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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/08/2025, n. 3582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3582 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12632/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12632/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MANZO MARIO C.F._2
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCHIAVONE ANTONIO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
SARINA DAVIDE ) C.F._3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, e previe le pronunce tutte del caso: in Via preliminare: accertare la totale carenza di legittimazione attiva in capo alla Spett.le CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata dalla Spett.le , in
[...] Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine al credito preteso, per tutte le motivazioni addotte nella narrativa del presente atto ed, in particolare, per non essere provato la cessione del credito in suo favore e per l'effetto dichiarare inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 3272/2022 del
04/08/22, notificato il 19/09/22, emesso nell'ambito della procedura iscritta al RG 9131/2022 pagina 1 di 7 dall'Ill.mo Tribunale di Brescia, nella persona del Giudice Dott. Pernigotto, a mezzo del quale è stato intimato il pagamento dell'importo pari ad Euro 68.549,00, oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 2.135,00 di cui Euro 406,50 per compensi.
In via preliminare: accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad Euro 68.549,00, oltre interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere la stessa ormai prescritta per essere spirato il termine prescrizionale in data Agosto 2018 e, di conseguenza, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. n. 3272/2022 del 04/08/22, notificato il 19/09/22, emesso nell'ambito della procedura iscritta al RG 9131/2022 dall'Ill.mo Tribunale di
Brescia, nella persona del Giudice Dott. Pernigotto, a mezzo del quale è stato intimato il pagamento dell'importo pari ad Euro 68.549,00, oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 2.135,00 di cui Euro 406,50 per compensi.
Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare nulla la fideiussione fideiussione sottoscritta da
, per tutti i motivi sopra esposti e, in ogni caso, accertare e dichiarare la decadenza, ai Parte_2 sensi dell'art. 1957 c.c., da parte della Banca del diritto ad agire nei confronti del fideiussore, sempre per tutti i motivi sopra esposti;
Nel Merito: accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad Euro 68.549,00 oltre interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere nullo il rapporto, ex art. 117 TUB comma 1 e 3, dal quale scaturisce parte del credito preteso perchè privo della forma scritta ad substantiam ed, inoltre, per non essere il credito preteso non provato e/o, comunque, per non essere certo, liquido ed esigibili ossia per non essere stati prodotti gli estratti conto a scalare e quelli analitici e, di conseguenza, per non essere stata specificata, nemmeno negli estratti conto certificati, la percentuale e le modalità di calcolo dell'interesse applicato e per essere, quindi, la documentazione contabile e contrattuale prodotta incompleta e totalmente inidonea ad assurgere al rango di prova e, pertanto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 3272/2022 del 04/08/22, notificato il 19/09/22, emesso nell'ambito della procedura iscritta al RG 9131/2022 dall'Ill.mo Tribunale di Brescia, nella persona del Giudice Dott.
Pernigotto, a mezzo del quale è stato intimato il pagamento dell'importo pari ad Euro 68.549,00, oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro
2.135,00 di cui Euro 406,50 per compensi pagina 2 di 7 Sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare e domande di cui sopra, accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad Euro
68.549,00 oltre interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere il contratto di finanziamento n. 95600105413, concluso in data 01.05.1999, con la Spett.le Controparte_4 nullo per l'indeterminatezza dell'oggetto per la mancata e/o comunque non corretta indicazione del
TAE e del TAEG e per non essere, di conseguenza, fondato e/o provato il credito preteso e/o comunque per non essere certo, liquido ed esigibili e, quindi, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 3272/2022 del 04/08/22, notificato il 19/09/22, emesso nell'ambito della procedura iscritta al RG 9131/2022 dall'Ill.mo Tribunale di Brescia, nella persona del
Giudice Dott. Pernigotto, a mezzo del quale è stato intimato il pagamento dell'importo pari ad Euro
68.549,00, oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 2.135,00 di cui Euro 406,50 per compensi.
In via istruttoria: si chiede per l'ammissione, in caso di contestazione, a prova per interpello del legale rappresentante della Società opposta, con riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie, dedurre capitoli di prova, chiedere l'ammissione di testi, proporre formali azioni di disconoscimento di contratti o documenti che saranno esibiti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario con attribuzione al procuratore antistatario.
Per parte convenuta:
A) in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
B) nel merito, in via principale: respingere integralmente la spiegata opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
C) nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi motivo, del decreto ingiuntivo opposto, condannare gli opponenti al pagamento della somma ingiunta, o, in subordine, di quella diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi;
D) in via istruttoria: ci si oppone sin da ora all'ammissione dei mezzi di prova articolati da controparte.
Con riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, con l'indicazione dei testi e dei capitoli di prova nei termini di legge.
E) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge.
pagina 3 di 7 IN FATTO E IN DIRITTO
I. L'opposizione al decreto ingiuntivo
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori proponevano opposizione avverso il decreto nr. n. 3272/2022 con il quale era stato ingiunto a quale debitore Parte_1 principale, e a quale fideiussore, il pagamento, in favore di dichiaratasi Parte_2 CP_1 cessionaria dei crediti, dell'importo pari ad euro 68.549,00, oltre interessi e spese, a titolo di saldo negativo di un rapporto di conto corrente e di un contratto di finanziamento.
Gli opponenti eccepivano la carenza di legittimazione attiva della creditrice procedente per non essere provata la cessione del credito, la prescrizione del credito azionato, la nullità della fideiussione o, in subordine, la sua nullità parziale per essere stata redatta in conformità ad intese illecite in quanto limitative della concorrenza, la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 cod. civ., la nullità dei contratti per carenza di prova scritta e la carenza di prova in merito ai crediti azionati.
All'esito della costituzione della convenuta che, contestata la fondatezza dell'opposizione, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
II. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva
Parte opponente, allegato che la ricorrente in monitorio non ha offerto idonea prova dell'effettiva cessione, in suo favore, dei crediti per cui è causa, ha qualificato la propria eccezione quale eccezione di carenza di legittimazione attiva.
La legittimazione attiva, propriamente intesa, costituisce un presupposto processuale la cui esistenza deve essere valutata alla luce della mera allegazione della parte.
Essendosi la ricorrente in monitorio allegata titolare del credito il presupposto processuale è certamente integrato.
L'effettiva titolarità del credito è questione che attiene al merito e che, pertanto, deve essere esaminata in tale sede e non in via pregiudiziale.
III. L'eccezione di prescrizione: il contratto di mutuo
L'eccezione di prescrizione è fondata in relazione al contratto di finanziamento concluso in data primo maggio 1999. pagina 4 di 7 Il contratto indica, quale scadenza dell'ultima rata, il 30 aprile 2004.
Poiché, in forza dell'insegnamento della Suprema Corte, in caso di contratti a prestazione frazionata, quale il mutuo, il dies a quo della prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata, il termine decennale di prescrizione deve ritenersi maturato in data primo maggio 2014.
Il primo atto interruttivo prodotto è costituito dall'intimazione datata 19 gennaio 2015, a termine di prescrizione già maturato.
La prescrizione del diritto di credito azionato esime da ogni considerazione in merito alle eccepite nullità del contratto di finanziamento.
IV. L'eccezione di prescrizione: il contratto di conto corrente
Parte ricorrente in monitorio ha prodotto, in allegato al contratto di conto corrente, una missiva con la quale la banca comunicava il recesso dal rapporto.
La missiva risulta datata 8 agosto 2008.
Parte convenuta allega che “tale comunicazione (erroneamente depositata) non si riferisce al contratto di conto corrente de quo ossia il conto n. 00830/01, bensì al contratto di conto corrente n. 96300 (ex
2119/830), di conseguenza non può considerarsi la data dell'8 agosto 2008 come dies a quo per il decorso del termine prescrizionale”.
Tale argomentazione è in contrasto con le stesse produzioni documentali offerte da parte convenuta opposta.
Gli estratti conto prodotti dall'opposta, che ella stessa sostiene essere relativi al contratto per cui è causa, in alto a destra, nell'indicazione dell'IBAN, riportano nella casella “numero conto” il numero
“00000096300”.
Sicché il contratto di conto corrente cui si riferisce la missiva del 8 agosto 2008 è certamente quello per cui è causa.
Individuato nel 8 agosto 2008 il dies a quo di prescrizione della pretesa dell'istituto di credito (essendo irrilevante un'eventuale diversa data di annotazione del “passaggio a sofferenza”, trattandosi di annotazione di provenienza della stessa creditrice e pertanto probatoriamente irrilevante) la missiva di intimazione del gennaio del 2015, prodotta in allegato al ricorso monitorio, è certamente idonea a interrompere il decorso del termine di prescrizione.
La raccomandata fa espresso riferimento al contratto di conto corrente nr. 96300 e risulta ricevuta dal debitore principale come da ricevuta di ricevimento sottoscritta e non debitamente e tempestivamente pagina 5 di 7 disconosciuta.
Essendo la notificazione del decreto ingiuntivo intervenuta nel 2022, il termine di prescrizione non può ritenersi maturato neppure successivamente al ricevimento di tale raccomandata.
V. La prova del credito
Tanto premesso osserva questo Giudice come parte convenuta opposta non abbia offerto adeguata prova della pretesa creditoria.
Come rilevato già in sede di rigetto della concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo, non sono stati prodotti gli estratti conto dalla data di apertura del contratto e il saldo, alla data del primo estratto conto prodotto (primo trimestre del 2010), risulta negativo per il cliente per oltre
30.000,00 euro.
Né pare opportuno procedere ad un accertamento contabile, neppure sollecitato da parte convenuta, per rideterminare il saldo portando l'importo a zero, considerando che le passività maturate successivamente al 2010 paiono riferirsi, quasi integralmente, a interessi passivi o sconfinamenti che non possono essere riconosciuti in assenza della ricostruzione contabile (impossibile a fronte dell'omessa produzione degli estratti conto) delle operazioni che hanno portato alla formazione del saldo negativo riportato sul primo estratto conto.
VI. La revoca del decreto ingiuntivo
In considerazione di quanto sopra il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le ulteriori eccezioni formulate da parte opponente, in conformità al principio della ragione più liquida, devono ritenersi assorbite.
VII. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, dell'omesso deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e della memoria di replica di parte attrice, vengono liquidate in euro 9.142,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, rimborso CU e marca, da corrispondere in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario in atto di citazione.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12632/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MANZO MARIO C.F._2
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCHIAVONE ANTONIO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
SARINA DAVIDE ) C.F._3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, e previe le pronunce tutte del caso: in Via preliminare: accertare la totale carenza di legittimazione attiva in capo alla Spett.le CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata dalla Spett.le , in
[...] Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine al credito preteso, per tutte le motivazioni addotte nella narrativa del presente atto ed, in particolare, per non essere provato la cessione del credito in suo favore e per l'effetto dichiarare inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 3272/2022 del
04/08/22, notificato il 19/09/22, emesso nell'ambito della procedura iscritta al RG 9131/2022 pagina 1 di 7 dall'Ill.mo Tribunale di Brescia, nella persona del Giudice Dott. Pernigotto, a mezzo del quale è stato intimato il pagamento dell'importo pari ad Euro 68.549,00, oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 2.135,00 di cui Euro 406,50 per compensi.
In via preliminare: accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad Euro 68.549,00, oltre interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere la stessa ormai prescritta per essere spirato il termine prescrizionale in data Agosto 2018 e, di conseguenza, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. n. 3272/2022 del 04/08/22, notificato il 19/09/22, emesso nell'ambito della procedura iscritta al RG 9131/2022 dall'Ill.mo Tribunale di
Brescia, nella persona del Giudice Dott. Pernigotto, a mezzo del quale è stato intimato il pagamento dell'importo pari ad Euro 68.549,00, oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 2.135,00 di cui Euro 406,50 per compensi.
Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare nulla la fideiussione fideiussione sottoscritta da
, per tutti i motivi sopra esposti e, in ogni caso, accertare e dichiarare la decadenza, ai Parte_2 sensi dell'art. 1957 c.c., da parte della Banca del diritto ad agire nei confronti del fideiussore, sempre per tutti i motivi sopra esposti;
Nel Merito: accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad Euro 68.549,00 oltre interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere nullo il rapporto, ex art. 117 TUB comma 1 e 3, dal quale scaturisce parte del credito preteso perchè privo della forma scritta ad substantiam ed, inoltre, per non essere il credito preteso non provato e/o, comunque, per non essere certo, liquido ed esigibili ossia per non essere stati prodotti gli estratti conto a scalare e quelli analitici e, di conseguenza, per non essere stata specificata, nemmeno negli estratti conto certificati, la percentuale e le modalità di calcolo dell'interesse applicato e per essere, quindi, la documentazione contabile e contrattuale prodotta incompleta e totalmente inidonea ad assurgere al rango di prova e, pertanto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 3272/2022 del 04/08/22, notificato il 19/09/22, emesso nell'ambito della procedura iscritta al RG 9131/2022 dall'Ill.mo Tribunale di Brescia, nella persona del Giudice Dott.
Pernigotto, a mezzo del quale è stato intimato il pagamento dell'importo pari ad Euro 68.549,00, oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro
2.135,00 di cui Euro 406,50 per compensi pagina 2 di 7 Sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare e domande di cui sopra, accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad Euro
68.549,00 oltre interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere il contratto di finanziamento n. 95600105413, concluso in data 01.05.1999, con la Spett.le Controparte_4 nullo per l'indeterminatezza dell'oggetto per la mancata e/o comunque non corretta indicazione del
TAE e del TAEG e per non essere, di conseguenza, fondato e/o provato il credito preteso e/o comunque per non essere certo, liquido ed esigibili e, quindi, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 3272/2022 del 04/08/22, notificato il 19/09/22, emesso nell'ambito della procedura iscritta al RG 9131/2022 dall'Ill.mo Tribunale di Brescia, nella persona del
Giudice Dott. Pernigotto, a mezzo del quale è stato intimato il pagamento dell'importo pari ad Euro
68.549,00, oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 2.135,00 di cui Euro 406,50 per compensi.
In via istruttoria: si chiede per l'ammissione, in caso di contestazione, a prova per interpello del legale rappresentante della Società opposta, con riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie, dedurre capitoli di prova, chiedere l'ammissione di testi, proporre formali azioni di disconoscimento di contratti o documenti che saranno esibiti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario con attribuzione al procuratore antistatario.
Per parte convenuta:
A) in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
B) nel merito, in via principale: respingere integralmente la spiegata opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
C) nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi motivo, del decreto ingiuntivo opposto, condannare gli opponenti al pagamento della somma ingiunta, o, in subordine, di quella diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi;
D) in via istruttoria: ci si oppone sin da ora all'ammissione dei mezzi di prova articolati da controparte.
Con riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, con l'indicazione dei testi e dei capitoli di prova nei termini di legge.
E) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge.
pagina 3 di 7 IN FATTO E IN DIRITTO
I. L'opposizione al decreto ingiuntivo
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori proponevano opposizione avverso il decreto nr. n. 3272/2022 con il quale era stato ingiunto a quale debitore Parte_1 principale, e a quale fideiussore, il pagamento, in favore di dichiaratasi Parte_2 CP_1 cessionaria dei crediti, dell'importo pari ad euro 68.549,00, oltre interessi e spese, a titolo di saldo negativo di un rapporto di conto corrente e di un contratto di finanziamento.
Gli opponenti eccepivano la carenza di legittimazione attiva della creditrice procedente per non essere provata la cessione del credito, la prescrizione del credito azionato, la nullità della fideiussione o, in subordine, la sua nullità parziale per essere stata redatta in conformità ad intese illecite in quanto limitative della concorrenza, la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 cod. civ., la nullità dei contratti per carenza di prova scritta e la carenza di prova in merito ai crediti azionati.
All'esito della costituzione della convenuta che, contestata la fondatezza dell'opposizione, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
II. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva
Parte opponente, allegato che la ricorrente in monitorio non ha offerto idonea prova dell'effettiva cessione, in suo favore, dei crediti per cui è causa, ha qualificato la propria eccezione quale eccezione di carenza di legittimazione attiva.
La legittimazione attiva, propriamente intesa, costituisce un presupposto processuale la cui esistenza deve essere valutata alla luce della mera allegazione della parte.
Essendosi la ricorrente in monitorio allegata titolare del credito il presupposto processuale è certamente integrato.
