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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/05/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 07/05/2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6715/2022 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F.: , elettivamente rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Raffaella Infante
(c.f.: ed elettivamente domiciliato presso il suddetto C.F._2
professionista in Salerno alla Torino n. 3;
- OPPONENTE –
CONTRO
c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con sede legale in Milano, Via San Prospero 4, rappresentata e difesa dall'Avv.
Monia Di Giacomo (c.f. ); C.F._3
- OPPOSTA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 25.07.2022 proponeva opposizione avverso Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 1398/2022 del 20/05/2022 con il quale, il Tribunale di Salerno le ingiungeva il pagamento della somma di € 6.704,81, oltre ad interessi e spese della procedura di ingiunzione. La sig.ra stipulava con AS Banca S.p.A. il Pt_1
contratto nr. 14635005, avente ad oggetto la corresponsione di un finanziamento dell'importo totale di euro 15.397,64, da rimborsarsi mediante versamento di nr. 60
ratei mensili di euro 255,19 cadauno. Con lettera del 05.02.2019 veniva informata che in data 10.01.2019 AS S.p.A. aveva ceduto il credito di cui in contestazione ad he a sua volta cedeva pro-soluto a l Controparte_2 Controparte_1
credito vantato nei suoi confronti. Parte opponente eccepiva: preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della in quanto, nella specie, parte Controparte_1
opposta non ha fornito, né nella fase monitoria, né, nel giudizio a cognizione piena, la prova concreta delle cessioni avvenute. Produceva infatti, solo l'estratto della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, che individua esclusivamente il blocco dei crediti cartolarizzati senza chiara esplicitazione dei rapporti ceduti, né indicazione dei dati del debitore e del numero del rapporto ma solo sulla base di tipologie di crediti;
sempre in via preliminare e pregiudiziale che il monitorio deve ritenersi senz'altro nullo per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto;
nullità del contratto di prestito personale n. 14635005 per violazione della normativa antiusura ex legge 108/96. Chiedeva quindi al Tribunale adito, previo accertamento del difetto
di legittimazione attiva, di dichiarare l'illegittimità e pedissequa revoca del decreto ingiuntivo
n. 1398/2022 del 20.05.2022, poiché il credito azionato risulta del tutto infondato in fatto ed in
diritto per i fatti ed i motivi esposti, ancorché carente degli elementi previsti dalla legge e della
documentazione necessaria per l'emanazione del monitorio;
In via subordinata - nella denegata
ipotesi di mancato accoglimento della presente opposizione, accertare il minor credito vantato
dalla ricorrente società e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente Controparte_1
quanto l'odierno resistente fosse condannato a pagare, tenendo conto delle rimesse già effettuate
dalla cliente.
In data 13.12.2022 si costituiva la contestando tutto quanto ex Controparte_1
adverso esposto e chiedendo l'integrale rigetto di ogni domanda proposta con l'atto di opposizione notificato in data 29.07.2022 e, dunque, la conferma del decreto ingiuntivo n. 1398/2022 emesso dal Tribunale di Salerno in data 20.05.2022, pubblicato in pari data (r.g. 4263/2022) e notificato in data 28.06.2022 con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze processuali. Instaurato il contradditorio,
all'udienza del 01.02.2024, viste le note di trattazione scritta depositate da entrambe i difensori nel termine assegnato, la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc alla presente udienza.
La rilevata carenza di legittimazione attiva di parte opposta comporta l'inammissibilità
della domanda monitoria e la revoca del Decreto Ingiuntivo.
La ha dedotto di essere divenuta titolare pro soluto di un pacchetto Controparte_1
di crediti pecuniari originati dai portafogli di ricomprendente il Controparte_2
credito vantato verso la sig.ra , pertanto legittimata ad agire in giudizio nei Pt_1
confronti del debitore inadempiente. Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione di crediti in blocco. Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato. Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività della cessione del credito.
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce,
a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è
legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione. La verifica della legittimazione attiva implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione,
indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
D'altronde, secondo un recente arresto della Suprema Corte "In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la già menzionata pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo". (Cassazione civile sez. III,
22/06/2023, (ud. 18/05/2023, dep. 22/06/2023), n.17944). Orbene, dalla documentazione allegata da parte opposta, si rinviene solo l'elenco delle posizioni cedute dal quale non
è dato comprendere se il credito vantato nei confronti da parte opposta sia o meno ricompreso nell'ambito della cessione. La lista dei crediti ceduti, mancando anche della firma e della data, appare del tutto inidonea ai fini della prova della legittimazione attiva di parte opposta. Inoltre, non è stato allegato né il contratto di cessione tra
AS e né la Gazzetta Ufficiale. CP_3
Pertanto, poiché non è possibile ravvisare la titolarità del diritto di credito in capo alla cessionaria in assenza del deposito del contratto di cessione, ne Controparte_4
consegue che va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di questa.
La domanda monitoria, pertanto, dev'essere dichiarata inammissibile con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1398/2022.
Quanto alle spese processuali, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opposta a e sono liquidate in complessivi euro € 2.540 secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,00 a € 26.000) di cui al 55/2014 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione promossa al
Decreto ingiuntivo n. 1398/2022 del 20/05/2022, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto, revoca il Parte_1
Decreto ingiuntivo n. 1398/2022. 2) Condanna la al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1
di parte opponente, liquidate in complessivi euro € 2.540 (Fase Studio €460, Fase
Introduttiva €389, Fase Istruttoria/Trattazione €840 Fase Decisoria €851), oltre euro 118,50 a titolo di contributo unificato e spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Raffaella Infante
dichiaratosi antistatario.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 07/05/2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6715/2022 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F.: , elettivamente rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Raffaella Infante
(c.f.: ed elettivamente domiciliato presso il suddetto C.F._2
professionista in Salerno alla Torino n. 3;
- OPPONENTE –
CONTRO
c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con sede legale in Milano, Via San Prospero 4, rappresentata e difesa dall'Avv.
