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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 4937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4937 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2102 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 21. 1. 2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA
(cod. fiscale ), nato a Parte_1 C.F._1
RO il 10.10.1960, ed ivi residente al Clivio delle Case Basse n. 146, il sig.
(cod. fiscale , nato a Controparte_1 C.F._2
RO il 24.04.1963 ed ivi residente a [...]della Case Basse n. 128, la sig.ra
(cod. fiscale , nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
10.02.1966, ed ivi residente in [...], la sig.ra
[...]
(cod. fiscale ), nata a [...] il Parte_2 C.F._4
22.01.1957 ed ivi residente in [...] ed il sig.
[...]
), nato a [...] il Controparte_3 CodiceFiscale_5
25.12.1958, residente in [...], tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dall'Avv. Marina
Flocco con studio in RO, Via Gregorio VII n. 466, quale procuratore antistatario, ed ivi elettivamente domiciliati (Fax n. 066638818; indirizzo pec
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APPELLANTI
E
r.g. n. 1 " (già , con sede Controparte_4 Controparte_5
legale in RO, Via Marco Aurelio 26/a, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di RO , in persona del Direttore P.IVA_1
Generale, dott. procuratore speciale della stessa, giusta Controparte_6
procura speciale del 18 ottobre 2018 conferita dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione, dott. a rogito del Notaio dott. di RO, CP_7 Per_1
repertorio n. 3803, racc. n. 1917 (doc. n. 1), rappresentata e difesa, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Paolo Pannunzio, codice fiscale e dall'avv. Antonio Pannunzio, codice fiscale CodiceFiscale_6
, elettivamente domiciliata in RO presso il loro CodiceFiscale_7
studio sito in Via Ennio Quirino Visconti n. 90, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative a tale procedimento al seguente numero di fax
06.3227615, nonché ai seguenti indirizzi
[...]
e di posta Email_2 Email_3
elettronica certificata
APPELLATA
OGGETTO: Pegno – Ipoteca - Trascrizione e pubblicità di beni mobili ed immobili - Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di RO n. 3314/2019 del
12. 2. 2019
CONCLUSIONI: All'udienza del 21. 1. 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di RO così decideva:
Rigetta il ricorso per essere la domanda di cancellazione dell'ipoteca inammissibile e per essere la domanda risarcitoria infondata;
Condanna tutti i ricorrenti, fra di loro in solido, a pagare immediatamente in favore della resistente le spese processuali liquidate in € Controparte_8
5.500,000 oltre accessori previdenziali e tributari se e come per legge;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti costituite.
r.g. n. 2 Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto dell'ordinanza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi indicati nel presente atto ed in riforma dell'ordinanza del Tribunale di RO Sez. II, Giudice Dott. Sacco, R.G. 60089/2017, Rep.
3314/2019, depositata e notificata a mezzo pec il 12/02/2019, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, sia nel merito che in via istruttoria, con riforma della stessa in punto di spese del doppio grado, con liquidazione allo scrivente procuratore dichiaratosi antistatario, ad eccezione della domanda di condanna alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, della quale già è stato dato atto nel primo grado.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario, come da tabelle di legge.
Si costituiva per rassegnare le seguenti conclusioni: Controparte_8
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa:
- voglia rigettare l'interposto appello, confermando integralmente la r.g. n. 3 sentenza di primo grado, anche in punto di spese di lite;
con vittoria di spese,
competenze ed onorari”.
In data 2. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore. All'udienza del 21. 1. 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Gli appellanti hanno dedotto quattro motivi di gravame.
Con il primo è stata lamentata l'illegittimità dell'ordinanza
impugnata e l'erronea, contraddittoria e/o illogica motivazione.
In particolare, gli appellanti hanno censurato l'ordinanza impugnata (da pag. 1), dalle parole “che la domanda di cancellazione dell'ipoteca è
inammissibile…” sino alle parole “…di qualsivoglia azione giudiziaria;
”.
Nell'ordinanza impugnata è stata dichiarata inammissibile la domanda di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta, proposta dai ricorrenti in data
13/09/2017, alla luce della dichiarazione della resistente di aver proceduto
“spontaneamente” alla cancellazione del gravame il 7/06/2017, con le relative conseguenze sulle domande proposte.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che i ricorrenti non avessero osservato i canoni minimi di diligenza omettendo di verificare se, al momento della proposizione del ricorso, l'ipoteca iscritta di cui la cancellazione, fosse stata o meno cancellata, riconoscendo valenza alla comunicazione pervenuta dal legale difensore della resistente Avv. Pannunzio in data 3/11/2017, con la r.g. n. 4 quale aveva informato la scrivente che la aveva provveduto alla CP_5
cancellazione dei gravami sin dal 7/6/2017, chiedendo se i ricorrenti volessero rinunciare al ricorso proposto, cui la difesa degli appellanti,
consultati gli stessi, aveva risposto con un diniego;
ma il Tribunale non avrebbe considerato quanto dedotto nel ricorso (v. pag. 14), e cioè che, una volta emessa la sentenza del Tribunale di RO n. 14658/15 (che aveva revocato l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., sia per la sia nei CP_9
confronti della già – ora , Controparte_5 Controparte_4
mentre la aveva proceduto a Controparte_10
cancellare l'ipoteca giudiziale iscritta in base all'ordinanza, la CP_4
nonostante fosse assistita dai medesimi difensori della ,
[...] CP_9
già parte dei medesimi processi pendenti alla data di proposizione del ricorso,
non aveva, invece, proceduto alla tempestiva cancellazione dei gravami.
Il giudice di primo grado non avrebbe nemmeno rilevato che la cancellazione avvenuta “spontaneamente”, così qualificata dalla difesa della resistente, in realtà sarebbe avvenuta solo dopo che la stessa aveva ricevuto in notifica l'appello avverso la sentenza n. 21868/16 relativa all'altro giudizio promosso, in cui, tra l'altro, era stata richiesta la sua condanna ex art. 96 c. p.
c., giusta notifica del 23/05/2017; e non avrebbe tenuto conto dell'ulteriore circostanza che la come riportato nelle annotazioni alla Controparte_4
domanda di cancellazione al Conservatore dei RR.II. del 7/6/2017, aveva deliberato la cancellazione in data prossima a quella del 6/07/2015 di r.g. n. 5 pubblicazione della sentenza che aveva revocato l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., eseguendo l'annotazione, tuttavia, soltanto il 7/6/2017, a distanza di due anni dalla revoca giudiziale dell'ordinanza.
Sarebbe evidente che, a tutto voler concedere, la diligenza minima doveva essere richiesta a che avrebbe dovuto notiziare Controparte_4
tempestivamente i SI.ri dell'avvenuta cancellazione Parte_1
dell'ipoteca, soprattutto dopo che il gravame iscritto, già illegittimo per quanto dedotto, in assenza di alcun vincolo obbligatorio degli stessi con la resistente, come confermato nella sentenza n. 14658/15, era rimasto iscritto per ulteriori due anni dopo la revoca dell'ordinanza che l'aveva determinata.
Quindi, l'ordinanza impugnata dovrebbe essere riformata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di cancellazione, in luogo della (senz'altro più corretta) dichiarazione di cessata materia del contendere.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte ritiene di dover condividere la valutazione effettuata dal
Tribunale laddove ha affermato che: “la verificazione della sussistenza
dell'iscrizione ipotecaria, quantomeno
al momento della notificazione del ricorso introduttivo del presente
giudizio (in uno con il decreto di fissazione dell'udienza), esprime il canone
minimo della diligenza che deve essere osservata nello svolgimento di
qualsivoglia azione giudiziaria”.
r.g. n. 6 A fronte delle censure espresse dagli appellanti deve rilevarsi, invece,
che la cancellazione delle ipoteche da parte di era avvenuta CP_4
spontaneamente, in modo regolare e senza che gli appellanti l'avessero mai
Contr richiesta;
ed anche la di RO aveva effettuato la cancellazione delle ipoteche un anno e mezzo dopo la pubblicazione della sentenza del 31
maggio 2015 n. 14658/2015 (R.G. n. 100393/2012), con la quale era stata revocata l'ordinanza ex art. 186 ter c. p. c. (v. doc. n. 23 del fascicolo di
primo grado ), precisamente in data 24 novembre 2016, quindi CP_4
solo pochi mesi prima di;
ed avendo già iscritto in data 5 agosto CP_4
2016 (v. pagg. 15-18 del doc. n. 5 del fascicolo d'appello degli appellanti)
altra ipoteca in forza della suddetta sentenza, quest'ultima ipoteca era stata cancellata nel corso del giudizio di primo grado a seguito di transazione effettuata tra la e gli odierni appellanti (v. doc. n. 30 fascicolo di CP_9
primo grado di ). CP_4
Rispetto alle doglianze sul punto espresse dagli appellanti deve ritenersi del tutto ininfluente il fatto che e la fossero assistite CP_4 CP_9
dai medesimi difensori, avendo la cancellato le ipoteche solo CP_9
pochi mesi prima di e comunque sia che la CP_4 CP_4 CP_9
avevano provveduto in modo autonomo, e senza l'ausilio dei loro
[...]
difensori, sia all'iscrizione delle ipoteche, avvalendosi dell'assistenza della società AIAF Sas, sia alle relative cancellazioni, avvalendosi dell'assistenza del Notaio di RO, come si evince sia dalla lettura del Per_2
r.g. n. 7 nominativo del richiedente indicato sia nelle note di iscrizione depositate dagli stessi appellanti nel presente grado di giudizio (v. pagg. 1-2, 7-10, 19-
26 del doc. n. 5 del fascicolo d'appello degli appellanti), sia nell'annotazione di cancellazione depositata dalla difesa dell'appellata nel primo grado di giudizio (v. doc. n. 31 del fascicolo di primo grado di ). CP_4
Né ad avviso della Corte può assumere rilevanza il fatto che la cancellazione era stata effettuata da solo dopo aver ricevuto la CP_4
notifica dell'appello promosso dagli odierni appellanti verso la sentenza n.
21868/16 (R.G. n. 24299/2013); infatti, come rappresentato dalla difesa dell'appellata, il giudizio di appello cui hanno fatto riferimento gli appellanti era stato dichiarato improcedibile per mancata comparizione degli appellanti,
e comunque si trattava di un giudizio diverso da quello nell'ambito del quale era stata emessa l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., che era stato definito con sentenza n. 14658/2015 (R.G. n. 100393/2012).
Né, infine, può essere condivisa la doglianza relativa al fatto che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto dell'ulteriore circostanza che
la come riportato nelle annotazioni alla domanda di Controparte_4
cancellazione al Conservatore dei RR.II. del
7/6/2017, avesse deliberato la cancellazione evidentemente in data
prossima a quella del 6/07/2015”, dal momento che nella domanda di cancellazione non è riportato quanto affermato dagli appellanti, e la delibera cui si è fatto riferimento risaliva al 13 febbraio 2017, come risultante dall'atto r.g. n. 8 di consenso a cancellazione di ipoteche giudiziali autenticato a firma dal
Notaio di RO, rep. n. 20327 (v. doc. n. 4). Per_2
Conseguentemente, deve essere confermata la valutazione effettuata dal primo giudice, che ha condivisibilmente affermato l'inammissibilità della domanda di cancellazione delle ipoteche sul presupposto oggettivo che le ipoteche erano state cancellate circa cinque mesi prima della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo deve ritenersi
infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo è stata lamentata l'illegittimità dell'ordinanza
impugnata e l'erronea, contraddittoria e/o illogica motivazione.
Gli appellanti hanno censurato l'ordinanza impugnata (pag. 1), dalle parole “che la domanda di risarcimento degli asseriti danni patrimoniali e
non ….” sino alle parole “…dei dedotti eventi dannosi”.
Il giudice di primo grado non avrebbe compreso che l'iscrizione ipotecaria sarebbe stata ingiusta ed illegittima e dolosamente effettuata dalla già consapevole dell'inesistenza di un vincolo Controparte_5
obbligatorio dei SI.ri nei propri confronti, con ogni Parte_1
conseguente effetto dannoso sulle persone degli stessi, così errando nella propria decisione di rigetto delle domande.