L'effettiva titolarità del credito è questione che attiene al merito e che, pertanto, deve essere esaminata in tale sede e non in via pregiudiziale.
III. L'eccezione di prescrizione: il contratto di mutuo
L'eccezione di prescrizione è fondata in relazione al contratto di finanziamento concluso in data primo maggio 1999. pagina 4 di 7 Il contratto indica, quale scadenza dell'ultima rata, il 30 aprile 2004.
Poiché, in forza dell'insegnamento della Suprema Corte, in caso di contratti a prestazione frazionata, quale il mutuo, il dies a quo della prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata, il termine decennale di prescrizione deve ritenersi maturato in data primo maggio 2014.
Il primo atto interruttivo prodotto è costituito dall'intimazione datata 19 gennaio 2015, a termine di prescrizione già maturato.
La prescrizione del diritto di credito azionato esime da ogni considerazione in merito alle eccepite nullità del contratto di finanziamento.
IV. L'eccezione di prescrizione: il contratto di conto corrente
Parte ricorrente in monitorio ha prodotto, in allegato al contratto di conto corrente, una missiva con la quale la banca comunicava il recesso dal rapporto.
La missiva risulta datata 8 agosto 2008.
Parte convenuta allega che “tale comunicazione (erroneamente depositata) non si riferisce al contratto di conto corrente de quo ossia il conto n. 00830/01, bensì al contratto di conto corrente n. 96300 (ex
2119/830), di conseguenza non può considerarsi la data dell'8 agosto 2008 come dies a quo per il decorso del termine prescrizionale”.
Tale argomentazione è in contrasto con le stesse produzioni documentali offerte da parte convenuta opposta.
Gli estratti conto prodotti dall'opposta, che ella stessa sostiene essere relativi al contratto per cui è causa, in alto a destra, nell'indicazione dell'IBAN, riportano nella casella “numero conto” il numero
“00000096300”.
Sicché il contratto di conto corrente cui si riferisce la missiva del 8 agosto 2008 è certamente quello per cui è causa.
Individuato nel 8 agosto 2008 il dies a quo di prescrizione della pretesa dell'istituto di credito (essendo irrilevante un'eventuale diversa data di annotazione del “passaggio a sofferenza”, trattandosi di annotazione di provenienza della stessa creditrice e pertanto probatoriamente irrilevante) la missiva di intimazione del gennaio del 2015, prodotta in allegato al ricorso monitorio, è certamente idonea a interrompere il decorso del termine di prescrizione.
La raccomandata fa espresso riferimento al contratto di conto corrente nr. 96300 e risulta ricevuta dal debitore principale come da ricevuta di ricevimento sottoscritta e non debitamente e tempestivamente pagina 5 di 7 disconosciuta.
Essendo la notificazione del decreto ingiuntivo intervenuta nel 2022, il termine di prescrizione non può ritenersi maturato neppure successivamente al ricevimento di tale raccomandata.
V. La prova del credito
Tanto premesso osserva questo Giudice come parte convenuta opposta non abbia offerto adeguata prova della pretesa creditoria.
Come rilevato già in sede di rigetto della concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo, non sono stati prodotti gli estratti conto dalla data di apertura del contratto e il saldo, alla data del primo estratto conto prodotto (primo trimestre del 2010), risulta negativo per il cliente per oltre
30.000,00 euro.
Né pare opportuno procedere ad un accertamento contabile, neppure sollecitato da parte convenuta, per rideterminare il saldo portando l'importo a zero, considerando che le passività maturate successivamente al 2010 paiono riferirsi, quasi integralmente, a interessi passivi o sconfinamenti che non possono essere riconosciuti in assenza della ricostruzione contabile (impossibile a fronte dell'omessa produzione degli estratti conto) delle operazioni che hanno portato alla formazione del saldo negativo riportato sul primo estratto conto.
VI. La revoca del decreto ingiuntivo
In considerazione di quanto sopra il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le ulteriori eccezioni formulate da parte opponente, in conformità al principio della ragione più liquida, devono ritenersi assorbite.
VII. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, dell'omesso deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e della memoria di replica di parte attrice, vengono liquidate in euro 9.142,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, rimborso CU e marca, da corrispondere in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario in atto di citazione.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 7 di 7