Monia Di Giacomo (c.f. ); C.F._3
- OPPOSTA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 25.07.2022 proponeva opposizione avverso Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 1398/2022 del 20/05/2022 con il quale, il Tribunale di Salerno le ingiungeva il pagamento della somma di € 6.704,81, oltre ad interessi e spese della procedura di ingiunzione. La sig.ra stipulava con AS Banca S.p.A. il Pt_1
contratto nr. 14635005, avente ad oggetto la corresponsione di un finanziamento dell'importo totale di euro 15.397,64, da rimborsarsi mediante versamento di nr. 60
ratei mensili di euro 255,19 cadauno. Con lettera del 05.02.2019 veniva informata che in data 10.01.2019 AS S.p.A. aveva ceduto il credito di cui in contestazione ad he a sua volta cedeva pro-soluto a l Controparte_2 Controparte_1
credito vantato nei suoi confronti. Parte opponente eccepiva: preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della in quanto, nella specie, parte Controparte_1
opposta non ha fornito, né nella fase monitoria, né, nel giudizio a cognizione piena, la prova concreta delle cessioni avvenute. Produceva infatti, solo l'estratto della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, che individua esclusivamente il blocco dei crediti cartolarizzati senza chiara esplicitazione dei rapporti ceduti, né indicazione dei dati del debitore e del numero del rapporto ma solo sulla base di tipologie di crediti;
sempre in via preliminare e pregiudiziale che il monitorio deve ritenersi senz'altro nullo per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto;
nullità del contratto di prestito personale n. 14635005 per violazione della normativa antiusura ex legge 108/96. Chiedeva quindi al Tribunale adito, previo accertamento del difetto
di legittimazione attiva, di dichiarare l'illegittimità e pedissequa revoca del decreto ingiuntivo
n. 1398/2022 del 20.05.2022, poiché il credito azionato risulta del tutto infondato in fatto ed in
diritto per i fatti ed i motivi esposti, ancorché carente degli elementi previsti dalla legge e della
documentazione necessaria per l'emanazione del monitorio;
In via subordinata - nella denegata
ipotesi di mancato accoglimento della presente opposizione, accertare il minor credito vantato
dalla ricorrente società e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente Controparte_1
quanto l'odierno resistente fosse condannato a pagare, tenendo conto delle rimesse già effettuate
dalla cliente.
In data 13.12.2022 si costituiva la contestando tutto quanto ex Controparte_1
adverso esposto e chiedendo l'integrale rigetto di ogni domanda proposta con l'atto di opposizione notificato in data 29.07.2022 e, dunque, la conferma del decreto ingiuntivo n. 1398/2022 emesso dal Tribunale di Salerno in data 20.05.2022, pubblicato in pari data (r.g. 4263/2022) e notificato in data 28.06.2022 con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze processuali. Instaurato il contradditorio,
all'udienza del 01.02.2024, viste le note di trattazione scritta depositate da entrambe i difensori nel termine assegnato, la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc alla presente udienza.
La rilevata carenza di legittimazione attiva di parte opposta comporta l'inammissibilità
della domanda monitoria e la revoca del Decreto Ingiuntivo.
La ha dedotto di essere divenuta titolare pro soluto di un pacchetto Controparte_1
di crediti pecuniari originati dai portafogli di ricomprendente il Controparte_2
credito vantato verso la sig.ra , pertanto legittimata ad agire in giudizio nei Pt_1
confronti del debitore inadempiente. Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione di crediti in blocco. Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato. Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività della cessione del credito.
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce,
a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è
legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione. La verifica della legittimazione attiva implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione,
indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
D'altronde, secondo un recente arresto della Suprema Corte "In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la già menzionata pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo". (Cassazione civile sez. III,
22/06/2023, (ud. 18/05/2023, dep. 22/06/2023), n.17944). Orbene, dalla documentazione allegata da parte opposta, si rinviene solo l'elenco delle posizioni cedute dal quale non
è dato comprendere se il credito vantato nei confronti da parte opposta sia o meno ricompreso nell'ambito della cessione. La lista dei crediti ceduti, mancando anche della firma e della data, appare del tutto inidonea ai fini della prova della legittimazione attiva di parte opposta. Inoltre, non è stato allegato né il contratto di cessione tra
AS e né la Gazzetta Ufficiale. CP_3
Pertanto, poiché non è possibile ravvisare la titolarità del diritto di credito in capo alla cessionaria in assenza del deposito del contratto di cessione, ne Controparte_4
consegue che va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di questa.
La domanda monitoria, pertanto, dev'essere dichiarata inammissibile con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1398/2022.
Quanto alle spese processuali, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opposta a e sono liquidate in complessivi euro € 2.540 secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,00 a € 26.000) di cui al 55/2014 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione promossa al
Decreto ingiuntivo n. 1398/2022 del 20/05/2022, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto, revoca il Parte_1
Decreto ingiuntivo n. 1398/2022. 2) Condanna la al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1
di parte opponente, liquidate in complessivi euro € 2.540 (Fase Studio €460, Fase
Introduttiva €389, Fase Istruttoria/Trattazione €840 Fase Decisoria €851), oltre euro 118,50 a titolo di contributo unificato e spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Raffaella Infante
dichiaratosi antistatario.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara