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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/06/2024, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1521/2023, avente ad oggetto: impugnativa delibera assembleare, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., vertente
TRA
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1
citazione, dall'avv. Alessandro Saieva, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina (LT), via Cairoli n. 13;
ATTORE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_1
difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Antonello Pompilio, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Roma (RM), largo Luigi Antonelli n. 27;
CONVENUTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio il al fine di sentire annullare la Controparte_1
delibera condominiale del 2.9.2022, con la quale l'assemblea affidava al di Latina la progettazione Controparte_2
ed esecuzione di lavori di efficientamento energetico dell'edificio condominiale.
A tal fine deduceva di essere proprietario di un'unità immobiliare facente parte del convenuto condominio e di aver ricevuto la convocazione dell'assemblea del 2.9.2022 senza il rispetto del termine di cui all'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c.
Si costituiva ritualmente in giudizio il condominio ” Controparte_1
deducendo che la materia del contendere era cessata giacché, con adunanza del 27.4.2023, l'assemblea deliberava di non dare seguito ai lavori.
Prodotta documentazione, svoltasi la discussione orale all'udienza del
14.3.2024, la causa è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
Sulla domanda proposta va dichiarata la cessata materia del contendere.
Con la delibera impugnata del 2.9.2022, ove il è risultato Pt_1
assente, l'assemblea condominiale ha approvato l'unico ordine del giorno avente ad oggetto “esame relazione: “PROPOSTA PER
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” quale studio di fattibilità e capitolato per gli interventi da realizzarsi al fine di migliorare almeno 2 classi energetiche dell'edificio condominiale – c.d. superbonus 110% - artt.
119 e 121 Decreto Rilancio ed eventuale approvazione dei lavori indicati nella stessa. Scelta dell'impresa esecutrice e nomina dei professionisti” (cfr. all. 4 dell'atto di citazione).
Nelle more del giudizio, è intervenuta nuova delibera assembleare del
27.4.2023 ove si legge che “…i condomini presenti anche essendo stati favorevoli precedentemente alla possibilità di effettuare i lavori Superbonus
110%, ad oggi in seguito alla rinuncia del Controparte_2
deliberano all'unanimità dei presenti di non proseguire con la
[...] pratica e quindi non effettuare i lavori” (cfr. all. 2 della comparsa di risposta).
La delibera impugnata deve, pertanto, ritenersi revocata dalla successiva delibera del 27.4.2023, giacché con quest'ultima, l'assemblea ha espressamente rinunciato all'esecuzione dei lavori precedentemente
- 2 - approvati, con conseguente venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti.
Alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che ricorre ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione, segue la statuizione sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
A tal fine va valutato quale sarebbe stata la sorte del giudizio se fosse pervenuto al suo esito.
Orbene, ai sensi dell'art. 1136 c.c. “…l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati…”.
Inoltre, l'art. 66 disp. att. c.c. dispone che “L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.
Ed invero, l'annullabilità della delibera assembleare per vizio attinente alla convocazione, codificata dalla novella apportata dalla L. 220/2012 che ha modificato l'art. 66 disp. att. c.c., era pacifica nella giurisprudenza di legittimità già da Cass. SS.UU. 4806/2005.
Ciò in quanto in generale, si considera nullo l'atto quando manca ovvero è gravemente viziato un elemento costitutivo, previsto secondo la configurazione normativa. Pertanto, a causa dell'assenza ovvero del grave vizio dell'elemento considerato essenziale, l'atto si considera inidoneo a dar
- 3 - vita alla nuova situazione giuridica, che il diritto ricollega al tipo legale, in conformità con la sua funzione economico-sociale.
Per contro, si considera annullabile l'atto in presenza di carenze o di vizi ritenuti meno gravi, secondo la valutazione compiuta dall'ordinamento.
Annullabile è, dunque, l'atto che non mancando degli elementi essenziali del tipo presenta vizi non gravi, che lo rendono idoneo a dare vita ad una situazione giuridica precaria, che può essere rimossa.
Quanto agli oneri probatori connessi all'adempimento previsto dall'art. 66 disp. att. c.c., è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità e di merito, che grava sul l'onere di provare l'invio dell'avviso di CP_1
convocazione a tutti i condòmini. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “…l'onere di provare che tutti i condomini siano stati tempestivamente avvisati della convocazione incombe, viceversa, sul
e non già sul condòmino il quale eccepisca l'invalidità della CP_1 deliberazione assembleare, perché non può porsi a suo carico l'onere di una dimostrazione negativa quale quella della mancata osservanza dell'obbligo di tempestivo avviso all'universalità dei condomini (cfr. Cass. 4/3/2011 n. 5254,
Cass. 8/12/1987 n. 9109), avviso che si pone elemento costitutivo della validità della delibera”. (Cass. n. 22685/2014; Cass. n. 24134/2009; Trib. di
Roma n. 3631/2020; Trib. di Milano n. 4551/19).
L'attore ha dedotto di aver ricevuto l'avviso di convocazione per l'adunanza del 2.9.2022, solo in data 30.8.2022.
A tal fine, il ha versato in atti il detto avviso di convocazione Pt_1 ove si evince che l'avviso è stato spedito proprio in data 30.8.2022, allorquando il termine di preavviso di cinque giorni ex art. 66, terzo comma, disp att. c.c., era già decorso (cfr. all. 3 dell'atto di citazione).
Per contro, il si è limitato a rappresentare e a documentare CP_1
l'adozione della nuova delibera assembleare del 27.4.2023, senza nulla dedurre in merito al vizio lamentato dall'attore attinente al tardivo invio dell'avviso di convocazione.
- 4 - È, altresì, rimasta priva di riscontro la circostanza dedotta dal convenuto per cui il veniva informato verbalmente che, con delibera Pt_1
successiva a quella impugnata, sarebbe stata formalizzata la rinuncia ai lavori ed in ogni caso non sarebbe possibile la sostituzione della convocazione nelle forme di legge con la conoscenza aliunde acquisita.
Per tutti i motivi sopra esposti, deve ritenersi accertata la sussistenza di un vizio di annullabilità della delibera impugnata con conseguente virtuale soccombenza del convenuto (cfr. Trib. di Roma n. 11708/2023; CP_1
Trib. di Roma n. 17997/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, ispirandosi ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con attribuzione all'avv. Alessandro Saieva dichiaratosi antistatario.
Devono altresì aggiungersi le spese di mediazione (dichiarate in misura di euro 48,80), sul presupposto che, in forza del principio di causalità le spese sostenute per l'obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi, secondo il regime di cui agli artt. 91ss. c.p.c.
(Trib. Modena 9 marzo 2012), nonché il compenso per l'attività prestata dal difensore della controparte nella fase di mediazione giacché “l'assistenza prestata dall'avvocato nel corso della fase di mediazione obbligatoria, svoltasi nella pendenza del giudizio, va qualificata come attività stragiudiziale ai sensi dell'art. 20 del d.m. 55/2014, trattandosi di attività con autonoma rilevanza rispetto a quella di difesa svolta nel giudizio. Tra le spese processuali da porre a carico della parte soccombente nel giudizio rientra anche il compenso per l'attività di assistenza prestata dal difensore della controparte nella fase di mediazione obbligatoria svoltasi nella pendenza del
- 5 - giudizio” (Trib. Verona 15 ottobre 2015).
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la chiesta applicazione dell'art. 96 c.p.c., in relazione all'esito della lite, nonché per l'insussistenza, nell'interpretazione avvallata dalla pronuncia della Corte Cost. n. 152/2016, di mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass. Civ. 21570/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna il in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Parte_1
liquidano in complessivi euro 4.670,80, di cui euro 48,80 per spese ed euro 268,00 per compensi della fase stragiudiziale di mediazione ed euro 545,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA, CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Alessandro Saieva dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina il 23.6.2024
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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