Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 06/06/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 3949/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 03/04/2025
da e Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. PASCOLAT ROBERTO
avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le dichiarazioni sottoscritte dai coniugi, attestanti la volontà di non conciliarsi e la conferma delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 26/08/2000 in SAN VITO AL
TAGLIAMENTO (PN), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 17, Parte 1, dell'anno 2000;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, omologa la separazione personale dei sig.ri Parte_1
e il cui matrimonio è stato celebrato in data 26/08/2000 in SAN VITO AL Parte_2
TAGLIAMENTO (PN), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di SAN
VITO AL TAGLIAMENTO (PN), al n. 17, Parte 1, dell'anno 2000, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dà atto che la casa di abitazione di Campoformido frazione Basaldella via Regina Elena n.28 int. 11 è di proprietà al 50%, come i mobili che la arredano, di ciascun coniuge e per la stessa il mutuo residuo al 21.03.25 pari a € 6.400,59 prima Cassa è già stato saldato dal sig.
[...]
Pt_2
3) dà atto che i ricorrenti, per il resto, danno atto di avere risolto tutte le questioni economiche tra loro e di non pretendere nulla l'uno dall'altro essendo economicamente indipendenti;
4) dispone che la sig.ra abiterà nella casa familiare assieme ai figli, anche se Parte_1 maggiorenni, in quanto non indipendenti economicamente, fino alla piena indipendenza economica dei figli, mentre il sig. ha già trovato altra sistemazione abitativa;
Parte_2
5) dispone che il padre, sig. versi € 325,00 al mese per il contributo al Parte_2 mantenimento ordinario di ciascun figlio alla madre sig.ra , per € 650,00 al Parte_1 Pt_3 mese, entro il 22 di ogni mese tramite bonifico o altro mezzo tracciabile;
tale importo sarà aggiornato all'indice Istat alla scadenza di un anno della data di deposito del ricorso;
6) le spese straordinarie scolastiche, educative, universitarie, compreso l'eventuale alloggio fuori sede e le utenze connesse allo stesso, medicospecialistiche sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e si farà riferimento al protocollo vigente presso il
Tribunale di Udine;
7) dà atto che i rapporti tra i coniugi qui ricorrenti anche dopo la separazione e il divorzio saranno improntati al dialogo e al reciproco rispetto con la finalità principale di portare a termine nel migliore dei modi il percorso educativo e di inserimento lavorativo dei figli non ancora autosufficienti;
8) dà atto che i contatti tra il padre e i figli, le visite e gli eventuali soggiorni degli stessi presso il padre, i periodi di vacanza, presso l'uno e l'altro genitore, tenuto conto della maggiore età dei figli saranno liberamente concordati tra le parti, dandone informazione all'altro genitore in uno spirito di collaborazione.
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 17, Parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2000;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione.
Spese al definitivo
Udine, lì 05/06/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini