con lei”.
Successivamente, constatato che nelle more del giudizio di separazione è sopravvenuto il decesso del convenuto, all'udienza del 02/12/2024 il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato di avere versato in atti il certificato di morte di e ha chiesto di dichiarare la Controparte_1
cessazione della materia del contendere, con rinuncia ai termini per scritti conclusivi, sicché il
Giudice Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini.
Il Pubblico Ministero ha concluso per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Ciò premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande proposte dalla ricorrente.
La morte di (avvenuta in data 07/09/2023), convenuto contumace nel presente Controparte_1
giudizio volto ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi, è dimostrata dal certificato di morte prodotto in atti.
In punto di diritto, la morte di uno dei coniugi determina, ai sensi dell'art. 149 cod. civ., lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, se sopravvenuto l'evento in pendenza di giudizio di separazione o di divorzio (come prima del passaggio in giudicato di ogni altra precedente sentenza) ne consegue la pronuncia della sentenza
4 dichiarativa della cessazione della materia del contendere (sul punto, Cass. Civ. sez. VI, Ord.
08.11.2017, n. 26489: “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di
separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di
cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili
economici connessi;
l'evento della morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in
precedenza emessa e non ancora passata in giudicato”).
Pertanto, tenuto conto del disposto dell'art. 149 c.c. che prevede lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio alla morte di uno dei coniugi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la contumacia del convenuto e la natura del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 8546/2022 r.g., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere del presente giudizio;
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso a Catania il giorno 14/02/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco
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