Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00094/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00368/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 368 del 2021, proposto da LI RA, DI MA, EL NA, UI EL, IA ER, IA ER, LO EL, EF ND, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca Ramicone, Danielle Marguerite Mastrangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Danielle Marguerite Mastrangelo in SC, viale Bovio n.385;
contro
Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Capannolo, Roberta Del Sordo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso monumentale San Domenico;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti a percepire i benefici economici contemplati dall'art. 6 bis DL 387/1987 e s.m. e i. e il conseguente obbligo delle Amministrazioni convenute, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere alla rideterminazione e dell'indennità di buonuscita/trattamento fine servizio mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S. e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 febbraio 2026 il dott. BI OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti riferiscono di essere tutti ex appartenenti all'Arma dei Carabinieri collocati a riposo per domanda successivamente al compimento dei 55 anni di età e 35 di servizio utile ai fini contributivi.
Tutti gli istanti hanno formulato istanze indirizzate alla direzione provinciale INPS che aveva provveduto alla liquidazione del TFS, nonché al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con la richiesta di ricalcolo e riliquidazione del TFS conseguenti alla concessione dei 6 scatti stipendiali dovuti ex art. 6 bis DL 387/87. L'INPS ha fornito la seguente risposta: “ Al personale militare, ai fini del trattamento di fine servizio, sono attribuiti in aggiunta a qualsiasi altro beneficio, sei scatti ai sensi dell'art. 21, della legge 232/1990 (mod. art. 6-bis del decreto legge 21.9.1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20.11.1987, n. 472) sempreché tale personale cessi dal servizio per età o perchè divenuto permanentemente inabile al servizio o poiché deceduto. Viceversa, i citati benefici, non possono essere attribuiti ai collocati a riposo ai sensi dell'art. 2 della legge 232/1990 (cioè a coloro che conseguono il requisito dei 55 anni in presenza di un servizio utile di 35 anni), in quanto detta condizione è equiparata ad un collocamento a riposo a domanda ”.
Il ricorso è basato sui seguenti motivi di diritto: Violazione dell'art. 6 bis DLgs 387/1987; - Eccesso di potere per illogicità, disparità e ingiustizia manifesta.
Si afferma in sintesi che l'INPS nelle risposte negative fornite alle istanze formulate dai ricorrenti esclude erroneamente l'applicabilità della norma equiparando la loro condizione al collocamento a riposo a domanda. Con detto richiamo l'Istituto interpreta estensivamente la previsione dell'art. 4 D.lgs. 165/1997 che, nel dettare una nuova disciplina sulla maggiorazione della base pensionabile, esclude espressamente il beneficio in caso di collocamento in congedo a domanda. Di contro la previsione dell'art. 4 D.lgs. 165/1997, si afferma, non è applicabile alla disciplina del trattamento di fine servizio disciplinato dall'art. 6-bis DL 387/87 (conv. dalla L. 472/87), come modificato da ultimo dall'art. 21 co. 1 L. 232/1990. La disciplina del trattamento di fine servizio è, si dice, differente da quella del trattamento pensionistico.
Si sono costituiti per resistere il Ministero della Difesa e l’Inps, difendendosi con memorie e documenti.
Alla udienza straordinaria del 17 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
È non contestato che i ricorrenti vantino il doppio requisito di 55 anni di età anagrafica e di 35 anni di contribuzione al momento del collocamento a riposo, il ricorso è, quindi, fondato e va accolto alla stregua di ormai consolidata giurisprudenza maturata sul punto.
Ai sensi dell’art. 74 c.p.a. si richiama quanto statuito da ultimo dal T.A.R. per il Piemonte, sez. III, 27 gennaio 2026, n. 138 (non appellata), secondo cui “ La questione è stata oggetto di un significativo e duraturo contrasto nella giurisprudenza amministrativa (favorevoli alle tesi dei ricorrenti ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 05/09/2022, n. 11398, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 15/04/2022, n. 866; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 22/03/2022, n. 158; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 15/03/2022, n. 765; di opinione contraria T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 28/03/2022, n. 223, T.R.G.A. Trento, 14/04/2022, n. 83; Id., 01/07/2021, n. 114, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater, 02/03/2022, n. 2445), recentemente compostosi attorno all’indirizzo – inizialmente recessivo – favorevole al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6-bis D.L. n. 387/1987 a tutti gli appartenenti delle Forze di Polizia, ad ordinamento civile e militare. In tal senso, con motivazione ampia e perspicua, si sono autorevolmente espressi il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza del 19/08/2022 n. 926 (e con successive sentenze conformi del 29/12/2022 n. 1326, 1329 e 1331) e la Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con sentenze del 18/04/2023, n. 3909, 3910, 3912 e 3914 (nonché con sentenza del 15/05/2023 n. 4844).
Questo Tribunale ha condiviso tale indirizzo con pronunce della Prima Sezione (sentenza 12/09/2022, n. 733 e del 31/01/2023 n. 118), nonché da ultimo della Terza Sezione (21/07/2023 n. 717; 14/12/2023 n. 989; 22/01/2024 n. 63; 20/03/2024 n. 293; 22/04/2024 n. 401; 27/05/2024 n. 567; 09/01/2025 n. 20; 23/01/2025 n. 185 e 192; 16/04/2025 n. 659, 660, 661, 662 e 664; 17/04/2025 n. 676; 05/06/2025 n. 934; 18/06/2025 n. 1031; 25/06/2025 n. 1078; 30/06/2025 n. 1105 e 1106).
Nel prestare adesione all’indirizzo dominante, occorre evidenziare che:
- l’art. 1, comma 15-bis, del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, ha esteso il beneficio dei sei scatti stipendiali “ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della L. 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati”, ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione dell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda;
- la norma tuttavia deve ritenersi ormai abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del D.lgs. n. 66 del 2010 (che nell’abrogare espressamente l’art. 11 della L. 8 agosto 1990, n. 231, che l’aveva novellata, non ha disposto la reviviscenza della precedente previsione contenuta nella formulazione originaria dell’art. 1, comma 15-bis, D.L. 16 settembre 1987, n. 379);
- ritenuti abrogati sia l’art. 1, comma 15-bis del D.L. n. 379 del 1987 sia l’art. 11 della L. n. 231 del 1990, l’art. 1911, comma 3, del D.lgs. n. 66 del 2010, nel disporre che “al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 …”, lascia fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987 che, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto sicurezza, ha esteso l’istituto dei sei scatti stipendiali “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate”;
- quanto all’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è stata intesa in senso ampio e si delinea anche in ragione dello scopo del medesimo decreto (cfr. art. 1) di estendere i benefici economici previsti dal D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150 – di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato – all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia (ora, Polizia penitenziaria) e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della L. 1 aprile 1981, n. 121; quest’ultima norma, benché inserita nella legge n. 121/1981, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del D.L. n. 387/1987, così potendosi utilizzare al fine di stabilire il portato della nozione di “forze di polizia” anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6-bis, sicché l’ambito di applicazione soggettivo della disposizione di cui all’art. 6-bis D.L. n. 387/1987 comprende gli appartenenti alle forze di polizia aventi qualifiche equiparate a quelle citate in detto articolo, senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare;
- quanto all’ambito oggettivo di applicazione, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, del D.L. n. 387 del 1987, il beneficio in questione deve essere riconosciuto “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile”, sicché anche la cessazione del servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio, in presenza del duplice presupposto rappresentato dall’anzianità anagrafica e retributiva (ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 28 ottobre 2024, n. 8594 e n. 8598; Cons. Stato, Sez. II, 22 ottobre 2024, n. 8444).
L’applicazione delle sopra richiamate coordinate giurisprudenziali al caso di specie conduce al riconoscimento del beneficio in questione nei confronti dei ricorrenti, in quanto in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi. I ricorrenti sono, infatti, ex appartenenti a forze di polizia ad ordinamento civile o militare e, al momento di collocamento in congedo, erano in possesso dell’anzianità anagrafica e contributiva richiesta dall’art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987 ai fini del riconoscimento del beneficio in esame.
Tale conclusione non può essere revocata in dubbio per effetto dell’art. 4 del D.lgs. n. 165 del 1997 che, al comma 2, riconosce i sei scatti stipendiali al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione, infatti, si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile …”) e dal riferimento all’articolo 13 del D.lgs. n. 503 del 1992, che riguarda l’importo della pensione (ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 22 maggio 2025, n. 4475; Cons. Stato, Sez. II, 28 ottobre 2024, n. 8594 e n. 8598). L’art. 4 del D.lgs. n. 165 del 1997, perseguendo la finalità di armonizzare le disposizioni relative al solo trattamento pensionistico del personale militare delle Forze Armate, come risulta dall’art. 1 del medesimo decreto, rubricato “Campo di applicazione”, non modifica, pertanto, il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, che presenta natura di retribuzione differita e non di trattamento pensionistico” (conformi T.A.R. SC, sentenze nn. 83, 84, 85, 86, 93, 94, 108, 110, 135, 137, 144 del 2024; TAR Marche sentenze nn. 838, 852, 849, 846 del 2024).
In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso va accolto e per l’effetto va riconosciuto il diritto al beneficio ex art. 6 bis D.L. 387/1987, invocato dai ricorrenti, con condanna dell’Inps al relativo pagamento.
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti gli interessi legali, di norma senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 3 gennaio 2024, n. 183; Cassazione civ., sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624; Consiglio di Stato sez. III, 13 maggio 2015, n. 2404).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto accerta il diritto dei ricorrenti indicato in motivazione e condanna l’Inps al conseguente pagamento.
Condanna in solido tra loro le Amministrazioni resistenti al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IA EN, Presidente FF
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
BI OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI OR | AN IA EN |
IL SEGRETARIO