Cass. civ., sez. II, sentenza 04/08/1966, n. 2163
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Sentenza 4 agosto 1966

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Nel caso di un'opera costruita con materiali propri sul fondo vicino di un terzo, in esecuzione di una convenzione costitutiva di una servitu, la ritenuta nullita o inefficacia della detta convenzione legittima bensi l'emanazione del divieto di Esercizio della servitu medesima e dei provvedimenti necessari per l'attuazione, in concreto, di tale divieto, ma non p1o valere a rendere inapplicabili le Disposizioni contenute nel quarto e quinto comma dell'art. 936 cod.civ., che hanno carattere generale, contemplando le costruzioni in se considerate e, quindi, dovendo ricevere applicazione, quale che sia lo scopo per il quale dal costruttore sono state poste in essere delle opere sul fondo altrui. ( Cfr. 3214-60, 700-59).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/08/1966, n. 2163
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2163
    Data del deposito : 4 agosto 1966

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