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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/01/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 2354 R.G. anno 2024 Affari Civili Contenziosi promossa da:
(c.f.: - rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parte_1 CodiceFiscale_1
Nazario Nardella;
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 Parte_2
(c.f. ) e (c.f. ) -
[...] CodiceFiscale_3 Parte_3 CodiceFiscale_4
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Prota;
OGGETTO: “Vendita di immobili;
Conclusioni: le parti rassegnavano quelle in atti riportate e qui da intendersi richiamate;
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA E LA DIFESA CONVENUTA
L'attore, con citazione regolarmente notificata, affermava che con contratto preliminare di compravendita stipulato in data 05/02/2024 il signor si obbligava a vendergli l'immobile CP_2
di sua proprietà: sito in Avetrana (TA), alla via Roma ang. via Della Croce, nel N.C.E.U. del Comune di Avetrana (TA), al foglio 55, particella 1516, sub 5 (Piano 1, Ctg, A/2, Classe 02, di otto vani,
pagina 1 di 5 Rendita Euro 970,94); Piano T, al foglio 55, particella 1516, sub 1 (Ctg, C/6, Classe 02, consistenza 20
m2, Rendita Euro 39.25) e Piano 2, al foglio 55, particella 1516, sub 7 (ctg, C/2, Classe 01, consistenza
9 m 2, Rendita Euro 13,94).
L'attore precisava che la proposta di acquisto veniva controfirmata per accettazione dal CP_2
in persona del suo procuratore speciale, signor [nato il [...] a [...] Persona_1
NO (LE) e residente in [...] (c.f.: )], in forza CodiceFiscale_5 dell'atto di procura del 31.05.2019 rogato presso il Notaio Dott. . Persona_2
Il prezzo di vendita veniva stabilito in €. 55.000,00 e la stipula del rogito notarile avrebbe dovuto aver luogo, a semplice convocazione, presso il notaio nominato dal promissario acquirente al momento in cui l'immobile fosse risultato libero dal diritto personale di abitazione cui era gravato;
infatti il coniuge del promissario venditore risultava assegnatario della casa familiare in forza della sentenza del
Tribunale di Taranto n. 1970 del 17.07.2000.
In data 08/04/2024 il promittente venditore moriva improvvisamente presso la sua CP_2
residenza in Viganò (LC) e quindi nella devolutasi eredità ab intestato, in mancanza di ascendenti, venivano chiamati i legittimari ossia, il coniuge ed i figli ( e Controparte_1 Pt_3 Pt_2
).
[...]
A dire della difesa attrice il bene in parola entrava nell'asse ereditario in comunione pro indiviso ed essi quali legittimari subentravano anche nell'obbligo di stipulare il contratto definitivo.
Invano, aggiungeva l'attore, convocava ciascun coerede alla stipula del rogito notarile con invito del
23/04/2024, ma il 09/05/2024, alle ore 18,30, i coeredi non comparivano dinanzi al notaio per stipulare il contratto definitivo, quantunque si fosse reso disponibile ad effettuare il pagamento del residuo prezzo e nonostante avesse predisposto, a saldo della vendita, un assegno circolare n.4030425376 di €.
35.000 del 09/05/2024, all'ordine “EREDI DE CUIUS NATO 17/01/59”, in favore CP_2
appunto degli eredi del dante causa . Alla stipula del preliminare aveva invece versato la CP_2
somma di €. 10.000, con bonifico bancario del 06/05/2024, mentre, per altro verso, doveva essere imputato al prezzo di vendita la somma di euro 3.000,00 per promuovere dinanzi al Tribunale di
Taranto la modifica delle condizioni di separazione tra i coniugi, limitatamente alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale, e € 7.000 a titolo di risarcimento del danno da infiltrazione(?).
Seguivano ulteriori convocazioni ma senza successo.
Di qui la proposizione della domanda ex art. 2932 c.c..
LA DIFESA DEI CONVENUTI
pagina 2 di 5 I coeredi costituendosi affermavano di aver rinunziato all'eredità ma chiedevano la condanna alle spese, per non aver l'attore coltivato per tempo l'actio interrogatoria allo scopo di individuare prima i legittimati passivi e quindi proporre l'azione introduttiva di questo giudizio nei confronti degli effettivi eredi.
IL PROCESSO
Alla prima udienza l'attore prendeva atto della intervenuta rinunzia all'eredità e chiedeva quindi la estromissione dal giudizio dei coeredi e la prosecuzione della causa nei confronti dei successivi eredi.
Veniva quindi fissata ex art. 281 sexies l'udienza del 22-01-2025 per la discussione e decisione;
compariva il solo difensore dell'attore, il quale insisteva nell'estromissione del giudizio dei convenuti;
seguiva la riserva ex lege del deposito della sentenza nel termine di giorni trenta.
MOTIVAZIONE
LA PACIFICA ESTROMISSIONE DAL GIUDIZIO DEI LEGITTIMARI COSTITUITI E LA STUATUIZIONE SULLE
SPESE
La qualità di erede in capo al soggetto che l'attore ritiene legittimato passivo deve essere dimostrata da quest'ultimo, trattandosi di un presupposto della domanda;
tanto secondo la regola generale fissata dall'art. 2697 c.c..
Solo quando la devoluzione dell'eredità si verifichi per la morte della parte che rivesta la qualità di legittimata passiva dell'azione proposta, quindi quando il processo è già pendente, la regola probatoria si attenua come ha avuto occasione di precisare la S.C. anche di recente, anche spiegando la ratio di questa diversa disciplina ( Cassazione civile sez. II - 12/01/2024, n. 1330):
“Occorre distinguere i principi e le regole che presiedono alla valida riattivazione del processo interrotto a causa del decesso della parte originaria da quelli che riguardano l'accertamento e
l'acquisto, sul piano sostanziale, della qualità di erede e la titolarità del rapporto di debito per le passività ereditarie. Sotto il primo profilo, in caso di successione a titolo universale in seguito al decesso di una parte processuale, è prioritaria l'esigenza di garantire la celere e regolare e rituale riattivazione del processo interrotto nei confronti dei successori a titolo universale, destinati subentrare nella posizione processuale del de cuius. Diverso è invece il problema dell'accertamento dell'effettivo possesso della qualità di erede, che investe il rapporto sostanziale di debito e che è disciplinato dalle regole generali in tema di riparto dell'onere della prova e dalle norme sostanziali che contemplano le forme di accettazione dell'eredità. Quanto alla prova richiesta per la riassunzione della causa, le norme sull'interruzione delineano un regime di favore per la parte che intenda coltivare
pagina 3 di 5 il processo, potendo notificare l'atto di riassunzione personalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del defunto, senza dimostrare che i destinatari siano gli eredi effettivi della parte deceduta anche dal punto di vista sostanziale. Lo stesso criterio di prova vale in caso di notifica diretta ai soggetti che, in virtù del rapporto di parentela con il defunto, appaiano legittimati a subentrare nel processo come eredi. Tale attenuazione si ricollega all'esigenza di evitare i possibili effetti negativi della previsione di un breve termine per riattivare il processo a pena di estinzione, spesso incompatibile con i mezzi dati alla parte per sollecitare il chiamato a prendere posizione o con la necessità di svolgere ricerche per acquisire la prova dell'accettazione. Per tali motivi l'articolo 303, comma 2, del Cpc solleva la parte dal compito di individuare singolarmente i potenziali eredi, destinatari della notifica dell'atto di riassunzione e di svolgere verifiche che, in assenza di specifici riscontri documentali, eccedano dal controllo allo stato degli atti, della sussistenza di uno stato di fatto legittimante la successione, qualora non sia conosciuta - o conoscibile con l'ordinaria diligenza - alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare”.
Cionondimeno nel caso di specie l'attore si attivava con l'actio interrogatoria depositando già in data
21-06-2024 il ricorso presso il tribunale competente, posto che la notifica della citazione introduttiva di questo giudizio avveniva in data 20-05-2024; non solo ma mentre i figli del de cuius rinunziavano all'eredità alla prima udienza davanti alla predetta diversa autorità giudiziaria, la moglie lo faceva in un secondo momento.
Ricorre quindi un giustificato motivo per compensare le spese del giudizio
P.T.M.
Decidendo non definitivamente sulla domanda proposta dal signor con citazione Parte_1
regolarmente nei confronti dei signori e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
così provvede:
Dispone l'estromissione dal giudizio dei predetti convenuti e manda alla cancelleria perché siano fatte le annotazioni necessarie conseguenti;
Compensa le spese giudiziali;
Dispone per l'ulteriore corso con separata ordinanza.
TARANTO, 30-01-2025
pagina 4 di 5 Il giudice – dott. Claudio Casarano
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