Infatti, la era intervenuta nel giudizio già pendente Controparte_5
avanti il Tribunale di Ostia (R.G. 393/12) con comparsa di intervento r.g. n. 9 volontario, richiedendo espressamente al Tribunale, tra l'altro (cfr. sub 5 e 6
dell'allegato n. 20 depositato dall'odierna appellata), che fosse accertato e dichiarato che i SI.ri signori avessero prestato Parte_1
fideiussione personale sino alla concorrenza di € 240.000,00 a garanzia dell'obbligazione di restituzione delle somme ricevute a titolo di mutuo chirografario assunta dall' e che fossero Parte_3
considerati confideiussori con ai Parte_4
sensi e per gli effetti dell'art. 1950 c. c., sino alla concorrenza del combinato disposto degli artt. 1946 e 1954 c.c. affinchè fosse accertato e dichiarato che spettasse a “ il diritto di regresso Parte_4
verso verso i SI.ri quali confideiussori ai sensi e per gli Parte_1
effetti dell'art. 1954 c.c.; alternativamente, poi, era stato chiesto di accertare e dichiarare che i medesimi SI.ri erano fideiussori della Parte_1
sino alla concorrenza di € 240.000,00 a garanzia CP_9
dell'obbligazione di restituzione delle somme ricevute a titolo di mutuo chirografario assunta dall' e che Parte_3 CP_5
si fosse surrogata ex lege, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1203
[...]
e 1204 c.c. alla “ ” Parte_5
quale creditore principale, nei diritti verso i SI.ri , quali Parte_1
terzi che hanno prestato garanzia per il debitore principale, sino alla concorrenza dell'importo di Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00).
In entrambe le ipotesi era stato richiesto al Tribunale, nel citato giudizio,
r.g. n. 10 l'accertamento giudiziale dell'esistenza di un vincolo obbligatorio che, in qualche modo, legittimasse la domanda di pagamento della CP_5
nei confronti dei SI.ri , nei confronti dei quali non
[...] Parte_1
aveva, né avrebbe alcun diritto di credito.
A nulla rileverebbe, quindi, che il Tribunale di Ostia avesse ordinato anche agli odierni appellanti il pagamento in favore della resistente
[...]
tenendo conto che ciò che rilevava al momento della CP_4
proposizione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. era la circostanza che
[...]
era consapevole che l'ordinanza era errata e non avrebbe, CP_4
quindi, dovuto procedere con l'iscrizione ipotecaria giudiziale;
anzi, pur consapevole di non aver alcun diritto nei confronti dei ricorrenti,
[...]
aveva richiesto all'udienza dell'11/04/2013 (v. pag. 6 CP_5
dell'allegato 5 al ricorso 702 bis), che ricorressero tutti i presupposti per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione nei confronti di tutte le parti in solido, con ciò evidenziando il dolo.
Di tali fatti gli appellanti avevano informato l'A.G. competente,
attraverso un dettagliato esposto denuncia in cui avevano puntualmente riportato e documentato i fatti per varie ipotesi di reato, ed il Tribunale
avrebbe errato nel ritenere l'infondatezza della domanda, sull'altrettanto erroneo presupposto che l'iscrizione fosse legittima, mentre avrebbe dovuto considerare proprio l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria giudiziale ai fini del conseguente nocumento lamentato dai ricorrenti e giustificante la r.g. n. 11 domanda risarcitoria;
quindi l'ordinanza impugnata dovrebbe essere riformata sul punto.
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che le ipoteche giudiziali erano state legittimamente iscritte dalla (ora in forza dell'ordinanza CP_5 CP_5 CP_4
ingiuntiva provvisoriamente esecutiva, ex art. 186 ter c.c., del 6 aprile 2013,
depositata il 7 maggio 2013, emessa dal Tribunale di RO, Sezione
Distaccata di Ostia.; in seguito alla soppressione delle Sezioni distaccate dei
Tribunale il giudizio era stato successivamente trasferito presso il Tribunale
di RO (R.G. n. 100393/2012) ed assegnato alla nona sezione civile.
In data 21 maggio 2013 gli odierni appellanti avevano chiesto la revoca dell'ordinanza ingiuntiva emessa dal G.I. ex art. 186 ter c. p. c., e con ordinanza depositata in data 27 maggio 2013 il G.I. aveva respinto l'istanza depositata dagli attori (v. doc. n. 5); in data 12 giugno 2013 gli odierni appellanti avevano depositato reclamo avverso l'ordinanza del G.I. depositata in data 27 maggio 2013, ed in pari data il fascicolo era stato trasmesso al
Tribunale di RO, che, in composizione collegiale, con provvedimento depositato in data 22 ottobre 2013 aveva dichiarato inammissibile il reclamo e rimesso la causa davanti al GI per l'udienza del 21 gennaio 2014 (v. doc. n.
6). Infine, all'udienza del 21 gennaio 2014, il GI si era riservato sull'istanza di revoca dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. riproposta in udienza dagli attori, e con provvedimento depositato in data 12 febbraio 201 aveva respinto r.g. n. 12 l'istanza di revoca dell'ordinanza ex art. 186 ter c. p. c. proposta dagli attori
(v. doc. n. 7).
Da tale ricostruzione emerge che solo in seguito all'ennesimo provvedimento di rigetto delle istanze di revoca dell'ordinanza ingiuntiva, , in data CP_4
30 maggio 2014 e 3 giugno 2014, aveva proceduto ad iscrivere le ipoteche giudiziali, e tale circostanza esclude che il giudice di prime cure, secondo quanto sostenuto dagli appellanti, non avrebbe compreso che l'iscrizione sarebbe stata “dolosamente effettuata dalla già , Controparte_5
posto che l'ultimo comma dell'art. 186 ter c.p.c. dispone che “L'ordinanza
dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale”.
Né può essere condivisa l'affermazione degli appellanti secondo cui sarebbe stata “consapevole che l'ordinanza fosse errata”, dal CP_4
momento che l'ordinanza era del tutto legittima e frutto di una valutazione giuridica del Tribunale di Ostia, non condivisa dagli stessi, che aveva accolto la ricostruzione giuridica operata dalla difesa dell'odierna appellata secondo cui fra le fideiussioni prestate dai signori e quella prestata Parte_1
Cont da (oggi si configurava un rapporto che poteva Controparte_4
essere qualificato o in termini di “confideiussione” o di “fideiussione plurima”, rinvenendo nel caso di specie gli elementi che secondo la giurisprudenza di legittimità caratterizzano la “confideiussione”, dal momento che “la confideiussione implica l'esistenza di un collegamento tra
r.g. n. 13 le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, nel senso che costoro, mossi da
un interesse comune, ed essendo ciascuno consapevole, nel momento in cui la
presta, dell'esistenza delle altre fideiussioni, garantiscono congiuntamente
(anche se non contestualmente) il medesimo debito ed il medesimo debitore,
salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di
regresso che, a norma dell'art. 1954 c. c., spetta a colui che ha pagato
l'intero” (v. Cass. Sez. III Civile, 6 maggio 2004, n. 8605; Cass. Sez. III
Civile, 12 settembre 2011, n. 18650; Cass. Sez. I Civile, 14 luglio 2010, n.
16561).
In tale contesto non può rilevare, rispetto alla questione della legittimità
o meno dell'iscrizione ipotecaria, il fatto che il giudice con la sentenza che aveva poi definito il giudizio, aveva valutato nel merito la domanda promossa dalla (ora in modo diverso da quanto Controparte_5 CP_4
effettuato precedentemente, ed aveva conseguentemente revocato l'ordinanza emessa in corso di causa.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo deve
ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il terzo motivo è stata lamentata l'illegittimità dell'ordinanza
impugnata, e l'erronea, contraddittoria e/o illogica motivazione.
In particolare, gli appellanti hanno censurato l'ordinanza impugnata
(pag. 1) dalle parole “che la domanda di risarcimento degli asseriti danni,
patrimoniali e non patrimoniali…” sino alle parole di pag. 2 “siccome in
r.g. n. 14 parte è inammissibile e in parte infondato;
”.
Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto:
a) che mancasse la prova dei danni patiti;
b) che gli elementi di prova dedotti non fossero utili a dimostrare il verificarsi degli eventi dannosi;
c) che, dai documenti prodotti, emergesse contemporaneamente altra iscrizione di ipoteca di altra banca, determinante ad escludere la rilevanza causale del fatto, poiché gli eventi dannosi ben sarebbero stati determinati dalla presenza dell'altro gravame;
d) che, in ogni caso, le allegazioni prodotte fossero prive di valenza probatoria, in quanto atti di provenienza degli stessi ricorrenti.
Rispetto alla prova del danno patito gli appellanti hanno rilevato che non era stato richiesto il risarcimento di alcun danno di natura patrimoniale,
diversamente da quanto asserito dal giudice in ordinanza, ma del solo danno non patrimoniale conseguente all'iscrizione ipotecaria giudiziale della già
, per di più secondo equità; quindi, affermare che Controparte_5
l'iscrizione ipotecaria giudiziale non aveva alcun effetto sul soggetto che la subiva, rispetto ad altro soggetto che non subiva alcuna iscrizione, sarebbe del tutto apodittico alla luce del pacifico principio della Suprema Corte del
neminem leadere in materia di ipoteca, che impone la massima diligenza su colui che agisce, attesi gli evidenti effetti pregiudizievoli che da essa derivano sulla reputazione finanziaria e non dei soggetti coinvolti.
r.g. n. 15 Diversamente da quanto argomentato dal Tribunale gli effetti pregiudizievoli sarebbero derivati direttamente dall'ipoteca, che sarebbe stata illegittimamente iscritta, e sarebbe evidente la sussistenza del danno non patrimoniale in re ipsa;
così come sarebbe evidente che le allegazioni prodotte, cui il giudice non ha riconosciuto valore probatorio, costituivano unicamente, nella volontà dei ricorrenti, prova indiziaria che avrebbe dovuto confermare l'esistenza di tali effetti pregiudizievoli e, quindi, del danno conseguentemente risarcibile.
Il Tribunale avrebbe errato anche nel ritenere che l'ulteriore ipoteca insistente sui cespiti dei ricorrenti, che trovava la propria giustificazione nella sentenza emessa dal Tribunale di RO, per l'importo di € 156.000 circa,
escludesse una rilevanza causale dell'ipoteca contestata nella determinazione del danno, poiché la pendenza del giudizio contro la Controparte_10
era stata ampiamente documentata alle altre banche con cui
[...]
operavano i ricorrenti, mentre, in ogni caso, il fatto che l'ipoteca contestata fosse pari a 240.000 euro avrebbe certamente rilevato negativamente,
soprattutto perché del tutto ingiusta ed illegittima, e perché iscritta con l'unica finalità di indurre gli appellanti a pagare una somma non dovuta.
Il terzo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che gli appellanti nelle conclusioni del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avevano chiesto la condanna di “a titolo di CP_4
risarcimento di tutti i danni patiti, al pagamento dell'importo di € 5.000,00 in
r.g. n. 16 favore di ciascuno dei ricorrenti o nella diversa somma che riterrà di
determinare in via equitativa d'ufficio l'On. Tribunale adito” (v. pag. 13 del
ricorso ex art. 702 bis c. p. c.); conseguentemente, l'affermazione contenuta nell'atto di appello secondo cui “non è stato richiesto il risarcimento di alcun
danno di natura patrimoniale” non corrisponde al vero, e quindi deve ritenersi corretta la decisione del Tribunale, che ha affermato: “che la
domanda di risarcimento degli asseriti danni, patrimoniali e non
patrimoniali, causati dalla permanenza dell'illegittima iscrizione ipotecaria è
risultata del tutto priva di prova;
che la generica allegazione del blocco di
carte di credito e di servizi bancari e della mancata vendita di un immobile, il
tutto per effetto dell'iscrizione ipotecaria in causa nella vicenda in esame non
costituiscono elementi di prova utili a dimostrare il verificarsi dei dedotti
eventi dannosi;
che negli stessi documenti ... ... si fa cenno alla
contemporanea iscrizione di un'ulteriore ipoteca”.
Ne consegue che con riferimento specifico alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, la doglianza degli appellanti secondo cui “è
evidente, diversamente da quanto argomentato dal Giudice, che gli effetti
pregiudizievoli siano diretta conseguenza dell'ipoteca, ancor più quando
illegittimamente iscritta e permanente” la stessa deve ritenersi infondata,
essendo invece le ipoteche state iscritte legittimamente.
Va peraltro rilevato che secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità il danno non patrimoniale, anche nel caso di diritti inviolabili,
r.g. n. 17 non può mai ritenersi in re ipsa, ma deve essere debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (v.
Cass. n. 4815/2019; 23 gennaio 2014, n. 1361; Cass. 16 febbraio 2012 n.
2228); quindi “il danno risarcibile è il mero danno conseguenza, il quale va
allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. L'allegazione a tal fine
necessaria deve concernere fatti precisi e specifici del caso concreto, essere
cioè circostanziata, e non già purchessia formulata, non potendo invero
risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto,
eventuale ed ipotetico” (v. Cass. 24 febbraio 2015, n. 3592).
Nel caso di specie le richieste risarcitorie avanzate dagli appellanti sono basate su meri enunciati di principio, del tutto sfornite di idoneo supporto probatorio, e quindi la decisione sul punto del Tribunale deve essere integralmente condivisa, avendo il giudice di primo grado rilevato che l'esistenza delle ipoteche iscritte dalla “esclude la rilevanza CP_9
causale dell'iscrizione ipotecaria in discussione poiché gli inconvenienti
lamentati (peraltro non provati) si sarebbero, comunque, verificati stante la
contemporanea presenza dell'atra ipoteca”, e non potendo quindi rilevare la considerazione degli appellanti secondo cui l'ipoteca de qua avrebbe
“rilevato negativamente, soprattutto perché del tutto ingiusta ed illegittima”.
Alla stregua di quanto sinora esposto il terzo motivo deve ritenersi
infondato e deve essere respinto.
Con il quarto motivo è stata lamentata l'illegittimità dell'ordinanza
r.g. n. 18 rispetto alle spese di giudizio, per il vizio di omessa motivazione in punto
di liquidazione delle spese ai sensi del D.M. 55/14 con le modifiche di al
d.m. 37/2018.
Anche rispetto alle spese liquidate dal Tribunale sussisterebbe l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per vizio di omessa motivazione.
Il giudice del sommario, infatti, prescindendo dalla correttezza della condanna alle spese, ha indicato lo scaglione di valore applicabile per la determinazione dei compensi in quello “indeterminabile di bassa complessità” (cfr. pag. 2 prima del
PQM
), in luogo di quello dichiarato dai ricorrenti con il ricorso fino ad € 26.000,00 per il quale è stato versato il relativo contributo unificato dimidiato, senza nemmeno indicare le ragioni di tale decisione, incorrendo nel vizio di omessa motivazione sul punto, così
liquidando € 5.500,00 oltre oneri ed accessori di legge, laddove i ricorrenti avrebbero dovuto essere condannati al pagamento del diverso importo di €
3.235,00, così determinato in base allo scaglione correttamente applicabile.
Il quarto motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che gli odierni appellanti avevano così concluso nel giudizio di primo grado (le cui conclusioni sono state espressamente richiamate nel presente giudizio):
1) accertata e dichiarata l'illegittimità delle ipoteche iscritte con nn.
61170 reg. gen. e 7501 R.part. in data 30/05/2014 contro i SI.ri
[...]
, , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
r.g. n. 19 in RO, e 26495 reg. gen. e 2906 R.part. in Parte_2
data 3/06/2014 contro il Sig. in Pomezia, Controparte_3
condannare la alla cancellazione immediata delle Controparte_4
stesse, con comunicazione in rettifica alla Centrale dei Rischi di Bankitalia
e/o presso le banche dati che attingono i propri dati dalla Conservatoria e dalla Centrale Rischi;
2) accertare e dichiarare la responsabilità aggravata della convenuta per il proprio comportamento, anche omissivo, a seguito Controparte_4
dell'emissione della sentenza del Tribunale di RO n. 14658/15 che ha revocato l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. e rigettato tutte le domande proposte dalla stessa contro i ricorrenti e per l'effetto condannare la convenuta a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti, al pagamento dell'importo di Euro 5.000,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti o nella diversa somma che riterrà di determinare in via equitativa d'ufficio l'On.
Tribunale adito.
Naturalmente, per la liquidazione in via equitativa, vorrà l'On.le
Tribunale adito tenere conto di tutte le circostanze aggravanti dedotte nel presente atto, con particolare riferimento alla peculiare funzione sociale della società a partecipazione pubblica, nonché al patimento Controparte_4
psicologico patito dai ricorrenti, per lo status siccome segnalato ed, invece,
inesistente, con conseguente lesione del diritto all'onore.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in caso di r.g. n. 20 domanda di risarcimento dei danni, occorre avere riguardo alla somma complessivamente pretesa e considerare la domanda con ogni suo accessorio al momento della relativa proposizione.
Va peraltro rilevato che la domanda degli odierni appellanti riguardava anche l'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e di condanna alla sua cancellazione.
Tanto premesso, il Tribunale nella sentenza impugnata ha espressamente ritenuto che lo scaglione di riferimento nel caso di specie “si integra nel
valore indeterminabile di bassa complessità”.
La Corte ritiene che la decisione del primo giudice sia immune da vizi logico-giuridici, posto che per la determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato, ai fini della liquidazione delle spese di lite, da porre a carico della parte soccombente, ex art. 91 c.p.c., il parametro di riferimento è
costituito dal valore della causa, determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento.
Per il codice di rito il valore della causa «si determina dalla domanda»
(ai sensi dell'art. 10 c.p.c.), secondo le disposizioni successive, dove, con riguardo alle cause relative a somme di danaro, si precisa che «il valore si
determina in base alla somma indicata … dall'attore» (ai sensi dell'art. 14
c.p.c.).
A tali previsioni opera un duplice rinvio l'art. 5 D.M. n. 140/2012, per r.g. n. 21 cui, ai fini della liquidazione del compenso del difensore, «il valore della
controversia è determinato a norma del codice di procedura civile», e si deve avere riguardo, «nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di
danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma
domandata».
L'indicazione, contenuta nel terzo comma, per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile è quella secondo cui si tiene in precipua considerazione l'oggetto e la complessità della causa.
Il c.d. criterio del decisum (e non del disputatum) è quello prescelto dal citato art. 5 nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie, e con tale disposizione si è voluto evitare il rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata dell'importo preteso solo per far lievitare le spese di lite;
quindi, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si deve avere riguardo alla somma liquidata (v. ex multis Cass. n.
16440/2017; Cass. n. 536/2011; Cass., Sez. Un., n. 19014/2007).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, pressoché granitica sul punto,
si deve tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché la stessa venga respinta, per evitare che ove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum, in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata liquidazione di un compenso.
E quindi, «in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento
di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della
r.g. n. 22 liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è
quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi
seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il
correttivo del decisum» (v. Cass. n. 28417/2018; Cass. n. 25553/2011; Cass.
n. 5381/2006; Cass. n. 13113/2004; Cass. n. 22462/2019).
Occorre peraltro evidenziare che ove l'attore integri e completi una richiesta, come nel caso di specie, specificamente quantificata nel quantum,
con un'ulteriore sollecitazione rivolta al giudice, finalizzata a determinare il dovuto in quella somma maggiore o minore da determinare in corso di causa
(o ritenuta di giustizia), questa seconda indicazione ha evidentemente un contenuto sostanziale;
in altri termini, la formula in questione manifesta la ragionevole incertezza della parte circa l'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha, quindi, lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla liquidazione come risulterà corretto, senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche. La
richiamata formula «somma maggiore o minore ritenuta dovuta» (o altra equivalente), che accompagni le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non può essere considerata come una clausola meramente di stile, tutte le volte che sussista una ragionevole incertezza (in precipua considerazione della natura della controversia) sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi (v. Cass.
n. 15306/2019; Cass. n. 19455/2018; Cass. n. 1210/2018; Cass. n.
r.g. n. 23 12724/2016; Cass. n. 6053/2013; Cass. n. 6350/2010).
Nel caso di specie il Tribunale ha proceduto a liquidare le spese di lite sulla base dei valori previsti dall'ex D.M. n. 55/14 ancora non novellato,
essendo l'ordinanza 702 bis del 2019, ed in relazione allo scaglione di valore indeterminato di bassa complessità ha correttamente utilizzato il parametro medio previsto dallo scaglione fino ad € 26.000,00 (€ 4.835,00), rispetto al quale ad avviso della Corte l'aumento fino ad € 5.000,00 va giustificato dal numero delle parti del presente giudizio.
Alla stregua dei principi e delle circostanze ora evidenziati va confermata la decisione del Tribunale sul punto.
Alla stregua di quanto sinora esposto il quarto motivo deve ritenersi
infondato e deve essere respinto.
Alla stregua di quanto sinora evidenziato l'appello proposto deve
ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività
professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,
r.g. n. 24 pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli appellanti avverso l'ordinanza del Tribunale di RO n. 3314/2019 del 12. 2.
2019, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, a pagare in favore di
[...]
le spese processuali del presente grado di giudizio, che si Controparte_8
liquidano d'ufficio in complessivi € 5.809,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del 4 settembre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 25